PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
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- Giuseppe Corona
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1 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg.delib.n Prot. n. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: approvazione del bando per l'accreditamento al servizio di trasporto e accompagnamento in favore di portatori di minorazione previsto dall'articolo 20 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1. Il giorno 14 Dicembre 2012 ad ore 08:40 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita sotto la presidenza del LA GIUNTA PROVINCIALE PRESIDENTE LORENZO DELLAI Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER ASSESSORI MARTA DALMASO LIA GIOVANAZZI BELTRAMI TIZIANO MELLARINI ALESSANDRO OLIVI FRANCO PANIZZA UGO ROSSI Assenti: MAURO GILMOZZI Assiste: IL DIRIGENTE GIOVANNI GARDELLI Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Pag. 1 di 6
2 Il Relatore comunica, visto l articolo 20 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento che consente alla Provincia di Trento di stipulare convenzioni per il servizio di trasporto e accompagnamento dei portatori di minorazione con organizzazioni di volontariato, aziende, cooperative e loro consorzi, gestori privati dei servizi di trasporto e di taxi. Visto l articolo 35 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012) con il quale è stato precisato che il servizio è svolto da soggetti accreditati secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione. Vista la deliberazione della Giunta provinciale n del 2003, che aveva approvato in via sperimentale il progetto per il trasporto e l accompagnamento dei portatori di minorazione, oggi comunemente denominato servizio MuoverSi. Vista la deliberazione della Giunta provinciale n del 28 giugno 2012 concernente Modifiche all allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n del 2003 denominato Direttive per l accreditamento allo svolgimento del servizio di trasporto e accompagnamento di portatori di minorazione e considerato che le sue premesse chiariscono la volontà di addivenire all avvio di una nuova procedura di accreditamento di vettori per il servizio MuoverSi, al fine di poter continuare a garantire lo standard qualitativo e quantitativo del servizio, anche in presenza di nuovi fattori ambientali e sociali, quali l accentuato aumento degli utenti disabili e la massiccia crescita della popolazione anziana non autosufficiente, l incremento della media del consumo chilometrico annuo individuale connesso al valore di percorrenza media annuale, il crescente decentramento dell utenza e l ampio ricorso a viaggi fuori della provincia di Trento. Considerato che tra le finalità che hanno ispirato l organizzazione del trasporto e accompagnamento dei portatori di minorazione, una delle principali riguarda la flessibilità e la versatilità del servizio reso nonché l offerta di una gamma di vettori, tra i quali l utente possa liberamente scegliere, anche di volta in volta in relazione al suo gradimento e alla tipologia di viaggio da affrontare, il prestatore di servizio più idoneo a far fronte alle proprie specifiche necessità del momento. Preso atto che tale organizzazione del servizio ha riscosso ampio gradimento da parte degli utenti, i cui rappresentanti, anche recentemente riuniti presso il Servizio politiche sociali e abitative della Provincia, hanno manifestato l interesse a poter continuare ad usufruire del servizio secondo le attuali modalità, anche impegnandosi ove occorresse a collaborare per eventuali adattamenti che ne garantiscano la sostenibilità economica. Appurata la necessità di addivenire a breve alla stipulazione di nuove convenzioni ai sensi dell articolo 20 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, per far fronte alla crescente domanda ed al decentramento dei bisogni del servizio stesso e per evitare di trovarsi nella realtà di un mercato chiuso ai pochi vettori che oggi operano in convenzione con la Provincia per il servizio MuoverSi. Pag. 2 di 6
3 Considerato che le disposizioni vigenti in materia di affidamento dei servizi e delle prestazioni sociali prevedono tra l altro che si possa procedere all affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati oppure all affidamento dei servizi ad uno o più tra i soggetti accreditati, individuati attraverso adeguate procedure comparative. Ritenuto pertanto di rinviare a successivo provvedimento qualsiasi decisione in merito all affidamento del servizio servizio di trasporto e accompagnamento in favore di portatori di minorazione oggetto di questa deliberazione e alla stipulazione delle convenzioni previste dall articolo 20 della l.p. 1/1991. Verificato che la Giunta provinciale evidenzia la necessità di valorizzare, ai fini dell accesso all accreditamento, i requisiti relativi alle competenze e all esperienza maturate nel sostegno, accompagnamento, affiancamento e cura dei disabili, riconoscendo negli aspetti relazionali della sfera socio-assistenziale un ambito di possibile miglioramento del servizio. Infatti la deliberazione n del 2012 esplicita molto chiaramente che i requisiti previsti per l accreditamento vertono non solo sugli aspetti inerenti al trasporto, ma anche sui profili socio-assistenziali; in particolare, quanto agli aspetti inerenti al trasporto, si fa riferimento a requisiti di idoneità tecnico-organizzativa (abilitazione professionale, autorizzazione comunale per il noleggio di mezzi con conducente, consistenza numerica e qualitativa delle attrezzature in disponibilità effettiva del richiedente l accreditamento, a prescindere dalla loro proprietà), mentre, per i profili socio-assistenziali riguardanti l accompagnamento e la dimensione relazionale, ci si riferisce a requisiti di esperienza maturata nella cura, nel sostegno, nell affiancamento e nell accompagnamento dei disabili. Anche altre esperienze di trasporto dei disabili maturate in Italia si sono indirizzate alla centralità della dimensione relazionale, richiedendo come requisiti ai soggetti aspiranti all accreditamento per tale tipologia di servizio, capacità ed esperienze nel settore socio-assistenziale della disabilità. Considerato che i soggetti che presentano la domanda di accreditamento devono essere in possesso di tutti i requisiti richiamati dal primo comma dell articolo 2 dell allegato Direttive per l accreditamento allo svolgimento del servizio di trasporto e accompagnamento di portatori di minorazione, alla deliberazione della Giunta provinciale n del 2003, come modificata dalla delibera n del 2012 e che è inoltre opportuno stabilire, quali ulteriori requisiti per l accreditamento, ai sensi dell articolo 2, terzo comma, del citato articolo 2, la dotazione o disponibilità continuativa di almeno tre unità di personale lavoratore non volontario e la presenza di una base operativa del vettore in provincia di Trento, dato che il servizio di trasporto si svolge per l appunto in via quasi esclusiva nel territorio trentino. L attivazione di una sede operativa comporta però oneri per gli eventuali soggetti che intendono accreditarsi ma non possiedono sedi operative in Trentino; sembra pertanto opportuno, per questi casi, prevedere anche la possibilità che, in sede di procedura di accreditamento, i soggetti che hanno presentato domanda si impegnino a dotarsi della predetta base operativa in caso di affidamento del servizio da parte della Provincia. Stabilito che è necessario, per avviare la procedura di accreditamento, approvare il Bando per l accreditamento al servizio di trasporto e accompagnamento in favore di portatori di minorazione, con il suo allegato modulo di Domanda di Pag. 3 di 6
4 accreditamento al servizio di trasporto e accompagnamento in favore di portatori di minorazione. Preso atto che è necessario introdurre due modifiche agli allegati alla deliberazione della Giunta provinciale n del 2003 denominati rispettivamente Progetto e Direttive per l accreditamento allo svolgimento del servizio di trasporto e accompagnamento di portatori di minorazione. In particolare, mediante la sostituzione del secondo comma dell articolo 3 dell Allegato denominato Progetto, viene chiarito che l accreditamento non dà titolo automaticamente all affidamento del servizio, ma accerta ed attesta l idoneità del soggetto a svolgere il servizio stesso, mentre spetta alla Provincia la decisione, anche con separato provvedimento, riguardante l opportunità di stipulare la convenzione prevista dall articolo 20 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 ( La Provincia può stipulare le convenzioni previste dall articolo 20 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 con i soggetti accreditati di cui al comma 1 di questo articolo ) e la decisione riguardante le modalità per l affidamento del servizio. Invece la sostituzione dell articolo 3 delle Direttive per l accreditamento allo svolgimento del servizio di trasporto e accompagnamento di portatori di minorazione è dovuta alla necessità di correggere un errore materiale occorso nella redazione della deliberazione n del 28 giugno 2012 che, per l appunto modificava le predette direttive. Considerato infine opportuno stabilire che il procedimento di accreditamento abbia il termine di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, con l adozione da parte della Provincia del relativo provvedimento, si deve procedere alla conseguente modificazione dell articolo 4 delle Direttive per l accreditamento allo svolgimento del servizio di trasporto e accompagnamento di portatori di minorazione. Ritenuto opportuno che, per la verifica della regolarità delle domande di accreditamento nonché per la valutazione di conformità dei soggetti ai requisiti stabiliti operi una commissione di personale interno alla Provincia. Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - vista la legge provinciale n. 1 del 1991 ed in particolare l articolo 20; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n del 2003; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n del 2012; - vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7; - visto il d.p.g.p. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg; - acquisito il parere del Servizio Semplificazione di data 6 dicembre 2012 prot ; - a voti unanimi, legalmente espressi, delibera 1. di sostituire il secondo comma dell articolo 3 dell Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n del 2003 denominato Progetto, con il Pag. 4 di 6
5 seguente La Provincia può stipulare le convenzioni previste dall articolo 20 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 con i soggetti accreditati di cui al comma 1 di questo articolo. ; 2. di sostituire l articolo 3 dell Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n del 2003 denominato Direttive per l accreditamento allo svolgimento del servizio di trasporto e accompagnamento di portatori di minorazione, come sostituito dalla deliberazione 28 giugno 2012, n. 1402, con il seguente: Art. 3 (Bando e domanda di accreditamento) I soggetti che intendono accreditarsi presso la Provincia devono presentare apposita domanda sulla base di un modulo predisposto dall Amministrazione provinciale stessa. La Provincia elabora un bando di accreditamento nel rispetto di queste direttive. Il bando specifica i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accreditamento nonché le modalità con cui è comprovato il possesso dei requisiti previsti dall articolo 2 da parte dei richiedenti l accreditamento. ; 3. di sostituire il terzo comma dell articolo 4 dell Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n del 2003 denominato Direttive per l accreditamento allo svolgimento del servizio di trasporto e accompagnamento di portatori di minorazione con il seguente: Il procedimento di accreditamento ha il termine di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. ; 4. di prevedere, quali ulteriori requisiti per l accreditamento, ai sensi dell articolo 2, terzo comma, dell allegato Direttive per l accreditamento allo svolgimento del servizio di trasporto ed accompagnamento di portatori di minorazione alla deliberazione n del 03 ottobre 2003, modificata con deliberazione n del 28 giugno 2012, che il soggetto che chiede l accreditamento sia dotato di una base operativa in provincia di Trento o, in alternativa, che egli si impegni a costituirne una in caso di affidamento del servizio da parte della Provincia prima della stipulazione della convenzione di cui all articolo 20 della l.p. n. 1/1991 e che il medesimo soggetto aspirante all accreditamento abbia una dotazione di almeno tre unità di personale dipendente oppure la disponibilità continuativa di almeno tre unità di personale lavoratore non dipendente e non volontario; 5. di approvare, quale parte integrante e sostanziale di questo provvedimento, il Bando per l accreditamento al servizio di trasporto e accompagnamento in favore di portatori di minorazione, con il suo allegato modulo di Domanda di accreditamento e Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell atto di notorietà del Legale Rappresentante per l accreditamento al servizio di trasporto e di accompagnamento per i soggetti portatori di minorazione nonché Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell atto di notorietà resa dai soggetti previsti dal punto i.6) della dichiarazione sostitutiva del Legale Rappresentante ; Pag. 5 di 6
6 6. di incaricare il Dirigente del Servizio competente in materia di trasporto e accompagnamento in favore di portatori di minorazione dell adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di accreditamento; 7. di disporre che l accreditamento dei soggetti che partecipano alla procedura oggetto di questo provvedimento non dà titolo automaticamente ed immediatamente all affidamento del servizio di trasporto ed accompagnamento dei disabili previsto dall articolo 20 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 7; 8. di rinviare a successivo provvedimento qualsiasi decisione in merito all affidamento del servizio di trasporto e accompagnamento in favore di portatori di minorazione oggetto di questa deliberazione e alla stipulazione delle convenzioni previste dall articolo 20 della l.p. 1/1991; 9. di disporre la pubblicazione, anche per estratto, del bando per l accreditamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige e, integralmente, sul sito nonché la pubblicazione del modello di domanda anche sul sito di dare atto che il presente provvedimento non comporta l assunzione di alcun impegno di spesa a carico del bilancio 2013; 11. di demandare alla Struttura provinciale competente la redazione di un testo unitario recante gli allegati ai provvedimenti richiamati in questa deliberazione integrati con le modifiche apportate dalla medesima deliberazione e la pubblicazione degli stessi sul FC Pag. 6 di 6
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