CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO II AFFIDAMENTO IN USO CAPO III AFFIDAMENTO IN GESTIONE

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1 Apppprroovvaat too ccoonn ddeel libbeerraazzi ioonnee nn / /CC ddeel l REGOLAMENTO PPER L AFFFFIIDAMENTO IIN USSO E IIN GESSTIIONE DEGLII IIMPPIIANTII SSPPORTIIVII COMUNALII CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Finalità Articolo 2 Ambito di applicazione Articolo 3 Individuazione degli impianti sportivi Articolo 4 Classificazione delle attività sportive Articolo 5 Forme di gestione CAPO II AFFIDAMENTO IN USO Articolo 6 Soggetti affidatari dell uso Articolo 7 Modalità Articolo 8 Tariffe d uso Articolo 9 Obblighi a carico dell affidatario CAPO III AFFIDAMENTO IN GESTIONE Articolo 10 Soggetti affidatari della gestione Articolo 11 Procedure di selezione Articolo 12 Criteri di selezione del contraente Articolo 13 Provvedimento di affidamento Articolo 14 Contenuto della convenzione 1

2 Articolo 15 Condizioni di gestione Articolo 16 Manutenzione degli impianti Articolo 17 Affidamento in gestione degli impianti sportivi scolastici Articolo 18 Contributi per investimenti e per lavori di adeguamento e miglioria Articolo 19 Concessione di costruzione e gestione Articolo 20 Norma finale 2

3 Capo I Disposizioni generali Art. 1 Finalità L Amministrazione comunale intende promuovere l associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) affidando, in via preferenziale, a tali soggetti l uso, nonché la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei principi di imparzialità, territorialità, progettualità ed economicità. L Amministrazione comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all art. 60, lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Attuazione della delega di cui all art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382, riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva, con le discipline sportive associate e le federazioni sportive nazionali collaborano con l Amministrazione comunale nella promozione della pratica sportiva e nella valorizzazione degli impianti sportivi stessi. Art. 2 Ambito di applicazione Con riferimento alle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia, il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento in uso e di concessione in gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Montemurlo come individuati nel successivo art. 3 del presente regolamento. Art. 3 Individuazione degli impianti sportivi Alla data di adozione del presente Regolamento, gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Montemurlo sono classificati come segue: 1. IMPIANTI SPORTIVI DI RILIEVO COMUNALE - Stadio Ado Nelli di Oste; - Impianto polifunzionale Paolo Nesti di Bagnolo, via P. Micca; 2. IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI - Palestra annessa alla Scuola elementare di Bagnolo; - Palestra annessa alla Scuola media statale Salvemini-La Pira; - Palestra annessa alla Scuola elementare di Morecci; - Palazzetto annesso alla Scuola elementare A.Frank di Oste; 3. IMPIANTI SPORTIVI MINORI - Bocciodromo di via Deledda in località Fornacelle - Bocciodromo di piazza S.Babila nella frazione di Oste Gli impianti sportivi di rilievo comunale sono destinati al soddisfacimento delle esigenze sportive di livello cittadino esistenti nel territorio, ai più alti livelli agonistici espressi in ambito comunale e allo svolgimento di manifestazioni. Le palestre scolastiche, destinate in via prioritaria all attività curricolare 3

4 della scuola di appartenenza, nelle ore rimaste libere devono essere utilizzate per l attività sportiva della collettività. Gli impianti sportivi minori si intendono a servizio della collettività per rispondere alle necessità sociali e ludico-ricreative. Sono esclusi dall applicazione del presente Regolamento gli impianti sportivi minori. Art. 4 Classificazione delle attività sportive Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, didattiche, ricreative e sociali di interesse pubblico. Il Comune, anche attraverso la collaborazione dei soggetti gestori, persegue gli interessi generali della collettività nella pratica dello sport e dell attività motoria, mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate: attività sportive ricreative e sociali di preminente interesse pubblico: l attività sportiva dilettantistica, formativa, ricreativa, sociale, motoria e didattica a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti e adolescenti, nonché quella rivolta a tutta la cittadinanza. Rientra altresì in questa definizione l attività sportiva per le scuole. attività sportive di interesse pubblico: l attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I. Art. 5 Forme di gestione Gli impianti sportivi sono gestiti direttamente dall Amministrazione comunale. Qualora se ne ravvisi l opportunità, è consentito l affidamento in gestione ai soggetti di cui al successivo art. 9 del presente regolamento, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia ed in particolare della L.R. 3 gennaio 2005, n. 6., Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della toscana. Capo II affidamento in uso Art. 6 Soggetti affidatari dell uso Il Comune di Montemurlo affida in uso gli impianti sportivi ai seguenti soggetti: a) enti di promozione sportiva; b) federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal CONI; c) associazioni sportive studentesche o gruppi scolastici; d) associazioni del tempo libero per l effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali; e) privati, regolarmente costituiti come ditte o imprese, per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive; Art. 7 Modalità L uso degli impianti di proprietà comunale è concesso in via prioritaria a società e associazioni sportive dilettantistiche che abbiano sede nel Comune di Montemurlo. 4

5 Gli impianti sportivi di pertinenza di edifici scolastici la cui gestione sia affidata agli organi scolastici, vengono dati in uso al termine delle attività scolastiche giornaliere, previo accordo fra l Amministrazione scolastica e l Amministrazione comunale. Compatibilmente con le attività scolastiche giornaliere, nei giorni feriali e nelle giornate di sabato, domenica e festivi, gli impianti sportivi comunali devono comunque essere messi a disposizione del Servizio competente per assicurare, nel quadro della programmazione generale, il regolare svolgimento dei campionati, delle gare ufficiali e delle manifestazioni. Le domande per l uso degli impianti debbono pervenire al protocollo generale del Comune entro il termine fissato dal servizio competente. Il servizio provvede quindi ad organizzare la concessione degli spazi sulla base delle richieste pervenute. L ufficio competente predispone apposito modello di domanda da utilizzare. Le domande per l uso degli impianti devono comunque indicare il numero degli utenti previsti. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l impianto viene assegnato in via prioritaria alle società e alle associazioni con sede nel territorio di Montemurlo, affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva. A parità di condizioni, l assegnazione avviene previa valutazione complessiva dei seguenti requisiti: a) società o associazioni che svolgono attività agonistica; b) società o associazioni che presentano il maggior numero di affiliati; c) società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale; d) società o associazioni che praticano discipline diffuse in maniera minore sul territorio Non può essere concesso l uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l utilizzo dell impianto. L Amministrazione comunale ha comunque facoltà di revocare gli affidamenti, di sospenderli temporaneamente ovvero di modificare gli orari e i turni di assegnazione, nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecniche, nonché per la manutenzione degli impianti. Art. 8 Tariffe d uso Gli impianti e i locali sportivi comunali vengono affidati dietro pagamento di una tariffa, correlata ai costi di manutenzione, agli ammortamenti e comunque a opere e servizi necessari al corretto funzionamento degli stessi. Le tariffe d uso sono determinate dalla Giunta Comunale in sede di deliberazione annuale delle tariffe dei servizi a domanda individuale e dei servizi locali. Art. 9 Obblighi a carico dell affidatario L affidatario risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate nell impianto.. Il mancato rispetto del regolamento comporta la decadenza dall assegnazione degli spazi. Il richiedente deve utilizzare l impianto nel rispetto delle finalità per le quali lo stesso gli è stato affidato. 5

6 Il Comune si riserva in ogni momento di effettuare un controllo sulla rispondenza tra l assegnazione degli spazi concessi in uso e l effettivo utilizzo da parte dei concessionari. L Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi, furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti e ai terzi possano derivare dallo svolgimento delle attività direttamente gestite dal richiedente. I soggetti affidatari dovranno provvedere a loro cura e spese a quanto segue: a) copertura assicurativa mediante polizza per la responsabilità civile verso terzi derivante da danni causati durante lo svolgimento delle attività; b) rispetto delle prescrizioni dell autorità di P.S., ed eventualmente di altre autorità, per il regolare svolgimento delle manifestazioni; c) predisposizione del servizio sanitario per tutta la durata della manifestazione; d) obbligo di rimozione e ricovero delle attrezzature al termine di ogni sessione di allenamento, qualora le società sportive, per lo svolgimento della normale attività, abbiano necessità di utilizzare particolari attrezzature che ostacolano o rendono comunque difficoltoso l utilizzo dell impianto per altre discipline; e) per le manifestazioni sportive ed extra sportive che richiedono l installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell impianto, l affidatario dovrà provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e smontaggio delle stesse; tutto ciò dovrà avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima o subito dopo la manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell impianto per altre attività. L affidatario sarà ritenuto responsabile di qualsiasi danno a persone o cose derivante da tali operazioni. Capo III Affidamento in gestione Art. 10 Soggetti affidatari della gestione Il Comune di Montemurlo, qualora non intenda gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affida la gestione in via preferenziale, così come previsto dalla Legge Regionale 6/2005, ai seguenti soggetti: - Società e associazioni sportive dilettantistiche; - Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali; - a soggetti diversi nel caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui al seguente articolo 11. Art Procedure di selezione La scelta del soggetto a cui affidare l impianto sportivo da gestire si effettua per il tramite di una procedura ad avviso pubblico. L avviso contiene, oltre all indicazione dell impianto da affidare in gestione, l indicazione delle discipline sportive principali praticabili nell impianto, la tipologia delle attività che si intendono accogliere, nonché gli elementi essenziali del futuro rapporto tra l ente proprietario e il soggetto gestore, oltre allo schema di convenzione. Qualora la procedura di avviso pubblico, finalizzata alla selezione dei soggetti sopra indicati per l affidamento in gestione, abbia dato esito infruttuoso, il Comune può valutare la possibilità di ricorrere alla trattativa privata per l affidamento diretto della gestione ai soggetti di cui all art. 10 del presente regolamento. 6

7 Art Criteri di selezione del contraente La selezione del soggetto gestore avverrà nel rispetto dei seguenti criteri: a) garanzia di apertura dell impianto a tutti i cittadini; b) garanzia di imparzialità nel concedere l utilizzo dell impianto ai soggetti che ne facciano richiesta; c) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti; d) utilizzo dell avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati; e) scelta del soggetto affidatario che tenga conto dell esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell impianto, dell affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori utilizzati, della compatibilità dell attività praticata con la tipologia dell impianto e dell organizzazione di attività in favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani; f) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di un progetto dell attività che consenta la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione; g) esecuzione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione e di eventuali migliorie, anche a carattere straordinario, a carico del concessionario h) valutazione della convenienza economica dell offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte del Comune del canone minimo che si intende percepire o dell eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione; i) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi; j) durata dell affidamento in gestione Art Provvedimento di affidamento L affidamento avviene con specifico provvedimento del responsabile del servizio comunale competente. Ai concessionari è fatto obbligo di assumersi la responsabilità civile e penale, esonerando l Amministrazione comunale, per fatti avvenuti sia durante il normale esercizio delle attività sia in occasione di manifestazioni particolari presso l impianto sportivo affidato in gestione. Art Contenuto della convenzione La convenzione per l affidamento in gestione prevede: a) la durata dell affidamento; b) l indicazione delle discipline praticabili nell impianto, principali e accessorie; c) gli oneri a carico del gestore; d) gli oneri a carico del Comune di Montemurlo; e) le modalità delle azioni di indirizzo e controllo dell ente proprietario; f) le modalità di recesso g) la previsione di eventuali clausole penali, da definire in fase tecnica in relazione alle caratteristiche dell impianto; h) l obbligo a carico del soggetto gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; i) il diritto di utilizzo dell impianto da parte del Comune con modalità individuate in convenzione; 7

8 j) l obbligo a carico del soggetto gestore di garantire l utilizzo dell impianto, con modalità da definire di volta in volta, alle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel Comune di Montemurlo; k) l obbligo a carico del soggetto gestore di garantire l imparzialità nel concedere l utilizzo dell impianto ai soggetti, di cui all art. 12 lettera b) del presente Regolamento, che ne facciano richiesta. Art. 15 Condizioni di Gestione Il concessionario ha tutte le competenze gestionali. Il concessionario può concedere, anche a pagamento, l uso degli impianti a soggetti terzi, sempre per lo svolgimento di attività di carattere sportivo. Le tariffe applicate dal soggetto gestore sono stabilite dall Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Comunale. Il concessionario si fa carico di tutti gli oneri diretti e indiretti per la gestione dell impianto, comprese le utenze, la manutenzione ordinaria, le pulizie e ogni intervento necessario per il corretto funzionamento dell impianto. Nell utilizzo dell impianto, il concessionario deve attenersi al rispetto delle attività in esso consentite. Il concessionario ha facoltà di realizzare la gestione della pubblicità negli spazi in concessione, previo rilascio delle specifiche autorizzazioni a cura e a spese dello stesso. Il concessionario ha facoltà di svolgere negli spazi in concessione e nelle zone idonee, attività commerciali accessorie e collegate all attività principale praticata nell impianto. Tali attività, nel rispetto della vigente disciplina di settore, potranno essere svolte anche da subconcessionari, purché in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge. Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, la responsabilità civile e penale per fatti che cagionino danni a terzi, nonché agli impianti e alle attrezzature durante l utilizzo. A tale scopo il concessionario deve stipulare apposita polizza assicurativa Art Manutenzione degli impianti E a carico del concessionario la manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture connesse. L Amministrazione comunale provvede a sue spese alle operazioni di manutenzione straordinaria. E fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture in concessione senza il consenso scritto dell Amministrazione comunale e nel rispetto di tutte le norme edilizie e urbanistiche vigenti. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall Amministrazione Comunale al concessionario possono ad alcun titolo essere alienati o distrutti da quest ultimo. 8

9 Art. 17 Affidamento in gestione degli impianti sportivi scolastici L affidamento in gestione degli impianti sportivi di pertinenza scolastica è da espletarsi previa sottoscrizione di apposita convenzione con le istituzioni scolastiche ivi presenti e nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento nonché dei principi espressi dalla L.R. n. 6 del L uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole, è comunque determinato dall Amministrazione sulla base delle norme di cui alla legge 4 agosto 1977, n. 517 Norme sulla valutazione degli alunni e sull abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell ordinamento scolastico e legge 11 gennaio 1996 n. 23 Norme per l edilizia scolastica. Art. 18 Contributi per investimenti e per lavori di adeguamento e miglioria Il Comune potrà stabilire eventuali assegnazioni di contributi a sostegno di interventi di ordine manutentivo straordinario, per eliminazione di barriere architettoniche e messa a norma degli impianti o per migliorie sugli impianti realizzate ai fini di una più efficace conduzione dell attività sportiva. Tali interventi dovranno essere realizzati dal soggetto gestore convenzionato nel rispetto della normativa vigente in materia, previa presentazione del relativo progetto agli uffici competenti del Comune di Montemurlo e ottenimento delle autorizzazioni necessarie. Art. 19 Concessione di costruzione e gestione Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche. La durata della convenzione può essere prorogata a fronte di investimenti da parte della società sportiva che gestisce l impianto, per investimenti strutturali che prevedano la stipula di mutui, previa approvazione dell Amministrazione comunale. Art Norma finale Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione. Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento comunale per l uso degli impianti sportivi comunali approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 119 del

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