Ordine del Giorno sulla Ecotassa prevista dalla Regione Puglia. Premesso che:
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- Cristiano Sassi
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1 Ordine del Giorno sulla Ecotassa prevista dalla Regione Puglia Premesso che: - Il Testo Unico sull ambiente (D.Lgs. 152/2006) agli artt , disciplina le competenze di Regioni, Province e Comuni in materia di gestione della raccolta dei rifiuti urbani; - nel novembre 2008, è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra Regione, Anci Puglia e Assoato, con il quale i Comuni e le Ato si impegnavano ad avviare le gare per la gestione unitaria, mentre la Regione si impegnava a finanziare impianti di compostaggio pubblici con fondi POR, attuando lo strumento della programmazione negoziata; - sulla base del protocollo di intesa, sono state avanzate candidature per la realizzazione di impianti di compostaggio in Provincia di Lecce e sono stati richiesti finanziamenti, a cui, tuttavia, la Regione non ha dato seguito; - dal 1 gennaio 2014 in Puglia è entrata in vigore la rimodulazione dell Ecotassa (già istituita dalla L. 549/1995), che si applica ai rifiuti solidi di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni compresi i fanghi palabili, sulla base della quantità dei rifiuti conferiti in discarica o smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia ovvero abbandonati o scaricati in depositi incontrollati; - nella Regione Puglia, l Ecotassa è stata dapprima disciplinata dalla L.R. n. 25 del 03/08/2007, la quale disponeva la misura massima di euro 15,00 a tonnellata di rifiuti conferiti; di seguito dalla L.R. n. 38 del 30/12/2011 (entrata in vigore il 1 gennaio 2014), che ha previsto l incremento dell Ecotassa fino ad euro 25,82 a tonnellata; - per il 2014 la Regione Puglia, con L.R. n. 45 del 2013, nella determinazione dell obiettivo da raggiungere, ha disposto che la nuova disciplina non si applichi a quei Comuni che, nel mese di giugno 2014, dimostrino di aver incrementato del 5% la percentuale di raccolta differenziata rispetto ai dati validati riferiti al periodo settembre 2012 agosto 2013; - l applicazione dell Ecotassa attribuirà un onere maggiore a carico dei Comuni, e quindi dei cittadini, che non realizzeranno gli obiettivi di raccolta differenziata prefissati dalla legge; - numerosi Comuni della Provincia di Lecce hanno presentato un ricorso al Capo dello Stato per contestare il meccanismo di applicazione della ecotassa da parte della Regione Puglia ai Comuni che non hanno raggiunto il 40% di raccolta differenziata. In particolare la Regione Puglia ha previsto che per i suddetti Comuni, nell ipotesi in cui non otterranno un incremento del 5% della raccolta differenziata nel mese di giugno di quest anno, sarà previsto il pagamento della ecotassa nella misura massima prevista di 25,82. Con il ricorso verrà contestato il contrasto della L.R. con la legge statale che prevede un abbattimento dell 80% dell ecotassa nell ipotesi in cui, come si verifica in provincia di Lecce, siano conferiti in discarica unicamente scarti e sovvalli, a prescindere dai livelli raggiunti di raccolta differenziata;
2 - L'art. 3 comma 40 ultima parte della legge 28 dicembre 1995 n. 549 infatti così stabilisce: "per i rifiuti smaltiti tal quali in impianto di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggi, nonchè per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 41 del medesimo articolo. Il tributo è dovuto nella misura del 20% dell'ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38."; - La determina regionale non fa applicazione della previsione normativa testè richiamata, non considerando in alcun modo una circostanza di fatto e cioè che i Comuni della Provincia di Lecce conferiscono in discarica soltanto gli scarti ed i sovvalli quale esito finale di un complesso trattamento di biostabilizzazione, selezione, produzione della frazione secca e di quella umida; Considerato che: - le Leggi Regionali n. 38/2011 e n. 45/2013 non hanno rispettato la legge n. 549/1995; - la composizione merceologica dei rifiuti urbani è rappresentata: > per il % circa, da frazione secca (comprendente anche quella riciclabile); > per il % da frazione umida; - gli impianti di compostaggio esistenti sul territorio regionale sono insufficienti ad assicurare il trattamento della frazione umida prodotta dai Comuni Pugliesi, conseguentemente, oltre il 90% dei Comuni della Puglia non potranno conseguire le percentuali di raccolta differenziata previste dai Piani Regionali 2005 e 2013 e dalle Leggi regionali n. 38/2011 e n. 45/2013, ai fini dell esenzione o delle agevolazioni previste per il pagamento dell Ecotassa; - tali dati sono supportati da una indagine diretta, sia pur parziale, la quale ha permesso di riscontare che: > in Provincia di Lecce non esiste alcun impianto di compostaggio operativo; > nel territorio della Regione Puglia, gli impianti operativi non hanno capacità ricettiva sufficiente, determinando l impossibilità di conferimento della frazione umida nei pochi impianti esistenti; > quand anche dovesse conferirsi la frazione umida nei pochi impianti di compostaggio che sono situati nel territorio della Regione Puglia, essendo questi collocati a notevoli distanze dalla Provincia di Lecce, i costi di trasporto e conferimento aumenterebbero rispetto ai costi attuali di trattamento e smaltimento anche includendo l'ecotassa. Ciò costituirebbe un ulteriore incentivo al conferimento in discarica dei rifiuti, essendo questa tecnica di smaltimento economicamente più conveniente. Da tali premesse ne consegue che la volontà impositiva regionale relativa all Ecotassa, così come sopra specificata, contrasterebbe con le azioni che lo stesso Ente regionale ha posto in essere, atteso che:
3 - la Regione non ha rispettato gli impegni assunti (finanziamento degli impianti), tralasciando di quantificare nei suoi Piani Regionali le capacità di lavorazione degli impianti esistenti sul territorio, tenuto conto del fabbisogno di lavorazione di tutta la raccolta differenziata, inclusa la frazione umida; - la Regione ha assegnato ai Comuni obiettivi di percentuale di raccolta differenziata da raggiungere, nonostante l evidente impossibilità causata dalla dedotta carenza di impianti preposti alla raccolta differenziata in ogni Provincia. Inoltre, la Regione, con L.R. n. 45 del 2013 ha disposto che per il 2014 l Ecotassa non è dovuta dai Comuni che, nel mese di giugno p.v., dimostrino di aver incrementato del 5% la percentuale di raccolta differenziata rispetto ai dati validati riferiti al periodo settembre 2012 agosto 2013, in tal modo determinando una disparità di trattamento ai danni dei Comuni che hanno già attuato una politica incentrata sulla raccolta differenziata. Ciò perché, l incremento della raccolta differenziata di 5 punti in percentuale, risulta molto più agevole per i Comuni che ora si attestano su percentuali basse di R.D. (che registrano percentuali di raccolta differenziata tra il 3 ed il 10%) rispetto ai Comuni che da anni si sono attivati per realizzare percentuali di raccolta differenziata più alte (che oscillano tra il 25 e il 30%, sfiorando anche il 40%). Tali sono quasi tutti i Comuni della Provincia di Lecce, i quali si trovano nella effettiva impossibilità di raggiungere tale obiettivo (5% di raccolta differenziata in più) in mancanza dell impiantistica che permetta lo smaltimento della frazione umida dei rifiuti, pur prevista nei loro Capitolati d Appalto. Considerato inoltre che: nel territorio italiano, sono pochissime le regioni che hanno applicato l Ecotassa nella misura massima di euro 25,82/tonn., come ha intesto fare la Regione Puglia a decorrere dal 1 gennaio 2014, mentre sono molte le Regioni dotate di un congruo numero di impianti di compostaggio a differenza della Puglia; le altre regioni italiane che hanno rivisto la misura massimo di 25,82/tonnellata hanno rispettato la legge 549/1995 nella parte in cui prevede la riduzione al 20% se vi è un trattamento del rifiuto tal quale; in vigenza della L.R. 25/2007, erano pochi i Comuni della regione Puglia che pagavano l aliquota massima prevista per l Ecotassa, pari ad euro 15,00/tonn. di rifiuti conferiti; ciò nonostante, la Regione ha potuto incassare dal prelievo di tale tributo, una somma pari ad euro 14 milioni;
4 in attuazione dell attuale disciplina che ha disposto l incremento dell aliquota massima fissandola ad euro 25,82/tonn., l incasso della Regione sarebbe molto più elevato; la L. 549/1995 che ha istituito il tributo, specifica espressamente che i soggetti passivi del tributo (il gestore di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti, il gestore di impianti di incenerimento, comunque denominati, senza recupero di energia o chiunque eserciti attività di discarica abusiva e chiunque abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti) hanno l obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento; il tributo è indirettamente dovuto dai Comuni o dagli ATO che conferiscono i rifiuti, e conseguentemente dai cittadini, i quali subiranno un inevitabile incremento delle tasse sui rifiuti (attuale TARI); l aumento della tassa sui rifiuti deve essere inserita in un contesto generalizzato, che vede il cittadino gravato anche dall incremento di altre tasse locali (ad esempio IMU e TASI, che insieme alla TARI sono inserite nell unica voce di imposta unica comunale, IUC, istituita dalla Legge di stabilità, n. 147/2013, entrata in vigore il 1 gennaio 2014); l insostenibile incremento delle tasse locali, a cui si aggiunge anche il prelievo per l Ecotassa, deve essere necessariamente contestualizzato in uno stato sociale di emergenza economica congiunturale che i cittadini sono tenuti a fronteggiare; l accoglimento delle richieste formulate con il presente deliberato, comporterebbe l estinzione dei giudizi amministrativi promossi da diversi comuni salentini, per l annullamento delle ultime deliberazioni regionali relative all Ecotassa, venendo meno la materia del contendere e derivandone sicure economie di spesa legali a cui i comuni e la Regione andrebbero incontro nell ipotesi di continuazione dei contenziosi e l eliminazione dell alea connessa all esito degli stessi. Tutto ciò premesso e considerato, ed anche nell auspicio di evitare inutili e costose contrapposizioni legali tra i Comuni e la Regione Delibera di chiedere alla Regione Puglia di modificare la LL.RR. 38/2011 e 45/2013 adeguandole a quanto previsto dalla Legge n. 549/95 art. 3 comma 40, che prevede un abbattimento dell'80% dell'ecotassa nell'ipotesi in cui, come si verifica in Provincia di Lecce, siano conferiti in discarica unicamente scarti e sovvalli, a prescindere dai livelli raggiunti di raccolta differenziata; di avanzare alla Regione Puglia una proposta di proroga all entrata in vigore dell'inasprimento dell Ecotassa, la cui applicazione è disposta dall art. 7 L.R. 38/2011, stante il mancato completamento dell impiantistica, specie per il trattamento dell umido
5 impianti di compostaggio essenziali per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata indicati; di avanzare una proposta alla Regione Puglia, per cui, pur facendo salva l applicazione del tributo, si tenga conto nella disciplina delle agevolazioni, dei vari tipi di impianti esistenti sul territorio Regionale in considerazione delle loro effettive capacità di lavorazione, e con una previsione realistica degli obiettivi di percentuale di raccolta differenziata raggiungibili dai Comuni e dagli ATO, così che per quei territori provinciali in cui non esiste un impianto di compostaggio, o se esistente non ha più capacità di lavorazione, possa essere decurtato dall obiettivo massimo del 65% di raccolta differenziata da raggiungere, almeno il 40% di frazione umida che non potrebbe essere smaltita diversamente, prevedendo anche premialità per i Comuni che hanno già avviato la raccolta differenziata, le gestioni unitarie e che hanno approvato capitolati d appalto in cui è contemplata la raccolta differenziata della frazione umida. Di avanzare formale richiesta, alla Regione Puglia, per la costituzione di un tavolo tecnico che coinvolga, tra gli altri, i rappresentanti dell Assemblea dei Sindaci della Provincia di Lecce, la Provincia di Lecce e l Anci regionale a cui si trasmette copia del presente provvedimento.
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