Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell energia elettrica.

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1 Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell energia elettrica. Delibera n. 34/05 Quesiti frequenti: Quale energia elettrica può essere ritirata dal gestore di rete cui l impianto è collegato? Quali sono le soglie, in termini di potenza, definite o richiamate dalla delibera n. 34/05? A che scopo si applicano? A quale potenza occorre riferirsi? E necessario che il produttore richieda esplicitamente il ritiro dell energia elettrica al gestore di rete cui l impianto è collegato per potersi avvalere delle modalità di ritiro, delle condizioni economiche e delle semplificazioni previste dalla delibera n. 34/05? Se un impianto di cogenerazione ha una potenza elettrica superiore a 10 MVA e viene immessa in rete solo una parte della produzione di energia elettrica, corrispondente ad una potenza inferiore a 10 MVA, è possibile richiedere al gestore di rete cui l impianto è collegato il ritiro dell energia elettrica immessa in rete? L energia elettrica prodotta da impianti con potenza elettrica inferiore a 10 MVA qualunque sia la fonte, o impianti con potenza elettrica qualsiasi, alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, potrebbe essere in parte utilizzata per autoconsumo e in parte ceduta al gestore di rete ai sensi della delibera n. 34/05? Quali sono le modalità di applicazione della penale per il superamento dei limiti di energia reattiva assorbita dagli impianti di generazione asincroni? Come avviene la regolazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento in immissione e, in particolare, dei corrispettivi per l assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto? Quale energia elettrica può essere ritirata dal gestore di rete cui l impianto è collegato? Ai sensi dell articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, può essere ritirata dal gestore di rete cui l impianto è collegato, su richiesta del produttore: a. l energia elettrica prodotta dagli impianti di potenza inferiore a 10 MVA, qualunque sia la fonte; b. l energia elettrica prodotta dagli impianti, di potenza qualsiasi, alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente; 1

2 c. le eccedenze prodotte dagli impianti, anche di potenza uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti assimilate o da fonti rinnovabili purché nella titolarità di un autoproduttore, come definito dall articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, ad eccezione di quella ceduta al GRTN nell ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unità di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione. Quali sono le soglie, in termini di potenza, definite o richiamate dalla deliberazione n. 34/05? A che scopo si applicano? A quale potenza occorre riferirsi? A. Soglie definite per l ammissibilità della richiesta al gestore di rete cui l impianto è collegato di ritiro dell energia elettrica immessa. La soglia pari a 10 MVA, riferita all impianto, è individuata dall articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dal comma 41 della legge n. 239/04. La potenza dell impianto cui riferirsi è la somma della potenza apparente nominale (espressa in MVA) dei generatori che compongono l impianto, riportata sui dati di targa dei generatori medesimi, come fissati all atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario. B. Soglie definite per l ammissibilità ai prezzi minimi garantiti. I prezzi minimi garantiti vengono riconosciuti dal gestore di rete cui l impianto è collegato solo ai primi due milioni di kwh ritirati annualmente da ciascun impianto dal gestore di rete medesimo, nel caso di impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e nel caso di impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride. La soglia, pari a 1 MW, è definita dalla deliberazione n. 34/05 ed è riferita: per gli impianti idroelettrici, alla potenza nominale media annua, definita come la potenza nominale di concessione di derivazione d acqua valutata sulla base della portata media annua, detratto il minimo deflusso vitale, per il salto idraulico teorico (definizione riportata all articolo 1 del Testo Integrato per i servizi di trasporto, misura e vendita dell energia elettrica); per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili, alla potenza nominale elettrica, definita come la massima potenza attiva (espressa in MW e calcolata moltiplicando la potenza apparente nominale in MVA per il fattore di potenza nominale) erogabile in regime continuo che è riportata sui dati di targa del generatore, come fissati all atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario. C. Soglie definite per l ammissibilità alle semplificazioni previste per il contratto di dispacciamento in immissione. La deliberazione n. 34/05 ha previsto semplificazioni, ai fini del dispacciamento in immissione, per tutti gli impianti che possono cedere le proprie immissioni al gestore di rete cui l impianto medesimo è collegato (esonero dall obbligo di presentazione dei programmi, esonero dagli oneri di sbilanciamento). La deliberazione n. 34/05 ha altresì previsto: 2

3 l esonero dall obbligo di stipula del contratto di dispacciamento in immissione per gli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW; l esonero dall applicazione della componente CCT per gli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW; l applicazione della componente CCT ridotta linearmente per gli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica superiore a 1 MW e fino a 5 MW; la definizione di un valore medio mensile, anziché orario, per la componente CCT da applicarsi agli impianti di potenza inferiore a 10 MVA. Le soglie, pari a 1 e 5 MW, sono riferite alla potenza nominale elettrica, come definita alla precedente lettera B), mentre la soglia pari a 10 MVA è riferita alla potenza apparente nominale, come definita alla precedente lettera A). D. Valori di potenza definiti nell ambito delle prescrizioni relative al fattore di potenza e all energia reattiva. L articolo 6 dell Allegato A alla deliberazione n. 165/05 ha introdotto prescrizioni relative al fattore di potenza e all energia reattiva, distinguendo tra impianti di generazione asincroni e sincroni e, per questi ultimi, introducendo ulteriori distinzioni sulla base della potenza attiva. Con il termine potenza attiva si intende la potenza nominale elettrica, espressa in MW, come definita alla precedente lettera B). E necessario che il produttore richieda esplicitamente il ritiro dell energia elettrica al gestore di rete cui l impianto è collegato per potersi avvalere delle modalità di ritiro,delle condizioni economiche e delle semplificazioni previste dalla deliberazione n. 34/05? Sì, perché il produttore può scegliere di destinare commercialmente la propria produzione di energia elettrica a chi ritiene più opportuno (Borsa elettrica, cliente finale idoneo, cliente grossista) e non necessariamente al gestore di rete cui l impianto è collegato. Se un impianto di cogenerazione ha una potenza elettrica superiore a 10 MVA e viene immessa in rete solo una parte della produzione di energia elettrica, corrispondente ad una potenza inferiore a 10 MVA, è possibile richiedere al gestore di rete cui l impianto è collegato il ritiro dell energia elettrica immessa in rete? Ai sensi della legge n. 239/04 la soglia pari a 10 MVA è riferita alla potenza dell impianto, non alla potenza immessa in rete. Pertanto l energia elettrica prodotta da tale impianto e immessa in rete può essere ceduta al gestore di rete cui l impianto è collegato solo se l impianto è assimilato alle fonti rinnovabili ed è nella titolarità di un autoproduttore. In generale, l energia elettrica prodotta da un impianto di potenza uguale o superiore a 10 MVA alimentato dalle fonti assimilate o dalle fonti rinnovabili diverse da quella eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, può essere ceduta al gestore di rete cui l impianto è collegato solo se l impianto è nella titolarità di un autoproduttore. 3

4 L energia elettrica prodotta da impianti con potenza elettrica inferiore a 10 MVA qualunque sia la fonte, o impianti con potenza elettrica qualsiasi, alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, potrebbe essere in parte utilizzata per autoconsumo e in parte ceduta al gestore di rete ai sensi della deliberazione n. 34/05? La deliberazione n. 34/05 prevede che il produttore che richiede al gestore di rete cui l impianto è collegato il ritiro dell energia elettrica immessa deve richiedere al medesimo gestore il ritiro di tutta l energia elettrica immessa, al netto quindi degli autoconsumi in sito e ad eccezione di quella ceduta nell ambito delle convenzioni di cessione pluriennali (es.: Cip n. 6/92). Non è pertanto possibile che l energia elettrica immessa venga ceduta in parte al gestore di rete cui l impianto è collegato e in parte ad un cliente, finale o grossista, del mercato libero, mentre per un autoproduttore che autoconsuma in sito parte dell energia prodotta dall impianto, è possibile immettere in rete la parte restante secondo le modalità definite dalla deliberazione n. 34/05. Quali sono le modalità di applicazione della penale per il superamento dei limiti di energia reattiva assorbita dagli impianti di generazione asincroni? L articolo 6 dello schema di convenzione per il ritiro dell energia, allegato alla deliberazione n. 165/05, reca apposite prescrizioni che il produttore è tenuto a rispettare in relazione al fattore di potenza e all energia reattiva immessa o prelevata dalle unità di produzione contrattualizzate ai sensi della deliberazione n. 34/05. In particolare, la lettera b) del suddetto articolo prevede l applicazione di un corrispettivo a titolo di penale nel caso in cui i quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati per ciascuna delle fasce orarie, espressi in kvarh, eccedano numericamente il 50% delle corrispondenti immissioni di energia attiva, espresse in kwh. In tale eventualità, la penale a carico del produttore è pari al corrispettivo (in c /kvarh) per la fornitura di energia reattiva induttiva stabilito dal gestore di rete cui l impianto è collegato in caso di mancato rispetto del fattore di potenza per le forniture multiorarie corrispondenti per livello di tensione. Il suddetto corrispettivo unitario è applicato ai quantitativi di energia reattiva eccedenti il 50% dell energia attiva immessa, secondo le stesse modalità applicative previste dalle opzioni tariffarie del gestore di rete cui l impianto è collegato per le utenze multiorarie corrispondenti per livello di tensione. Come avviene la regolazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento in immissione e, in particolare, dei corrispettivi per l assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto? La deliberazione n. 168/03 prevede che i corrispettivi per l assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto siano regolati tra l operatore di mercato cedente e Terna e che gli altri corrispettivi per il servizio di dispacciamento in immissione siano regolati tra l utente del dispacciamento e Terna. L utente del dispacciamento in immissione è il soggetto che stipula il contratto di dispacciamento in immissione e quindi, per l energia elettrica ritirata dal gestore di rete cui l impianto è collegato ai sensi dell articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, il produttore o, su richiesta del produttore medesimo, il gestore di rete. 4

5 La deliberazione n. 168/03 prevede che, per la suddetta energia elettrica, l operatore di mercato cedente sia il gestore di rete. Pertanto: i corrispettivi per l assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto vengono regolati tra Terna e il gestore di rete cui l impianto è collegato: il gestore di rete li regola a sua volta con il produttore; gli altri corrispettivi per il servizio di dispacciamento in immissione vengono regolati tra Terna e l utente del dispacciamento (che può essere il produttore o, su richiesta del medesimo, il gestore di rete). Se il produttore ha scelto di avvalersi del gestore di rete per la stipula del contratto di dispacciamento in immissione, tutti i corrispettivi vengono successivamente regolati dal gestore di rete con il produttore. 5

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