Nuove regole per la territorialità dei servizi. Dott. Paola Sivori Strada Borghetti Cavo e Associati paola.sivori@sbcassociati.it
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1 Nuove regole per la territorialità dei servizi Dott. Paola Sivori Strada Borghetti Cavo e Associati paola.sivori@sbcassociati.it
2 NORMATIVA COMUNITARIA direttiva 2008/8/CE: territorialitàdei servizi; intrastat direttiva 2008/9/CE: rimborsi iva a soggetti passivi UE direttiva 2008/117/CE: modifiche regole intrastat entrata in vigore: 1 gennaio 2010 (altre modifiche si applicheranno dal 2011 e dal 2013) NORMATIVA DI RECEPIMENTO Art. 1 Legge 7 luglio 2009, n. 88: delega al Governo per il recepimento DLgs n. 18 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del
3 REGOLA GENERALE ANTE 2010 Fino al 31 dicembre 2009, la regola generale per le prestazioni di servizi è contenuta all art. 7, comma 3 del D.P.R. 633/72: Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonché quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero REGOLE GENERALI DAL 2010 Dal 1 gennaio 2010 vi saranno due distinte regole generali a seconda che il committente dei servizi: sia un soggetto passivo; non sia un soggetto passivo.
4 REGOLA GENERALE (art. 7-ter) Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; quando sono rese a committenti NON soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. Quindi, nel caso di prestazioni rese a soggetti passivi, rileva il luogo in cui il committente è stabilito. Nel caso di prestazioni rese a committenti che NON sono soggettipassivi, rileva il luogo in cui il prestatore è stabilito.
5 DEFINIZIONE DI SOGGETTO PASSIVO Per soggetto passivo si intende chiunque eserciti un attività di impresa, arte o professione. LUOGO DI STABILIMENTO DEL SOGGETTO PASSIVO Per l individuazione del luogo in cui la prestazione di servizi si considera effettuata (con conseguente regime da applicare), rileva il luogo in cui il soggetto passivo è stabilito e cioè dove ha fissato la sede della propria attività economica. Dal 2010, l eventuale presenza di rappresentanti fiscali in Italia, ovvero, l identificazione diretta ai fini Iva nel nostro Paese, non saranno rilevanti per identificare il luogo in cui il committente soggetto passivo si considera stabilito. Esempio: Società stabilita in Germania con rappresentante fiscale italiano o identificazione diretta in Italia (con acquisizione di partita iva italiana). A partire dal 2010, la societàsi considera soggetto passivo stabilito in Germania (e non in Italia).
6 REGIME DA APPLICARE PER LE PRESTAZIONI RESE A SOGGETTI PASSIVI A seconda che le prestazioni si considerino effettuate in Italiao meno, vi sono conseguenze dirette sul regime da applicare. Le operazioni, che si considerano effettuate in Italia, sono soggette al regime previsto dalla normativa IVA (imponibilità, non imponibilità, esenzione). Le operazioni che NON si considerano effettuate in Italia, invece, sono non soggette ad IVA art. 7 ter, in quanto non rilevanti per l IVA italiana. SERVIZI COMMITTENTE IVA Servizio generico art. 7 ter soggetto passivo extra CE NO Servizio generico art. 7 ter soggetto passivo CE NO Servizio generico art. 7 ter soggetto passivo italiano SI (IVA o non imponibile/esente art. 8bis 9 e 10 DPR 633/72)
7 DEROGHE TERRITORIALI PER I SERVIZI SPECIFICI Gli artt. 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies del DPR 633/72, derogando il principio territoriale generale ora contenuto nell art. 7-ter, individuano il criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei c.d. servizi specifici. Perché le deroghe? Ricondurre la tassazione al luogo di effettivo consumo (l IVA è un imposta sui consumi) Prevenire fenomeni di elusione o di evasione dell imposta o di distorsione della concorrenza
8 SERVIZI OGGETTIVAMENTE LOCALIZZABILI Gli artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/72 stabiliscono la territorialità per alcune tipologie di servizi, la cui localizzazione è oggettivamente determinabile in funzione di specifici parametri. Servizi Committente Domicilio committente Criterio territoriale Norma di riferimento Servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggi Chiunque Irrilevante Luogo di ubicazione dell immobile Art. 7-quater co. 1 lett. a) Trasporto di passeggeri Chiunque Irrilevante Distanza percorsa in Italia Art. 7-quater co. 1 lett. b) Ristorazione e catering Chiunque Irrilevante Luogo di materiale esecuzione Art. 7-quater co. 1 lett. c) Ristorazione e catering a bordo di navi, aerei o treni Locazione, leasing, noleggio a breve termine di mezzi di trasporto Chiunque Chiunque Irrilevante Irrilevante Luogo di partenza, se prestazioni rese nel corso della parte del trasporto passeggeri intero alla UE Luogo di disponibilità del mezzo (nella UE), con utilizzo nella UE. Utilizzo del mezzo in Italia se disponibile fuori dalla UE Art. 7-quater co. 1 lett. d) Art. 7-quater co. 1 lett. e) Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi, comprese fiere ed esposizioni, e relative prestazioni accessorie, nonché i corrispettivi per l accesso a tali manifestazioni Chiunque Irrilevante Luogo di materiale esecuzione Art. 7-quinquies co. 1
9 SERVIZI SPECIFICI RESI A COMMITTENTI NON SOGGETTI PASSIVI L art. 7-sexies del DPR 633/72 individua, in deroga all art. 7-ter co. 1 lett. b), la territorialità per alcune tipologie di servizi resi a committenti non soggetti passivi. Servizi Committente Domicilio committente Criterio territoriale Norma di riferimento Intermediazioni in nome e per conto del cliente Non soggetto passivo Irrilevante Luogo di effettuazione dell operazione intermediata Art. 7-sexies co. 1 lett. a) Trasporti, non intracomunitari, di beni Trasporti intracomunitari di beni Lavorazioni e perizie relative a beni mobili materiali, prestazioni accessorie ai trasporti (es. carico, scarico, ecc.) Locazione, leasing, noleggio non a breve termine di mezzi di trasporto Non soggetto passivo Irrilevante Distanza percorsa nel territorio dello Stato Art. 7-sexies co. 1 lett. b) Non soggetto passivo Irrilevante Luogo di inizio del trasporto Art. 7-sexies co. 1 lett. c) Non soggetto passivo Irrilevante Luogo di esecuzione Art. 7-sexies co. 1 lett. d) Non soggetto passivo Irrilevante E-commerce diretto Non soggetto passivo Italiano Telecomunicazioni e teleradiodiffusione Non soggetto passivo Non soggetto passivo UE Irrilevante Luogo di stabilimento del prestatore (nella UE), con utilizzo nella UE. Utilizzo del mezzo in Italia se prestatore extra-ue Committente italiano, se prestatore extra-ue Prestatore italiano e committente UE, con utilizzo nella UE Prestatore extra-ue, con utilizzo in Italia. Art. 7-sexies co. 1 lett. e) Art. 7-sexies co. 1 lett. f) Art. 7-sexies co. 1 lett. g)
10 SERVIZI SPECIFICI RESI A COMMITTENTI EXTRA-UE, NON SOGGETTI PASSIVI L art. 7-septies del DPR 633/72 individua, in deroga all art. 7-ter co. 1 lett. b), la territorialità per alcune tipologie di servizi resi a committenti extra-ue, non soggetti passivi. Servizi Cessioni, concessi e licenze relative a diritti, d autore, invenzioni, modelli, formule, ecc. Committente Domicilio committente Rilevanza in Italia Norma di riferimento Non soggetto passivo Extra-UE No Art. 7-septies co. 1 lett. a) Prestazioni pubblicitarie Non soggetto passivo Extra-UE No Art. 7-septies co. 1 lett. b) Consulenza e assistenza tecnica o legale ed elaborazione e fornitura di dati Operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione, con esclusione della locazione di casseforti Non soggetto passivo Extra-UE No Art. 7-septies co. 1 lett. c) Non soggetto passivo Extra-UE No Art. 7-septies co. 1 lett. d) Messa a disposizione di personale Non soggetto passivo Extra-UE No Art. 7-septies co. 1 lett. e) Locazione, anche finanziaria, e noleggio di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto Non soggetto passivo Extra-UE No Art. 7-septies co. 1 lett. f) Accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, loro trasmissione e servizi collegati Telecomunicazioni e teleradiodiffusione Non soggetto passivo Extra-UE Non soggetto passivo Extra-UE No Art. 7-septies co. 1 lett. g) Sì, se utilizzate in Italia, anche se rese da soggetti ivi non stabiliti Art. 7-septies co. 1 lett. h) E-commerce diretto Non soggetto passivo Extra-UE No Art. 7-septies co. 1 lett. i) Obbligo di non esercitare, in tutto o in parte, un attività o un diritto relative alle prestazioni che precedono Non soggetto passivo Extra-UE No Art. 7-septies co. 1 lett. l)
11 RIFLESSIONE SU 3 PUNTI 1. Effetti sul plafond 2. Obbligo di reverse charge 3. Momento di effettuazione del servizio
12 VOLUME D AFFARI E PLAFOND Le prestazioni di servizi escluse da Iva per mancanza del requisito territoriale, non concorrono a formare il volume d affari e non concorrono alla formazione del plafond. FATTURAZIONE ATTIVA La fattura deve essere emessa anche per le prestazioni di servizi, non soggette ad iva ai sensi del nuovo art. 7-ter, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio di altro Paese UE. In fattura deve essere indicato: operazione non soggetta ad iva ai sensi dell art. 7-ter del D.P.R. 633/72 inoltre, deve essere indicato il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro in cui il committente è stabilito nella Unione Europea (verifica mediante interrogazione telematica della partita IVA nel sito dell Agenzia delle Entrate
13 (AUTO)FATTURAZIONE PASSIVA Qualora si ricevano dei servizi da soggetti passivi non stabiliti in Italia, deve essere emessa autofattura per l operazione. In tal caso, la (auto)fattura sarà emessa in unico esemplare e registrata sia sul registro delle fatture emesse (indicando la denominazione del prestatore non residente) sia su quello degli acquisti.
14 Circa il momento in cui la (auto)fattura deve essere emessa, attualmente la normativa nazionale non prevede deroghe alla regola generale per le prestazioni di servizi (art. 6 del D.P.R. 633/72): quindi, il documento dovrà essere emesso, al più tardi, all atto del pagamento del corrispettivo. Tuttavia, la normativa comunitaria non prevede tale possibilità per le prestazioni di servizi forniti da non residenti e regolati dal reverse charge (autofatturazione). In questi casi, il momento di effettuazione dell operazione (con conseguente necessità di autofatturazione) coinciderebbe con l ultimazione delle prestazioni.
15 MOMENTO IMPOSITIVO SERVIZI CONTINUATIVI Le prestazioni di servizi, di cui all art. 7 ter, rese da soggetto passivo stabilito in un altro stato membro della Comunità nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, effettuate in modo continuativo nell arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamento di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime.
16 PRESTAZIONI DI TRASPORTO DI BENI RESE A NON SOGGETTI PASSIVI Sono considerati territorialmente rilevanti in Italia: a) I trasporti intracomunitari di beni per l intero percorso se il luogo di inizio del trasporto è situato in Italia. b) I trasporti nazionali o internazionali di beni in ragione della tratta percorsa in territorio italiano. Per i trasporti internazionali è applicabile il regime di non imponibilità IVA, di cui all art. 9, se ricorrono le condizioni ivi indicate.
17 PRESTAZIONI DI TRASPORTO DI BENI RESE A SOGGETTI PASSIVI TRASPORTI: COMMITTENTE SOGGETTO PASSIVO N LUOGO TIPO TRASPORTO REGIME IVA ART. STABILIMENTO COMMITTENTE 1 ITALIA NAZIONALE Imponibile 2 ITALIA INTRACOMUNITARIO Imponibile 3 ITALIA INTERNAZIONALE - Esportazione Non imponibile Art. 9 - Importazione Non imponibile (*) Art. 9 - Transito Non Imponibile Art. 9 - Estero su estero Imponibile * Se incluso nella base imponibile dell operazione
18 TRASPORTI: COMMITTENTE SOGGETTO PASSIVO N LUOGO TIPO TRASPORTO REGIME IVA ART. STABILIMENTO COMMITTENTE 4 PAESE UE NAZIONALE Non soggetto Art. 7-ter 5 PAESE UE INTRACOMUNITARIO Non soggetto Art. 7-ter 6 PAESE UE INTERNAZIONALE - Esportazione Non soggetto Art. 7-ter - Importazione Non soggetto Art. 7-ter - Transito Non soggetto Art. 7-ter - Estero su estero Non soggetto Art. 7-ter 7 PAESE EXTRA-UE NAZIONALE Non soggetto Art. 7-ter 8 PAESEEXTRA- UE INTRACOMUNITARIO Non soggetto Art. 7-ter 9 PAESE EXTRA-UE INTERNAZIONALE - Esportazione Non soggetto Art. 7-ter - Importazione Non soggetto Art. 7-ter - Transito Non soggetto Art. 7-ter - Estero su estero Non soggetto Art. 7-ter
19 PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE RESE A SOGGETTI PASSIVI (NON RELATIVE AD IMMOBILI) INTERMEDIAZIONE ESTERO SU ESTERO Elemento innovativo è la riqualificazione delle intermediazioni estero su estero - mediante inserimento della fattispecie nell art. 9, primo comma, n. 7 DPR 633/72 - NON imponibile IVA. L applicazione della regola generale crea una situazione particolare nel caso di un intermediazione, relativa ad un trasporto interamente effettuato all estero, resa a soggetto passivo italiano: il trasporto estero - su estero, reso a un soggetto passivo italiano, risulterebbe infatti imponibile in Italia, mentre l intermediazione per lo stesso trasporto, se resa anch essa a soggetto passivo italiano, sarebbe, invece, assoggettata al regime della NON imponibilità, ai sensi del nuovo art. 9, primo comma, n. 7 del D.P.R. 633/72.
Tale principio generale è derogato da una serie di fattispecie particolari, disciplinate dagli artt. da 7-quater a 7-septies del D.P.R. n. 633/72.
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