REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A PERSONALE ESTERNO ALL AMMINISTRAZIONE

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1 REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A PERSONALE ESTERNO ALL AMMINISTRAZIONE Articolo1. Fonti normative..1 Articolo 2. Oggetto.1 Articolo 3. Presupposti 2 Articolo 4. Procedimento per la stipula attivazione autorizzazione scelta del contraente-procedure comparative 4 Articolo 5. Stipula del contratto e durata..5 Articolo 6. Proroga 5 Articolo 7. Pubblicità e comunicazioni sito web dell amministrazione anagrafe delle prestazioni Corte dei Conti.5 Articolo 8. Responsabilità..6 Articolo 9. Esclusioni..6 Articolo10. Rinvio 6 Articolo 1. Fonti normative - Art e segg. C.C. Contratti d opera e lavoro autonomo - Art. 409, numero 3, C.p.C. - D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti - Art. 7 comma 6 e segg. D. Lgs. 165/ Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) Articolo 2. Oggetto Il presente costituisce la disciplina ed individua le procedure per l affidamento di incarichi di lavoro autonomo ad oggetto libero-professionali di studio, ricerca e consulenza, nonché altre prestazioni continuative e non, a soggetti esterni all Azienda. 1

2 Articolo 3. Presupposti Il conferimento di incarichi a personale esterno all Amministrazione, mediante contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa può essere effettuato, ai sensi dell art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, per esigenze a cui non possono far fronte con il personale in servizio e solo in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall ordinamento all amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell amministrazione conferente; b) l amministrazione deve aver preliminarmente accertato l impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, di ragione qualitativa (assenza di personale dotato delle competenze necessarie) o quantitativa (impossibilità di utilizzare, in ragione del carico di lavoro e della caratterizzazione temporale dell incarico, personale interno in possesso delle competenze necessarie); c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. L amministrazione può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione anche universitaria unicamente in caso di prestazioni riconducibili a contratti d opera per attività: a) che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi; b) con soggetti che operino nel campo dell arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell attività informatica; c) di supporto dell'attività didattica e di ricerca; d) per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003. Per le attività di cui alle precedenti lettere da b) a d) gli oneri derivanti dagli incarichi dovranno essere coperti con fondi diversi dal finanziamento regionale o da altre fonti di finanza pubblica salvo il caso in cui gli stessi siano a tale scopo destinati. Resta in ogni caso ferma la necessità di verificare il requisito della maturata esperienza nel settore che è, fra l altro, indicatore dell alta qualificazione del soggetto incaricato. Gli incarichi di cui al presente regolamento, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, oltre ai presupposti sopra elencati, non possono essere conferiti per lo svolgimento di funzioni di natura ordinaria o rientranti nelle competenze burocratiche dell Azienda ma, seppure nell ambito dei propri compiti istituzionali, dovranno essere riconducibili ad una esigenza straordinaria, a prestazioni di supporto qualificato ad attività e/o funzioni essenziali e/o strategiche, a progetti o ricerche definite e circostanziate, sia nel tempo che nei contenuti. 2

3 Allo stesso modo non rientrano nella disciplina del presente regolamento e non potranno essere conferiti nell ambito degli incarichi di lavoro autonomo le attività di cui alle precedenti lettere da b) a d) che, pur essendo riconducibili alle ipotesi di deroga dal requisito della comprovata specializzazione anche universitaria, sono classificabili fra le prestazioni di servizi d impresa. Articolo 4. Procedura per il conferimento e la stipula degli incarichi 4.1 attivazione Fatte salve le specifiche procedure riguardanti gli incarichi esterni curati dall Area Tecnica, in ossequio alla normativa disciplinata nel Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006) e dal Regolamento approvato con Det. D.G. n. 52/2007 e successive modifiche ed integrazioni, la richiesta di attivazione di un incarico o di una consulenza deve essere indirizzata alla Direzione aziendale e alla U.O. Affari Generali e Contratti, dai seguenti soggetti: - Direttore sanitario del presidio ospedaliero, per i servizi ospedalieri; - Responsabile di Zona - distretto, per i servizi territoriali; - Direttore del Dipartimento della prevenzione, per i servizi della prevenzione; - Direttore Amministrativo, per le aree amministrative e tecniche. Nel caso di contratti inerenti funzioni di staff, provvede la Direzione aziendale direttamente nei confronti della U.O. Affari Generali e Contratti. Ogni richiesta deve essere adeguatamente motivata in riferimento a tutti i presupposti e condizioni previsti dalla legge ed a quelli indicati al punto 2. In particolare tale istanza dovrà specificare, oltreché le motivazioni del ricorso all incarico esterno, i dati essenziali del contratto di lavoro da stipulare e in specie: - le specializzazioni o caratteristiche curriculari, formative ed esperenziali richieste al professionista; - la durata dell incarico - la prestazione richiesta ed il compenso previsto per ciascuna prestazione richiesta - l impegno richiesto dall incarico Ferma la necessità di sussistenza di tutti i presupposti indicati al punto 2, nel caso in cui la spesa dell incarico sia coperta, in tutto o in parte, da finanziamento esterno, dovranno essere inoltre indicati gli estremi degli atti con i quali il finanziamento è stato concesso, la deliberazione interna di approvazione del progetto e il codice di riferimento interno del progetto stesso. La richiesta dovrà essere corredata da documento per attestazione e dimostrativo dei motivi e delle condizioni oggettive d impossibilità di utilizzo del personale interno e l iter seguito per giungere all accertamento. 4.2 Autorizzazione Fermo restando quanto indicato alla lettera a) per quanto attiene agli incarichi attivati dall Area Tecnica, l autorizzazione alla stipula del contratto è disposta con determinazione del Direttore Generale. 3

4 4.3 Scelta del contraente procedure comparative Come previsto dall art. 7 comma 6 bis del D.Lgs. 165/2001, la scelta del contraente è operata unicamente mediante procedure comparative le cui modalità devono essere rese pubbliche. Le procedure comparative vengono attivate, di norma, con l autorizzazione all affidamento dell incarico da parte della Direzione Generale e si concretizzano con avviso da pubblicarsi, a discrezione dell Amministrazione anche in relazione alla tipologia dell incarico da affidare, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul sito web aziendale e, in via residuale e in casi di particolare utilità su uno o due quotidiani a tiratura locale. L avviso dovrà contenere, oltre agli estremi dell atto autorizzativo aziendale ed a tutte le informazioni per consentire la partecipazione agli interessati, i seguenti elementi: a) oggetto dell incarico b) titolo di studio e/o eventuale abilitazione professionale richiesti ai candidati c) altri eventuali requisiti professionali dei candidati d) luogo di espletamento dell incarico e) durata dell incarico/termine per l ultimazione f) compenso lordo; g) termine per la proposizione delle candidature. L atto autorizzativo aziendale potrà prevedere deroga agli elementi da inserire nell avviso stabilendo di volta in volta in merito al suo contenuto. In esito alla pubblicazione dell avviso suindicato l Amministrazione procederà all esame delle domande pervenute nei tempi indicati, individuando a tali fini, già nella Determinazione del Direttore Generale autorizzativa dell incarico, i nominativi dei soggetti aziendali che andranno a comporre la commissione deputata all esame dei curricula e di cui dovrà far parte, per gli ambiti e materie di rispettiva competenza, il Direttore Sanitario o il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore/ Responsabile della struttura proponente l incarico, o suo delegato e ad altro soggetto assegnato alla medesima struttura, indicato dallo stesso e un funzionario della U.O. Affari Generali, responsabile del relativo procedimento amministrativo, con funzioni di segreteria verbalizzante. Le attività di cui al precedente capoverso sono totalmente gratuite. Il verbale prodotto dalla commissione di selezione ed espletamento della procedura comparativa, da cui si evince il nominativo del soggetto affidatario dell incarico o della collaborazione e le motivazioni della scelta, dovrà essere approvato con Decreto del Direttore U.O. Affari Generali. Nel caso che nessun soggetto risulti idoneo per l incarico oggetto dell avviso o in caso di mancata presentazione di domande, ove persista l interesse dell Azienda all affidamento della collaborazione, si procederà alla pubblicazione di nuovo avviso o di proroga dei termini di quello pubblicato. Nel caso di persistente impossibilità di affidamento dell incarico per i motivi di cui sopra, si potrà procedere con affidamento diretto a nominativo eventualmente indicato dalla struttura proponente che risulti in possesso di tutti i requisiti richiesti. Per quanto attiene agli incarichi attivati dall Area Tecnica la stessa cura, in ottemperanza alla disposizioni contenute nel D.Lgs. 163/2006 ed al Regolamento approvato con Det. D.G. n. 52/2007 e 4

5 successive modifiche ed integrazioni, la pubblicazione di avviso, con cadenza triennale, finalizzato alla costituzione di Albo, reso pubblico sul sito web aziendale e aggiornabile con cadenza annuale, da cui attingere per l affidamento di incarichi ex art. 91 D. Lgs. 163/2006. Ogni atto di affidamento dovrà essere approvato con Decreto Dirigenziale della U.O. di riferimento. Articolo 5. Stipula del contratto e durata Individuato il soggetto a cui affidare l incarico, in esito alle procedure indicate ai punti precedenti, le strutture amministrative responsabili del Procedimento, provvederanno alla stipula del relativo contratto di lavoro dopo aver preliminarmente provveduto a far sottoscrivere al contraente apposita modulistica finalizzata all inquadramento fiscale, previdenziale ed assicurativo del soggetto, indispensabile al fine di potere procedere alla corretta corresponsione degli emolumenti e alla configurazione del rapporto ai sensi delle previsioni di cui al T.U.I.R. (D.P.R. 917/ Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e delle altre disposizioni tempo per tempo vigenti in materia. Laddove il rapporto abbia ad oggetto attività di consulenza, l efficacia dell incarico derivante dal contratto decorre dalla pubblicazione delle informazioni previste dalla legge (art. 3, comma 18, Legge 244/2007) sul sito web dell amministrazione secondo quanto previsto al successivo punto 7, e tale condizione deve costituire clausola del contratto di lavoro. Articolo 6. Proroga L incarico conferito a personale esterno all Amministrazione non potrà essere soggetto a proroga tacita. L eventuale prolungamento della durata del contratto dovrà essere motivata unicamente con il completamento dello specifico progetto assegnato nel caso che, nei termini inizialmente fissati, non sia stato possibile portarlo a compimento o nel caso in cui l attività che ha dato origine allo stesso debba proseguire per un tempo maggiore rispetto a quello originariamente previsto. Articolo 7. Pubblicità e comunicazioni Ogni incarico affidato a soggetti esterni all Amministrazione è sottoposto, ai sensi della vigente normativa, alle seguenti forme di pubblicità e comunicazioni: a) sito web dell amministrazione l Amministrazione deve provvedere a rendere pubblico l incarico affidato mediante la sua pubblicazione sul sito web aziendale con l indicazione del nominativo del consulente / prestatore, dell oggetto dell incarico, della durata e del relativo compenso (art. 1, comma 127, Legge 662/1996). b) anagrafe delle prestazioni L amministrazione è tenuta ad inserire l incarico affidato a soggetto esterno nel sito dell Anagrafe delle Prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica con le modalità indicate e la tempistica indicate nel sito stesso previa registrazione e creazione di account rilasciato dallo stesso Dipartimento (art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001). 5

6 c) comunicazione degli atti di spesa concernenti incarichi di studio ricerca e consulenza alla Corte dei Conti (art. 1, comma 173, Legge 266/2005) Articolo 8. Responsabilità - sussiste la responsabilità amministrativa del dirigente che ha stipulato i contratti per affidamento incarichi di collaborazione esterna per funzioni ordinarie dell Ente o utilizzando il collaboratore come lavoratore subordinato (art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001) - si configura illecito disciplinare e responsabilità erariale in capo al dirigente o funzionario in caso di conferimento di incarichi esterni in violazione delle vigenti norme di legge e del presente regolamento, specie in ordine al contenimento della spesa per l affidamento di incarichi di studio ricerca e consulenza anche a pubblici dipendenti. A ciò si aggiungano le responsabilità civili e penali di carattere generale. Articolo 9. Esclusioni (Circolare n. 2/2008 Dipartimento Funzione Pubblica) a) sono escluse dalla disciplina del D. LGS. 165/2001 gli incarichi affidati per: - attività quali componenti degli organismi di controllo interno(collegio sindacale) - nucleo di valutazione - componenti altri organi dell Azienda - componenti commissioni di gara b) Fermo restando tutti gli altri requisiti e condizioni, sia oggettive sia soggettive (compreso i requisiti di elevata qualificazione e specializzazione anche universitaria), sono escluse dagli obblighi della procedura comparativa e di pubblicità, gli incarichi aventi le seguenti caratteristiche: - si esauriscono in una sola prestazione - sono caratterizzate da intuitu personae - prevedono la remunerazione solo con rimborso delle spese analiticamente documentate (trasporto, viaggio, vitto e alloggio) - prevedono un compenso di modica entità equiparabile ad un rimborso spese Articolo 10. Rinvio Tutte le prescrizioni della procedura di cui sopra, in presenza di variazione della normativa di riferimento dovranno ritenersi automaticamente adeguate alla medesima. Laddove risultino disposizioni indicate in procedura in contrasto con disposizioni di legge le stesse dovranno essere applicate unicamente in conformità alle prescrizioni di legge. 6

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