OGGETTO: detraibilità IVA per i servizi alberghieri e di ristorazione indicazioni operative per le Agenzie di Viaggi e Turismo

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1 CIRCOLARE n. 145 fiavet federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo Roma, 28 novembre 2008 Rif. GC/PF OGGETTO: detraibilità IVA per i servizi alberghieri e di ristorazione indicazioni operative per le Agenzie di Viaggi e Turismo Alla cortese attenzione di: ASSOCIAZIONI REGIONALI FIAVET - AINET AGENZIE ASSOCIATE Ai signori componenti di : GIUNTA NAZIONALE FIAVET CONSIGLIO NAZIONALE FIAVET Come è noto, dallo scorso 1 settembre 1 è stata soppressa l indetraibilità oggettiva dell IVA per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande. L imposta relativa alle prestazioni in oggetto è detraibile, quindi, in base ai principi generali contenuti nell art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, purché i servizi risultino inerenti all attività dell impresa 2. La fruizione della detrazione è condizionata al possesso, da parte del cliente soggetto passivo d imposta, della fattura a lui intestata 3 con esposizione dell IVA assolta o pagata (IVA ordinaria). Com è noto le agenzie di viaggi, per l organizzazione di pacchetti turistici comprendenti anche prestazioni alberghiere e di ristorazione, devono, invece, emettere una fattura in base al regime speciale IVA previsto dall art. 74-ter del DPR n. 633/1972, senza separata indicazione dell imposta. Si ricorda, in proposito, che il regime speciale delle agenzie di viaggi deriva dalla normativa comunitaria e che non sono al momento consentite deroghe ai principi sanciti nella direttiva europea 4. Infatti la richiesta di deroga per rendere efficace la disposizione, introdotta con la legge finanziaria 2008, sulla detraibilità dell IVA per i servizi alberghieri usufruiti dai clienti delle agenzie di viaggi che partecipano ad un congresso, convegno od evento similare, è stata respinta dalla Commissione europea. A seguito di ciò il Dipartimento delle Entrate del Ministero dell Economia e delle Finanze non ha accolto le ulteriori formulazioni presentate dalla FIAVET per trovare una soluzione per via normativa. 1 Si veda l art. 83, commi 28-bis e 28-ter, della Legge 6 agosto 2008, n pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008, n di conversione in Legge del Decreto Legge del 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. 2 Circolare dell Agenzia delle Entrate del 5 settembre 2008, n. 53/E. 3 Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 53/E, cit.. 4 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, artt fiavet ROMA -Piazza G.G. Belli 2 -Tel. 06/ Fax 06/ fiavet.nazionale@fiavet.it C.F P.I

2 2 fiavet A seguito della disposizione che ha introdotto la detraibilità dell IVA relativa ai servizi alberghieri e alle somministrazioni di alimenti e bevande, si forniscono, nelle more di chiarimenti da parte dell Amministrazione finanziaria, ed a seguito di richieste da parte di diversi Associati, alcune precisazioni sulla disciplina IVA applicabile alle operazioni poste in essere dalle agenzie di viaggi. Con l entrata in vigore delle nuove disposizioni, se una qualsiasi impresa ovvero un professionista acquisterà i servizi alberghieri e di ristorazione direttamente dall albergo e dal ristorante potrà detrarre l IVA, a condizione di ricevere una fattura che esponga l imposta relativa. La detrazione dell IVA sarà possibile anche nel caso in cui l impresa o il professionista si rivolga ad un agenzia di viaggi, purché quest ultima emetta una fattura ordinaria con IVA esposta. Come già ricordato sopra, il regime speciale IVA 5 si applica alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo per l organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale. Lo stesso regime si applica anche ad altri servizi resi dalle agenzie di viaggi, che non possono essere considerati pacchetti turistici (servizi singoli), qualora acquisiti nella disponibilità dell agenzia con accordi precedenti alla richiesta del viaggiatore 6. Ai fini che qui interessano si rammenta, in particolare, che la fattura emessa ai sensi del regime speciale IVA in base all art. 74-ter del DPR n. 633/1972 non costituisce titolo per la detrazione dell imposta. Nel caso di organizzazione di un congresso, di un convegno o di un'altra simile manifestazione, ovvero di un soggiorno in albergo ecc., il cui prezzo risulti incluso nel corrispettivo globale del pacchetto turistico, si rende quindi applicabile, come si è detto, il regime speciale IVA in base all art. 74-ter del DPR n. 633/72. Al contrario, in caso di effettuazione di operazioni relative ai servizi di cui sopra, limitatamente alle prestazioni svolte in Italia 7, il cui prezzo non risulti incluso nel corrispettivo globale di un pacchetto turistico, rese in nome proprio da parte dell agenzia di viaggi e per conto del cliente, si rende applicabile il regime IVA ordinario 8. Ciò poiché, non essendo considerata come una prestazione unica, manca uno degli elementi fondamentali per l applicazione del regime IVA speciale, dato appunto dal corrispettivo globale 9. Pertanto le agenzie di viaggi che prestano singoli servizi relativi a congressi, convegni, o prestazioni alberghiere, ecc. in Italia possono indicare tali servizi (alberghieri, di ristorazione, ecc.) distintamente nelle fatture emesse nei confronti dei clienti finali ed assoggettare il relativo corrispettivo ad IVA con 5 Art. 74-ter, comma 1, del DPR n. 633/72. 6 Art. 74-ter, comma 5-bis, del DPR n. 633/72 e art. 1, commi 1 e 3, del Decreto ministeriale del 30 luglio 1999, n. 340, recante il regolamento di attuazione dell art. 74-ter del DPR n. 633/72. 7 Il trattamento fiscale delle stesse operazioni effettuate all estero costituirà oggetto di una successiva Circolare. 8 Circolare del Ministero delle Finanze del 24 dicembre 1997, n. 328/E. 9 Circolare del Ministero delle Finanze del 30 dicembre 1998, n. 295/E.

3 3 fiavet l aliquota propria della prestazione (ad esempio, con aliquota del 10% per i servizi alberghieri resi in Italia, ecc.), a condizione che le operazioni rientrino nell oggetto proprio dell impresa 10. ATTIVITA DI COMPRAVENDITA DI SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE L offerta di servizi alberghieri e di ristorazione può rivolgersi ad imprese (clienti dipendenti e collaboratori) o liberi professionisti che si recano in trasferta per lo svolgimento di un attività inerente all oggetto sociale dell impresa ovvero all esercizio della professione. Tali soggetti hanno quindi interesse a recuperare l IVA assolta sui servizi alberghieri e di ristorazione utilizzati durante la trasferta stessa. E di tutta evidenza che, al fine di poter fruire di tale detrazione, il cliente - soggetto passivo d'imposta - dovrà essere in grado di quantificare l'importo dell imposta assolta come esposta nella fattura ricevuta dal fornitore dei servizi. L agenzia di viaggi dovrà quindi convenire espressamente con l albergo o con altro fornitore di servizi di acquisire la prestazione alberghiera e di somministrazione di alimenti e bevande in nome proprio; mentre nei confronti del cliente opererà come mandatario senza rappresentanza e quindi acquisterà i servizi su specifica richiesta e per conto del cliente azienda / consumatore finale. Ad esempio, nell ipotesi di specifica richiesta del cliente di un servizio alberghiero o di ristorazione lo stesso cliente chiede all agenzia di viaggi di prenotare una camera in uno specifico albergo, e l agenzia, che non ha precedentemente acquisito le camere dallo stesso albergo, effettua l acquisizione del servizio alberghiero in nome proprio ad una tariffa concordata, cioè ad un prezzo diverso da quello di vendita, ed applica all operazione il regime IVA ordinario. Mandato senza rappresentanza Specifica richiesta del cliente Fatturazione attiva Fatturazione passiva L agenzia di viaggi agisce in nome proprio e per conto del cliente impegnandosi a fornire servizi singoli analiticamente elencati. L agenzia di viaggi riceve una richiesta specifica dal cliente per la prenotazione di un servizio. Vende il singolo servizio, non incluso in un pacchetto turistico e neppure precedentemente acquisito nella disponibilità dell agenzia stessa, ad un prezzo determinato. Per la vendita di soggiorni alberghieri in Italia, l agenzia di viaggi potrà applicare l IVA ordinaria con l aliquota del 10% (tab. A, parte III n 120, del DPR n. 633/72) e l importo dovuto dal cliente deve essere annotato nel registro delle fatture emesse. Al cliente deve essere emessa fattura con le normali regole. Ciò anche quando si incassano eventuali acconti. L agenzia di viaggi dovrà espressamente concordare con l albergo o altro fornitore di servizi l acquisizione del servizio ad una tariffa stabilita e ricevere dall albergo una fattura per il 10 Risoluzione dell Agenzia delle Entrate del 4 giugno 2002, n. 168/E.

4 4 fiavet costo di acquisto con IVA. La fattura di acquisto per il prezzo concordato dell albergo deve essere annotata nel registro degli acquisti ordinari, con IVA detraibile. ATTIVITA DI INTERMEDIAZIONE Per l attività invece gestita nella forma di mera intermediazione e cioè in nome e per conto del cliente, si richiamano per completezza d esposizione quanto anticipato nella Circolare del 28 agosto 2008, n. 106: 1. Importo lordo commissionabile con pagamento da parte dell agenzia di viaggi In ipotesi in cui l agenzia di Viaggi svolga l attività di intermediazione tra l Albergo ed il dipendente/consumatore finale e l azienda cliente da cui dipende paghi l intero importo, ad esempio con cadenza periodica, all Agenzia di Viaggi, quest ultima dovrà preoccuparsi di richiede all Albergo di rilasciare, al momento di ultimazione della prestazione, una fattura intestata al cliente azienda / consumatore finale, indirizzandola presso il debitore che risulta appunto l agenzia di viaggi. Sarà poi cura dell Agenzia di Viaggi rimettere all azienda cliente, di solito unitamente al rendiconto per l addebito dei servizi intermediati, le fatture di interesse per il cliente stesso al fine di poter eventualmente recuperare l imposta pagata Importo lordo commissionabile con pagamento da parte del cliente azienda / consumatore finale Qualora invece non sia l agenzia di viaggi a regolare il pagamento con l albergo, pur nell ambito dell attività di mera intermediazione tra l Albergo, il dipendente/consumatore finale e il cliente azienda da cui dipende, ma sia quest ultima o lo stesso dipendente ad effettuare il pagamento direttamente all Albergo, quest ultimo dovrà rilasciare al consumatore finale / fruitore del servizio, al momento di ultimazione della prestazione, la fattura. Si rammenta che FIAVET ha già presentato precise osservazioni per la revisione delle disposizioni comunitarie che disciplinano il regime speciale IVA. Si auspica infatti che al fine di aggiornare la direttiva europea alle innovazioni del mercato ed alle modifiche normative finora introdotte, possa essere riaperta al più presto la discussione a livello europeo. Con preghiera di massima diffusione a tutti gli Associati. 11 Potrebbero infatti essere Imprese od Enti che svolgono attività esenti da IVA come le Banche, Assicurazioni, ecc.

5 5 fiavet Cordiali saluti Dr. Giuseppe Cassarà (Presidente FIAVET Nazionale)

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