a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di
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- Floriano Farina
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1 Le risposte dell agenzia delle Entrate alle domande su Fisco e turismo fatte durante il Map, l evento che si è svolto ieri a Torino in collaborazione con Federturismo Confindustria e Sole 24 Ore, nell ambito della formazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. DOMANDE MAP UFFICIO IVA 6. Catering sull aereo D. Si chiede di confermare che non rientrano nell articolo 7-quater, comma 1, lett. d) del DPR n. 633 del 1972 i servizi di catering forniti a bordo dell aereo charter quando questi sono senza corrispettivo in quanto o rientrano nella definizione di pacchetto turistico (che il turista ha pagato al tour operator) oppure sono inclusi nel prezzo del biglietto. Restano invece compresi nell articolo 7-quater sopra citato i servizi di catering venduti con un corrispettivo specifico pagato sull aereo. R. Si ritiene che le prestazioni di catering materialmente rese a bordo di un aereo, qualora rese nell ambito di un c.d. pacchetto turistico venduto da un tour operator al cliente, non rientrano nella previsione di cui all articolo 7-quater, comma 1, lett. d.) del DPR n. 633 del Per le predette prestazioni comprese nel c.d. pacchetto turistico, così come definito dal decreto 30 luglio 1999, n. 340, la cui vendita rileva nel paese del prestatore, trovano applicazione le speciali disposizioni per le agenzia di viaggio e turismo di cui all articolo 74-ter del DPR n. 633 del Analogamente, non rientrano nell articolo 7-quater, comma 1, lett. d) del DPR n. 633 del 1972 i servizi di catering forniti a bordo dell aereo senza corrispettivo in quanto inclusi nel prezzo del biglietto aereo. In tal caso il servizio di catering deve ritenersi accessorio alla prestazione di trasporto passeggeri rientrante nella previsione di cui all articolo 7-quater, comma 1, lett. b) del DPR n. 633 del L articolo 7-quater, comma 1, lettera d), secondo cui si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di 1
2 passeggeri effettuata all'interno della Comunità, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato torna applicabile, invece, alle singole prestazione di catering rese verso corrispettivo specifico pagato per il servizio di catering effettuato sull aereo. 2
3 7. Prestazione di catering di società comunitaria in Italia D. Una società residente nella UE effettua prestazioni di catering in Italia a favore di un committente soggetto passivo stabilito in Italia. Si chiede conferma che la prestazione debba essere fatturata in reverse charge ai sensi dell art. 17, co. 2 del DPR 633/1972 e che il committente italiano non debba adempiere agli obblighi Intrastat in quanto la prestazione rientra nell art. 7-quater, lett. c) del DPR n. 633/1972. R. Come precisato dalla Risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010 A partire dal 1 gennaio 2010, l Iva relativa a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini dell imposta in Italia rese da soggetti non residenti e non stabiliti in Italia deve sempre essere assolta dal cessionario o committente, quando questi sia un soggetto passivo stabilito in Italia, mediante l applicazione del reverse charge, ancorché il cedente o prestatore sia identificato ai fini in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale. Riguardo al quesito prospettato, si rileva che le prestazioni di catering materialmente eseguite nel territorio dello Stato da una società residente nella UE sono territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell articolo 7-quater, lett. c) del DPR n. 633 del 1972; in siffatta ipotesi è sul committente soggetto passivo Iva che ricadono gli obblighi relativi all applicazione dell imposta mediante il metodo del c.d. reverse charge, ai sensi del citato articolo 17, secondo comma, del DPR n. 633 del Si precisa, infine, che i servizi in argomento, rientranti nel citato articolo 7-quater, lett. c), sono esclusi dall obbligo di rilevazione negli elenchi riepilogativi c.d. Intrastat. 3
4 12 Commissione su vendita biglietti aerei per tratte internazionali di trasporto persone D. Si chiede se la commissione che il Tour Operator incassa da una compagnia aerea non residente per la vendita di biglietti aerei su tratte internazionali debba essere fatturata fuori campo ai sensi dell art. 7-ter del DPR 633/1972, e considerato che siffatta tipologia di prestazioni in Italia beneficia della non imponibilità ex art. 9, co. 1, n. 7 del DPR 633/1972, quali siano gli obblighi Intrastat a carico del Tour Operator nazionale laddove la compagnia aerea committente sia un soggetto stabilito nell Ue. R. La commissione che il Tour operator incassa da una compagnia aerea non residente afferisce ad una generica prestazione di servizi resa da soggetto residente a favore di soggetto non residente (cfr. circ. 21/6/2010, n. 36, risposte da n. 12 a n. 15); pertanto, ai sensi dell art. 7-ter del DPR 633/1972, l operazione in esame è irrilevante ai fini dell IVA. Per il servizio reso a favore di soggetto passivo UE il prestatore nazionale ha l obbligo di emettere fattura, senza indicazione dell imposta, cui segue la presentazione degli elenchi intra servizi (art. 50, c. 6 del d. l. 30 agosto 1993, n. 331 e D. M. 22 febbraio 2010). Detti elenchi non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario; in relazione a tale ipotesi la circolare 6 agosto 2010, n. 43 (risposta n. 1) ha chiarito che il prestatore nazionale deve acquisire dal committente UE una dichiarazione attestante che il servizio reso non sconta imposta nel paese del committente UE ovvero deve avere certezza in base ad elementi di fatto obiettivi della predetta circostanza. 4
5 15 Trasporto di persone nel territorio dello Stato per un soggetto esercente attività di trasporto di persone D. Il meccanismo del reverse charge si applica anche nel caso di trasporto di persone reso nel territorio dello Stato da un soggetto passivo non residente nei confronti di un committente soggetto passivo non residente? R. Ai sensi dell art. 7-quater, primo comma, lett. b) le prestazioni di trasporto passeggeri rilevano ai fini dell IVA in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato. Tali servizi vengono assoggettati ad IVA con il meccanismo del reverse charge, ai sensi del successivo art. 17, c. 2, quando il committente è un soggetto passivo residente. Ai sensi del terzo comma del medesimo art. 17, nei rapporti tra non residenti l IVA viene applicata nei modi ordinari con l esercizio della rivalsa da parte del prestatore. Nel caso di specie, pertanto, il soggetto passivo non residente - prestatore del servizio - dovrà provvedere all emissione della fattura ed al versamento dell imposta a mezzo della partita IVA italiana, se identificato direttamente, ovvero a mezzo del proprio rappresentante fiscale (salvo il caso in cui il non residente operi in Italia a mezzo di stabile organizzazione, nel qual caso verrà utilizzata la partita IVA di quest ultima). 5
6 25 IVA - Servizi di animazione nei villaggi turistici D. Si chiede conferma che le prestazioni inerenti il servizio di animazione effettuate da una società non residente in un villaggio turistico fuori del territorio dello Stato rientrino nell art. art. 7 - quinquies del DPR 633/72. R. Nel quesito ci si riferisce all'ipotesi in cui il servizio di animazione sia reso da un soggetto passivo d'imposta. Verosimilmente, anche il committente sarà un soggetto passivo d'imposta stabilito in Italia che agisce in quanto tale. Sulla base di tali premesse, si ritiene che i servizi di animazione resi nei villaggi turistici possano senz'altro essere annoverati tra le prestazioni di servizi relative ad attività ricreative di cui all'articolo 7-quinquies del d.p.r. n. 633 del Ne consegue che nell'ipotesi in considerazione, in cui tali prestazioni sono rese da un soggetto passivo nei confronti di un altro soggetto passivo, ai fini dell'assoggettamento ad IVA dovranno distinguersi le seguenti ipotesi: - per le operazioni effettuate nel 2010, è verificato il requisito della territorialità quando le prestazioni medesime siano materialmente svolte nel territorio dello Stato; - per le operazioni effettuate nel 2011, è verificato il requisito della territorialità quando le prestazioni medesime siano rese a un soggetto stabilito nel territorio dello Stato. Domande MAP Ufficio Registro 9) Agenzie immobiliari imposta di bollo - Le agenzie immobiliari svolgono la loro attività nel settore della locazione turistica in gran parte via internet; a seguito di richiesta telefonica o via da parte del cliente, l agenzia stessa trasmette la propria proposta e, in seguito, riceverà il pagamento della caparra richiesta unitamente alla restituzione di uno specifico format di accettazione. - E stato chiesto di conoscere se in questa fattispecie accettazione in forma sintetica il contratto di locazione possa considerarsi 6
7 perfezionato in forma scritta mediante scambio di corrispondenza e quindi sottoposto all imposta di bollo ovvero se possa considerarsi esente dall imposta di bollo in quanto redatto in forma verbale. - - Con riferimento al quesito proposto si osserva che in linea generale l articolo 24 della tariffa allegata al DPR del 26 ottobre 1972 n. 642, dispone l assoggettamento all imposta di bollo, nella misura di euro 14,62 per ogni foglio o esemplare, solo in caso d uso, per gli Atti e documenti di cui all articolo 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all articolo 1341 del Codice civile. - Rientrano tra gli atti redatti sotto forma di corrispondenza, a parere della scrivente, anche i contratti di locazione di immobili formalizzati tramite la restituzione, per posta o tramite , da parte del cliente di un format di accettazione della proposta contrattuale. - Tale documento, pertanto, se inerente ad un contratto di locazione di durata inferiore a trenta giorni nell anno, dovrà essere assoggettato all imposta di bollo solo in caso d uso, e cioè solo se presentato all ufficio delle entrate per la registrazione. - Occorre, infatti, considerare che la nota 1 al citato articolo 24 chiarisce espressamente che : L imposta è dovuta sin dall origine se per gli atti e documenti è richiesta dal Codice civile la forma scritta o se hanno per oggetto locazioni di immobili soggetti a registrazione in termine fisso. - Si rammenta che sono soggetti a registrazione in termine fisso i contratti di locazione e di affitto di beni immobili che abbiano durata superiore a trenta giorni complessivi nell anno. - Pertanto, nell ipotesi in cui la locazione dell immobile abbia una durata superiore a trenta giorni nell anno (inteso come rapporto intercorso nell anno con lo stesso locatario) il relativo contratto formalizzato tramite la restituzione da parte dei clienti di uno specifico format di accettazione, è soggetto all obbligo di registrazione in termine fisso ai fini dell imposta di registro e all imposta di bollo fin dall origine. 7
8 Domande MAP Ufficio reddito d impresa 37) Transazione E' ragionevole ritenere che ove la riduzione di un credito discenda da una transazione correlata ad una lite sulla fornitura, non si è in presenza di una perdita su crediti, ma di un risarcimento danni, o indennizzo, o simile? Risposta: Nel quesito sono chiesti chiarimenti in merito al trattamento fiscale da riservare alla riduzione di un credito commerciale che le parti concordano in via transattiva a seguito di una lite relativa alla fornitura. Si ritiene che la fattispecie configuri una rideterminazione del corrispettivo originariamente pattuito. Il minor valore, infatti, non origina da un inadempienza del debitore ma da una modifica bilaterale del rapporto 8
9 commerciale. Da un punto di vista sia contabile che fiscale, quindi, il minor valore del credito darà luogo: ad una mera rettifica del ricavo per il cedente e del costo per l acquirente, se la transazione viene definita entro lo stesso esercizio in cui è stata registrata l operazione; ad una sopravvenienza, passiva per il cedente ed attiva per l acquirente, nell anno in cui la transazione si perfeziona, se è successivo a quello dell operazione 9
RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito
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