OBBLIGHI FATTURAZIONE, CONTENUTO, MODALITA,TERMINI DELLA FATTURAZIONE

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1 Circolare n pagina 1 di 11 Circolare n. 14 del 20 dicembre 2012 A tutti i Clienti Loro sedi Nuove disposizioni in materia di fatturazione Riferimenti normativi: Decreto Legge n. 216 del 11 dicembre PREMESSA L articolo 1 del Decreto Legge n. 216 del 11 dicembre 2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2012) cosiddetto decreto salva infrazioni, emanato con urgenza al fine di evitare sanzioni dell Unione europea - ha recepito le modifiche disposte dalla Ue con la Direttiva n. 2010/45/UE del 13 luglio 2010, al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, relativamente alle norme in materia di fatturazione. DECORRENZA Ai sensi del comma 12 del D.L. 216/2012, le nuove disposizioni in materia di fatturazione, in vigore dal 11 dicembre 2012, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio Le principali novità applicabili da tale data, che riguardano, tra l altro, il contenuto e i termini di emissione della fattura, le operazioni per le quali è previsto l obbligo di fatturazione, l introduzione di una fattura cosiddetta semplificata e le modalità di emissione e trasmissione della fattura, incideranno inevitabilmente sui comportamenti da adottare anche in materia di adempimenti formali e sostanziali. OBBLIGHI FATTURAZIONE, CONTENUTO, MODALITA,TERMINI DELLA FATTURAZIONE L articolo 1, del D.L. 216/2012, introduce numerose modifiche alla normativa Iva, riscrivendo tra l altro, quasi per intero, l articolo 21, del D.P.R. 633/72, contenente le regole per la fatturazione delle operazioni. Obblighi di fatturazione Tra le novità principali della disciplina è previsto, ai sensi del nuovo comma 6-bis, dell articolo 21, del D.P.R. 633/72, l obbligo di fatturazione anche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/72, poste in essere da soggetti passivi italiani Sede legale e

2 Circolare n pagina 2 di 11 nei confronti di soggetto passivo comunitario, nel caso in cui, per l operazione da fatturare, quest ultimo sia debitore dell imposta nello Stato in cui è stabilito ovvero nei confronti di soggetto extraue (in ogni caso e a prescindere dallo status di soggetto passivo d imposta e dal luogo di stabilimento del cessionario/committente). A titolo di esempio, dal 2013, anche la cessione di un bene esistente fuori dalla Ue fuori campo Iva articolo 7-bis, comma 1, D.P.R. 633/72, dovrà essere regolarmente fatturata (attualmente per le operazioni prive del requisito della territorialità, non sussiste l obbligo di fatturazione tranne che per le prestazioni di servizi generici rese a soggetti passivi Ue, non soggette all imposta ai sensi dell articolo 7-ter). Anche le suddette tipologie di operazioni fuori campo Iva per carenza del requisito territoriale, diventeranno quindi soggette a fatturazione (salvo quelle richiamate nel paragrafo successivo sulle diciture da inserire nelle fatture) e registrazione e concorreranno (tutte) alla determinazione del volume di affari ai sensi dell articolo 20 del D.P.R. 633/72. Con una modifica dell articolo 20 del D.P.R. 633/72, vengono altresì incluse nel volume di affari anche le prestazioni rese a operatori Ue di cui all articolo 7-ter (nel regime attualmente vigente le operazioni di cui all articolo 7-ter, pur soggette a fatturazione e registrazione, non sono incluse nel volume d affari). Trattasi di modifiche rilevanti in quanto l ammontare del volume d affari regola ad esempio la possibilità di eseguire le liquidazioni Iva trimestrali anziché mensili, la periodicità degli elenchi Intrastat, l accesso a regimi agevolati che prevedono limiti di fatturato (es. il recente regime Iva per cassa), il diritto al rimborso dell Iva nel caso di effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate, mentre l introdotto obbligo di fatturazione e registrazione di dette operazioni amplierà ad esempio l ambito di applicazione e la periodicità delle comunicazioni black list. Si precisa inoltre che la nuova definizione di volume di affari non avrà invece effetti negativi per gli esportatori abituali. Il D.L. n. 216/2012, con specifica disposizione, modifica infatti l articolo 1, del D.L. 746/1983, che disciplina il diritto per gli esportatori abituali (che realizzano operazioni non imponibili nei confronti dell estero superiori al 10% del volume d affari dell anno precedente) di avvalersi della possibilità di acquistare senza applicazione dell Iva con lettera di intento, ai sensi dell articolo 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. 633/72. Ai fini della determinazione dello status di esportatore abituale, il volume d affari da confrontare con le operazioni non imponibili effettuate nei confronti dell estero, andrà depurato delle citate operazioni non territoriali divenute, dal 2013, soggette a fatturazione. Sede legale e

3 Circolare n pagina 3 di 11 Contenuto della fattura Riguardo al contenuto della fattura, tra le novità/modifiche introdotte si segnala l obbligo di indicare sempre in fattura: - il numero progressivo che la identifichi in modo univoco (in luogo del numero progressivo per anno solare richiesto dalla disciplina attualmente vigente). Stante il tenore letterale della norma, non sembrerebbe (in assenza di chiarimenti ufficiali il condizionale è d obbligo) pertanto più possibile avere due fatture contrassegnate dal medesimo numero progressivo (anche se emesse in anni diversi); - il numero di partita Iva del soggetto cessionario / committente nazionale o Ue (attualmente previsto solo per le fatture in reverse charge o per quelle emesse nei confronti di operatori economici comunitari) o il codice fiscale nel caso in cui il cessionario o committente nazionale non agisce nell esercizio di impresa arte o professione. Contenuto della fattura - diciture da utilizzare in caso di operazioni senza addebito di imposta Sempre riguardo al contenuto della fattura, il D.L. n. 216/2012, ha stabilito, per le operazioni che non prevedono l addebito di imposta, in luogo dell ammontare dell imposta: - l obbligo di inserire in fattura specifiche diciture/annotazioni appositamente individuate; - la facoltà di indicare in fattura la relativa norma comunitaria o nazionale di riferimento (indicazione invece obbligatoria sulla base della normativa attualmente vigente). In particolare: - per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all imposta ai sensi dell articolo 7-bis, comma 1, D.P.R. 633/72, occorre inserire nella fattura l annotazione operazione non soggetta ; - per le operazioni non imponibili di cui agli articoli, 8, 8-bis, 9 e 38-quater, D.P.R. 633/72, occorre inserire nella fattura l annotazione operazione non imponibile ; - per le operazioni esenti di cui all articolo 10, salvo quelle indicate dal n. 6) (cioè operazioni relative all esercizio del lotto, lotterie nazionali, giochi di abilità e concorsi pronostici riservati allo Stato ecc.), D.P.R. 633/72, occorre inserire nella fattura l annotazione operazione esente ; Sede legale e

4 Circolare n pagina 4 di 11 - per le operazioni soggette al regime del margine di cui al D.L. 41/1995, occorre inserire nella fattura l annotazione, a seconda dei casi, regime del margine-beni usati, regime del margine-oggetti d arte, regime del margine-oggetti di antiquariato o da collezione ; - per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall articolo 74-ter, D.P.R. 633/72, occorre inserire nella fattura l annotazione regime del margine-agenzie di viaggio ; - per le (sopra citate) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), non soggette all imposta in quanto fuori campo Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/72, effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore d imposta in altro paese Ue, occorre inserire nella fattura l annotazione inversione contabile (oltre a tale dicitura nulla vieta comunque di scrivere anche reverse charge ); - per le (sopra citate) cessioni di beni e prestazioni di servizi, non soggette all imposta in quanto fuori campo Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/72, effettuate nei confronti di un soggetto extraue, occorre inserire nella fattura l annotazione operazione non soggetta ; - per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi, fatturate dal cedente in reverse charge, ai sensi dell articolo 17, commi 5 e 6, D.P.R. 633/72, occorre inserire nella fattura l annotazione inversione contabile ; - per le cessioni in reverse charge di cui all articolo 74, settimo comma, D.P.R. 633/72 (rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, carta da macero, stracci e scarti di ossa ecc.), per le quali al pagamento dell imposta è tenuto il cessionario, occorre inserire nella fattura l annotazione inversione contabile ; - per le cessioni intracomunitarie di beni di cui all articolo 41, D.L. 331/93, occorre inserire nella fattura l annotazione operazione non imponibile. Note Tra le diciture obbligatorie da inserire in fattura si ricorda infine quella prevista dal recente regime dell Iva per cassa, regolato dall art. 32-bis, D.L. n. 83/2012 (si veda circolare Studio n. 11 del 7 novembre 2012). Qualora l obbligo di emissione della fattura ricada, ai sensi dell articolo 17, comma 2, primo periodo, D.P.R. 633/72, in capo all acquirente / committente, la fattura, emessa in un unico esemplare, dovrà indicare obbligatoriamente la dicitura autofatturazione (obbligo di annotazione previsto ai sensi del nuovo articolo 6-ter del D.P.R. 633/72, introdotto dal D.L. 216/2012). Sede legale e

5 Circolare n pagina 5 di 11 Fattura semplificata Il D.L. n. 216/2012, introduce il nuovo articolo 21-bis del D.P.R. 633/72 denominato fattura semplificata. Con l articolo 21-bis in parola viene introdotta la possibilità di emettere una fattura di contenuto semplificato per le operazioni di ammontare complessivo non superiore a euro 100,00 (limite che potrà essere elevato a euro 400,00 con apposito Decreto Ministeriale) nonché per le note di variazione, di qualsiasi importo, di cui all articolo 26, D.P.R. 633/72. La fattura semplificata non è in ogni caso ammessa per le cessioni intracomunitarie di cui all articolo 41, D.L. 331/93, e per le cessioni di beni e prestazioni di servizi extraterritoriali non soggette all imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/72, effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore d imposta in altro paese Ue. La fattura semplificata si caratterizza per alcune agevolazioni in ordine al suo contenuto: - è consentito indicare il solo codice fiscale (per i privati italiani) o la partita Iva del cliente nazionale o comunitario in luogo dei dati identificativi del destinatario della fattura (nome, cognome, denominazione, indirizzo ecc.); - è sufficiente indicare la descrizione dell oggetto dell operazione in luogo della natura, qualità e quantità dei beni o servizi; - non è necessario riportare la base imponibile dell operazione e l Iva, ma è sufficiente evidenziare il corrispettivo complessivo lordo, specificando l importo dell Iva incorporata ovvero i dati che permettono di calcolarla (aliquota); - le fatture rettificative emesse ai sensi dell art. 26, D.P.R. 633/72, dovranno altresì contenere il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate. Con apposito Decreto Ministeriale potrà essere consentito procedere all emissione della fattura con modalità semplificate, anche senza limiti di importo, nell ambito di specifici settori di attività o di specifiche tipologie di soggetti. Emissione della fattura tramite registratori di cassa Si segnala che dal prossimo 1 gennaio 2013, le fatture, ordinarie e semplificate, di cui agli articoli 21 e 21-bis del D.P.R. 633/72, potranno essere emesse, alle condizioni previste negli stessi articoli, mediante gli apparecchi misuratori fiscali. Sede legale e

6 Circolare n pagina 6 di 11 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA FATTURAZIONE L articolo 1 del D.L. 216/2012, ha apportato altresì importanti modifiche, in ambito nazionale e internazionale, in materia di adempimenti relativi alla fatturazione, di termini per la fatturazione, di individuazione del momento di effettuazione dell operazione. Si propone di seguito un riepilogo delle principali novità/modifiche: Prestazioni di servizi Con riferimento alle prestazioni di servizio, sia in ambito nazionale che internazionale, si precisa che, in generale, non sono state apportate modifiche al criterio di determinazione del momento d effettuazione della prestazione di servizio (si veda articolo 6, D.P.R. 633/72), e, quindi al momento di emissione della fattura. Tuttavia, con il nuovo articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/72, modificato dal D.L. 216/2012, vengono introdotte per le prestazioni di servizio le seguenti possibili deroghe riguardanti il solo momento di emissione della fattura: in ambito nazionale, anche per le prestazioni di servizi, è prevista la possibilità di emettere fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, a condizione che le prestazioni di servizio siano individuabili attraverso idonea documentazione (esempio contratto, nota di lavorazione, documento di trasporto ecc.); per le prestazioni di servizio cosiddette generiche rese dal soggetto passivo italiano a committenti soggetti passivi comunitari o extracomunitari, non soggette all imposta ai sensi dell articolo 7-ter, D.P.R. 633/72, è prevista la possibilità di emettere fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione (effettuazione coincidente con l ultimazione della prestazione o con il pagamento anticipato del corrispettivo; per tali prestazioni generiche l emissione anticipata della fattura non determina l anticipata effettuazione dell operazione); per le prestazioni di servizio cosiddette generiche ricevute da prestatori soggetti passivi extracomunitari, non soggette all imposta ai sensi dell articolo 7-ter, D.P.R. 633/72, è prevista la possibilità per il soggetto passivo italiano di emettere autofattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione (effettuazione coincidente con l ultimazione della prestazione o con il pagamento anticipato del corrispettivo; per tali prestazioni generiche l emissione anticipata della fattura non determina l anticipata effettuazione dell operazione). Per le prestazioni della stessa tipologia ricevute da prestatori soggetti passivi comunitari (anche per le quali il momento di effettuazione coincide con l ultimazione della prestazione o con il pagamento anticipato del corrispettivo e non con l emissione anticipata della fattura) si veda invece la precisazione successiva in termini di fatturazione e registrazione. Sede legale e

7 Circolare n pagina 7 di 11 Si precisa che le prestazioni di servizi diverse da quelle cosiddette generiche ex articolo 7-ter sopra illustrate, rese o ricevute da soggetti passivi comunitari o extracomunitari non fruiscono della possibilità di emissione differita al 15 del mese successivo, valevole solo per le prestazioni di servizio generiche, e, pertanto, l obbligo di emissione della fattura (o autofattura - per i servizi ricevuti) si verifica al momento di effettuazione dell operazione (che coincide con il pagamento del corrispettivo o con la fatturazione anticipata secondo le regole generali previste dall articolo 6, D.P.R. 633/72). Prestazioni di servizi rese da operatori comunitari inversione contabile Prestazioni di servizi generiche Qualora la prestazione di servizio cosiddetta generica, non soggetta all imposta ai sensi dell articolo 7-ter, D.P.R. 633/72, sia resa da un operatore comunitario, il committente soggetto passivo italiano, ai sensi dell articolo 17, comma 2, secondo periodo, D.P.R. 633/72, dovrà obbligatoriamente applicare gli adempimenti in termini di fatturazione e registrazione previsti per gli acquisti intracomunitari di beni dagli articoli 46, comma 5, e 47, comma 1, del D.L. 331/93, così come modificati dal D.L. 216/2012. Quindi dovrà: - integrare la fattura ricevuta dal fornitore comunitario e annotarla, per la parte a debito, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento a quest ultimo mese. Ai fini dell esercizio del diritto alla detrazione dell imposta, la fattura andrà altresì annotata nel registro acquisti anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione (ai fini della detrazione il D.L. 216/2012 ha soppresso il termine di registrazione previsto per la registrazione della parte a debito); - in caso di mancata ricezione della fattura entro il secondo mese (e non più entro il mese, secondo la norma attualmente in vigore) successivo a quello di effettuazione del servizio, deve procedere alla regolarizzazione spontanea emettendo autofattura, in unico esemplare, entro il giorno 15 del terzo mese (e non più dal secondo mese, secondo la norma attualmente in vigore) successivo a quello di effettuazione dell operazione stessa, da annotare, per la parte a debito, entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell esercizio del diritto alla detrazione dell imposta, la fattura andrà altresì annotata nel registro acquisti anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione (ai fini della detrazione il D.L. 216/2012 ha soppresso il termine di registrazione previsto per la registrazione della parte a debito). Sede legale e

8 Circolare n pagina 8 di 11 Prestazioni di servizi specifiche Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 216/2012 all articolo 17, secondo comma, D.P.R. 633/72, dal 2013, anche per le prestazioni di servizio cosiddette specifiche, non soggette all imposta ai sensi degli articoli da 7- quater a 7-septies, del D.P.R. 633/72, rese da un operatore comunitario, il committente soggetto passivo italiano, dovrà obbligatoriamente applicare gli adempimenti in termini di fatturazione e registrazione previsti per gli acquisti intracomunitari di beni dagli articoli 46 e 47 del D.L. 331/93, sopra illustrati per le prestazioni generiche. Nota Dal 2013, il meccanismo dell integrazione della fattura del fornitore comunitario (attualmente consentito solo per i servizi cosiddetti generici e per gli acquisti intracomunitari di beni), e, in generale, il procedimento delineato dalle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.L. 331/93 sopra illustrato, sarà quindi esteso a tutte le operazioni ricevute da soggetti Ue (cessioni di beni e prestazioni di servizi). Cessioni e acquisti di beni - operazioni intraue Il D.L. n. 216/2012, modificando gli articoli 39, 46, commi 2 e 5, e 47, commi 1 e 4, del D.L. 331/93, cambia le regole relative all individuazione del momento di effettuazione delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni, ai termini di fatturazione e annotazione delle cessioni intracomunitarie di beni, nonché agli adempimenti in termini di fatturazione e registrazione degli acquisti intracomunitari di beni. Momento di effettuazione delle cessioni / acquisti intracomunitari di beni Il modificato articolo 39, del D.L. 331/93 stabilisce che: - il momento di effettuazione della cessione/acquisto intracomunitario di beni coincide, in tutti i casi, con l atto di inizio del trasporto o spedizione nel Paese del cedente (dal 2013, non ha più quindi rilevanza il momento di arrivo dei beni nel territorio italiano,che costituisce, fino al 31/12/2012, il momento di effettuazione dell acquisto intracomunitario di beni). Precisamente: per le cessioni di beni il momento di effettuazione coincide con l inizio del trasporto o spedizione al cessionario (o a terzi per suo conto) dal territorio dello Stato (Italia); per gli acquisti di beni il momento di effettuazione coincide con l inizio del trasporto o spedizione al cessionario ( o a terzi per suo conto) dal territorio dello stato Ue di provenienza dei beni; - Se, anteriormente all inizio del trasporto o spedizione, viene emessa fattura per l operazione intracomunitaria, il momento di effettuazione della medesima cessione / acquisto di beni coincide, limitatamente all importo fatturato, con la data della fattura emessa. Sede legale e

9 Circolare n pagina 9 di 11 Precisamente: l emissione anticipata della fattura assume quindi rilevanza ai fini dell individuazione del momento di effettuazione della cessione / acquisto intracomunitario di beni (a differenza, come detto, di quanto avviene per le prestazioni di servizi cosiddette generiche, dove non rileva l emissione anticipata della fattura); per gli eventuali acconti incassati o pagati relativamente alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni, non vi è più l obbligo di emissione della fattura, in quanto, per i beni, la data del pagamento anticipato, anche parziale, non costituisce più momento rilevante per la determinazione del momento di effettuazione (a differenza, come detto, di quanto avviene per le prestazioni di servizi cosiddette specifiche e per le prestazioni di servizi cosiddette generiche se, per quest ultime, il pagamento avviene anteriormente alla ultimazione del servizio - dove gli acconti incassati / pagati devono essere obbligatoriamente fatturati in quanto il pagamento, fino a concorrenza dell importo, determina l effettuazione dell operazione). Termine di fatturazione e annotazione delle cessioni intracomunitarie di beni I modificati articolo 46, comma 2, e articolo 47, comma 4,del D.L. 331/93 stabiliscono le seguenti novità: - per le cessioni intracomunitarie di beni, di cui all articolo 41, D.L. 331/93, la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione (come sopra detto, coincidente con l inizio del trasporto o spedizione nel Paese del cedente); - le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di beni vanno annotate entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell operazione. Adempimenti relativi alla fatturazione e registrazione degli acquisti intracomunitari di beni. Con riferimento agli adempimenti relativi alla fatturazione e registrazione degli acquisti intracomunitari di beni operano le regole previste dagli articoli 46, comma 5, e 47, comma 1, del D.L. 331/93, così come modificati dal D.L. 216/2012. Per le novità apportate e le conseguenti modalità di applicazione di detti articoli si veda quanto già illustrato per le prestazioni di servizio cosiddette generiche, non soggette all imposta ai sensi dell articolo 7-ter, D.P.R. 633/72, rese da un operatore comunitario, ad un committente soggetto passivo italiano. Sede legale e

10 Circolare n pagina 10 di 11 FATTURA ELETTRONICA Con il D.L. 216/2012, la fattura elettronica o digitale viene equiparata in tutto e per tutto a quella cartacea tradizionale. Nell intento di favorire l utilizzo della fattura elettronica, ne vengono semplificate le modalità di emissione e conservazione. Come stabilito dal modificato articolo 21, primo comma, D.P.R. 633/72, per essere definita fattura elettronica la fattura deve essere emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico, ma il ricorso alla fattura elettronica è subordinato alla accettazione da parte del destinatario. Viene altresì precisato che la fattura, cartacea o elettronica, si considera emessa all atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. Salvo ulteriori e diversi chiarimenti ufficiali, l accettazione da parte del destinatario a ricevere fatture elettroniche dovrebbe potersi considerare validamente manifestata anche mediante comportamento concludente. Gli addetti alla fatturazione potranno quindi scegliere la procedura ritenuta più idonea (non è obbligatoria la fattura strutturata in formato Xml, ma può bastare un messaggio di posta elettronica con allegato il file Pdf, fax ricevuto in formato elettronico anziché cartaceo ecc.) in quanto la scelta del formato è irrilevante e non ha alcun effetto sulla natura elettronica del documento. Il requisito essenziale infatti per configurare una fattura come elettronica risiede nell accettazione da parte del destinatario (che dovrà riconoscere e ricevere correttamente il documento da contabilizzare). L autenticità dell origine, l integrità del contenuto e la leggibilità della fattura devono essere assicurati dal soggetto passivo dal momento della sua emissione fino al termine del periodo di conservazione della stessa. Con le citate modifiche normative, viene altresì stabilito che i requisiti di autenticità dell origine ed integrità del contenuto della fattura elettronica possono essere garantiti non solo mediante idonei sistemi di trasmissione elettronica dei dati (EDI) o altre tecnologie idonee, oppure mediante firma elettronica qualificata o digitale dell emittente, come previsto sinora, ma anche genericamente mediante sistemi di controllo di gestione tali da assicurare un collegamento affidabile tra la fattura e la sottostante cessione o prestazione ad essa riferibile. Con riferimento alla conservazione delle fatture viene modificato l articolo 39, del D.P.R. 633/72, stabilendo che: le fatture elettroniche vanno conservate in modalità elettronica; mentre le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Sede legale e

11 Circolare n pagina 11 di 11 La distinzione delle modalità di conservazione non è più quindi basata sulle modalità di trasmissione/ricezione della fattura, ma sulla nozione di fattura elettronica, come sopra definita. Tali aspetti della conservazione necessitano senza dubbio di chiarimenti in quanto, essendo la qualificazione della fattura come elettronica indipendente dal formato, il consenso/accettazione alla fattura elettronica manifestato dal destinatario determinerebbe, anche per quest ultimo, l obbligo di conservare il documento elettronicamente. Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti. Studio BD e Associati Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo. Sede legale e

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