IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

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1 Sent/Ord. 865/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Rappresentata ai sensi dell art.5 della legge 21 luglio2000 n. 205 dal Consigliere dott. Srefano PERRI, ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA E CONTESTUALE ORDINANZA nel giudizio iscritto al n del registro di segreteria della Sezione, sul ricorso proposto dalla sign.ra MASSARI Maria Cristina, elettivamente domiciliata in Roma Piazza di Novella n.1, presso lo studio dell Avvocato Mario Lucci che lo rappresenta e lo assiste nel presente giudizio, giusta procura a margine dell atto introduttivo; avverso l Inps- ex gestione Inpdap; VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9 gli articoli 53 e 56 del D.L. n. 112/2008 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133; Visti gli atti ed i documenti tutti della causa; Uditi nella pubblica udienza del 28 novembre 2013 l Avvocato Lucci per il ricorrente e l Avvocato Boccia Neri per l Inps; FATTO Con ricorso notificato in data 5 marzo 2013, e, successivamente, depositato presso questa segreteria in data 21 marzo 2013, la signora Massari, funzionario del Ministero della Giustizia, assunta nel 1986 e attualmente ancora in servizio presso la Procura della Repubblica di Roma, ha chiesto a questo Giudice l applicazione della norma contenuta nel comma 3 dell articolo 80 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ( finanziaria dell anno 2001), in base alla quale A decorrere dall'anno 2002, ai

2 lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.. La ricorrente ha documentato di aver richiesto, con istanza del 1 ottobre 2012, di essere sottoposta a visita di invalidità presso l ASL di Roma B, visita avvenuta in data 7 novembre 2012 e di essere stata riconosciuta affetta da un complesso morboso valutato nella misura del 67% di invalidità. L Inps ha trasmesso il relativo verbale all interessata, la quale ha presentato, in data 25 febbraio 2013, domanda di riconoscimento del beneficio figurativo all ente previdenziale, istanza rimasta senza esito che ha dato origine al ricorso dinanzi a questa Corte. La ricorrente si duole del modo in cui l accertamento medico è stato compiuto e della valutazione sanitaria operata che non risponderebbe alla realtà della situazione morbosa della quale la medesima è affetta. Ha allegato al ricorso documentazione medica e copia del verbale di visita collegiale effettuato presso la medesima ASL in data 2 novembre 2010 nella quale la stessa veniva considerata invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% sia pur rivedibile dopo 24 mesi. Ha, pertanto, chiesto a questo Giudice di valutare con favore la sua richiesta e di riconoscere il beneficio contributivo reclamato. Con memoria depositata in data 25 ottobre 2013, si è costituito l Inps, ex gestione Inpdap, che ha insistito per il rigetto del ricorso, in assenza dei presupposti per accordare il beneficio richiesto; ha fatto presente che questa Sezione, in diversa composizione, ha già affrontato alcune situazioni

3 analoghe dichiarando comunque infondata la richiesta in assenza del requisito medico e, in altri casi, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice adito in quanto quest ultimo non avrebbe giurisdizione in materia di accertamento di invalidità civile rimessa al Giudice del lavoro. In altro caso ancora, ha accolto l eccezione di carenza di legittimazione passiva dell ente previdenziale convenuto, stante la competenza dell Amministrazione datrice di lavoro che deve procedere ad effettuare l accertamento medico, presupposto fondamentale per il successivo riconoscimento del beneficio della contribuzione figurativa. Alla pubblica udienza, la difesa ha ribadito la giurisdizione di questa Corte dopo il pronunciamento delle SS.UU del 2010, mentre sull eccezione di carenza di legittimazione passiva dell ente previdenziale ha ritenuto che sia proprio l ente a dover computare il beneficio al momento del collocamento a riposo. L Avvocato dell Inps ha ritenuto essenziale, per il radicarsi della giurisdizione di questa Corte, l esistenza della domanda di pensione che al momento non è stata presentata, mentre ha, comunque, richiesto l integrazione del contraddittorio con l Amministrazione di appartenenza che deve preventivamente predisporre il relativo provvedimento di concessione del beneficio. Al termine, questo Giudice ha dato lettura del dispositivo e delle motivazioni sottese alla decisione che ora si passa ad illustrare nella parte in DIRITTO Preliminarmente questo Giudice deve verificare la sussistenza della giurisdizione di questa Corte. Ai sensi degli articoli 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, la Corte dei conti ha giurisdizione riguardo alle controversie che investano il diritto, la misura o la decorrenza della pensione e, certamente, la concessione del beneficio contributivo di due mesi per ogni anno di servizio utili ai fini del diritto a pensione e dell anzianità contributiva non può non farsi rientrare tra quei procedimenti amministrativi soggetti alla verifica giudiziale di questa Corte e, ciò, benchè il lavoratore sia ancora in servizio, stante la finalità del procedimento stesso che è quello di stabilire appunto la spettanza del beneficio contributivo ai fini del diritto a pensione e della correlata anzianità contributiva.

4 Peraltro, le SS.UU. della Cassazione, con la decisione n /2010, ricordata dalla difesa, si sono pronunciate proprio in identica fattispecie per la sussistenza della giurisdizione di questa Corte e questo Giudice non può non condividerne i contenuti e gli effetti. Si legge nella citata sentenza, a proposito dell accertamento dell invalidità e della correlata richiesta di poter fruire dell incremento dell anzianità contributiva con il beneficio in parola, che:.ciò premesso, deve considerarsi che è vero che la giurisprudenza ammette la possibilità dell'azione di mero accertamento dello stato invalidante (Cass.. sez. lav., 4 febbraio 2009, n. 2691), ma- a prescindere dal fatto che la condizione di invalido possa costituire ex se uno status vero e proprio - nella specie il mero accertamento richiesto con la domanda proposta in primo grado era chiaramente orientato al fine della maturazione dei contributi figurativi di cui alla cit. L. n. 388 del 2000, art. 80, per incrementare l'anzianità contributiva relativa ad un trattamento pensionistico pubblico, come risulta dalla sentenza e dallo stesso ricorso. Nella sentenza impugnata, infatti, si dice che il ricorrente aveva chiesto l'accertamento del diritto alla contribuzione figurativa L. n. 388 del 2000, ex art. 80, in ragione del suo stato di invalido; nel ricorso si legge che egli aveva chiesto l'accertamento del suo stato di invalido e conseguentemente del suo diritto alla contribuzione facoltativa suddetta; l'oggetto della domanda riguardava un beneficio rilevante al fine della quantificazione dell'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'an e del quantum del trattamento pensionistico pubblico. Pertanto, pur trattandosi di un'azione di mero accertamento, essa riguardava una questione "pensionistica"; quindi, trattandosi di pensione pubblica, perché a carico totale o parziale dello Stato, sussiste - come ritenuto correttamente dalla Corte d'appello - la giurisdizione della Corte dei conti R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, ex artt. 13 e 62.. Trattandosi, poi, di contribuzione figurativa, vi è legittimazione passiva dell ente previdenziale convenuto, essendo quest ultimo deputato al calcolo del beneficio nell anzianità contributiva del dipendente al momento in cui lo stesso maturerà il diritto al pensionamento. Nessun provvedimento dell Amministrazione attiva è, pertanto, richiesto, per cui nessuna integrazione del contraddittorio deve essere disposta.

5 Devono, pertanto, essere respinte le eccezioni mosse dalla convenuta Amministrazione. Nel merito, questo Giudice, in presenza di giudizi medico legali difformi, ha, comunque, bisogno di esperire supplemento istruttorio tecnico per verificare la percentuale di invalidità da assegnare al quadro morboso di cui la ricorrente è risultata affetta e, in particolare, se allo stesso sia possibile attribuire una percentuale superore al 74% di invalidità o comunque se lo stesso quadro morboso possa essere ascritto ad una delle prime quattro categorie di pensione privilegiata di cui alla tabella A allegata al D.P.R. n. 834/81. Ritenuto, pertanto, necessario acquisire, al fine del decidere, il motivato ed esaustivo parere dell Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, da rendersi con la partecipazione e presenza di medici specialisti nelle patologie di causa, previa visita diretta del ricorrente. Visti gli articoli 14 e 26 del Regolamento di procedura approvato con R.D. 13 agosto 1933, n nonché gli articoli 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile PQM la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, afferma la propria giurisdizione sul ricorso prodotto e respinge l eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dall Amministrazione previdenziale. Nel merito, sospeso ogni ulteriore giudizio DISPONE - che l Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, con partecipazione e presenza di specialisti nelle infermità di causa, esaminata la documentazione sanitaria in atti, nonché previa visita diretta del ricorrente, esprima, entro 90 giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza, motivato ed esaustivo parere medico legale in ordine: I. alla esatta determinazione - secondo i parametri concernenti l invalidità civile del grado di riduzione permanente della capacità lavorativa del ricorrente, ovvero se lo stesso quadro morboso sia ascrivibile ad una delle categorie di pensione dalla I alla IV di cui alla Tabella A allegata al D.P.R. n. 834/81.

6 Ciò, altresì, anche sull espressa considerazione delle certificazioni medico-legali depositate dal ricorrente. Le parti potranno produrre direttamente all U.M.L. del Ministero della Salute documentazione eventualmente non già allegata al fascicolo processuale nel termine di giorni 30 decorrenti dal ricevimento della presente ordinanza, nonché partecipare alle operazioni peritali, nell ambito istruttorio, con propri periti. Alle medesime andrà pertanto comunicata la fissazione del giorno di svolgimento delle stesse. A cura della Segreteria di questa Sezione giurisdizionale si provvederà a notificare copia integrale della presente ordinanza al difensore del ricorrente, all INPS (gestione ex INPDAP) e, per l esecuzione, all Ufficio Medico legale del Ministero della Salute al quale dovrà essere inviati i documenti sanitari in copia contrassegnati con i numeri 1 e 5 (allegati al ricorso) Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito Così deciso in Roma in data 28 novembre IL GIUDICE F.to CONSIGLIERE DOTT. STEFANO PERRI Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 05/12/2013 P. Il Direttore f.to Dott.ssa Domenica Lagana

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