Gli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dall 1/1/2007 vengono, quindi, determinati come segue:
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- Agnolo Mele
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1 Le pensioni nel 2007 Gli aspetti di maggiore interesse della normativa previdenziale Inps, con particolare riferimento al fondo pensioni lavoratori dipendenti Tetto di retribuzione pensionabile Il tetto di retribuzione pensionabile nel 2007 sale da a L incremento in misura del 2% è stato stabilito dal decreto interministeriale (Economia e Lavoro) 20 novembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre Perequazione automatica delle pensioni Per l anno 2007 le pensioni superiori al minimo vengono aggiornate in base all incremento della perequazione automatica che, come è stato precedentemente indicato, è stato fissato in via provvisoria al 2%. Poiché per la perequazione 2006 è stato confermato il medesimo valore (1,7%) che era stato attribuito in via provvisoria, quest anno i pensionati non riceveranno un conguaglio a credito per l anno Non essendo intervenute modifiche in relazione alle modalità di calcolo della perequazione, l indice del 2% continua ad essere applicato: al 100% sull importo mensile fino a 3 volte il trattamento minimo Inps in vigore nel 2006 (pari a 427,58 mensili); al 90%, da 3 a 5 volte il minimo; al 75%, oltre il quintuplo del minimo. Gli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dall 1/1/2007 vengono, quindi, determinati come segue: Aumento 2007 Importo pensione al dicembre % (100% Istat) fino a 1.282,74 1,8% (90% Istat) sulla parte di pensione oltre 1.282,74 e fino 2.137,90 1,5% (75% Istat) sulla parte di pensione eccedente 2.137,90 Se consideriamo, per fare un esempio concreto, una pensione mensile di lordi, l aumento provvisorio che verrà accreditato da gennaio 2007 sarà pari a 69 lordi.
2 Si ricorda, infine, che l aumento verrà determinato prendendo a riferimento tutti i trattamenti pensionistici che fanno capo al titolare della pensione, compresi quelli di previdenza complementare. Calcolo della pensione con il sistema retributivo Il calcolo della pensione interamente con il sistema retributivo si applica a coloro che al 31/12/2005 avevano maturato un anzianità contributiva almeno pari a 18 anni. Chi a tale data risultava già lavoratore dipendente ma aveva un anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, si vedrà invece applicare il calcolo in pro rata (con il sistema retributivo in ragione degli anni di contribuzione antecedenti il 1996 e con il sistema contributivo per il restante periodo). L ammontare della pensione calcolata con il sistema retributivo è costituito dalla somma di due distinte quote: Quota A si calcola prendendo a riferimento l anzianità contributiva maturata sino al 31/12/1992 e le retribuzioni relative ai cinque anni precedenti la cessazione dell attività lavorativa; Quota B corrispondente all importo del trattamento relativo all anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 1993 in avanti, in base alle retribuzioni degli ultimi 10 anni. Per il calcolo della pensione è consentito utilizzare l intera retribuzione assoggettata a contributi, sia pure con diverse (decrescenti) aliquote di rendimento per la quota eccedente il tetto di retribuzione pensionabile che, come accennato, per il 2007 corrisponde a Nella tabella seguente riportiamo le fasce di retribuzione annua pensionabile e le aliquote di rendimento distinte in quota A e quota B per il calcolo delle pensioni da liquidare nel Fascia di retribuzione Aliquota di rendimento annua pensionabile Quota A Quota B fino a ,00% 2,00% oltre e fino a ,39 1,50% 1,60% oltre ,39 e fino a ,78 1,25% 1,35% oltre ,78 e fino a ,70 1,00% 1,10% oltre ,70 1,00% 0,90% Requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità Per la pensione di vecchiaia restano fermi il requisito di età (65 anni se uomini, 60 se donne) e quello contributivo minimo di 20 anni, già in vigore rispettivamente dal 1 gennaio 2000 e dal 1 gennaio 2001.
3 Per la pensione di anzianità sono confermati il requisito anagrafico di 57 anni di età, quello contributivo di 35 anni, e il requisito contributivo alternativo di 39 anni per coloro che non hanno il requisito anagrafico di 57 anni. Ai fini del perfezionamento del requisito dei 35 anni di contribuzione vengono considerati utili, oltre ai contributi obbligatori versati durante il rapporto di lavoro, quelli volontari e figurativi ad eccezione di quelli per malattia e disoccupazione indennizzata. Una volta raggiunto il numero di contributi settimanali (corrispondenti a 52 settimane per 35 anni) e maturato così il diritto alla pensione, i contributi per malattia e disoccupazione vengono presi in considerazione per determinarne la misura. In proposito, l Inps ha ribadito che, ai fini del perfezionamento del requisito alternativo dei 39 anni di età, deve essere computata tutta la contribuzione, compresa quella non utile per il diritto, ma occorre che sia contestualmente perfezionato anche il requisito minimo dei 35 anni. Questo significa che, una volta raggiunti i 35 anni di contributi secondo i criteri illustrati nel precedente paragrafo, anche la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia viene considerata utile, sia per il diritto sia per la misura del trattamento. Per completezza di informazione riportiamo la tabella storica riepilogativa dei requisiti necessari per accedere alla pensione di anzianità per la generalità dei lavoratori dipendenti: REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITÀ ANNO ETÀ E ANZIANITÀ ANZIANITÀ e e e e e e e e * 60 e * 61 e * 62 e * Dal 1 gennaio 2008, per le lavoratrici è prevista la possibilità - in via sperimentale fino al 31/12/ di ottenere la pensione di anzianità sulla base dei previgenti requisiti di età (57 anni) e di anzianità contributiva (35 anni), a condizione che optino per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Le finestre per il 2007
4 I lavoratori dipendenti che nel 2007 conseguono i requisiti per il diritto della pensione di anzianità (39 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età), potranno godere di questo trattamento con decorrenze diverse, determinate con riferimento alla data di maturazione dei requisiti. In proposito, riportiamo una tabella riepilogativa dei requisiti anagrafici e/o contributivi per poter usufruire delle decorrenze gennaio ottobre Finestra dal Requisiti per il diritto 1 gennaio anni di contributi e 57 anni di età al 30/9/2006 oppure 39 anni di contributi al 30/9/06, a prescindere dall età 1 aprile anni di contributi e 57 anni di età entro il 31/12/2006 oppure 39 anni di contributi al 31/12/2006, a prescindere dall età 1 luglio anni di contributi e 57 anni di età al 31/3/2007 oppure 39 anni di contributi e 57 anni di età al 30/6/ ottobre anni di contributi e 57 anni di età al 30/6/2007 oppure 39 anni di contributi e 57 anni di età al 30/9/2007 Tali decorrenze si devono intendere non a date fisse, ma come termini iniziali a partire dai quali gli interessati in possesso dei requisiti previsti possono andare in pensione. Una volta conseguito il diritto, la pensione potrà essere richiesta anche nei mesi e negli anni successivi alla cosiddetta finestra, con decorrenza, ovviamente, dal mese successivo la presentazione della domanda. Se nel frattempo non interverranno modifiche legislative, sulla base della riforma del 2004 che ha, tra l altro, eliminato le finestre d uscita di aprile e di ottobre, la prima decorrenza utile per chi conseguirà i requisiti entro il 31/12/2007 sarà dal 1 luglio Si ricorda, inoltre, che per evitare il ricorso all esodo anticipato da parte di chi avrebbe comunque continuato l attività lavorativa anche dopo aver maturato i requisiti in vigore fino al 2007 per il pensionamento anticipato di anzianità, il legislatore ha introdotto l istituto della certificazione del diritto alla pensione a cui potranno fare riferimento tutti coloro che perfezioneranno entro il 31 dicembre 2007 (ovvero prima dell entrata in vigore delle nuove norme introdotte dalla legge 243/04) i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente. Il possesso di tale certificazione, che non viene rilasciata automaticamente ma solo previa richiesta dell interessato all ente pensionistico di appartenenza, permetterebbe di: mantenere, con riferimento ai periodi contributivi certificati, il sistema di calcolo dell ammontare della pensione secondo i criteri vigenti prima dell intervento della legge delega; esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo indipendentemente da qualsiasi modifica normativa.
5 Cumulo pensione/redditi di lavoro La normativa, che sintetizziamo in tabella, non ha subito modifiche rispetto al 2006, dal momento che non sono state emanate le norme attuative intese a eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legge delega di riforma del sistema pensionistico (art. 1, comma 1, legge 243/04). ATTIVITÀ SVOLTA TIPOLOGIA DI PENSIONE NORMATIVA IN VIGORE Pensione di vecchiaia Pensione di anzianità liquidata con 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall età Pensione di anzianità liquidata con Lavoro dipendente decorrenza dal 1 gennaio 2003 con 37 Nessuna trattenuta o autonomo anni di contributi e 58 anni di età Pensionati di anzianità liquidata con meno di 37 anni di contributi e 58 anni di età che hanno versato o verseranno l importo una tantum di cui all art. 44, comma 2, della legge 289/02 (Finanziaria per il 2003) Lavoro dipendente Pensione di anzianità liquidata con meno Trattenuta dell intera pensione di 37 anni di contributi e/o età inferiore a 58 anni Lavoro autonomo Pensione di anzianità liquidata con meno Trattenuta del 30% della di 37 anni di contributi e/o età inferiore a quota eccedente 436,14 58 anni mensili (la trattenuta non può in ogni caso superare il 30% del reddito di lavoro). Lavoro dipendente Trattenuta dell intera pensione fino a 63 anni di età. Oltre i 63 anni, trattenuta Pensione liquidata interamente con il sistema contributivo Lavoro autonomo del 50% della quota eccedente 436,14 mensili. Trattenuta del 50% della quota eccedente 436,14 mensili.
6 Massimale annuo della base contributiva e pensionabile per coloro a cui si applica il sistema contributivo Come è noto, il sistema di calcolo della pensione sulla base dei contributi versati nell arco dell intera vita lavorativa, introdotto dalla legge 335/95, è applicabile integralmente a tutti coloro che hanno iniziato i versamenti contributivi dal 1 gennaio 1996, oppure a chi abbia esercitato l opzione per tale sistema dal 1 gennaio 2001 in poi o che la eserciterà in futuro. Per coloro che rientrano nella sfera di applicazione della nuova normativa i versamenti contributivi non vengono più effettuati sull intera retribuzione ma nei limiti di un massimale di retribuzione imponibile annuo fissato dall art. 2, comma 18, della legge 335/95 e annualmente rivalutato. Il massimale trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione pensionistica (che dal 2007 risulta pari al 33%, di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro e il 9,19% a carico del dipendente), compresa l aliquota aggiuntiva dell 1% a carico del dipendente. Non opera invece per le altre contribuzioni (disoccupazione, assegni familiari, fondo garanzia Tfr, maternità, mobilità ecc.) che sono in ogni caso calcolate sull intera retribuzione imponibile. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei massimali in vigore dal 1996 al 2007 (quest ultimo comunicato dall Inps con circolare n. 3 del 4 gennaio 2007): Anno Massimale 1996 L L L L L L , , , , , ,00 Con la stessa circolare n. 3/2007, l Inps ha infine rideterminato la prima fascia di retribuzione pensionabile al disopra della quale è dovuta a carico dei lavoratori dipendenti l aliquota aggiuntiva dell 1%, che - a decorrere dal 1 gennaio dovrà essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di (pari a mensili). Calcolo delle pensioni con il sistema contributivo
7 Si riportano di seguito le istruzioni per la determinazione del montante contributivo individuale per il calcolo delle prestazioni pensionistiche aventi decorrenza nel corso dell anno Secondo quanto comunicato dall Inps con messaggio n del 22 agosto 2006, il calcolo del suddetto montante contributivo individuale deve essere effettuato come segue: - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1996 per il coefficiente previsto per l anno 1997, pari a 1,055871; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1997 per il coefficiente previsto per l anno 1998, pari a 1,053597; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1998 per il coefficiente previsto per l anno 1999, pari a 1,056503; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1999 per il coefficiente previsto per l anno 2000, pari a 1,051781; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2000 per il coefficiente previsto per l anno 2001, pari a 1,047781; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2001 per il coefficiente previsto per l anno 2002, pari a 1,043698; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2002 per il coefficiente previsto per l anno 2003, pari a 1,041614; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2003 per il coefficiente previsto per l anno 2004, pari a 1,039272; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2004 per il coefficiente previsto per l anno 2005, pari a 1,040506; - rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2005 per il coefficiente previsto per l anno 2006, pari a 1, Al montante così determinato deve essere aggiunta la contribuzione relativa all anno 2006 e quella versata nel 2007, anteriormente alla decorrenza della pensione. I coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni per il calcolo delle pensioni liquidate con il sistema retributivo aventi decorrenza nel corso del 2007, comunicati dall Inps in data 26 gennaio 2007, con messaggio n. 2433, possono essere scaricati dal sito (percorso: download documenti Informazione info tabella coeff. Rivalut 2006).
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