ASPETTI FISCALI E CONTABILI DEL LEASING. Gianluca De Candia Direttore operativo ASSILEA
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1 ASPETTI FISCALI E CONTABILI DEL LEASING Gianluca De Candia Direttore operativo ASSILEA 1
2 ASPETTI FISCALI E CONTABILI DEL LEASING Le modifiche della Finanziaria 2008 Il regime IRES per l impresa utilizzatrice (IAS e non IAS) Gli interessi passivi dei canoni e limiti alla deducibilità dei canoni Il regime IRAP per l impresa utilizzatrice (IAS e non IAS): eliminazione del doppio binario e determinazione della base imponibile sui valori contabili per le imprese Determinazione degli interessi passivi impliciti nei canoni di leasing Analisi di convenienza Leasing e acquisto di un bene strumentale (auto, immobile, mobile) La deducibilità dei canoni di leasing per i professionisti 2
3 ASPETTI FISCALI E CONTABILI DEL LEASING Le modifiche della Finanziaria 2008 Il regime IRES per l impresa utilizzatrice (IAS e non IAS) Gli interessi passivi dei canoni e limiti alla deducibilità dei canoni Il regime IRAP per l impresa utilizzatrice (IAS e non IAS): eliminazione del doppio binario e determinazione della base imponibile sui valori contabili per le imprese Determinazione degli interessi passivi impliciti nei canoni di leasing Analisi di convenienza Leasing e acquisto di un bene strumentale (auto, immobile, mobile) La deducibilità dei canoni di leasing per i professionisti 3
4 La manovra Finanziaria 2008 Aliquote IRES e IRAP base imponibile (no ammort. anticip. + allungamento durata leasing) 4
5 La qualificazione del leasing finanziario e del leasing operativo CLASSIFICAZIONE FISCALE DEL LEASING UTILIZZATORE NO IAS: locazione finanziaria se opzione finale di acquisto in contratto (ris. AdE175/E/2003) UTILIZZATORE IAS: finance lease se sono trasferiti tutti i rischi e benefici (IAS 17) 5
6 Il nuovo art. 102, comma 7, del Tuir Art. 1, comma 33, lettera n), punto 2 Per l impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che INTERESSA SOLO LE IMPRESE UTILIZZATRICI NO IAS 6
7 Imprese utilizzatrici IAS adopter Per i contratti di finance lease (secondo l accezione classificatoria prevista dallo IAS 17): NO art.102 c.7 TUIR (durata minima) SI art. 102 c.2 ( beni strumentali di proprietà) Applicando il principio contabile internazionale, iscrivono il bene nel proprio stato patrimoniale con conseguente ammortamento civilistico (in 33 anni per gli immobili) e ripartizione del canone di locazione tra una quota interessi (gli oneri finanziari da sostenersi lungo la durata del contratto) e una quota capitale (come rimborso del capitale a riduzione del debito verso la società di leasing). E RETROATTIVA? Relazione governativa: definizione di una normativa più stabile che garantisca la programmabilità degli investimenti e delle scelte imprenditoriali 7
8 Deduzioni extracontabili e quadro EC 8
9 Deducibilità dei canoni di leasing per imprese utilizzatrici IAS adopter con contratti di finance lease Decreto IAS n.38/2005 Legge n.244/2007 (anche per contratti stipulati ante ) Canoni leasing 80 Canoni leasing Quota amm.nto beni in leasing (rilevati a CE) 30 Quota ammortamento beni in leasing (rilevati a CE) Interessi passivi leasing (rilevati a CE) 40 Interessi passivi leasing (rilevati a CE) 40 = = = Delta extracontabile DEDUCIBILE (nel prospetto EC) 10 Delta extracontabile INDEDUCIBILE 10 9
10 Imprese utilizzatrici IAS adopter Conseguenze: Iscrizione del bene nel libro dei beni ammortizzabili; Rilevanza ai fini del calcolo delle spese di manutenzione deducibili ex art. 102, c. 6 del Tuir; Per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al , per i beni nuovi acquisiti (anche in finance lease) ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi i mezzi di trasporto indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 del Tuir, non si applica la riduzione a metà del coefficiente di ammortamento prevista per il primo esercizio dal comma 2 dell'articolo 102. L'eventuale differenza non imputata a conto economico può essere dedotta in dichiarazione dei redditi. 10
11 Chi iscrive nel libro dei cespiti ammortizzabili i beni in finance lease? Il concedente o l utilizzatore IAS? Come effettuare il calcolo del limite per le spese di manutenzione (articolo 102, comma 6, TUIR)? Soluzione: impresa utilizzatrice IAS adopter: iscrive il bene società di leasing: annota nel sezionale cespiti i beni concessi in finance lease 11
12 Segue: La società di leasing IAS adopter potrà così: richiedere a rimborso (anche infrannuale) l IVA assolta sull acquisto o sulla costruzione dei beni (ammortizzabili) da concedere in locazione finanziaria; (re)iscrivere il bene tra i beni Rivenienti/Ritirati al valore del Capitale Residuo nell ipotesi ad es. di default del contratto di leasing. È comunque auspicabile un chiarimento sull argomento nell emanando decreto ministeriale IAS previsto dall articolo 1, comma
13 DEDUCIBILITÀ DEL LEASING FINANZIARIO UTILIZZATORE NO IAS: deduce il canone e deve rispettare il vincolo della durata minima UTILIZZATORE IAS: deduce le quota di ammortamento e gli interessi passivi rilevati in conto economico, non ha il vincolo della durata minima 13
14 Articolo 83 del Tuir: E previsto che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili. La norma fa salvi gli effetti sulla determinazione dell imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione degli IAS, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal comma 58 (ad es. problematica di interesse per le società di leasing IAS adopter, affrontata dalla Risoluzione AdE n. 100/E del , relativa al trattamento da applicare ai crediti ceduti nel corso di un operazione di cartolarizzazione e successivamente ripristinati in bilancio in conformità a quanto disposto dallo IAS 39). Con apposito decreto ministeriale sarà completata la disciplina della determinazione del reddito dei soggetti IAS 14
15 Leasing di beni mobili strumentali La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili strumentali (no veicoli a motore) è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente tabellare (DM ), in relazione all attività esercitata dall impresa utilizzatrice. 15
16 Leasing di beni mobili strumentali Ad es. nell ipotesi di un impianto con aliquota ordinaria del 15% (ammortamento di 6,67 anni, pari ad 80 mesi), la nuova durata minima del contratto di locazione finanziaria deve essere non inferiore a 54 mesi: 100 : 15 :3 x 2 x 12 = 54 (n.b. secondo la norma previgente 40 mesi). 16
17 Legge Finanziaria per il 2008: la nuova durata minima dei contratti di leasing auto Veicoli aziendali DISCIPLINA PER I CONTRATTI STIPULATI ANTE : la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente tabellare per i beni di cui all art. 164, comma 1, lett. a), al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente tabellare per i beni di cui all art. 164, comma 1, lett. b). DISCIPLINA PER I CONTRATTI STIPULATI DAL per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, (per i beni di cui all art. 164, comma 1, lett. a) la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel D.M N.B.: Per i beni di cui all art. 164, comma 1, lett. b) (cd. veicoli aziendali non assegnati) mantenimento norma già in vigore. La nuova disciplina si applica a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2008; i contratti già stipulati continuano ad esser regolati dalla precedente normativa 17
18 LA DURATA MINIMA DEI CONTRATTI DI LEASING PER L IMPRESA UTILIZZATRICE NO IAS adopter Esempio con coeff. Del 25% DURATA MINIMA LEASING Tipologia di utilizzo Utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell impresa Adibiti ad uso pubblico (esempio: taxi) In uso promiscuo ai dipendenti (fringe benefit ) vecchio regime (fino al 31/12/2007) 24 mesi 24 mesi 24 mesi nuovo regime (dal 1/1/2008) 32 mesi 32 mesi 32 mesi Utilizzati nell'esercizio d'impresa in situazione diversa da quelle precedenti (auto aziendali) 48 mesi 48 mesi 18
19 Legge Finanziaria per il 2008: la nuova durata minima dei contratti di leasing immobiliare DISCIPLINA PER I CONTRATTI STIPULATI ANTE : indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, per l'impresa utilizzatrice è ammessa la deduzione dei canoni di leasing a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel D.M , in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, e comunque con un minimo di 8 anni ed un massimo di 15 anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili DISCIPLINA PER I CONTRATTI STIPULATI DAL : per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel D.M Qualora l'applicazione della regola del periodo precedente determini un risultato inferiore a 11 anni ovvero superiore a 18 anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a 11 anni ovvero pari almeno a 18 anni La nuova disciplina si applica a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2008; i contratti già stipulati continuano ad esser regolati dalla precedente normativa 19
20 Coeff. di Ammortamento Durata minima dei leasing immobiliari Legge n.248/2005 Contratti stipulati entro il Durata minima 50% coeff. di amm.to min 8 ovvero almeno = a 15 anni Legge n.244/2007 Contratti stipulati dal Durata minima 2/3 coeff. di amm.to min. 8 ovvero almeno = a 18 anni 3 % 4 % 5 % 6 % 7% 15 anni 12 anni e 6 mesi 10 anni 8 anni e 4 mesi 8 anni 18 anni 16 anni e 8 mesi 13 anni e 4 mesi 11 anni e 1 mese 11 anni 20
21 Contratti di leasing stipulati ante La disposizione concernente la durata minima dei contratti di leasing si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio Per i contratti stipulati prima di tale data, la durata resta ancorata alle regole previgenti, anche se il bene non è stato ancora acquistato dalla società concedente ovvero il bene non sia stato ancora consegnato all impresa utilizzatrice. La data di sottoscrizione (cfr. AdE circolare 6/06) è l'unico elemento rilevante per stabilire la disciplina applicabile al contratto in termini di durata minima. Il medesimo regime si applicherà a: leasing appalto sottoscritti entro fine 2007 per i quali la costruzione e la consegna del fabbricato avvenga in anni successivi. leasing di beni mobili (ad esempio, macchinari complessi) che sono stati stipulati entro il 31 dicembre 2007, con consegna e installazione del bene da parte del fornitore nel corso del
22 Il sale e lease back finanziario RIPARTIZIONE CONTABILE DELLA PLUSVALENZA DA SALE & LEASE BACK UTILIZZATORE NON IAS UTILIZZATORE IAS ripartita lungo la durata del leasing finanziario (art.2425 bis c.c.) ripartita lungo la durata del leasing finanziario (IAS 17) RIPARTIZIONE FISCALE DELLA PLUSVALENZA DA SALE & LEASE BACK UTILIZZATORE NON IAS imputata nell esercizio in cui è stata realizzata ovvero, se il bene è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, ripartita in quote costanti in 5 esercizi UTILIZZATORE IAS ripartita lungo la durata del leasing finanziario 22
23 Finanziaria 2008 il nuovo regime degli interessi passivi La Finanziaria 2008 (art. 1, comma 33) ridisegna il regime di deducibilità dal reddito d impresa degli interessi passivi con riferimento a: Soggetti IRES: Regime generale di deducibilità - Art. 96 TUIR Regime degli interessi relativi ad immobili non strumentali Art. 90 Soggetti IRPEF Regime generale di deducibilità - Art. 61 Le nuove norme entrano in vigore con riferimento all esercizio successivo a quello in corso il 31/12/
24 IRES DISCIPLINA PREVIGENTE Regime attuale interessi passivi per i soggetti IRES Art. 96 pro rata generale Limitazione alla deducibilità in presenza di ricavi e proventi esenti Art pro rata patrimoniale; Limitazione alla deducibilità in presenza di partecipazioni pex Art thin capitalization rule. - Limitazione alla deducibilità in presenza di sottocapitalizzazione generata da finanziamenti erogati o garantiti da soci qualificati 24
25 Il nuovo regime per i soggetti IRES Gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili, in ciascun periodo di imposta, fino a concorrenza: degli interessi attivi e dei proventi assimilati realizzati nel medesimo periodo; e per l eventuale eccedenza, del 30% del Risultato Operativo Lordo della gestione caratteristica. E previsto un incremento del limite di deducibilità di euro nel primo anno di applicazione e di euro nel secondo 25
26 Regime Previsto dalla Finanziaria 2008 Il Risultato Operativo Lordo è dato dalla differenza tra: Valore della Produzione Voce A) del Conto economico Costi della Produzione Voce B) del Conto economico con esclusione di: quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali (voci 10.a) e b) del Conto economico); canoni leasing relativi a beni strumentali. La relazione illustrativa al Disegno di Legge prevede anche l esclusione dal calcolo del ROL degli accantonamenti a fondi oneri e rischi; tuttavia la legge non richiama le relative voci di C/E Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. 26
27 ASPETTI SPECIFICI DELL IMPOSIZIONE DIRETTA - IRES Confronto tra acquisto in mutuo ed acquisto in leasing (secondo la LF2008) Conto economico Valore della produzione Costi della produzione di cui ammortamento di cui canoni leasing (quota capitale + interessi) Interessi Quota capitale del leasing Risultato operativo lordo (MOL) Soglia 30% Interessi indeducibili MUTUO (LF2008) LEASING (LF2008) ( ) 80 ( )
28 Meccanismo di riporto in avanti delle eccedenze Le eccedenze di interessi passivi indeducibili possono essere portate in avanti negli esercizi successivi (senza limiti temporali) e dedotte fino a concorrenza delle eccedenze di interessi attivi e del 30% del ROL relative a tali esercizi. La quota non utilizzata di 30% del ROL può essere utilizzata nei periodi d imposta successivi (senza limiti di tempo): Tale disposizione trova applicazione con riferimento alle eccedenze maturate a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in corso al 31/12/
29 Ambito Soggettivo La norma si applica a: società di capitali e enti commerciali; stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Sono esclusi dall ambito di applicazione: Banche e imprese assicurative incluse le relative holding di partecipazioni Società finanziarie (no holding industriali) società di persone (cfr. art. 61 TUIR) società consortili DPR 544/99; società di progetto D.Lgs 163/2006, art. 156; società costituite ai sensi della legge 240/90 e società a prevalente partecipazione pubblica per la costruzione e gestione di impianti energetici 29
30 Ambito oggettivo La norma si applica agli interessi attivi e passivi, nonché agli oneri e proventi assimilati, relativi a: contratti di mutuo; contratti di leasing (riferimento alle condizioni contrattuali); prestiti obbligazionari e emissione di titoli similari ogni altro rapporto avente causa finanziaria crediti commerciali, relativamente agli interessi impliciti crediti vs la Pubblica Amministrazione, relativamente agli interessi per ritardato pagamento virtualmente calcolati al Tasso Uff. di Riferimento (BCE = 4%) maggiorato di un punto. 30
31 Leasing e ambito di applicazione dell art.96 L art. 96 SI APPLICA a: UTILIZZATORE NON IAS: locazione finanziaria con opzione finale di acquisto in contratto (Risoluzione n. 175/E/2003) UTILIZZATORE IAS: finance lease se sono trasferiti tutti i rischi e benefici (IAS 17) L art. 96 NON SI APPLICA a: UTILIZZATORE NON IAS: locazione (leasing) operativa, noleggio UTILIZZATORE IAS: operating lease senza trasferimento di tutti i rischi e benefici (IAS 17) 31
32 Ambito oggettivo remunerazioni irrilevanti La limitazione alla deduzione NON trova applicazione con riferimento a: Interessi passivi su debiti commerciali Interessi passivi capitalizzati (art. 110 TUIR) in relazione: Alla acquisizione o costruzione di immobilizzazioni, materiali e immateriali, aventi carattere strumentale, limitatamente agli interessi maturati nel periodo relativo alla costruzione e fino all entra in funzione del cespite Alla costruzione o ristrutturazione di immobili aventi carattere di beni merce. 32
33 Interessi passivi relativi agli immobili patrimonio Norma di interpretazione autentica dell articolo 90, comma 1 del TUIR che precisa il trattamento fiscale degli interessi passivi (inclusi da leasing) sostenuti per l acquisizione di immobili non strumentali. Tali interessi sono: deducibili se relativi all acquisto; indeducibili se relativi alla gestione. In ogni caso, le limitazioni di cui all art. 96 si applicano anche agli interessi passivi deducibili ai sensi dall art. 90 del TUIR. 33
34 Interessi passivi relativi agli immobili destinati alla locazione Con decreto ministeriale è istituita una commissione di studio sulla fiscalità delle imprese immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione del sistema. Fino all applicazione delle suddette modifiche normative, non rilevano ai fini dell articolo 96 del TUIR (quindi sono interamente deducibili a prescindere dal limite del 30%) gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. E il leasing? 34
35 NOVITÀ IRAP 2008 Eliminazione del doppio binario Determinazione della base imponibile sui valori contabili per le imprese industriali Determinazione degli interessi passivi impliciti nei canoni di leasing 35
36 Novità in materia di Irap: D.lgs. 446/1997 Nuove modalità di determinazione della base imponibile; Riduzione dell aliquota ordinaria dal 4,25% al 3,90%; Riduzione delle detrazioni; Nuove modalità di presentazione Le novità decorrono a partire dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre
37 Base imponibile di società di capitali e enti commerciali Art. 1, c. 50, lett. a) Finanziaria 2008 Eliminazione del doppio binario Articolo 5, c.1-2, D.Lgs. 446/1997 Per i soggetti che non esercitano attività bancaria, finanziaria e assicurativa la base imponibile sarà determinata dalla differenza tra valori e costi della produzione di cui al comma 1, lettere A) e B) dell art del Codice Civile, con esclusione delle voci 9), 10), lettere c) e d), 12, 13, così come risultanti dal conto economico dell esercizio In sostanza La base imponibile deriverà per intero dai dati del bilancio: Segue ANCHE PER I SOGGETTI IAS (cfr. comma 2) 37
38 Dubbi Il Legislatore ai fini IRES e IRAP fa riferimento alla quota di interessi impliciti desunta dal contratto Calcolo analitico o forfetario? Il contratto contiene il tasso leasing, i canoni, il riscatto, il maxicanone Non il PAF 38
39 Quale metodo per i soggetti NO IAS Questione Periodo di applicazione Metodo Ires 2008? Irap Scorporo terreni Nota integrativa ante 2008 ante 2008 ante 2008 forfetario forfetario analitico /finanziario Cessione ctr ante 2008 analitico /finanziario 39
40 Quale metodo per i soggetti IAS Questione Ires Irap Scorporo terreni Bilancio Periodo di applicazione 2008 ante 2008 ante 2008 ante 2008 Metodo analitico /finanziario analitico /finanziario forfetario analitico /finanziario Cessione ctr ante 2008 analitico /finanziario 40
41 Le soluzioni proposte Obiettivi del Legislatore fiscale: semplificazione Per le imprese utilizzatrici no IAS adopter: metodo forfetario e non art. 2427, n. 22, del codice civile. Coerenza tra canone, dedotto per competenza lineare (mediante ratei e risconti), e interessi passivi determinati forfetariamente. Per le imprese utilizzatrici IAS adopter: metodo analitico/finanziario come oneri finanziari nel Conto Economico per le operazioni di finance lease secondo lo IAS 17 Coerenza con i comportamenti in essere 41
42 ASPETTI FISCALI E CONTABILI DEL LEASING Le modifiche della Finanziaria 2008 Il regime IRES per l impresa utilizzatrice (IAS e non IAS) Gli interessi passivi dei canoni e limiti alla deducibilità dei canoni Il regime IRAP per l impresa utilizzatrice (IAS e non IAS): eliminazione del doppio binario e determinazione della base imponibile sui valori contabili per le imprese Determinazione degli interessi passivi impliciti nei canoni di leasing Analisi di convenienza Leasing e acquisto di un bene strumentale (auto, immobile, mobile) La deducibilità dei canoni di leasing per i professionisti 42
43 Confronto Acquisto diretto e Leasing mobiliare strumentale Ante 2008 Post 2008 Coeff. Durata amm.to ordinario Durata leasing Vantaggio fiscale Leasing Durata amm.to ordinario Durata leasing Vantaggio fiscale Leasing ,56% ,57% ,06% ,41% ,55% ,76% ,89% ,44% Tasso di attualizzazione= 6% Anticipo alla stipula = 10% - VR = 1 % (trattato come quota capitale) 43
44 Confronto Acquisto diretto e Leasing immobiliare Ante 2008 Post 2008 Coeff. Durata amm.to ordinario Durata leasing Vantaggio fiscale Leasing Durata amm.to ordinario Durata leasing Vantaggio fiscale Leasing ,20% ,87% ,32% ,25% ,51% ,89% ,25% ,53% ,42% ,92% Tasso di attualizzazione= 6% Anticipo alla stipula = 10% - VR = 1 % (trattato come quota capitale) 44
45 ASPETTI FISCALI E CONTABILI DEL LEASING Le modifiche della Finanziaria 2008 Il regime IRES per l impresa utilizzatrice (IAS e non IAS) Gli interessi passivi dei canoni e limiti alla deducibilità dei canoni Il regime IRAP per l impresa utilizzatrice (IAS e non IAS): eliminazione del doppio binario e determinazione della base imponibile sui valori contabili per le imprese Determinazione degli interessi passivi impliciti nei canoni di leasing Analisi di convenienza Leasing e acquisto di un bene strumentale (auto, immobile, mobile) La deducibilità dei canoni di leasing per i professionisti 45
46 Durata minima contratti leasing per professionisti Per i professionisti: L art. 1 c.334 della Finanziaria modificando l articolo 54 del Tuir, in analogia alla norma sull allungamento della durata minima prevista i beni a deducibilità parziale per le imprese, ha stabilito che per i beni di cui all articolo 164, comma 1, lett. b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. Dal la durata minima è 48 mesi 46
47 LEASING IMMOBILIARE PER I PROFESSIONISTI Dal 1 gennaio 2007 sono applicabili le nuove norme sugli immobili degli artisti e professionisti caratterizzate da una evidente analogia con le regole del reddito d impresa Art. 1, commi 334 e 335 della L. 27 dicembre 2006, n
48 LEASING IMMOBILIARE PER I PROFESSIONISTI Si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l esercizio dell arte o della professione da parte del possessore. Non assume rilevanza la categoria catastale dell immobile utilizzato (ad es. STRUMENTALE immobile A3 utilizzato esclusivamente la propria attività) 48
49 DEDUCIBILITÀ CANONI SU IMMOBILI STRUMENTALI Periodo di stipula dei contrattii Deducibilità fino al dal al dal al deducibilità integrale dei canoni nei periodi d imposta nei quali gli stessi sono pagati (criterio di cassa) a nulla rilevando il periodo di durata del contratto deducibilità dei canoni, ma nei periodi d imposta di competenza e a condizione di una durata prevista contrattualmente non inferiore a 8 anni deducibilità in ciascun periodo d imposta di un importo pari alla rendita catastale, a prescindere dal periodo di durata del contratto dal al deducibilità dei canoni a condizione a condizione di una durata prevista contrattualmente non inferiore alla metà del periodo di ammortamento del coefficiente (min 8 e un max 15 anni); 2007, 2008 e 2009 l importo deducibile è ridotto ad un terzo a partire dal indeducibilità sia dei canoni sia dell importo pari alla rendita catastale 49
50 DEDUCIBILITÀ DEI CANONI DI LEASING IMMOBILI PER I PROFESSIONISTI In caso di locazione finanziaria di immobile destinato promiscuamente all esercizio della professione i canoni di leasing sono deducibili nella misura del 50% (mentre per gli immobili acquistati in proprietà è deducibile il 50% della rendita catastale). 50
51 Scorporo del terreno Lo scorporo del terreno anche per i contratti di leasing aventi ad oggetto immobili strumentali? Come? SI Chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate con Circolare n.1/e/2006 per i titolari di reddito d impresa 51
52 Imposte dirette: limiti alla deducibilità Utilizzo veicoli Strumentali nell attività propria dell impresa Uso pubblico Uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta Deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi 100% di tutti i costi 100% di tutti i costi 90 % di tutti costi Agenti o rappresentanti di commercio Impresa in situazioni diverse dalle precedenti (ad es. veicolo non assegnato o a disposizione a rotazione di dipendenti e amministratori) Utilizzati da artisti e professionisti 80% e fino al limite di ; per il leasing canoni deducibili proporzionalmente al limite di ; per il noleggio limite fisso di % e fino al limite di per il leasing canoni deducibili in proporzione al limite di ; per il noleggio limite fisso di % e fino al limite di per il leasing canoni deducibili in proporzione al limite di ; per il noleggio canoni deducibili sino a % per le altre spese 52
53 grazie per l attenzione!!!!!! 53
Lo scorporo dei terreni nel leasing immobiliare e altri aspetti operativi. Gianluca De Candia Assilea Associazione Italiana Leasing
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