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1 CONVENZIONE TRA L AGENZIA DELLE ENTRATE E L ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO PER IL PAGAMENTO MEDIANTE IL MODELLO F24 DEI PREMI E DEI CONTRIBUTI DI SPETTANZA DELL ISTITUTO L Agenzia delle Entrate (di seguito denominata Agenzia ), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d Codice Fiscale , rappresentata dal E l Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato INAIL o, congiuntamente all Agenzia, le Parti ), con sede in Roma, Piazzale Giulio Pastore, 6 - C.F , rappresentato dal premesso che: - l articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, disciplina il sistema dei versamenti unitari, con eventuale compensazione delle imposte, dei contributi dovuti all'inps e delle altre somme versate a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali; - l articolo 21 del d.lgs. 241/1997 fissa i termini di versamento delle somme riscosse dagli intermediari abilitati e di predisposizione e trasmissione dei dati riepilogativi relativi alle somme a debito o a credito evidenziate nelle deleghe di pagamento dagli intermediari abilitati ad un apposita struttura dell Agenzia; - l articolo 22, comma 1, del d.lgs. 241/1997 fissa i termini entro i quali le somme riscosse sono attribuite agli enti destinatari; - l articolo 28, comma 1, del citato d.lgs. 241/1997 dispone che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione si applicano, a decorrere dal 1999, anche all'inail, all'ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; - l articolo 2, comma 17, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 rinvia a sistema convenzionale, da definire tra l Agenzia e gli Enti interessati, le modalità di trasmissione dei flussi informativi, nonché di restituzione del rimborso spese 1

2 dovuto all Agenzia per il servizio di riscossione, di cui al richiamato articolo 17 del d.lgs. 241/1997; - in attuazione del citato articolo 2, comma 17, del d.l. 262/2006 è necessario, quindi, definire, attraverso convenzione, le modalità di trasmissione dei flussi informativi relativi alle operazioni di riscossione effettuate ai sensi dell articolo 17 del d.lgs. 241/1997 delle entrate di spettanza dell INAIL, nonché il conseguente rimborso spese; - l articolo 62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 attribuisce all Agenzia la competenza a svolgere i servizi relativi all amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori; - il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca Codice in materia di protezione dei dati personali ; - il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concerne norme in materia di Codice dell'amministrazione digitale ; - con convenzione sottoscritta tra le Parti il 22 ottobre 2007 e rinnovata da ultimo il 22 dicembre 2011, di seguito denominata convenzione, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei premi e contributi di spettanza dell INAIL; - la convenzione termina i suoi effetti il 31 dicembre 2014 e l INAIL, con nota n del 28 luglio 2014, ha comunicato che intende continuare a fruire dei servizi ivi previsti; convengono quanto segue: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini della presente convenzione si intende per: a) modello F24, il modello di pagamento F24, di cui al capo III, sezione I, del d.lgs. 241/1997; b) contributi, i contributi e i premi di pertinenza dell INAIL; c) contribuenti, gli iscritti all INAIL e i datori di lavoro per i propri dipendenti, tenuti al versamento dei contributi; d) codice, il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante la disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali; e) CAD, il d.lgs. n.82/2005, e successive modificazioni, concernente norme in materia di Codice dell'amministrazione digitale. 2

3 Art. 2 Oggetto 1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra le Parti relativamente alle attività di: a) riscossione, mediante modello F24, dei contributi; b) trasmissione dei dati analitici delle somme evidenziate nelle deleghe di pagamento e dei dati contabili riepilogativi; c) riversamento delle somme riscosse. 2. Resta di spettanza dell INAIL l attività di assistenza ai contribuenti per la compilazione del modello F24. Esula dalle competenze dell Agenzia l attività di rettifica degli errori compiuti in sede di compilazione del modello F24, nonché il controllo delle somme dovute. Art. 3 Flussi informativi e riversamento delle somme riscosse 1. L Agenzia fornisce all INAIL, in conformità alle specifiche tecniche di cui agli allegati 1 e 2, i dati relativi: a) alle operazioni di riscossione e riversamento dei contributi; b) ai versamenti annullati, successivamente alla presentazione del modello F24, su richiesta degli intermediari della riscossione per errori di rendicontazione o dei contribuenti, fermo restando che l Agenzia non è in alcun caso responsabile delle conseguenze generate da tali errori e annullamenti né é tenuta a gestirle; c) alle regolazioni contabili conseguenti agli annullamenti di cui alla precedente lett. b), effettuate mediante trasferimento di fondi tra le contabilità speciali intestate all INAIL e all Agenzia. 2. L Agenzia, nei termini di cui all articolo 22, comma 1, del d.lgs. 241/1997, sulla base di quanto indicato nella specifica sottosezione altri enti previdenziali ed assicurativi INAIL del modello F24, effettua l imputazione delle somme riscosse sulla contabilità speciale intestata all INAIL presso la Banca d Italia, (IBAN IT98J ). L eventuale variazione del predetto conto deve essere comunicata, con le modalità di cui all articolo 47 del CAD, all Agenzia, Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Settore Contabilità e Bilancio, agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, almeno 30 giorni prima della modifica stessa. 3

4 3. L Agenzia non risponde delle anomalie riscontrate relativamente a coordinate bancarie che generano uno storno dell operazione di accredito delle somme riscosse e che determinano un ritardo nel riversamento delle stesse. 4. Con riferimento ai crediti verso l INAIL, utilizzati dai contribuenti in compensazione tramite modello F24, l Agenzia provvede a scomputarne il relativo importo dalle somme dovute all INAIL. Nel caso in cui, nella stessa giornata, i crediti utilizzati in compensazione fossero superiori alle somme dovute all INAIL, la differenza è prelevata dalla contabilità speciale n AGENZIA ENTRATE - FONDI INAIL. 5. La trasmissione dei flussi informativi di cui al comma 1 avviene, mediante file transfer protocol, attraverso il deposito in appositi server messi a disposizione dall INAIL. Art. 4 Rimborso spese 1. Per i servizi resi ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente convenzione, spetta all Agenzia un rimborso spese pari al compenso dalla stessa dovuto agli intermediari della riscossione, attualmente nella misura di seguito indicata, compenso cui devono aggiungersi 0,10 per ciascuna delega di versamento, a titolo di rimborso delle spese generali amministrative e in particolare: a) per le deleghe conferite telematicamente all Agenzia: non è dovuto alcun compenso e rimborso spese per il modello I24 con saldo finale pari a zero; 0,50, per il modello I24 con saldo finale maggiore di zero con addebito su conto corrente bancario; 0,60, per il modello I24 con saldo finale maggiore di zero con addebito su conto corrente postale; b) per le deleghe conferite a Poste Italiane S.p.A.: 1,35, per il modello F24 conferito con modalità telematiche ; 1,55, per il modello F24 cartaceo ; c) per le deleghe conferite agli altri intermediari della riscossione (banche, altri prestatori di servizi di pagamento ed Agenti della riscossione): 0,85, per il modello F24 conferito con modalità telematiche ; 1,20, per il modello F24 cartaceo. 4

5 2. Nel caso in cui uno stesso modello F24 sia utilizzato, contestualmente, per il versamento dei contributi dovuti all INAIL e di altri tributi o entrate, è a carico dell INAIL una percentuale del rimborso spese, come individuato al comma precedente; tale percentuale corrisponde al rapporto tra il numero delle righe dei modelli F24 compilati relativamente ai contributi di pertinenza dell INAIL ed il numero totale delle righe redatte in tali modelli. 3. Le eventuali variazioni degli importi indicati al comma 1 sono comunicate a cura dell Agenzia, ai sensi dell articolo 8, comma L INAIL corrisponde, altresì, all Agenzia a titolo di rimborso delle spese generali amministrative e dei costi sostenuti: a) 2.902,00 per l adeguamento del software necessario a garantire il servizio; b) 5.378,00 annui, per il costo di conduzione tecnica, sistemistica ed operativa dei sistemi mainframe, salvo conguaglio calcolato in base al numero dei versamenti effettuati con F Gli importi di cui ai precedenti commi sono fuori dal campo di applicazione dell IVA. Art. 5 Modalità e termini di pagamento del rimborso spese 1. L Agenzia trasmette, con le modalità di fatturazione elettronica previste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché dal decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55 e successive modifiche e integrazioni, all INAIL, Codice Univoco ufficio R4VZPA, le fatture ai sensi dell art. 4: a) commi 1 e 2, entro il 30 novembre, per le riscossioni elaborate nei primi nove mesi dell anno ed entro il 28 febbraio, per le riscossioni elaborate nell ultimo trimestre dell anno precedente, unitamente all indicazione delle somme spettanti e dei dati in base ai quali tale ammontare è stato determinato; b) comma 4, lett. a), a seguito della sottoscrizione della presente convenzione; c) comma 4 lett. b), entro il mese di aprile di ciascun anno. 2. L Agenzia provvede, altresì, a trasmettere, entro il 28 febbraio di ciascun anno, la fattura con l eventuale conguaglio dovuto ai sensi dell art. 4, comma 4, lett. b). 3. L INAIL provvede a versare, in conformità alle indicazioni fornite dall Agenzia, gli importi comunicati ai sensi dei commi precedenti, entro la fine del secondo mese successivo al ricevimento di ciascuna comunicazione. 5

6 4. Le riscossioni oggetto della presente convenzione, accertate successivamente ai termini indicati nei commi precedenti, sono oggetto di comunicazione integrativa di pagamento, con specifica indicazione di termini e modalità. 5. In caso di pagamento tardivo sono dovuti gli interessi legali per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine stesso e il giorno del pagamento. 6. L INAIL si impegna a comunicare, con le modalità di cui all articolo 47 del CAD, all Agenzia, Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo Settore Contabilità e Bilancio, agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, con almeno un mese di anticipo, le eventuali variazioni inerenti al Codice Univoco ufficio di cui al comma L Agenzia si riserva di individuare apposite procedure che consentono, attraverso specifici automatismi, di trattenere gli importi richiesti ai sensi dei commi 1 e 2 dai contributi riscossi nei periodi successivi a quello di ricevimento delle fatture previste nei medesimi commi 1 e 2. Termini e modalità di attuazione del presente comma sono stabiliti ai sensi dell articolo 8, comma 1. Art. 6 Trattamento dei dati personali 1. Il trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione è effettuato dalle Parti nel rispetto della vigente normativa, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice. 2. Le Parti utilizzano i dati oggetto della presente convenzione esclusivamente in conformità agli scopi nella stessa stabiliti. 3. Le Parti si impegnano a rispettare i canoni della pertinenza e della non eccedenza nel trattamento dei dati, secondo quanto disposto dall art. 11 del Codice. 4. La trasmissione dei flussi informativi di cui all articolo 3 avviene nel rispetto delle prescrizioni indicate nell Allegato B al Codice, in particolare identificando il soggetto che effettua lo scambio dei dati e prevedendo che la parola chiave sia soggetta a scadenza periodica. La sicurezza nella trasmissione dei dati è inoltre garantita attraverso l utilizzo di protocolli crittografici nelle comunicazioni. Art. 7 Durata della Convenzione 1. La presente convenzione ha durata triennale e si applica alla riscossione dei contributi effettuata a partire dal 1 gennaio

7 Art. 8 Modifiche 1. Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni, ai tempi di svolgimento del servizio e di pagamento del rimborso spese di cui al precedente articolo 5 che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative, tecniche e di sicurezza, e dei tempi necessari per l adeguamento delle procedure. 2. L INAIL si impegna a chiedere, con almeno un mese di anticipo, l istituzione di codici, da utilizzare nel modello F24, per il versamento dei contributi, con l indicazione dettagliata dei necessari elementi normativi e tecnici, nonché l eventuale soppressione di codici già istituiti. Art. 9 Rinvii 1. Per quanto non espressamente regolato nella presente convenzione, con riguardo alle modalità di svolgimento del servizio, si applicano le norme del codice civile e del codice di procedura civile. Art. 10 Allegati 1. La narrativa e gli allegati costituiscono parte integrante alla presente convenzione. In particolare, gli allegati riguardano: - allegato 1: specifiche tecniche di fornitura dei flussi informativi relativi alle operazioni di riscossione dei contributi; - allegato 2: specifiche tecniche di fornitura dei flussi informativi relativi ai versamenti annullati. p. Agenzia delle Entrate p. INAIL Convenzione sottoscritta con firma digitale 7

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