NORMATIVA RELATIVA ALLE DONAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ONLUS

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1 NORMATIVA RELATIVA ALLE DONAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ONLUS La Pubblica Assistenza SAN MARCO, al fine di sintetizzare la vigente normativa relativa alle donazioni liberali a favore delle ONLUS, redige il presente documento riassuntivo. Lo Stato Italiano ripaga la tua generosità e tutte le donazioni godono di benefici fiscali, avendo la possibilità di scegliere se dedurre o detrarre l'importo donato. Le principali direttive sono le seguenti: D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) Art. 10, comma 1, lett. g, i,l,l quater Art. 15, comma 1, lett. h, i, i bis, i ter, i quater Art. 100, comma 2, lett. a, f, g, h, i, l, m, n, o, o bis; D.L. 35/2005 Art. 14, comma 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80 Pagina 1 di 5

2 Sei una persona fisica? Allora hai due possibilità in base alla normativa applicata alle donazioni effettuate a favore delle ONLUS: detrarre dall'imposta lorda il 24% dell'importo donato, fino ad un massimo di 2.065,83 euro (art.15, comma 1 lettera i bis del D.P.R. 917/86) dedurre dal tuo reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di ,00 euro annui (Decreto Legge 35/05 convertito in Legge n. 80 del 14/05/2005). In alternativa, in base al regime fiscale applicato alle erogazioni liberali alle ONG, hai un'altra possibilità: dedurre dal tuo reddito le donazioni per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato (art. 10, comma 1 lettera g del D.P.R. 917/86); Sei un'impresa? Allora puoi: dedurre dal reddito le donazioni per un importo non superiore a 2065,83 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato (art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86) dedurre dal reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di ,00 euro annui (art. 14, comma 1 del D. L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005). Per ottenere la deducibilità I contributi devono essere versati attraverso il sistema bancario o postale, anche utilizzando il pagamento on line con carta di credito, allegando alla propria dichiarazione dei redditi il documento idoneo attestante il versamento effettuato (es. contabile bancaria, estratto conto, vaglia postale). Non dimenticare di conservare: la ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bollettino postale; l'estratto conto della carta di credito, per donazioni con carta di credito; l'estratto conto del proprio conto corrente (bancario o postale), in caso di bonifico o RID. N.B. Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro. Le donazioni in contante non rientrano in alcuna agevolazione. Pagina 2 di 5

3 I sottostanti prospetti sono a titolo riepilogativo. BENEFICIARIO DELL AGEVOLAZIONE: PERSONE FISICHE RIFERIMENTO NORMATIVO AGEVOLAZIONE DESTINATARIO DELL EROGAZIONE D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) Art. 10, comma 1, lett. g, i,l,l quater Deducibilità nel limite del 2% del reddito complessivo Deducibilità dall imponibile Irpef fino all importo di Euro 1032,91. Organizzazioni non Governative (O.N.G.) Istituzioni religiose Deducibilità dall imponibile Enti di ricerca tra cui università, Irpef fondazioni e istituzioni universitarie pubbliche Enti Parco 19% dell erogazione Soggetti che promuovono o svolgono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale/artistico Art. 15, comma 1, lett. h, i, i bis,i ter, i quater 19% dell erogazione calcolata sul limite massimo del 2% del reddito dichiarato Enti, Istituzioni Pubbliche, Fondazioni Associazioni legalmente riconosciute operanti nello spettacolo Organizzazioni non lucrative di utilità 19% dell erogazione sociale (O.N.L.U.S.) calcolata sul limite Fondazioni, Associazioni, comitati ed massimo di Euro 2.065,83 enti individuati con D.P.C.M. nei paesi non appartenenti all'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per le iniziative umanitarie, religiose o laiche Associazioni di Promozione Sociale 19% dell erogazione in denaro per importi compresi tra Euro 51, 65 e ,38. (A.P.S.) Partiti e Movimenti Politici Società e associazioni sportive 19% dell erogazione in dilettantistiche denaro calcolata sul limite massimo di Euro 2.065,83 Pagina 3 di 5

4 BENEFICIARIO DELL AGEVOLAZIONE: IMPRESE RIFERIMENTO NORMATIVO AGEVOLAZIONE DESTINATARIO DELL EROGAZIONE D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) Art. 100, comma 2, lett. a, f, g, h, i, l, m, n, o, o bis misura massima di Euro 2.065,83 o del 2% del Onlus Fondazioni, Associazioni, comitati ed enti individuati con D.P.C.M. nei paesi non appartenenti all'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per le iniziative umanitarie, religiose o laiche misura massima di Euro 1.549,37 o del 2% del impresa Associazione di Promozione Sociale Soggetti che promuovono o svolgono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale/artistico misura massima del 2% del dichiarato Persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, di culto, di ricerca scientifica ONG Enti, Istituzioni Pubbliche, Fondazioni Associazioni legalmente riconosciute operanti nello spettacolo Art. 14 Decreto legge n. 35 del 14/03/2005 convertito in legge 14/05/2005, n. 80 ONLUS e terzo settore 1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di euro annui. 2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da Pagina 4 di 5

5 parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché' la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria. 3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento. 5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate. 6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge. Novara, 22 marzo Gianpaolo GUIDI Amministratore Unico Pubblica Assistenza SAN MARCO scs O.N.L.U.S Pagina 5 di 5

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