I Quaderni del CSV Daunia. a cura di Luigi Patella LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

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1 a cura di Luigi Patella LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

2 Il CSVDAUNIA attraverso la pubblicazione dei QUADERNI ha inteso realizzare uno strumento diretto ad approfondire le problematiche più comuni che caratterizzano la vita di una associazione di volontariato. Gli opuscoli sono stati realizzati con un linguaggio semplice e comprensibile per tutti al fine di facilitarne la consultazione e la diffusione. Per ulteriori informazioni e chiarimenti inerenti i contenuti dei Quaderni è possibile rivolgersi all area Consulenza del CSVDAUNIA. Tel. 0881/ E mail : consulenza@csvdaunia.it

3 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

4 L AUTORE Indice Luigi Patella è consulente dell Area fiscale, tributaria e del lavoro presso il Centro Servizi al Volontariato DAUNIA di Foggia. Consulente del lavoro, fiscalista e tributarista dal 2000, è specializzato nel settore non profit. Autore di diversi articoli in materia, è tutt oggi relatore in diversi convegni e formatore nei corsi organizzati dal Csv Daunia. Ha rivestito l incarico di formatore e responsabile marketing per agenzie generali di compagnie di assicurazione di primaria importanza. Si occupa inoltre di consulenza per gli operatori del settore non profit per la parte organizzativa, gestionale e del lavoro. PREMESSA pag. 9 CONCETTI GENERALI SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI pag. 11 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE 266 pag. 14 AGEVOLAZIONI FISCALI PER I TERZI DONATORI pag. 24 LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE pag. 40 APPENDICE pag. 43

5 PREMESSA Le Onlus, le OdV e tutto il settore non profit beneficiano di una normativa fiscale di favore Il settore del non profit, ed in particolar modo le associazioni che rivestono qualifiche particolari come le Onlus e le OdV (Organizzazioni di Volontariato) beneficiano di una normativa fiscale di favore. Tali benefici sono spesso sottovalutati e non utilizzati, mentre permettono un risparmio in termini economici e la possibilità di utilizzare tali norme a vantaggio anche come attività di fund raising. Una delle criticità infatti delle realtà medio piccole è proprio la mancanza o la difficoltà di reperire fondi, non conoscendo altro che unico canale quello della quota associativa. Indubbiamente dobbiamo evidenziare anche che la normativa di riferimento in materia è stata sempre poco chiara e di non facile interpretazione. Una su tutte, ricordo, la prassi e le circolari ministeriali sul caso dell Iva, si sono espresse in maniera contrastante facendo poca chiarezza in materia e inducendo nei responsabili delle associazioni un comportamento prudenziale. Alcune limitazioni sul loro utilizzo derivano anche sulle conseguenze derivanti da abuso e/o indebito utilizzo di agevolazioni da parte di enti associativi non destinatari della norma. Pag. 8 Pag. 9

6 Con l introduzione del modello EAS, la Pubblica Amministrazione ha censito tutte le associazioni, avendo come scopo anche quello di valutare l effettiva legittimità della fruizione di agevolazioni in materia nonché l effettivo non lucro (non commercialità) dell ente nelle sue attività. Appare chiaro quindi che occorre comprendere bene quali siano le agevolazioni, i loro limiti sull effettivo utilizzo e le conseguenze derivanti dal loro abuso. Cercheremo di esporre in modo chiaro e comprensibile tutte le agevolazioni poste in essere dalla normativa attuale, rimandando alla fine ad una tabella riepilogativa utile ad avere un quadro generale della normativa e con gli allegati di maggiore utilizzo. Ci limiteremo ad una panoramica delle possibilità rimandando gli approfondimenti o l applicazione a casi concreti alle consulenze fornite gratuitamente dai nostri uffici in materia fiscale e tributaria. Vi auguriamo buona lettura. CONCETTI GENERALI SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI E importante conoscere alcune definizioni in materia fiscale Prima di intraprendere questo percorso sulla normativa e sulle agevolazione credo che sia necessario evidenziare e spiegare i termini tecnici che verranno citati. L IMPOSTA è una parte della ricchezza di un privato (sia un singolo o una azienda o una società) che lo Stato (o gli Enti locali o pubblici) preleva - con modalità omogenee - a chiunque sia titolare di reddito. Per ogni imposta ci sono tre elementi: il soggetto (chi paga); l oggetto dell imposta (su cosa si paga); la fonte o l aliquota (cioè l ammontare del prelievo tributario espresso o in valore o in percentuale). L imposta poi si suddivide in: IMPOSTA DIRETTA - quella che colpisce direttamente la ricchezza, quando cioè questa esiste già come un bene (es. il Pag. 10 Pag. 11

7 patrimonio) o quando viene prodotta con un servizio o una prestazione (il reddito). L esempio più noto di imposta diretta è l IRPeF (l imposta sul reddito delle persone fisiche) cioè quella che si versa annualmente in occasione delle dichiarazione dei redditi oppure che viene prelevata direttamente alla fonte (es. quando viene versato lo stipendio). Altri esempi sono: l Ires (imposta sul reddito delle società), l ICI (imposta comunale sugli immobili), l Irap (Imposta regionale sulle attività produttive), il canone Rai. IMPOSTA INDIRETTA - quella che colpisce indirettamente la ricchezza nel momento in cui questa viene trasferita (es. la vendita di un bene) o viene consumata (es. fruizione di un servizio o di una prestazione). Esempi di imposta indiretta: IVA, le imposte di fabbricazione, i dazi doganali, le imposte su giochi, lotterie,tabacchi. Altre imposte, vengono poi versate in occasione di donazioni, successioni, concessioni, concessioni governative, registrazioni. TASSA A differenza dell imposta, per accedere ad alcuni servizi pubblici, il cittadino (o le imprese, associazioni) deve pagare allo Stato o a Enti pubblici o locali, una tassa. Gli esempi più noti sono quelli delle tasse amministrative o giudiziarie. AGEVOLAZIONI L agevolazione è un trattamento di favore da applicarsi all atto della riscossione delle imposte sia dirette che indirette. Tali agevolazioni derivano dalla particolarità dell oggetto dell imposta (es. un ausilio, un servizio di assistenza ecc.), oppure dal peculiarità del soggetto che dovrebbe versare tale imposta (es.: un associazione ONLUS, un disabile ecc.); le agevolazioni possono consitere ad esempio in una riduzione dell aliquota iva (es. iva al 4% per i disabili invece del 23% per acquisto auto) oppure prevederne l esenzione (non viene pagata una determinata imposta). Un esempio potrebbe essere la quota associativa che ha come agevolazione quella di essere esentata dalla imposta diretta. DETRAIBILITÀ Un costo o una spesa è detta detraibile quando si detrae direttamente dall imposta lorda che si deve allo Stato; questa sottrazione è effettuata in percentuale. Un caso frequente sono le spese mediche che noi abitualmente scarichiamo dalla dichiarazione e per le quali viene riconosciuta una detrazione del 19% al netto della franchigia, oppure gli interessi passivi del mutuo della prima casa, come pure le spese universitarie. Le spese ammesse variano anche di anno in anno in virtù anche delle nuove agevolazioni introdotte e comunque sono indicate nel TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) oppure le trovate indicate nelle istruzioni per la compilazione dei Modelli 730 e Unico. Il meccanismo è, quindi, il seguente: se si è sostenuto una spesa (ammessa alla detrazione) di euro 1000, si potrà detrarre dall imposta che si deve allo Stato euro 190 (limiti e condizioni sono di anno in anno evidenziate nelle istruzioni alle dichiarazioni dei redditi). DEDUCIBILITÀ A differenza della detrazione la deduzione è ammessa solo per pochi oneri (es. spese di assistenza specifica ad un portatore di handicap) e consente di sottrarre le relative spese sostenute e documentate - dal reddito complessivo. Supponendo quindi che il reddito complessivo sia di euro, e la spesa deducibile pari a euro, il calcolo dell imposta dovuta allo Stato sarà effettuato su euro che chiameremo reddito imponibile. Pag. 12 Pag. 13

8 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE 266 Le agevolazioni fiscali previste dalla Legge Quadro sul volontariato Per ciò che riguarda le agevolazioni previste per il non profit, ci soffermeremo principalmente su quelle previste per le Odv e per le Onlus (in quanto le OdV sono Onlus di diritto). Le associazioni di volontariato sono costituite sui dettami della legge legge 11 agosto 1991, n. 266 meglio conosciuta come Legge Quadro sul Volontariato, nonché con riferimento alla Legge Regionale della Regione Puglia 11/94. E importante ed opportuno che le associazioni OdV (Organizzazioni di Volontariato) debbano conoscerle bene, in quanto ambedue le norme rappresentano il riferimento normativo per tutti i soggetti che intendono svolgere attività di volontariato. Infatti se ci soffermiamo a leggere l articolo 8 della legge 266/91, esso prevede che le organizzazioni di volontariato, cioè ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito per mezzo dei soggetti che ne fanno parte un attività orientata al perseguimento esclusivo di finalità solidaristiche e quindi, senza fini di lucro anche indiretto, possano usufruire di una serie di agevolazioni di natura fiscale indicate in questo articolo. Tuttavia la condizione richiesta per poter beneficiare delle agevolazioni previste è essere un organizzazione di volontariato iscritta così come previsto dall art. 6 comma 2 della legge 266/91. Inoltre, le Odv regolarmente iscritte ai Registri regionali o alle loro sezioni provinciali sono sempre considerate Onlus e di conseguenza anche le agevolazioni riservate alle Onlus (Onlus di Diritto). Alle Organizzazioni di Volontariato si applica il cd. principio di maggior favore, ossia il diritto a scegliere, per ciascuna imposta, se applicare le agevolazioni specifiche previste dalla Legge 266/1991 per le Organizzazioni di volontariato, ovvero quelle spettanti per effetto del D. Lgs. 460/ 1997, previste per le Onlus. Questa scelta è puramente soggettiva e deve essere effettuata esclusivamente nei casi in cui si verifichi un alternativa tra le normative da confrontare. La stessa può essere diversa per ciascuna imposta, ma deve essere mantenuta per l intero periodo d imposta. AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE IRES (Imposta sui Redditi delle Società) Sono esenti dall IRES (quindi decomercializzate): 1. le attività istituzionali, ossia quelle finalizzate alla realizzazione diretta dell oggetto sociale statutario in quanto realizzate per fini solidaristici e non a scopo di lucro; 2. in base all art. 8 comma 4 della legge 266/91, anche i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell applicazione dell IRES, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell organizzazione di volontariato ; Pag. 14 Pag. 15

9 3. le entrate derivanti da attività di natura commerciale e produttiva, purché le stesse siano marginali rispetto all attività istituzionale. Tali entrate non costituiscono redditi imponibili IRES, cioè sulle stesse non si deve calcolare né pagare alcuna somma a titolo di IRES. Unica condizione richiesta è che il loro intero ammontare venga utilizzato per perseguire le finalità di solidarietà proprie dell organizzazione e che questo impiego sia comprovato da apposita documentazione (CM del 25 febbraio 1992, n. 3152). Sul punto 3) è bene attenersi al Decreto del Ministero delle Finanze del 25 maggio 1995, n. 3263, che detta sia i criteri di marginalità, che le attività che sono svolte in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell organizzazione di volontariato iscritta negli appositi registri regionali e provinciali e senza l impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato (ad esempio l uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali e di marchi di distinzione dell impresa). In base al citato decreto, possono essere considerate marginali: a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell organizzazione di volontariato; b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall organizzazione senza alcun intermediario; c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari semprechè la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall organizzazione senza alcun intermediario; d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale; e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell ambito applicativo dell art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (nuovo art. 148, comma 3), verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione. In ogni caso non rientrano tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni. Va in ultima analisi chiarito che la circolare 221/E del 08/08/2005 del Ministero delle Finanze conferma quando inserito nella modifica del comma 4 dell art. 8 della Legge 266/91 stabilito con D.L. 260/94 all art. 18, prevedendo che le OdV che esercitano una attività marginale non devono provvedere ad attivare alcuna procedura, in quanto il diritto all esenzione è automatico. Tuttavia si suggerisce l opportunità di dotarsi, per tali attività, di un libro cassa dove riportare le entrate e le uscite derivanti da tali attività nonché relazionare sull utilizzo dei proventi a fini istituzionali. Le agevolazioni Ires, sono previste anche dal D.Lgs. 460/97 (Disciplina delle Onlus), per le quali la principale agevolazione consiste nella previsione che le attività istituzionali non sono considerate commerciali e i proventi che derivano da attività commerciali connesse (purchè non prevalenti rispetto all attività istituzionale) non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Le attività istituzionali, tassativamente elencate all art. 10 comma 1 lettera a), devono obbligatoriamente essere svolte a favore di soggetti svantaggiati di cui all art. 10 comma 2 e solo ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale, che rimane il presupposto fondamentale ed indispensabile per l esenzione. Pag. 16 Pag. 17

10 IRAP (Imposta Regionale sulle attività produttive) La non imponibilità ai fini delle imposte indirette comporta comunque l assoggettamento ad IRAP delle organizzazioni di volontariato, limitatamente ai compensi di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo occasionale erogati dall ente. Per completezza, si evidenzia che la Regione Puglia riconosce una esenzione totale dall imposta in questione. Tuttavia le OdV sono obbligate (qualora ne ricorrano le condizioni) alla presentazione del modello Irap Enti non Commerciali indicando i dati delle retribuzioni e successivamente nel quadro di riparto dell imposta indicare il codice di esenzione dell Irap per le Onlus. Si precisa che l esenzione è prevista per le Onlus e per le OdV regolarmente iscritte nell Albo Regionale in quanto Onlus di diritto. Tutte le OdV non iscritte all Albo oppure non iscritte come Onlus, sono escluse da tale beneficio. AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) Le operazioni poste in essere dalle organizzazioni di volontariato nello svolgimento della propria attività sono considerate fuori campo IVA, cioè non rientrano nell ambito di applicazione di tale imposta, in base a quanto prevede il comma 2 del citato art. 8 che recita: Le operazioni svolte dalle organizzazioni di volontariato che hanno i requisiti di cui all art. 3 della presente legge, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessione di beni né prestazioni di servizi ai fini dell applicazione dell imposta sul valore aggiunto. Si precisa che questa agevolazione riguarda le operazioni attive, cioè le cessioni di beni e servizi effettuate dietro corrispettivo (anche relative alle attività commerciali e produttive marginali), mentre non consente l esenzione del pagamento dell IVA sugli acquisti effettuati. In questo senso, l organizzazione di volontariato viene assimilata al consumatore finale persona fisica che paga l IVA sugli acquisti, considerando la stessa come costo ulteriore che va ad incrementare quello del bene o del servizio cui si riferisce. Per le Onlus (D.Lgs. 460/97) invece l esenzione dall IVA è limitata alle seguenti attività istituzionali: trasporto malati o feriti con mezzi equipaggiati (art. 10 comma 15); prestazioni socio-sanitarie, assistenza domiciliare o ambulatoriale in favore di anziani ed inabili adulti, minori, tossicodipendenti (art. 10 comma 27-ter); prestazioni di ricovero e cura (art. 10 comma 19); prestazioni educative e didattiche dell infanzia e della gioventù (art. 10 comma 20). La risoluzione Ministeriale 50/E del 18/4/2000 ha precisato che sono considerate fuori campo IVA, le prestazioni pubblicitarie a favore di Onlus solo se rese gratuitamente. Oltre alle previsioni appena analizzate contenute nelle modifiche alla disciplina dell Iva apportate dall art. 14 del D.Lgs. 460/97, si rinviene un ulteriore agevolazione riconosciuta alle ONLUS dal disposto dell art. 15. In base a questa norma, infatti, le ONLUS non sono obbligate ad emettere scontrini o ricevute fiscali per le operazioni riconducibili alle proprie attività istituzionali. Tale esonero non è valido per le operazioni riferite ad attività connesse ed accessorie. Maggior favore e IVA: oltre alle differenti agevolazioni contenute nelle normative che disciplinano le OdV e le ONLUS Pag. 18 Pag. 19

11 analizzate si sottolinea la presenza (D.Lgs. 460/97) o meno (L. 266/91) dell obbligo della fatturazione e della tenuta della contabilità ai fini IVA. Imposta di registro, Bollo e Tassa di Concessione Governativa La legge quadro 266/91 al comma 1 dell articolo 8 prevede per le organizzazioni di volontariato, in possesso dei requisiti contenuti nel testo dell articolo 3 del medesimo provvedimento, un esenzione generale dell imposta di registro per tutte quelle formalità rappresentate da atti connessi allo svolgimento della propria attività. Un esempio sono: l atto costituivo, i contratti di locazione o di comodato d uso gratuito stipulati dall organizzazione di volontariato con riferimento a beni immobili o mobili necessari per il proprio operare, le delibere assembleari che modificano lo statuto, ecc. In questi casi l ente può recarsi presso l Agenzia delle Entrate di competenza e registrare l atto senza dover pagare alcuna somma a titolo di imposta di registro. Inoltre gli atti di cui sopra, cioè quelli ritenuti strettamente collegati allo svolgimento dell attività di volontariato da parte dell organizzazione, godono dell esenzione dal pagamento dell imposta di bollo. Ciò significa che, al momento della registrazione di tali documenti, non è richiesta l applicazione di marche da bollo, ma è sufficiente che gli stessi siano presentati all ufficio competente in carta semplice. Come per le OdV anche per le ONLUS vige l esenzione dall imposta di bollo per gli atti connessi allo svolgimento della propria attività, che comprendono atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 17). Pag. 20 Non devono essere applicate marche da bollo sugli atti costitutivi delle ONLUS così come sugli estratti conto bancari che gli istituti di credito inviano alle stesse (N.M. n. V/ del 04/11/1998). Si ritiene che tale esenzione non possa essere estesa alle fatture, note, conti e documenti analoghi riguardanti operazioni non assoggettate ad Iva e di importo superiore a Euro 77,47: tali documenti andranno assoggettati ad imposta di bollo nella misura di Euro 1,81. Per le Onlus, ai fini dell imposta di registro è prevista non l esenzione ma una agevolazione consistente nel pagamento in misura fissa, attualmente di di euro 168,00, degli atti di compravendita di beni immobili e/o costitutivi di diritti reali di godimento a favore di Onlus, a condizione che la stessa: dichiari nell atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività; realizzi l effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall acquisto. Se l utilizzo si dimostra diverso da quanto dichiarato si deve versare l imposta dovuta nella misura ordinaria più una sanzione amministrativa pari al 30% della stessa imposta. L applicazione dell imposta nella misura fissa riguarda anche gli atti costitutivi e i verbali relativi a modifiche statutarie delle ONLUS. Appare quindi chiaro valutare, per la OdV, quale sia la norma di miglior favore in base a quanto previsto dalla 266/91 o dal D.Lgs 460/97. Anche per la tassa di concessione governativa, l art. 18 del D.Lgs 460/97, recita: Gli atti e i provvedimenti concernenti le ONLUS sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative. Per poter godere di tale esenzione con riferimento alla tassa che grava sui telefonini radiomobili è necessario che, in occasione dell attivazione di utenze di telefonia mobile, il legale rappresentante dell ente rilasci al gestore un apposita dichiarazione attestante la qualifica di ONLUS (vedere un esempio nella parte della Modulistica ). Pag. 21

12 Imposte sugli intrattenimenti (ex spettacoli) Occorre distinguere se si tratta di una manifestazione di beneficienza ovvero di intrattenimento in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione. In caso di manifestazioni di beneficienza dove gli introiti sono destinati ad una Onlus di beneficienza, la base imponibile è ridotta del 50%. Mentre negli altri casi, il D.Lgs. 460/97 prevede che l imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche che sono svolte da una ONLUS in maniera occasionale, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Condizioni richieste per godere di questa esenzione sono: che di tale attività sia data comunicazione, prima dell inizio di ciascuna manifestazione, all ufficio accertatore territorialmente competente; che il soggetto organizzatore rediga un apposito rendiconto da cui risultino le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell art. 22 del D.P.R. 600/73. pre-requisito legato all occasionalità delle attività, che viene soddisfatto se gli intrattenimenti che vengono organizzati a scopo di beneficenza da parte della ONLUS nel corso dell anno non superino complessivamente le 12 giornate di attività (art. 5 D.Lgs. 60/99). La norma prevede inoltre che i fondi raccolti, dedotte le spese e comunque, in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati all ente beneficiario. Pag. 22 È infine consentito alle ONLUS promuovere lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza. In questo caso, però si rimanda ad una prossima pubblicazione in via di realizzazione oppure a rivolgersi alle consulenze fornite dal CsV Daunia. Imposta sulle successioni e sulle donazioni Le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati, cioè finalità solidaristiche (legge 266/91 art. 8 comma 2). Tributi locali La norma attribuisce a comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il potere di deliberare la riduzione o l esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti le ONLUS. La Regione Puglia ha esentato le ONLUS dal pagamento dell IRAP e della tassa automobilistica regionale 1. In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l art. 39 del decreto 223/2006 (decreto Bersani) confermando le precedenti previsioni normative in materia, ha limitato il beneficio dell esenzione per gli enti no profit alle attività che non hanno esclusivamente natura commerciale. Quindi, gli immobili utilizzati dagli enti, destinati alle attività di assistenza e beneficienza, istruzione, educazione, cultura, non ché ricreative e sportive, godono dell esenzione ICI solo se vengono svolte in forma non commerciale. 1 dal 2004 solo ambulanze adibite al soccorso e al trasporto Pag. 23

13 EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO AGEVOLAZIONI FISCALI PER I TERZI DONATORI Quando fare del bene può risultare conveniente. Erogazioni liberali in denaro e in natura La norma, oltre a prevedere delle forme di agevolazione dirette da parte dell Amministrazione Finanziaria che abbiamo fin qui descritto, prevede anche delle agevolazioni fiscali a favore di chi eroga offerte e/o donazioni alle Odv iscritte nei Registri Regionali e alle Onlus. Con il D.L. 35/05 convertito in legge 80/2005 è stato introdotto l istituto della deducibilità dal reddito delle donazioni ed erogazioni liberali cosiddetto più dai meno versi. Quest ultima norma si va ad aggiungere (anche se non è cumulabile) a quanto previsto dalla legge 460/97 circa la detraibilità delle erogazioni liberali. All inizio di questo testo, abbiamo analizzato i termini e le differenze tra deduzione e detrazione che aiuta anche a comprendere e a valutare quale possa essere la norma più conveniente caso per caso. In merito alle erogazioni liberali effettuate alle organizzazioni di volontariato e alle ONLUS l ordinamento italiano prevede alcune agevolazioni fiscali riservate ai soggetti che le effettuano. In particolare si fa riferimento ad alcuni articoli del testo unico delle imposte sui redditi (artt. 15 e 100 TUIR, DPR. 917/86) e all art. 14 del D.L. 35/2005 convertito dalla L. 80/2005 ( Più dai meno versi ). Le agevolazioni previste non sono cumulabili e sono alternative, cioè è lasciata facoltà al contribuente di scegliere quale disposizione applicare e tale scelta deve rimanere ferma per tutto il periodo d imposta, si espone sinteticamente il contenuto delle previsione normative citate. Le agevolazioni sono differenziate per le persone fisiche e gli enti non commerciali e per le imprese. TUIR - Persone fisiche L art. 15, comma 1, lettera i-bis, del TUIR consente alle persone fisiche che effettuano delle erogazioni di detrarre dall imposta lorda calcolata il 19% della somma donata ad una ONLUS (e quindi anche alle OdV in quanto ONLUS di diritto) per un importo non superiore a 2.065,83 euro. L importo è riferito su base annua e quindi è possibile fare anche più versamenti nell anno (es. 100 euro, poi 50 euro, poi 500 euro, ecc ). E obbligatoria la tracciabilità del versamento che deve avvenire su conto corrente o altro mezzo idoneo. Esempio: un soggetto persona fisica che dona una somma pari o superiore a 2.065,83 euro gode di una detrazione di 392,51 euro (= 2.065,83 x 19%). Pag. 24 Pag. 25

14 TUIR - Persone giuridiche L art. 100, comma 2, lettera h, del TUIR dispone che le persone giuridiche possono dedurre dal reddito d impresa dichiarato le somme erogate a ONLUS (e quindi anche alle OdV in quanto ONLUS di diritto) per un ammontare non superiore a 2.065,83 o al 2% del reddito stesso. Esempio: Una società con un reddito di euro che dona euro può, ai sensi della presente norma, dedurre euro 2.065,83 (infatti x 2% = euro minore di 2.065,83 euro). L art. 14 della legge 80/2005 in esame consente ai soggetti che effettuano delle erogazioni in denaro ed in natura (tanto persone fisiche quanto persone giuridiche) la possibilità di dedurle dal proprio reddito nel limite massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato dal donatore o di euro. Il limite che si deve prendere è quindi il minore tra l importo che risulta applicando la percentuale del 10% al reddito e i euro. Esempio: Il donatore che ha un reddito complessivo di euro e dona euro ad una ONLUS può dedurre l intera somma donata in quanto minore di euro (= x 10%). Se l ammontare donato è di euro ed il 10% del proprio reddito è pari a (= x 10%) il donante può dedurre solo euro, che rappresenta, in questo caso il limite minore. La possibilità di fruire di tale deduzione è subornata al fatto che siano rispettate le seguenti condizioni, per non incorrere nelle sanzioni previste dal comma 4 dello stesso art. 14: dati quantitativi e qualitativi dei singoli beni (nella prassi è consigliato il rilascio di una ricevuta di attestazione della donazione anche nel caso di erogazioni in denaro) Circolare Min. 39/E del 2005; 2. il beneficiario (OdV, ONLUS) abbia una contabilità completa e analitica e predisponga, entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio, un bilancio da cui sia possibile apprezzare il risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria dell ente. Per le persone fisiche che donano a ONLUS e OdV risulta sempre più conveniente applicare quanto previsto dall art. 14 L. 80/2005. Per le persone giuridiche si può affermare che in caso di erogazione liberale in denaro a ONLUS conviene applicare la nuova norma per redditi compresi tra ,38 e ,00 euro, mentre per redditi inferiori a ,38 euro o superiori a ,00 euro risulta più conveniente l applicazione del TUIR. Posto quindi che sussistano i requisiti soggetti (si tratti di ONLUS o OdV) e oggettivi (contabilità completa e analitica e predisposizione del bilancio) in capo al soggetto beneficiario per poter usufruire delle agevolazioni previste il contribuente persona fisica deve comunicare al soggetto che elabora la dichiarazione dei redditi (CAF, commercialista, ec.) il trattamento a cui vuole assoggettare le somme donate, così come il contribuente persona giuridica deve comunicarlo al proprio consulente nel momento di determinazione del carico fiscale. 1. la donazione sia fatta attraverso bonifico bancario o postale, bollettino postale, carta di credito o debito, assegno (non per contanti) se si tratta di erogazioni in denaro; mentre nel caso di donazione di beni deve essere fornita prova della determinazione del valore degli stessi (attraverso listini, perizie, ecc.) e chi li riceve deve rilasciare una ricevuta con i Pag. 26 Pag. 27

15 EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA Per quanto concerne le erogazioni liberali in natura non vi è una ben precisa normativa di riferimento, le uniche misure poste, oltre agli adempimenti formali stabiliti, per evitare rischi di false erogazioni sono indicate dalla Circolare Ministeriale n. 168/E del 26/06/1998, in particolare le tipologie individuate sono le seguenti e sono riconosciute fiscalmente e quindi deducibili dal reddito d impresa; 1. le spese relative all impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS (si pensi al distacco del lavoratore), nel limite del 5 per mille dell ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, cosi come risultano dalla dichiarazione dei redditi. 2. Non vengono considerati ricavi e dunque non concorrono a formare il reddito imponibile per l impresa, le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa, che, in alternativa all usuale eliminazione del circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS. 3. Non vengono considerati ricavi e dunque non concorrono a formare il reddito imponibile i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività d impresa diversi da quelli di cui al punto 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 1.032,91 Euro, sostenuto per la produzione o l acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all art. 100, comma 2, lettera h, del Testo Unico (2.065,83 Euro o 2% del reddito d impresa dichiarato). 4. In materia di IVA si fa presente che le cessioni gratuite di beni, alla cui produzione e scambio è diretta l attività dell impresa, godono dell esenzione dell I.V.A. per effetto della modifica apportata all art. 10 n. 12 del D.P.R. 633 del 1972 dall art. 14 della 460/97. LIMITI STABILITI DALLA LEGGE PER LE EROGAZIONI LIBERALI DI BENI IN NATURA A FAVORE DI ONLUS Derrate alimentari e prodotti farmaceutici che vengono esclusi dal circuito commerciale per difetti di confezionamento o altre cause (es.: prodotti prossimi alla scadenza) che, pur diminuendo o facendo venir meno il valore commerciale del prodotto, non ne impediscono tuttavia l utilizzo. Altri beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici che le imprese possono cedere gratuitamente alle ONLUS a condizione che siano beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa, nonché all ulteriore condizione che il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a 1.032,91 Euro. La possibilità di fruire delle agevolazioni, innanzi indicate, previste dai commi 2 e 3, dell art. 13 del Dlgs 460 del 1997, è subordinata al rispetto dei seguenti adempimenti formali previsti dal comma 4 dello stesso art. 13, gravanti sia sul cedente che sulla ONLUS beneficiaria: Adempimenti cedente: 1. preventiva comunicazione delle singole cessioni di beni, al competente Ufficio delle Entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (almeno 5 giorni prima della consegna con l indicazione della data, luogo, ora dell inizio del trasporto, della destinazione finale e dell ammontare dei beni se i beni sono facilmente deperibili, di modico valore unitario e il costo complessivo di ciascuna cessione non supera Euro 5.164,57, la comunicazione può non essere inviata); 2. conservazione della dichiarazione di ONLUS beneficiaria attestante l impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali; 3. emissione fattura; Pag. 28 Pag. 29

16 4. annotazione nei registri previsti ai fini I.V.A., ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Tale annotazione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno successivo alla cessione dei beni. Adempimenti ONLUS beneficiaria: 1. dichiarazione da rilasciare all impresa cedente attestante l impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali; 2. realizzare l effettivo utilizzo diretto. ELEMENTI CHE LA FATTURA DEL CEDENTE DEVE INDICARE La fattura del cedente deve indicare fra l altro: 1. quantità, qualità e importo dei beni (nel caso di prodotti farmaceutici e derrate alimentari scadenza); 2. la dizione: CESSIONE GRATUITA DI BENI A FAVORE ONLUS ESENTE I.V.A. ai sensi dell art. 10 n. 12 del D.P.R. 633 del MODELLO DI DICHIARAZIONE INQUALITA ONLUS REALIZZARE L EFFETTIVO UTILIZZO DIRETTO DEI BENI RICEVUTI GRATUITAMENTE Per dimostrare l effettivo utilizzo diretto dei beni si consiglia quanto segue: Prodotti farmaceutici - schede ad hoc di carico e scarico riportanti la denominazione dell impresa cedente e la data in cui è avvenuta la cessione. Derrate alimentari - schede ad hoc di carico e scarico in modo da individuare l effettivo utilizzo. Ad esempio in caso di cessione gratuita di pasta da parte di un impresa, è necessario predisporre una scheda, riportante la data, la denominazione dell impresa, la quantità e qualità dei beni ricevuti; quindi bisogna annotare sulla stessa scheda la data dello scarico, la quantità, qualità e destinazione dei beni prelevati. Altri beni - Indicare sul retro delle fatture la destinazione dei beni (ad es. Sede ODV, Camera n. ) o la scheda di carico e scarico ad hoc (vedasi derrate alimentari). Considerato che la ONLUS beneficiaria è tenuta a rilasciare una dichiarazione all impresa cedente si consiglia di ordinare un timbro che riporti la seguente dichiarazione: Si attesta che i beni ricevuti e riportati nella presente fattura saranno utilizzati direttamente dalla NOME ORGANIZZAZIONE ONLUS in conformità alle finalità istituzionali. Il Presidente DA APPORRE SUL RETRO DELLA FATTURA E SUL RETRO DELLA FOTOCOPIA DELLA FATTURA STESSA DA CONSEGNARE AL CEDENTE I BENI. Pag. 30 Pag. 31

17 EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA D.L. 35/2005 La novità positiva del D.L. 35/05 riguarda l allargamento delle liberalità alle donazioni in natura. Infatti le Onlus si sono trovate spesso in difficoltà ad esporre alle aziende i limiti troppo bassi previsti dalle norme, si pensi ad esempio al limite di Euro 1.032,91 (quale costo di produzione del bene) fissato per le erogazioni di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività d impresa, ex art. 13 comma 3 e seguenti D.Lgs. 460/1997, donazioni che, considerandosi quali erogazioni liberali, si cumuleranno a quelle in denaro abbassandone ulteriormente il limite. Tutto ciò non ha permesso alle Onlus di beneficiare di sostanziose forniture di beni e quindi dei relativi risparmi sul versante dei costi. Attualmente l impresa può donare beni alle Onlus entro il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque per un massimo di E quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. L annotazione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno successivo alla cessione dei beni. Adempimenti ONLUS beneficiaria: 1. ricevuta da rilasciare all impresa cedente attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, ed inoltre indicante il numero dei beni, la tipologia, il costo unitario e complessivo definito in base a prezziari, listini, tariffari o perizie di stima; 2. realizzare l effettivo utilizzo diretto per fini istituzionali. Adempimenti cedente: 1. preventiva comunicazione delle singole cessioni di beni, al competente Ufficio delle Entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (almeno 5 giorni prima della consegna con l indicazione della data, luogo, ora dell inizio del trasporto, della destinazione finale e dell ammontare dei beni se i beni sono facilmente deperibili, di modico valore unitario e il costo complessivo di ciascuna cessione non supera Euro 5.164,57, la comunicazione può non essere inviata); 2. conservare la ricevuta della ONLUS beneficiaria; 3. emissione fattura e d.d.t. documento di trasporto contenente l indicazione della data, della generalità del cedente, del cessionario e dell eventuale incaricato del trasporto, nonchè la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti; 4. annotazione nei registri previsti ai fini I.V.A., ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la Pag. 32 Pag. 33

18 FAC-SIMILE RICEVUTA PER ODV Opportuno a seconda dei casi: DATA gg/mm/aaaa - N. 000 In merito ai beni, l erogante con sua del (data), L Associazione NOME ASSOCIAZIONE - ONLUS nella persona del suo legale rappresentante pro tempore NOME LEGALE RAPPRESENTANTE, dichiara di aver ricevuto in data gg/mm/aaaa da : Ditta/Società Con sede in Via, Cap Città (Prov), Cod. Fiscale P. Iva I seguenti beni: Numero Tipologia Costo unitario Costo complessivo A) ci ha comunicato che il valore di perizia dei beni è quello qui sopra riportato; B) ci ha comunicato che il valore dei beni qui riportato è stato determinato sulla base di listini, tariffari, prezziari; C) ci ha comunicato che il valore dei beni qui riportato è stato determinato sulla base del valore normale del bene ex art. 9 comma 3 DPR 917/86. L Associazione di volontariato XYXY è regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato Regione Puglia al n. dal. In quanto Onlus di diritto, le persone fisiche e le persone giuridiche possono pertanto dedursi le erogazioni effettuate a favore della nostra associazione nei limi e con le modalità stabilite per legge (articolo 14 DL 35/05 come convertito da legge 80/05 e articolo 100 comma 2 lettera h DPR 917/86). TOTALI L Associazione attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle normative citate comprese la tenuta di contabilità adeguata e la predisposizione di bilancio/rendiconto. L Associazione di volontariato attesta che i beni ricevuti saranno utilizzati direttamente dalla stessa in conformità alle finalità istituzionali. Pag. 34 Pag. 35

19 FAC-SIMILE RICEVUTA PER ONLUS Opportuno a seconda dei casi: DATA gg/mm/aaaa - N. 000 In merito ai beni, l erogante con sua del (data), L Associazione NOME ASSOCIAZIONE - ONLUS nella persona del suo legale rappresentante pro tempore NOME LEGALE RAPPRESENTANTE, dichiara di aver ricevuto in data gg/mm/aaaa da : Ditta/Società Con sede in Via, Cap Città (Prov), Cod. Fiscale P. Iva I seguenti beni: Numero Tipologia Costo unitario Costo complessivo A) ci ha comunicato che il valore di perizia dei beni è quello qui sopra riportato; B) ci ha comunicato che il valore dei beni qui riportato è stato determinato sulla base di listini, tariffari, prezziari; C) ci ha comunicato che il valore dei beni qui riportato è stato determinato sulla base del valore normale del bene ex art. 9 comma 3 DPR 917/86. L Associazione Onlus è regolarmente iscritta all Anagrafe delle Onlus al n. dal. In quanto Onlus le persone fisiche e le persone giuridiche possono pertanto dedursi le erogazioni effettuate a favore della nostra associazione nei limiti e con le modalità stabilite per legge (articolo 14 DL 35/05 come convertito da legge 80/05 e articolo 100 comma 2 lettera h DPR 917/86). TOTALI L Associazione attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle normative citate comprese la tenuta di contabilità adeguata e la predisposizione di bilancio. L Associazione attesta che i beni ricevuti saranno utilizzati direttamente dalla stessa in conformità alle finalità istituzionali della fattura stessa da consegnare al cedente dei beni. Pag. 36 Pag. 37

20 Riepilogo agevolazioni Onlus previste dal DPR 917/1986 Dlgs 460/1997 e dal Dl 35/2005 convertito in Legge 80/2005 IMPREE E SOGGETTI IRES PERSONE FISICHE NORMA DI RIFERIMENTO NATURA EROGAZIONI AGEVOLAZIONI Art.15 c.1 lett. i-bis D.P.R. 917/1986 Art.14 c.1 D.L. 35/2005 convertito in L. 80/2005 Erogazione in denaro Erogazione in denaro o in natura N.B.: Le citate agevolazioni sono alternative e non possono essere cumulate. Detrazione del 19% dell imposta del soggetto erogante fino all importo massimo di E ,83 Deducibile nei seguenti limiti: 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di E annui NORMA DI RIFERIMENTO NATURA EROGAZIONI AGEVOLAZIONI Art.13 c.2 DLgs 460/97 Risoluzione Agenzia Entrate n.180 del 27/12/2005 Art.14 c.1 D.L. 35/2005 convertito in L. 80/2005 Art.100 c.2 lett.a D.P.R. 917/1986 Prodotti alimentari e farmaceutici alla cui produzione o scambio è diretta l attività dell impresa cedenta Erogazione in denaro o in natura Erogazione in denaro È applicabile senza alcun limite quantitativo e può essere cumulato con le altre liberalità previste dall art.14 D.L.35/2005 Deducibile nei seguenti limiti: 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di E annui Deducibile per ammontare complessivo non superiore al 2% del reddito di impresa dichiarato N.B.: Le agevolazioni riferentesi alle erogazioni in denaro sono alternative e non possono essere cumulate. Per tutte le erogazioni in denaro al fine di ottenerne la deducibilità le stesse devono essere effettuate a mezzo assegni bancari o postali - assegni circolari - c/c postali - bonifici. Pag. 38 Pag. 39

21 fondazioni nazionali di carattere culturale; LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE Le agevolazioni previste dalla Legge Finanziaria la destinazione dei 5 La legge 266/2005 (legge Finanziaria per l anno 2006) ha introdotto per la prima volta la possibilità di destinare una quota pari al 5 dell imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di interesse sociale. Tale possibilità è stata di anno in anno prorogata ed è tuttora in vigore. Dal 2008, i soggetti ammessi al beneficio sono: a) Enti del volontariato: ONLUS - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (art. 10 del D.lgs 4/12/1997, n pdf); associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (art. 7, commi e 4, della L.7/12/2000, n 383); associazioni riconosciute che, senza finalità di lucro, operano nei settori indicati dall art. 10, comma 1, lettera a) del D.lgs 4/12/1997, n 460; b) enti della ricerca scientifica e dell università; c) enti della ricerca sanitaria; d) associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI. Il contribuente persona fisica effettua la propria scelta attraverso l apposizione della firma in uno degli appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione dei redditi. Il soggetto OdV o ONLUS deve iscriversi presso un apposito elenco istituito dall Agenzia delle Entrate, direttamente in via telematica o tramite un intermediario abilitato; successivamente, i legali rappresentanti degli enti iscritti in elenco dovranno spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all iscrizione. Tra le novità più rilevanti introdotte dalla Legge Finanziaria per il 2008 v è l obbligo, per gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5, di redigere un apposito e separato rendiconto corredato da una relazione illustrativa nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite. La redazione di questo documento deve essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo. La scelta della destinazione del 5 e quella dell 8 non sono tra loro alternative e non determinano maggiori imposte da pagare. Pag. 40 Pag. 41

22 APPENDICE Tavole Sinottiche: Le agevolazioni fiscali; Raffronto della Legge quadro del volontariato e la disciplina delle ONLUS; Formulario: Richiesta esenzione imposta di bolloe; Richiesta esenzione tassa concessione governativa su telefonia mobile; Richiesta esenzione tassa concessione governativa Erogazioni liberali - Ricevuta (ONLUS che può applicare la deducibilità ex art. 14 D.L. 35/05) Erogazioni liberali - Ricevuta (ONLUS che non può applicare la deducibilità ex art. 14 D.L. 35/05) Pag. 42 Pag. 43

23 TAVOLA SINOTTICA 1 AGEVOLAZIONI FISCALI Imposte dirette Organizzazioni di volontariato (L. 266/91) Associazioni di Promozione Sociale (L. 383/00) Le Organizzazioni di Volontariato, in quanto Onlus di diritto, godono di tutte le agevolazioni previste per tali enti, fermo restando l applicazione delle disposizioni di maggiore favore previste dalla specifica normativa, quali: Imposte dirette non imponibilità dei proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali, purché sia documentato il loro totale impiego per i fini dell organizzazione di volontariato; Imposta sul Valore Aggiunto: esenzione delle cessione di beni e delle prestazioni di servizi agli associati; Imposta di Bollo: esenzione degli atti costitutivi e di tutti gli atti connessi alla svolgimento dell attività; Imposta di Registro: esenzione degli atti costitutivi e di tutti gli atti connessi alla svolgimento dell attività nonché di tutte le donazioni disposte in loro favore. Alle Associazioni di Promozione Sociale sostanzialmente spettano le agevolazioni previste per tutti gli enti di natura associativa di cui ai fini: delle imposte dirette all art. 148 del D.P.R. 917/86 dell imposta sul valore aggiunto all art. 4 del D.P.R. 633/72 ONLUS (D. Lgs. 460/97) non sono considerate attività commerciali lo svolgimento di attività istituzionali; non concorrono alla formazione della base imponibile i proventi derivanti dall esercizio di attività connesse; non concorrono alla formazione della base imponibile le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative; non concorrono alla formazione del reddito i fondi raccolti durante manifestazioni pubbliche occasionali anche quali contropartita di beni di modico valore o di servizi; non concorrono alla formazione del reddito i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche in regime convenzionale. Imposte indirette Imposta di Bollo: esenzione Tassa sulle Concessioni Governative: esenzione Imposta sugli intrattenimenti: esenzione per le attività spettacolistiche svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o di campagne di sensibilizzazione Imposta di Registro, assoggettamento a tassa fissa degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento Imposta sul Valore Aggiunto, alcune prestazioni delle Onlus sono esenti ai sensi dell art. 10 del D.P.R. 633/1972 Pag. 44 Pag. 45

24 TAVOLA SINOTTICA 2 RAFFRONTO TRA LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO E DISCIPLINA ONLUS IMPOSTE LEGGE 266/1991 D. LGS. 460/1997 IRES IVA Attività istituzionale non rileva. Attività commerciali e produttive marginali non costituiscono reddito imponibile, a condizione che sia documentato il totale impiego per fini istituzionali. Attività istituzionale non rileva. Attività commerciali e produttive marginali non costituiscono cessioni di beni né prestazioni di servizi. Attività istituzionale decommercializzata. Attività connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Applicazione dell imposta secondo criteri ordinari. Esclusione dall imposta per prestazioni gratuite di divulgazione pubblicitaria, volte alla promozione delle attività istituzionali delle ONLUS. Esenzione per i beni ricevuti a titolo gratuito da parte di imprese, purché si tratti di beni alla cui produzione e al cui scambio è volta l attività dell impresa Esenzioni per diverse operazioni attive. Imposta di Registro Imposta di Bollo Imposta su Donazioni Esenzione per atto costitutivo ed altri atti connessi allo svolgimento dell attività dell ente. Esenzione per atto costitutivo ed altri atti connessi allo svolgimento dell attività dell ente. Esenzione. Soggetti a tariffa fissa per atti costitutivi e le modifiche statutarie. Soggetti a tariffa fissa gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di ONLUS. Esenzione per tutti gli atti, documenti, contratti, copie (anche conformi) estratti, certificazioni, dichiarazioni ed attestazioni poste in essere o richiesti da ONLUS. Esenzione per tutti i trasferimenti a favore delle ONLUS. IRAP Applicazione del metodo retributivo in relazione all attività istituzionale. Applicazione del metodo commerciale in relazione alle attività commerciali e produttive marginali applicazione del metodo retributivo in relazione all attività istituzionale. Esenzione Per la Regione Puglia, dal pagamento se Odv iscritta e quindi Onlus di diritto. Esenzione Per la Regione Puglia, dal pagamento Applicazione del metodo commerciale in relazione alle attività connesse. Imposte Ipotecarie e Catastali Tasse sulle Concessioni Governative Esenzione per tutti i trasferimenti a favore delle ONLUS. Esenzione per tutti gli atti e provvedimenti concernenti le ONLUS. Pag. 46 Pag. 47

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