ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE VS. NON RICONOSCIUTE

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1 ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE VS. NON RICONOSCIUTE Le associazioni sono un insieme di individui che si riuniscono e si vincolano tramite un contratto al fine di perseguire uno scopo comune volto al soddisfacimento di esigenze di natura ideale, e non economica, degli associati. Sono enti senza finalità di lucro, cui in ogni caso è concessa la facoltà di esercitare attività economiche, qualora queste siano strumentali al perseguimento dello scopo. Sono previste due tipologie di associazioni, quelle riconosciute e quelle non riconosciute, disciplinate rispettivamente dagli articoli del Codice Civile e dagli articoli del Codice Civile. Il riconoscimento consiste, sostanzialmente nel riconoscimento della personalità giuridica dell associazione da parte dello stato. Come si fa a ottenere il riconoscimento? - l Atto costitutivo deve essere un atto pubblico, sottoscritto in presenza di un notaio o un pubblico ufficiale; - lo Statuto dell associazione deve essere registrato presso l Ufficio del Registro dell Agenzia delle Entrate; - la domanda per il riconoscimento della personalità giuridica, insieme alla documentazione richiesta, deve essere presentata alla Prefettura della provincia in cui l ente ha sede. Cosa comporta il riconoscimento? La personalità giuridica garantita dal riconoscimento consente all associazione di avere un autonomia patrimoniale perfetta: questo significa che per le obbligazioni contratte dall Associazione è solo l associazione stessa a rispondere. Se l associazione non è riconosciuta, invece, l autonomia patrimoniale è imperfetta: la responsabilità è di colui che amministra e/o opera per conto dell associazione. Le persone fisiche quindi rispondono direttamente dell operato dell associazione e delle obbligazioni da questa contratte. Le associazioni non riconosciute sono enti di tipo associativo, disciplinate dagli art del Codice Civile, che non acquistano la personalità giuridica tramite il riconoscimento da parte dello Stato, come accade per le associazioni riconosciute. Qualora le associazioni non riconosciute svolgano, seppur in via marginale, una qualsiasi attività commerciale, sorgono in capo ad esse una serie di obblighi contabili e fiscali. I regimi contabili previsti per le associazioni non riconosciute sono di tre tipologie: - regime ordinario: obbligatorio per le associazioni non riconosciute che nel precedente esercizio di attività abbiano conseguito ricavi commerciali superiori ad euro ,14 in caso di prestazioni si servizi e ad euro ,90 in caso di svolgimento di altre attività. E obbligatoria la tenuta del libro giornale, del libro inventari, dei libri IVA, delle scritture ausiliarie nonché del registro dei beni ammortizzabili. L associazione è inoltre obbligata alla redazione del bilancio di esercizio e dell inventario. - regime semplificato: è previsto dall art. 18 del D.P.R. 600/1973 e si applica alle associazioni non riconosciute i cui ricavi commerciali non abbiano superato i limiti previsti dal regime ordinario. Prevede l esonero dalle scritture contabili stabilite dagli art D.P.R. 600/1973 libro giornale, libro inventari, scritture ausiliarie, registro beni ammortizzabili, scritture ausiliarie di magazzino. - regime forfetario ex. L. 398/1991: si applica alle associazioni sportive. 1

2 ASS. RICONOSCIUTE ASS. NON RICONOSCIUTE PRO - Autonomia patrimoniale perfetta; - Possibilità di diventare ONLUS; - costituzione tramite scrittura privata, più agile e snella; - oneri gestionali ridotti al minimo con possibilità di regime contabile semplificato; - Possibilità di diventare ONLUS; CONTRO - Oneri e procedura complessa per il riconoscimento (atto pubblico) e eventuali variazioni di statuto; - gestione più complessa e onerosa; - Autonomia patrimoniale imperfetta; Fonti: ONLUS La qualifica di ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) è una categoria tributaria alla quale vengono attribuite determinate agevolazioni fiscali. In quanto categoria (e non soggetto giuridico), possono essere ONLUS enti di vario genere, sia riconosciuti sia non riconosciuti. In particolare possono essere ONLUS le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e altri enti di carattere privato. Lo status di ONLUS viene automaticamente riconosciuto, di diritto, a: - organizzazioni di volontariato (purchè iscritte nei registri regionali e purchè svolgano attività commerciali solo marginali); - le ONG (organizzazioni non governative); - le cooperative sociali. I requisiti richiesti per essere ammessi alle agevolazioni sono indicati nell articolo 10 del Dlgs 460/ pdf. Tra questi: - lo svolgimento di attività in determinati settori (assistenza sociale e sanitaria, beneficenza, istruzione e formazione, sport dilettantistico, ricerca scientifica, promozione della cultura e dell arte, tutela dei diritti civili, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d interesse artistico e storico e altre); - il perseguimento di finalità di solidarietà sociale; - il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; - il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione e l obbligo di impiegarli per realizzare le attività 2

3 istituzionali; - l obbligo di devolvere il patrimonio, in caso scioglimento, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità; - l obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale e di usare nella denominazione la locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell acronimo Onlus. Per gli ambiti di attività dell'istruzione, assistenza sanitaria, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili si considerano esistenti le finalità sociali quando le attività sono rese nei confronti di terzi (come persone svantaggiate o componenti di collettività estere) e non dei soci, fondatori, organi amministrativi di controllo e coloro i quali operano su mandato dell'organizzazione. Tuttavia, in relazione alle attività connesse, le stesse finalità si intendono realizzate anche quando alcuni dei beneficiari siano soci della ONLUS. L'esercizio di attività connessa è consentito solo nel caso in cui queste non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i proventi non siano superiori al 66% delle spese complessive, pena la perdita della qualifica di ONLUS. Agevolazioni fiscali. La categoria delle ONLUS è destinataria di un regime tributario di favore per quanto riguarda: a) le imposte sui redditi; b) l'iva; c) altre imposte indirette. Con la legge "+ Dai - Versi" si è resa possibile inoltre una maggiore deducibilità delle donazioni effettuate a favore delle organizzazioni nonprofit ONLUS e si è così favorita l'attività di raccolta fondi. A partire dal 17 marzo 2005, le imprese e le persone fisiche potranno detrarre/dedurre dal proprio reddito imponibile le eventuali donazioni destinate a favore di onlus e di altre tipologie di enti; la deducibilità è possibile per importi fino al 10% del reddito, e comunque entro un tetto massimo di ,00. Le ulteriori ipotesi di risparmio fiscale, pur se non sono cumulabili con la "+ Dai - Versi", continuano comunque a sopravvivere, e pertanto: - le persone fisiche possono beneficiare della detrazione delle imposte del 19% delle donazioni, entro un tetto massimo di 2.065,83 (il che rende sempre più conveniente la formula "+ Dai - Versi" salvo nei casi di redditi bassissimi); - i soggetti IRES possono dedursi fino al 2% del reddito d'impresa dichiarato, oppure, in alternativa, 2.065,83. Dal 2006 le ONLUS possono infine concorrere al cinque per mille. PRO ONLUS - agevolazioni fiscali; - possibilità de cinque per mille; CONTRO - obbligo di formazione del bilancio; - limitazione dei campi di attività; - attività commerciali solo marginali e connesse allo scopo sociale; Fonti: ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) e ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV) Le associazioni di promozione sociale -A.P.S.- ai sensi della legge 383/2000 sono le associazioni, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti finalizzati allo svolgimento di attività di utilità sociale a favore sia degli associati che di terzi e rientrano nel settore degli enti no profit. Le predette attività devono essere prestate senza finalità lucrativa e rispettando la libertà e la dignità 3

4 degli associati. Non possono essere considerati associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni che hanno l esclusiva finalità di tutela economica degli associati, i circoli privati nonché le associazioni che prevedono discriminazioni per l ammissione di soci. L ambito di attività delle associazioni di promozione sociale non è settoriale bensì molto ampio: rientrano nella categoria delle A.P.S. tutti gli enti che esercitano un attività di utilità sociale perseguendo interessi generali degli individui. Le associazioni di promozione sociale sono costituite mediante statuto nel quale devono essere indicati tutti i requisiti necessari affinché un associazione possa qualificarsi A.P.S., quali l assenza di fini di lucro; il divieto di distribuzione di utili tra gli associati; l obbligo di utilizzare gli avanzi di gestione in attività previste dallo statuto; l obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, per finalità di utilità sociale; l obbligo di rendiconto; la democraticità della struttura interna. La legge prevede per le A.P.S. due differenti registri di iscrizione, quello nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Affari Sociali, e quelli regionali e provinciali. Le A.P.S. costituite mediante atto scritto, che operino da almeno un anno, abbiano uno statuto recante i requisiti prescritti e che esercitino la loro attività in almeno cinque regioni e venti province del territorio italiano, possono procedere all iscrizione nel registro nazionale nonché automaticamente a quella nei relativi registri provinciali e regionali. L iscrizione nel registro è la condizione necessaria affinché le A.P.S. possano stipulare convenzioni ed usufruire dei benefici fiscali. Anche se solo regionale? L iscrizione nei registri regionali e provinciali può essere effettuata dalle associazioni in possesso dei requisiti e che svolgono attività nell ambito territoriale della relativa regione o provincia. Presso il Dipartimento Affari Sociali è inoltre istituito l Osservatorio Nazionale dell Associazionismo che, coadiuvando il Dipartimento, promuove e coordina iniziative la cui realizzazione è sostenuta finanziariamente dal Fondo per l associazionismo. Le attività delle A.P.S. sono esercitate mediante prestazioni volontarie, libere e gratuite da parte degli associati ma non sono esclusi casi in cui vengano assunti lavoratori dipendenti, anche tra gli stessi associati: possibilità questa preclusa alle organizzazioni di volontariato nelle quali non può configurarsi alcun rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, tra l organizzazione ed il volontari. Per quanto riguarda l ambito fiscale, le associazioni di promozione sociale non sono considerate ONLUS di diritto e possono avvalersi del trattamento tributario agevolato previsto dal D.Lgs. 460/1997 qualora abbiano i requisiti per il riconoscimento e a seguito di comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate. Il regime fiscale delle ONLUS, ai sensi dell art. 10 comma 9 D.Lgs. 460/1997, è automaticamente applicato solo alle associazioni di promozione sociale che rientrano tra gli enti le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell Interno, di cui all art. 3 comma 6, let. e) L. 287/1991. L agevolazione è applicabile purché si tratti di attività di assistenza sociale e socio-sanitaria ex. art. 10 comma 1 let. a) D.Lgs. 460 e purché siano tenute, in ordine alle medesime, scritture contabili separate. Le associazioni di promozione sociale usufruiscono inoltre delle agevolazioni tributarie introdotte dalla L. 383/2000 quali: - equiparazione delle cessioni nei confronti dei familiari degli associati a quelle nei confronti degli associati medesimi; - le quote ed i contributi erogati alle A.P.S. non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell imposta sugli intrattenimenti; - le erogazioni liberali: le persone fisiche possono detrarre dall IRPEF le erogazioni in favore delle associazioni di promozione sociale per un importo non superiore ad euro 2.065,83; - riduzione sui tributi locali se previsto dagli enti locali; - accesso al credito agevolato per i progetti di interesse pubblico; - accesso, promosso dal Governo d intesa con le regioni e province autonome, ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per i progetti volti a realizzare il fine istituzionale. 4

5 Le organizzazioni di volontariato sono enti che prestano attività di volontariato e sono disciplinate dalla legge-quadro sul volontariato n. 266/1991. L attività di volontariato è quella che viene esercitata in modo personale, spontaneo e gratuito attraverso l organizzazione di cui il volontario fa parte. E rivolta a scopi solidaristici e altruistici, dunque è assente qualsiasi fine di lucro anche indiretto. La gratuità dell attività prestata dal volontario comporta che questo non possa godere di retribuzione, neanche erogata dal beneficiario dell attività, ma solo di un rimborso spese. Non può altresì configurarsi tra il volontario e l organizzazione di appartenenza alcun tipo di rapporto di lavoro, sia subordinato che autonomo. Ne consegue che ai volontari non sono applicabili le norme lavoristiche, ad eccezione di quelle inerenti all assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse con lo svolgimento dell attività. Esse hanno la facoltà di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo nel limite del loro funzionamento o se tali prestazioni lavorative servono per qualificare e specializzare l attività svolta dall organizzazione. Le organizzazioni di volontariato possono essere costituite nella forma giuridica ritenuta più idonea al perseguimento dei fini, salvo che la forma prescelta non risulti incompatibile con lo scopo solidaristico. Per essere riconosciute come tali nell ordinamento, devono avere dei requisiti specifici e menzionarli nell atto costitutivo o statuto, quali l espressa mancanza di fine di lucro, l elettività e gratuità delle cariche associative, la democraticità della struttura e la gratuità delle prestazioni svolte. In capo a tali enti sorge l obbligo di formazione del bilancio da cui emerga la situazione patrimoniale dell organizzazione e da cui devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Le risorse economiche mediante cui le organizzazioni di volontariato esercitano le proprie attività sono formate, ai sensi dell art. 5 L. 266/1991, da contributi degli aderenti, da contributi di privati, da contributi statali e di enti pubblici, da contributi di organismi internazionali, da donazioni e lasciti testamentari e da entrate derivanti da attività commerciali marginali. Le organizzazioni di volontariato sono tenute all iscrizione nei registri istituiti dalle regioni-province autonome, ai sensi dell art. 6 L. 266/1991, in seguito alla quale acquisiscono la facoltà di stipulare convenzioni, di accedere ai contributi pubblici ma soprattutto di usufruire delle agevolazioni fiscali quali l esenzione dall imposta di bollo e da quella di registro, esenzione da ogni imposta di donazioni, lasciti testamentari e legati, i proventi derivanti da attività commerciali marginali non costituiscono reddito imponibile ai fini IRPEG -art. 8 l. 266/ Al fine di operare una forma di controllo e di rendere noto l operato delle organizzazioni di volontariato, è istituito l Osservatorio Nazionale per il volontariato che, tra le varie competenze, ha quella di censire le organizzazioni. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Affari Sociali è istituito il Fondo per il volontariato col fine di sostenere e finanziare i progetti sperimentali per fronteggiare le emergenze sociali e favorire l applicazione di metodologie particolarmente avanzate. Gli Enti locali devono altresì prevedere l istituzione di fondi speciali presso le Regioni con l obiettivo di costituire centri di servizi per sostenere e qualificare l attività delle organizzazioni. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro istituito dalle regioni e province autonome vengono considerate ONLUS di diritto; pertanto sono assoggettate alle relative agevolazioni tributarie del D.Lgs. 460/1997 previste per le ONLUS. PRO APS - Agevolazioni fiscali; - Possibilità di diventare ONLUS; CONTRO - Stessi requisiti delle ONLUS (a parte quello sui campi di attività, 5

6 - Possibilità di remunerare i dipendenti (e in alcuni casi i soci, le cui prestazioni devono essere tendenzialmente volontarie e gratuite); OdV - ONLUS di diritto (quindi agevolazioni fiscali); - Accesso a forme di sostegno, anche finanziarie, da parte dello Stato e delle Regioni. che comunque devono essere di solidarietà sociale); - obbligo di formazione del bilancio; - Obbligo di formazione del bilancio; - Impossibilità di remunerare i volontari (solo rimborso spese); Fonti: ALTRE POSSIBILITA : COOPERATIVA SOCIALE E IMPRESA SOCIALE La cooperativa sociale è un ente no profit costituito sottoforma di società e disciplinato dalla L. 381/1991. Persegue l interesse generale della comunità alla promozione umana e all integrazione del cittadino attraverso attività mirate all inserimento lavorativo in diversi settori di cittadini svantaggiati cooperative di tipo B - nonché attraverso la gestione di servizi educativi e socio-sanitari - cooperative di tipo A. La cooperativa sociale, al pari delle altre società cooperative, persegue uno scopo mutualistico, ossia gestisce servizi in favori dei soci. La cooperativa sociale oltre ad una mutualità interna, ha una mutualità solidale, ovvero lo svolgimento di attività e servizi è rivolta anche a soggetti disagiati e svantaggiati esterni alla compagine sociale. Le persone svantaggiate nei cui confronti le cooperative sociali prestano la loro attività sono gli invalidi fisici e psichici, i tossicodipendenti, i minori in età lavorativa ma con difficoltà familiari, i detenuti sottoposti a misure alternative alla detenzione, e devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa ed esserne possibilmente soci. La cooperativa sociale deve essere costituita in forma di atto pubblico e nella denominazione deve obbligatoriamente contenere l indicazione cooperativa sociale. A seguito della costituzione la cooperativa sociale deve procedere all iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio e, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, all iscrizione nel registro della prefettura della provincia in cui la cooperativa ha sede. La L. 381/1991 all art. 9 prevede l istituzione, da parte delle regioni, di un albo regionale delle cooperative sociali. All interno della cooperativa sociale ci sono tre categorie di soci: i soci prestatori, i soci fruitori ed i soci volontari. I soci prestatori, o cooperatori, sono coloro che dalla partecipazione alla società ricevono una utilità economica legata alla prestazione da loro fornita. I soci fruitori sono quelli che ottengono il soddisfacimento di loro esigenze e bisogni a seguito dello svolgimento dell attività da parte della cooperativa. I soci volontari sono quelli che, pur essendo soci, svolgono la propria attività gratuitamente e non possono essere numericamente più della metà del numero complessivo dei soci. A tali soci la legge non consente di applicare le norme lavoristiche, eccetto quelle riguardanti l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il socio volontario non può percepire alcuna retribuzione per le prestazioni erogate ma solo un rimborso per le spese effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate. Oltre alle predette categorie di soci, all interno delle cooperative sociali possono trovar collocazione anche i soci finanziatori, ossia quelli che sono interessati non alle prestazioni mutualistiche bensì alla possibilità di effettuare un conveniente investimento in denaro. Le cooperative sociali beneficiano di alcune agevolazioni tributarie, quali l esenzione dall imposta per i 6

7 trasferimenti di beni per successione o donazione; esenzione da imposta di bollo per atti costitutivi, modificativi e di ammissione dei soci; esenzione da imposta di registro per atti che conferiscono cariche; riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie. Le cooperative sociali, ai sensi dell art. 10 comma 8 D.Lgs. 460/1997, sono considerate ONLUS di diritto e possono usufruire del trattamento fiscale agevolato previsto dal decreto. Fonte: L impresa sociale è una figura giuridica disciplinata dal D.Lgs. 155/2006. La qualifica di impresa sociale, a norma dell art. 1 del decreto, può essere acquisita da tutti i soggetti - organizzazioni private compresi gli enti menzionati dal Libro V del Codice Civile- che esercitino stabilmente ed in via principale un attività economica organizzata al fine di produrre o scambiare beni o servizi di utilità sociale, con lo scopo di perseguire finalità di interesse generale. Rientrano nei predetti soggetti anche gli enti ecclesiastici e gli enti di altre confessioni che abbiano stipulato Intese con lo Stato, purchè in relazione alle attività di impresa sociale adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del decreto 155/2006 e purchè tengano scritture contabili separate. Non possono considerarsi impresa sociale le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni i cui statuti prevedano l erogazione di beni e servizi in favore dei soli soci. Per acquisire la qualifica di impresa sociale gli enti devono possedere determinati requisiti: in relazione alla tipologia di attività svolta affinché beni e servizi siano considerati di utilità sociale, devono essere prodotti o scambiati nel settore dell assistenza sociale, dell assistenza sanitaria, dell assistenza socio-sanitaria, dell educazione, istruzione e formazione; della tutela dell ambiente; della valorizzazione del patrimonio culturale; del turismo sociale; della formazione universitaria e post-universitaria; della ricerca ed erogazione di servizi culturali; della formazione extra-scolastica. Ai sensi dell art. 2 comma 2 del decreto possono assumere la qualifica di impresa sociale anche gli enti che, indipendentemente dall esercizio di attività nei settori sopramenzionati, abbiano la finalità di provvedere all inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e di quelli disabili. assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori, collaboratori. Gli enti che esercitano impresa sociale devono destinare gli utili alla svolgimento dell attività statutaria o all incremento del patrimonio. costituzione mediante atto pubblico. Le organizzazioni esercenti impresa sociale hanno l obbligo di inserire la locuzione impresa sociale nella propria denominazione. Le organizzazioni che esercitano impresa sociale e che abbiano un patrimonio superiore ad euro godono di una autonomia patrimoniale perfetta: a seguito dell iscrizione nel registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde solo l organizzazione col suo patrimonio. L eccezione a tale autonomia patrimoniale è rappresentata dall ipotesi di perdite che provochino una diminuzione del patrimonio di oltre un terzo: in tal caso, delle obbligazioni assunte, rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell ente. Gli enti che svolgono impresa sociale sono vincolati alla tenuta delle scritture contabili - libro giornale e il libro degli inventari - nonché alla redazione e al deposito presso il registro delle imprese di un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa. Fonte: 7

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