NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.
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- Matteo Stella
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1 NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.
2 Parte I I SOGGETTI
3 TITOLO Vl. - I CALCIATORI Art. 27 I calciatori 1. I calciatori tesserati per la F.I.G.C. sono qualificati nelle seguenti categorie: a) "professionisti"; b) "non professionisti"; c) "giovani" 2. L'impiego dei calciatori, a seconda della categoria di appartenenza, è stabilito dalle presenti norme nonché da quelle delle Leghe e del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica. 3. Ad ogni effetto l'età del calciatore è computata con riferimento alla data del 1 gennaio di ogni anno. Art. 28 I professionisti 1. Sono qualificati "professionisti" i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti Serie C. 2. II rapporto di prestazione da "professionista", con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. 3. II primo contratto da "professionista" può essere stipulato dai calciatori che abbiano compiuto almeno il 19 anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 33. Art. 29 I non professionisti 1. Sono qualificati non professionisti i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D. compresi quelli di sesso femminile, quelli che giocano il Calcio a Cinque e quelli che svolgono attività ricreativa 2. Per tutti i calciatori non professionisti è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato. 3. I rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde annuali secondo il disposto del successivo art. 94 ter, possono essere erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A..
4 Art. 30 I calciatori dell'attività ricreativa 1. I calciatori che giocano in particolari manifestazioni a carattere ricreativo e propagandistico, indette o autorizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono tesserati dai Comitati della stessa Lega, previo nulla-osta della società per la quale siano eventualmente tesserati. 2. II vincolo di tesseramento per l'attività ricreativa è limitato alla durata della manifestazione e non pregiudica diverso ed eventuale vincolo contemporaneo dello stesso calciatore. 3. Non possono essere tesserati per l'attività ricreativa coloro che siano colpiti da squalifiche od inibizioni, non ancora scontate, per infrazioni disciplinari commesse quali soggetti dell'attività sportiva nell'ambito della F.I.G.C.. I Comitati di appartenenza possono derogare a questo divieto nel caso di soggetti colpiti da squalifica per una o più giornate di gara, o per squalifica a tempo determinato di durata non superiore a un mese. Art. 31 I giovani 1. Sono qualificati giovani i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che al 1 gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16 anno. 2. I calciatori giovani" possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'attività Giovanile e Scolastica. 3. II calciatore giovane, è vincolato alla società per la quale è tesserato per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero di diritto. Tuttavia il calciatore in età dai 12 ai 14 anni può assumere vincolo biennale con la società per la quale chiede il tesseramento o, nel corso della stagione sportiva, per la stessa società per la quale è già tesserato con il vincolo annuale. Eventuali risoluzioni del vincolo biennale, richieste per rendere il più possibile agevole lo svolgimento dell'attività del giovane calciatore, vengono inappellabilmente decise dalla Commissione Premi Preparazione di cui all'art. 96, comma 3, delle presenti norme. Art. 32 I giovani dilettanti 1. I calciatori giovani dal 14 anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti, per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25 anno di età, acquisendo la qualifica di giovani dilettanti. 2. I calciatori con la qualifica di giovani dilettanti assumono, al compimento anagrafico del 18 anno, la qualifica di non professionista. Art. 32 bis Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza 1. I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25 anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisione di
5 appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo articolo 94 ter. 2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio di ciascun anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva. 3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al Campionato Carnico, le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato. Art. 32 ter. Norma transitoria 1. Il termine del 25 anno di età, fissato per avvalersi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento, entrerà in vigore a decorrere dal 1 Luglio Potranno avvalersi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento, con le modalità di cui ai punti 2 e 3 del precedente art. 32 bis, i calciatori che nel corso degli anni solari 2002 e 2003 abbiano anagraficamenete compiuto, rispettivamente, il 29 ed il 27 anno di età. Art. 33 I giovani di serie 1. I calciatori giovani dal 14 anno di età assumono la qualifica di giovani di serie quando sono tesserati per una società associata in una delle Leghe professionistiche. 2. I calciatori con la qualifica di giovani di serie assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all'impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19 anno di età. Nell'ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore giovane di serie, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l'acquisizione dello status di professionista, ad un indennità determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società. La società per la quale è tesserato il giovane di serie ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di calciatore professionista di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di pendenza del tesseramento quale giovane di serie, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. 3. I calciatori con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16 anno d età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. II calciatore "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando: a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A; b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
6 c) abbia preso parte ad almeno tredici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/1; d) abbia preso parte ad almeno diciassette gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/2. 4. Nei casi previsti dal comma precedente è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto. Tale durata, in ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione effettuata a termini del comma Nel caso di calciatore "giovane di serie", il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo di confermarlo quale "professionista" con l'osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest'ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall'età del calciatore. La conferma, ai fini del diritto alla indennità di preparazione e promozione, equivale alla stipula del primo contratto da "professionista". 6. II calciatore "giovane di serie" in rapporto di addestramento tecnico può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo. Art. 34 Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare 1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. Le Leghe ed il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga. 2. Nello stesso giorno un calciatore non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore possa disputare più di una gara nello stesso giorno. 3. I calciatore "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15 anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il 14 anno di età, possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale, quale organo federale ai sensi dell'art. 3 dello Statuto federale, territorialmente competente. II rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti: a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità; b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art. 7, comma 5, del C.G.S.. 4. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe e del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori alle gare.
7 Art. 34 bis Obbligo di impiego dei calciatori alle gare 1. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe possono prevedere particolari obblighi di impiego di calciatori alle gare. 2. Il mancato impiego dei calciatori alle gare, in violazione degli obblighi stabiliti dall'ordinamento interno delle Leghe, comporta l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Art. 35 Associazioni di categoria 1. II Consiglio Federale stabilisce i criteri per il riconoscimento delle associazioni di categoria dei calciatori previsti dagli articoli 14, 20 e 22 dello Statuto e del grado della rispettiva rappresentatività ai fini statutari.
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