PRG COMUNE DI SAN BONIFACIO TAVOLA 2 NORME TECNICHE PROVINCIA DI VERONA

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1 PROVINCIA DI VERONA PRG COMUNE DI SAN BONIFACIO VARIANTE PARZIALE N. 68 ALLA SECONDA VARIANTE GENERALE AL P.R.G. PER L ADEGUAMENTO ALLA L.R. N. 50 DEL DELLA ZONA A DI CENTRO STORICO E INDIVIDUAZIONE DELLA DOTAZIONE DI STANDARD A PARCHEGGIO. TAVOLA 2 NORME TECNICHE Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n del DATA OTTOBRE 2014 Progettista Dott. Arch. Rossana Forigo Dirigente Dott. Ing. Franco Volterra IL SINDACO Giampaolo Provoli IL SEGRETARIO Dott.ssa Gabriella Zampicinini

2 VARIANTE PARZIALE N 68 ALLA II VARIANTE GENERALE AL P.R.G. PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ALL INTERNO DEI CENTRI STORICI DOTAZIONE STANDARD A PARCHEGGI, AI SENSI DELLA L.R. N. 50/2012 E DEL REGOLAMENTO N. 1 DEL VARIANTE AI SENSI DELL ART. 48 COMMA 7OCTIES DELLA L.R. 11/2004 Il carattere barrato indica che la frase è stata stralciata e che la Variante con cui è stato operato lo stralcio è il testo vigente. Il carattere in grassetto indica che la frase è stata aggiunta e che la Variante con cui è stata inserita l'aggiunta è il testo vigente. DESTINAZIONE D USO ZONE RESIDENZIALI. Le zone residenziali A, B, C, devono essere adibite prevalentemente ad abitazione. In esse sono, peraltro, consentite, fatte salve eventuali limitazioni previste dalla Variante Generale per zone od aree particolari, attività commerciali e terziarie; esercizi paracommerciali: lavanderie e di parrucchieri, autoscuole e autonoleggi, estetista e tatuatore, palestre e centri fitness, phone center e internet point, baby parching, agenzie d affari, laboratori di produzione alimentare; magazzini e depositi; autorimesse pubbliche o private; alberghi, ristoranti e pubblici esercizi in genere; alloggi collettivi; luoghi per il culto; teatri e cinematografi; ambulatori, servizi in genere; locali di riunione, istruzione, divertimento e svago; attività artigianali di servizio alla residenza, comunque non inquinanti e in genere tutte quelle attività che, a giudizio della Giunta Municipale, siano compatibili col carattere residenziale della zona. Sono esclusi insediamenti di attività commerciali che si configurino come Parco Commerciale definito dall art. 10 della L.R. 15/2004. In zona A di centro storico è ammessa l apertura di esercizi commerciali di vicinato e medie strutture di vendita fino a mq di superficie. Gli insediamenti industriali e artigianali non di servizio alle residenze o ad essi assimilabili, esistenti alla data di adozione della Variante Generale, potranno essere ampliati solo se previsto nell ambito della Normativa dello Strumento Urbanistico Generale. Nelle aree soggette a Piani attuativi, la possibilità di realizzazione di esercizi pubblici e commerciali, anche se non espressamente indicata dalla Variante Generale, è condizionata alla specifica previsione di tali attrezzature nei Piani attuativi stessi, studiata tenendo conto: che le strutture commerciali costituiscono un elemento di polarizzazione importante e un fattore essenziale alla buona qualità della strategia insediativa; di garantire una adeguata accessibilità pedonale, possibilmente correlata con la dotazione di spazi pedonalizzati e di aree verdi; di consentire una opportuna accessibilità veicolare, una quantificazione e distribuzione di parcheggi e aree verdi adeguati alla domanda, comunque calcolati in rapporto non inferiore a 1 mq./mq. di superficie lorda di pavimento, dei quali almeno la metà a parcheggio, oltre quanto previsto di norma per i volumi residenziali. Il 50% dei parcheggi può essere indicato e realizzato su aree private con vincolo di destinazione d uso. di assicurare per le strutture di vendita superiori ai 1000 mq, come individuate all'art. 17, comma 1, lett. b) della L.R. 15/2004, aree a servizi aventi una superficie minima complessiva non inferiore a quanto di seguito indicato:per le medie strutture di vendita dei settori alimentare e misto, deve essere individuata area libera non inferiore a 1,80 mq/mq della superficie di vendita, di cui area destinata a parcheggio effettivo per la sosta dei veicoli, con esclusione pertanto della viabilità di accesso e di distribuzione, non inferiore a 1 mq/mq della superficie di vendita, ovvero non inferiore a 0,80 mq/mq della superficie lorda di pavimento;per le medie strutture di vendita dei settori non alimentare e generico e a grande fabbisogno di 1

3 superficie deve essere prevista area destinata a parcheggio effettivo per la sosta dei veicoli, con esclusione pertanto della viabilità di accesso e di distribuzione, non inferiore a 1 mq/mq della superficie di vendita, ovvero, non inferiore a 0,80 mq/mq della superficie lorda di pavimento; di prevedere gli spazi di manovra per gli automezzi che effettuano il rifornimento delle merci; di rivolgere particolare attenzione ai problemi dell arredo urbano. STANDARDS. L'apertura in edifici esistenti nelle zone A, B e C di ogni nuova attività commerciale, paracommerciale, di pubblico esercizio e direzionale ammessa dalle presenti norme e non rientrante nelle indicazioni puntuali per aree specifiche della Variante Generale, è condizionata alla messa a disposizione per uso pubblico, di 0,8 mq/mq di superfici lorde di pavimento destinate a standards, di cui almeno la metà a parcheggio, fatto salvo quanto previsto nel precedente paragrafo relativamente agli edifici di particolare valore architettonico e ai punti successivi. In relazione al complesso delle strutture commerciali nelle aree di centro storico, la superficie da reperire per parcheggio, eventualmente anche in aree limitrofe, è nella misura di 0,2 mq./mq. della superficie di pavimento. Nelle altre zone territoriali omogenee di completamento, deve essere reperita a parcheggio almeno una quantità di 0,4 mq./mq. di superficie di pavimento. L apertura di esercizi commerciali di vicinato fino a 250 mq. è condizionata alla messa a disposizione di superfici a parcheggi di 0,4 mq/mq di superficie lorda di pavimento da individuare in area di pertinenza privata. E ammessa la monetizzazione delle superfici a parcheggio. Nelle zone A l apertura di esercizi commerciali delle medie strutture di vendita fino a 1000 mq. è condizionata alla messa a disposizione di superfici a parcheggio di 0,8 mq./mq. di superficie lorda di pavimento da individuare nell area di pertinenza privata. Le aree a parcheggio sono definite da apposita convenzione con il comune ai sensi dell art. 21, comma 6, lett. a) della L.R. 50/2012. Le superfici a parcheggio subordinate a convenzione, di cui al punto precedente, potranno essere aumentate su richiesta dell Amministrazione in funzione del carico urbanistico generato dalle attività commerciali. Nelle zone B e C l apertura di esercizi commerciali delle medie strutture di vendita è condizionata alla messa a disposizione di superfici a parcheggio di 0,8 mq./mq. di superficie lorda di pavimento da individuare nell area di pertinenza privata. Non è ammessa la monetizzazione. Lo standard a parcheggio dovuto per le attività paracommerciali e di pubblico esercizio sono le medesime definite ai punti precedenti per le attività commerciali. Per le attività di pubblico spettacolo e per le attività di pubblico esercizio lo standard a parcheggio, definito dalle presenti norme, è fatto salvo come minimo. La dotazione di standard a parcheggio dovrà essere individuata in aumento, rispetto ai minimi definiti dalle presenti norme, in funzione del carico urbanistico generato dalle attività commerciali. Le aree a parcheggio devono intendersi al netto delle corsie di adduzione/distribuzione. Ai fini del computo dello standard deve essere conteggiata la superficie dello stallo e la superficie funzionale alla manovra di ingresso/uscita dallo stallo stesso. Nelle zone di espansione e di ristrutturazione urbanistica l'insediamento di attività terziarie è condizionata alla messa a disposizione, per uso pubblico, di 1 mq./mq. di superficie lorda di pavimento da destinare a standard di cui almeno la metà a parcheggio. 2

4 Per l'insediamento di strutture di vendita super iori ai mq., come individuate all'a r t. 17, comma 1, lett. b) della L.R. 15/2004, dovranno essere assicurate aree a servizi aventi una superficie minima complessiva non inferiore a quanto di seguito indicato: per le medie strutture di vendita dei settori alimentare e misto, deve essere individuata area libera non inferiore a 1,80 mq./mq. della superficie di vendita, di cui area destinata a parcheggio effettivo per la sosta dei veicoli, con esclusione pertanto della viabilità di accesso e di distribuzione, non inferiore a 1 mq./mq. della superficie di vendita, ovvero non inferiore a 0,80 mq./mq. della superficie lorda di pavimento; per le medie strutture di vendita dei settori non alimentare e generico e a grande fabbisogno di superficie deve essere prevista area destinata a parcheggio effettivo per la sosta dei veicoli, con esclusione pertanto della viabilità di accesso e di distribuzione, non inferiore a 1 mq./mq. della superficie di vendita, ovvero, non inferiore a 0,80 mq./mq. della superficie lorda di pavimento. In caso di ampliamento dell'attività esistente, la superficie da destinare a parcheggio, come sopra indicata, è rapportata alla sola superficie ampliata. Tali parcheggi dovranno essere recuperati, in loco, su aree private da destinarsi, per convenzione, ad uso pubblico. Per le zone di espansione e di ristrutturazione urbanistica le superfìci a parcheggio devono essere individuate in sede di strumento attuativo all'interno dello stesso ambito. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI. L'insediamento di nuove strutture di vendita, come individuate ai sensi della Legge Regionale 13 agosto 2004 n. 15, è consentito nelle zone territoriali omogenee definite dal vigente P.R.G., nei limiti dimensionali previsti dallo stesso, e nel provvedimento con cui sono stati approvati i criteri di programmazione per l'insediamento delle medie strutture di vendita, di cui alla D.G.C. N. 145 del , semprechè non si configuri la fattispecie del Parco Commerciale come definito all'art. 10 della L.R. 15/04. Alle stesse norme contenute nella L.R. 15/2004 ed ai criteri di cui alla sopraccitata deliberazione di Giunta Comunale, sono soggetti i trasferimenti di attività esistenti, gli accorpamenti, le concentrazioni e gli ampliamenti. Fino all approvazione del primo PAT sono esclusi nuovi esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore a 1500 mq. all interno delle Z.T.O. B, C, D; Oltre ai Centri Commerciali esistenti, individuati in zona D1a, le grandi strutture di vendita, relative a Parchi commerciali e Centri Commerciali, sono localizzate esclusivamente in zona D2d commerciale direzionale. subordinata alla approvazione, da parte della Regione Veneto, della Variante parziale n. 40, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del I progetti per l'insediamento delle strutture commerciali dovranno rispettare le prescrizioni contenute nella Legge Regionale n. 15/2004 ed in particolare l'art. 16, 17, 18 e 19. Con riferimento all'art. 27, comma 2, della Legge Regionale n. 15/04, Per le zone A di Centro Storico si elencano di seguito i criteri da seguire per la progettazione di nuovi edifici e degli spazi commerciali esterni, premesso che gli strumenti urbanistici attuativi, laddove prescritti, possono dettare norme attuative più precise, anche in modificazione di quelle di cui al presente comma, purché relazionino la nuova edificazione a quella preesistente ed alle tradizioni costruttive locali. CRITERI GENERALI. I fronti commerciali e l'organizzazione dello spazio esterno dovrà essere conformato nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dell'edificio e del contesto urbano. L'utilizzo ed inserimento di materiali e forme contemporanee è sempre ammesso, previa giustificata e qualificata progettazione architettonica. I materiali impiegati per la costruzione 3

5 dovranno essere ispirati alla tradizione locale e, se utilizzato come espressione architettonica, anche il calcestruzzo a vista. I fronti commerciali che si affacciano sul suolo pubblico non potranno avere sporgenze, spigoli o altri elementi che possano intralciare lo spazio pubblico o creare pericolo per l'incolumità pubblica. Tutte le parti elettriche dovranno essere opportunamente protette da eventuali manomissioni; L'illuminazione di portici, gallerie e spazi pubblici dovrà essere conferme alle preesistenze e concordate con gli uffici comunali; Tutte le attività commerciali devono assicurare l'accessibilità ai visitatori con ridotta capacità motoria, ai sensi delle normative vigenti. 4

6 ZONA A1. Aree interessate da documenti della civiltà industriale. A1 Aree interessate da costruzioni-documento della civiltà industriale che rappresentano una caratteristica testimonianza costruttiva, tipologica e dell attività umana nella storia della civiltà industriale e che hanno significativamente segnato il paesaggio antropizzato. Per esse viene incentivato il riuso dei manufatti caratteristici. Quando ciò sia possibile anche nella continuazione delle funzioni produttive., quando ciò sia possibile. Destinazioni d uso e funzioni ammesse. La zona A1 viene destinata al restauro e riattivazione degli edifici esistenti: per attività produttive compatibili; per attività formative, di convegnistica, per mostre e culturali in genere; direzionali, commerciali e residenziali per un uso, queste ultime, legato alla gestione delle attività ammesse. E ammessa l apertura di esercizi commerciali di vicinato, medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l apertura di attività commerciali ammesse è subordinato: - alla verifica dello standard a parcheggio con l obbligo di assicurare per le attività commerciali di vicinato area destinata a parcheggio effettivo per la sosta dei veicoli, con esclusione della viabilità di accesso e distribuzione, non inferiore a 0,4 mq./mq. della superficie lorda di pavimento. - alla verifica dello standard a parcheggio con l obbligo di assicurare per le attività commerciali delle medie strutture di vendita area destinata a parcheggio effettivo per la sosta dei veicoli, con esclusione della viabilità di accesso e distribuzione, non inferiore a 0,8 mq./mq. della superficie lorda di pavimento. Lo standard a parcheggio dovrà essere stabilito con apposita convenzione con il Comune ai sensi dell art. 21, comma 6, lett. a). - alla verifica dello standard a parcheggio con l obbligo di assicurare per le attività commerciali delle grandi strutture di vendita area destinata a parcheggio effettivo per la sosta dei veicoli, con esclusione della viabilità di accesso e distribuzione, non inferiore a 1 mq./mq. della superficie lorda di pavimento. Lo standard a parcheggio dovrà essere stabilito con apposita convenzione con il Comune ai sensi dell art. 21, comma 6, lett. a). - allo studio dell impatto sulla viabilità esistente per le attività commerciali delle medie e grandi strutture di vendita, che contenga l indagine sulle caratteristiche della viabilità urbana e dei flussi generati/attratti nelle ore di punta dalle strutture commerciali, al fine di verificare la compatibilità degli stessi con le densità veicolari ordinarie sulla viabilità esistente e l'efficacia delle soluzioni proposte in relazione all intervento. Le superfici a parcheggio, subordinate a convenzione, di cui ai punti precedenti, possono essere aumentate su richiesta dell Amministrazione in funzione del carico urbanistico generato dalle attività commerciali e paracommerciali. Per le attività di pubblico spettacolo e per le attività di pubblico esercizio lo standard a parcheggio, definito dalle presenti norme, è fatto salvo come minimo. La dotazione di standard a parcheggio dovrà essere individuata in aumento, rispetto ai minimi definiti per la zona A1, in funzione del carico urbanistico generato dalle attività commerciali. Lo standard a parcheggio dovuto per le attività paracommerciali e di pubblico esercizio sono le medesime definite ai punti precedenti per le attività commerciali di vicinato e delle medie strutture di vendita. 5

7 Le aree a parcheggio devono intendersi al netto delle corsie di adduzione/distribuzione. Ai fini del computo dello standard deve essere conteggiata la superficie dello stallo e la superficie funzionale alla manovra di ingresso/uscita dallo stallo stesso. Il riuso può essere ottenuto anche con l integrazione dello stato di fatto con nuovi manufatti, così da rendere possibile la riattivazione dei vecchi impianti, per altezze compatibili e per una superficie coperta non superiore al 10% dell esistente, senza contare tettoie, pensiline e passaggi coperti. Sono consentite forme differenziate di fruizione. Sono esclusi insediamenti di attività commerciali che si configurino come Parco Commerciale, definito all'art. 10 della L.R. 15/2004. Modalità di intervento. Per gli edifici esistenti sono sempre ammessi interventi di manutenzione e restauro così come definiti dall art. 31 della L.S. 457/78 e l abbattimento delle superfetazioni. All interno degli edifici sono consentite opere di ristrutturazione che comunque garantiscano la sostanziale percezione dell impianto strutturale e tipologico originale. In particolare dovrà essere conservato l aspetto esterno delle murature tipiche e l originale ciminiera. Viene prescritto, per interventi innovativi che eccedano le opere previste alle lettere a), b), c), dell art. 31 della succitata legge e l abbattimento delle superfetazioni, e l ampliamento di un piano attuativo complessivo e di sistemazione ambientale dell area, conseguente ad una Relazione storico analitica e tecnica, fotograficamente documentata, comprendente tutti i manufatti dell intera zona considerata. Inoltre, visto il particolare valore ambientale delle aree considerate deve essere posta attenzione nelle sistemazioni a verde delle opere di urbanizzazione: pavimentazione, ecc. La zona a verde prevista a Nord degli edifici principali come separazione con la zona industriale deve essere piantumata con piante ad alto fusto. La zona a verde prevista lungo l argine dell Alpone dovrà essere sistemata adeguatamente e resa accessibile e percorribile ciclabilmente per percorsi ciclopedonali. Le piante di alto fusto da mettere a dimora dovranno essere scelte fra le essenze autoctone o naturalizzate. All interno della zona omogenea la superficie da destinare a servizi dovrà essere non inferiore al 5% per le opere di urbanizzazione primaria - da realizzarsi a carico dei richiedenti - e al 5% per opere di urbanizzazione secondaria eventualmente monetizzabili a giudizio del Comune, per quanto riguarda le aree coperte da insediamenti destinati ad uso produttivo. Le aree da assegnare come pertinenza di insediamenti ad uso produttivo non potranno essere inferiori al 100% dell area di sedime di tali insediamenti. Per gli insediamenti di carattere commerciale e direzionale la superficie da attuare a servizi dovrà essere non inferiore a 0,8 mq/mq di superficie lorda di pavimento di cui almeno 0,2 mq./mq. destinati a parcheggio nel caso di attività commerciali o 0,4 mq./mq. destinati a parcheggio nel caso attività direzionali. Nel caso di edifici a destinazione mista, produttiva, commerciale e direzionale, alla quantità di superfici per servizi prevista per gli edifici produttivi dovranno essere aggiunte le quantità necessarie al raggiungimento dello standard proprio per le attività commerciali e direzionali, proporzionatamente alle superfici lorde di pavimento di queste ultime. E esclusa la monetizzazione per le destinazioni commerciali, paracommerciali, di pubblico spettacolo, direzionali e del terziario. 6

8 Il particolare valore ambientale delle aree considerate impone l approvazione da parte del Comune delle sistemazioni a verde e dei materiali previsti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione: pavimentazioni, ecc.. Le piante di alto fusto da mettere a dimora dovranno essere scelte fra le essenze autoctone o naturalizzate. Nell ambito della zona risultano individuate aree interessate da ex discariche. Gli interventi ricadenti all interno della zona di messa in sicurezza prevista dal progetto di bonifica e che alterino il materassino impermeabilizzante sono subordinati alla seguente prescrizione: Le autorizzazioni o concessioni per interventi edificatori, di urbanizzazione o anche solo di escavazione o modifica altimetrica delle superfici interessate, rimangono condizionate all approvazione del competente Organo Provinciale anche in ordine alla metodologia esecutiva delle opere richieste. 7

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