N DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO I.GE.P.A. UFFICIO X - IL DIRIGENTE

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1 N DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO I.GE.P.A. UFFICIO X - IL DIRIGENTE VISTO il decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, recante Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno all economia anche nelle aree svantaggiate ; VISTO l art. 2, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 178 del 2002, il quale ha previsto una serie di agevolazioni tributarie finalizzate ad incentivare l acquisto di autoveicoli dotati di dispositivi antinquinamento conformi alle direttive CE e di potenza non superiore a 85 Kw; VISTO il successivo comma 4 del predetto art. 2, il quale ha stabilito che le minori entrate derivanti dall attuazione dei commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 2, ripartite da un Comitato composto dai rappresentanti del Ministero dell economia e delle finanze, del Ministero dell interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni, delle province e degli enti interessati, sono rimborsate alle regioni, alle province autonome di trento e di Bolzano, alle province nonché all ACI con cadenza mensile a cura dei Ministeri dell economia e delle finanze, dell interno e delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze; VISTO il decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2 convertito nella legge 14 marzo 2003, n. 39 recante Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche il quale ha previsto, tra l altro, che le disposizioni di cui all art. 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applicano relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2003, nonché, limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005, anche agli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso tra il 1 e il 12 gennaio 2003; CONSIDERATO che, per far fronte alle esigenze finanziarie derivanti dai rimborsi in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle minori entrate realizzate per effetto delle disposizioni agevolative sopra richiamate, sono state iscritte sul cap.

2 dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per i sotto indicati anni le seguenti disponibilità: Anno 2003: ,00; Anno 2004: ,00; Anno 2005: ,00 CONSIDERATO che, sulla base di quanto segnalato dal Comitato di cui all art. 2, comma 4, della legge n. 178 del 2002 nell ambito del verbale relativo alla riunione del 25 novembre 2003, si è provveduto, con decreto n del , ad autorizzare il pagamento in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dell importo complessivo di ,02, a valere sulle disponibilità iscritte per l anno finanziario 2003 sul predetto cap. 2760, quale compensazione delle minori entrate 2002 derivanti dall esenzione della tassa automobilistica e dell imposta di bollo; CONSIDERATO che, con decreto n del 19 dicembre 2003, registrato al c/impegni dell Ufficio centrale del bilancio presso questo Ministero in data 24 dicembre 2003 (Decr. N 40106, clausola N 1), si è provveduto ad assumere l impegno del finanziamento residuale relativo all anno 2003, pari a complessivi ,98 ( , ,02), così come richiesto dal Comitato sopra richiamato nell ambito dello stesso verbale del , in attesa di acquisire i dati definitivi concernenti gli ecoincentivi dell anno 2003; CONSIDERATO che, con decreto n del , si è provveduto, a valere sui residui 2003 del cap derivanti dall impegno di spesa sopra assunto, ad autorizzare il pagamento in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dell importo complessivo di ,84 sulla base di quanto comunicato dal Dipartimento per le politiche fiscali, con nota n /2004/DPF/UFF del , in relazione ai dati sugli ecoincentivi 2003 forniti dall ACI, da considerare peraltro provvisori e suscettibili di essere successivamente variati; CONSIDERATO che per effetto di tale ultimo pagamento, le disponibilità iscritte nel conto dei residui 2003 del cap si sono ridotte a complessivi ,14 e che le stesse, al 31 dicembre 2005, sono risultate in perenzione amministrativa contabile;

3 3 CONSIDERATO che, per le disponibilità iscritte sulla competenza del cap per gli anni 2004 ( ,00) e 2005 ( ,00), in mancanza di elementi di conoscenza in ordine ai rimborsi da effettuare per tali anni, si è provveduto ad assumere il relativo impegno con decreti, rispettivamente, n del 17 dicembre 2004 (registrato al c/impegni dell Ufficio centrale del bilancio in data 21 dicembre 2004 Decr. N 25144/Clausola N 1) e n del 6 dicembre 2005 (registrato al c/impegni dell Ufficio centrale del bilancio in data 19 dicembre 2005 Decr. N 31592/Clausola N 1); CONSIDERATO che, a seguito degli impegni come sopra assunti per gli anni 2004 e 2005, si sono formati corrispondenti residui sul cap e che gli stessi, in mancanza di successive utilizzazioni, sono risultati, per gli stessi importi, in perenzione amministrativa contabile in data, rispettivamente, 31 dicembre 2006 e 31 dicembre 2007; CONSIDERATO che il Dipartimento delle finanze, con nota n. 9418/2008 del 30 aprile 2008, ha trasmesso copia del verbale e dei relativi allegati con il quale il Comitato di cui al comma 4 dell art. 2 della legge n. 178 del 2002, nella riunione del 17 aprile, ha approvato, tra l altro, il prospetto relativo ai rimborsi da effettuare in favore delle regioni e delle province di Trento e di Bolzano a compensazione delle minori entrate derivanti dall attuazione, per gli anni 2002 ( ,27 a titolo di imposta di bollo) e 2003, 2004 e 2005 ( ,24 annui a titolo di tassa automobilistica), per un importo complessivo di ,51; CONSIDERATO, peraltro, che mentre per l imposta di bollo relativa all anno 2002 gli importi individuati alla col. 3) del predetto prospetto, pari a complessivi ,27, tengono conto dei pagamenti disposti per lo stesso titolo con il decreto n del ( ,88) come individuati alla col. 1), per quanto riguarda, invece, la tassa automobilistica, gli importi complessivamente individuati per gli anni , non scontano i pagamenti disposti a titolo di acconto con il decreto n del 2 dicembre 2004, pari a complessivi ,84; CONSIDERATO che, sulla base dei dati forniti dal Comitato di cui trattasi e dei pagamenti in acconto nel frattempo autorizzati da questo Dipartimento con il decreto n del 2 dicembre 2004, gli importi da rimborsare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano risultano in realtà pari a complessivi ,67 ( , ,84)

4 4 TENUTO CONTO che, in base alle risorse finanziarie ancora complessivamente disponibili sul cap. 2760, pari a ,14 ( , , ,00), si è reso possibile, successivamente alla loro reiscrizione in bilancio disposta con DM n del 17 febbraio 2009, provvedere, con decreto n del 10 marzo 2009, al rimborso in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente ai seguenti importi: a) ,27 a saldo dell imposta di bollo spettante al 31 dicembre 2002; b) ,87 a parziale copertura dei rimborsi complessivamente spettanti per gli anni a titolo di tassa automobilistica, secondo gli importi individuati nel prospetto n. 2 ivi allegato; CONSIDERATO che successivamente al rimborso come sopra autorizzato il Dipartimento delle finanze, con nota n /Rep VI del 20 maggio 2009, ha comunicato che, a seguito di una ulteriore verifica, risultavano non corretti i dati comunicati a suo tempo con nota n del 20 aprile 2008, atteso che le regioni a statuto ordinario non sono destinatarie dell imposta di bollo ma soltanto della tassa automobilistica, mentre nell ambito delle regioni a statuto speciale la Valle d Aosta è destinataria dei 9/10 di entrambe, il Friuli-Venezia Giulia di nessuno delle due, la regione Sardegna soltanto dei 9/10 dell imposta di bollo, la regione Sicilia di entrambe, le province autonome di Trento e Bolzano dei 9/10 dell imposta di bollo e dell intera tassa automobilistica; CONSIDERATO che ha seguito di quanto comunicato dal Dipartimento delle finanze con la predetta nota, nonché dell ulteriore comunicazione del 1 giugno 2009 (prot. n. 2971/2009/Area I) dello stesso Dipartimento riguardante la rettifica degli importi relativi al rimborso alle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d Aosta delle minori entrate in materia di tasse automobilistiche per gli anni 2007 e 2008 derivanti dalle disposizioni di cui all art. 1, comma 240, della legge n. 296 del 2006 (LF 2007), già effettuato da questo Ufficio con decreti n del 13 giugno 2007 e n del 12 giugno 2008, si è provveduto, raffrontando le effettive spettanze per tassa automobilistica e imposta di bollo e i rimborsi già effettuati per lo stesso titolo, a determinare gli importi da recuperare nei confronti delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d Aosta, nonché quelli da rimborsare ulteriormente (a saldo) in favore delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Sicilia, secondo quanto evidenziato, rispettivamente, alle coll. 22) e 13) dell allegato prospetto;

5 5 CONSIDERATO che il recupero delle somme erogate in più rispetto alle spettanze è stato effettuato: a) per le regioni a statuto ordinario nell ambito del decreto n del 2 luglio 2009, poi rettificato per le regioni Toscana e Umbria con decreto n del 15 luglio 2009, riducendo di pari importo le quote di finanziamento da trasferire alle stesse regioni per il terzo trimestre 2009 in materia di trasporto pubblico locale (art. 9 del D.Lgs. 422 del 1997) a valere sulle disponibilità del cap. 2856/Mef; b) per la regione Valle d Aosta, riducendo per l importo dovuto la quota di finanziamento erogata per il terzo trimestre 2009 in materia di mercato del lavoro con il decreto n del 17 luglio 2009, sempre con riferimento al cap. 2856/Mef ; c) per le regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, per le quali i recuperi di cui trattasi, a motivo della relativa entità, poteva creare difficoltà nello svolgimento delle funzioni conferite in attuazione del federalismo amministrativo qualora fossero stati effettuati con riduzione dei correlati trasferimenti statali, richiedendo il corrispondente riversamento all entrata del bilancio dello Stato; CONSIDERATO che per quanto riguarda, invece, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Sicilia occorre provvedere ancora all erogazione del saldo di quanto spettante a titolo di tasse automobilistica - al netto dei recuperi da effettuare a carico delle province autonome per i maggiori rimborsi effettuati per le tasse automobilistiche - secondo gli importi indicati alla col. 13) dell allegato prospetto, pari a complessivi euro ,42; CONSIDERATO che le risorse finanziarie al riguardo necessarie sono state assicurate sul sopra citato cap. 2760/Mef nell ambito delle variazioni di bilancio complessivamente autorizzate con l assestamento al bilancio dello Stato per l anno finanziario 2009 (legge n. 121 del 2009), utilizzando al riguardo parte delle disponibilità del cap. 2856/Mef resesi libere dopo il recupero di quanto dovuto dalle regioni a statuto ordinario con le modalità sopra richiamate; RITENUTO di dover provvedere, pertanto, al rimborso a saldo in favore delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Sicilia delle minori entrate dalle stesse realizzate per effetto delle disposizioni agevolative per l acquisto di autoveicoli ecologici previste dalle norme sopra richiamate;

6 6 VISTA la determina dell Ispettore Generale Capo dell IGEPA del 31 ottobre 2007 (presa d atto UCB n del 5 novembre 2007) con la quale è stata attribuita ai dirigenti dello stesso Ispettorato Generale la delega a firmare i decreti di impegno non superiori a 300 milioni di euro che rientrano nelle attribuzioni istituzionali di rispettiva competenza; VISTO l art. 19 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante disposizioni in materia di pagamenti della P.A., con il quale sono state apportate modifiche all art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2008, n. 63) con il quale sono state individuate le relative modalità di attuazione; VISTA la C.M. 29 luglio 2008, n. 22 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2008, n. 186), con la quale sono state forniti, sulle questioni ritenute di maggior rilievo, taluni chiarimenti in ordine all applicazione della disciplina dei pagamenti di cui al predetto art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, in base ai quali è stato ritenuto non necessario l espletamento della verifica prevista dall art. 2 del D.M. n. 40 del 2008 nell ipotesi, tra l altro, di pagamenti o trasferimenti a vario titolo di somme tra soggetti pubblici; VISTO l art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2009, l applicazione delle disposizioni in materia di tesoreria unica di cui all art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997 è estesa, tra l altro, anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la conseguenza che i pagamenti disposti in loro favore dalle amministrazioni statali devono essere accreditati, a partire dalla predetta data, sulle contabilità speciali infruttifere intestate a ciascuna di esse presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato ubicata nel capoluogo di regione/provincia; A U T O R I Z Z A: l impegno dell importo complessivo di euro ,42 in favore delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Sicilia, secondo gli importi indicati alla col. 13) dell allegato prospetto, quale saldo delle minori entrate realizzate per gli anni 2002/2005 a titolo di tasse automobilistica per effetto delle agevolazioni previste per incentivare l acquisto di autoveicoli ecologici dall art. 2 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, come prorogate dal decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2 convertito nella legge 14 marzo 2003, n. 39, mediante versamento sulle relative

7 7 contabilità speciali accese presso le Tesorerie provinciali dello Stato competenti per territorio e imputazione della spesa a carico delle risorse finanziarie a tale riguardo disponibili sul cap iscritto dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno finanziario 2009 (u.p.b ). Il presente decreto viene trasmesso all Ufficio centrale di bilancio presso questo ministero per il controllo di competenza. Roma, IL DIRIGENTE

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