Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il Ministro delle Infrastrutture

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1 Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Il Ministro delle Infrastrutture Visti i Principi generali di cui al Titolo I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare: - l articolo 6, comma 9, che dispone l emanazione di Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture, d intesa con la Conferenza Unificata e sentito il CNCU; - l articolo 9, comma 1, che assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano l attuazione delle disposizioni per l efficienza energetica contenute nel medesimo decreto legislativo, fermo restando il rispetto dell articolo 17 ed in particolare dei Principi generali di cui al Titolo I; Considerato il comma 4, dell articolo 16, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente la modifica degli allegati al predetto decreto legislativo; Acquisita l intesa della Conferenza unificata nella seduta del. 1

2 Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori ed utenti (CNCU) DECRETA Articolo 1 ( Finalità e ambito di intervento) 1. Ai sensi dell articolo 6, comma 9, e dell articolo 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa delle norme per l efficienza energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, il presente decreto definisce le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. 2. Ai sensi del comma 4, dell articolo 16, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il presente decreto aggiorna ed integra aspetti concernenti la progettazione e l installazione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell acqua calda per usi igienici sanitari di cui agli allegati C, I ed M del predetto decreto legislativo. Articolo 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto, fatto salvo, quanto stabilito al comma 2, si applicano le definizioni di cui all articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni ed integrazioni, e le definizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica emanati ai sensi dell articolo 4, del predetto decreto legislativo. 2. Ai fini del presente decreto, l allegato 1 integra e modifica le definizioni di cui all articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n Ai fini del presente decreto con decreto legislativo si intende il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 3 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) 1. Le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 1 dell articolo 1, sono riportate all allegato 2, al presente decreto. 2. Sono elementi primari del sistema di certificazione energetica degli edifici, definito con le Linee guida di cui al comma 1: a) le metodologie di calcolo; b) i sistemi di classificazione degli edifici. Articolo 4 (Gestione delle procedure ed elementi di flessibilità in capo alle Regioni) 1. Ai sensi dell articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla gestione operativa delle procedure previste dal presente decreto. 2

3 2. Ai sensi dell articolo 9, comma 1, fermo restando il rispetto dell articolo 17 del decreto legislativo ed in particolare i Principi generali di cui al Titolo I, del medesimo decreto legislativo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel caso di emanazione di propri provvedimenti in materia, possono: a) definire metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, anche alternative a quelle previste dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all articolo 3, purché dalle stesse amministrazioni certificate con scostamenti massimi dei risultati di più o meno 5%, rispetto all applicazione delle metodologie previste dalle predette Linee guida, e consentirne l utilizzo; b) adottare sistemi di attribuzione della classe energetica degli edifici, che prevedano un numero di classi diverso sia all esterno della scala di classificazione definita dalle Linee guida nazionali di cui all articolo 3, con l aggiunta di classi, che all interno della stessa, con eventuali sdoppiamenti, purché esprimano più efficacemente la convenienza tecnicoeconomica ad intervenire per migliorare la prestazione energetica dell edificio nello specifico contesto territoriale, fermo restando l obbligo di indicazione delle prestazioni energetiche globale e parziali e della loro rappresentazione grafica di cui ai punti 4 e 5 agli allegati 2G e 2H delle predette Linee guida; Articolo 5 (Integrazioni agli allegati al decreto legislativo) 1. Al termine del comma 4, dell allegato C, al decreto legislativo, inserire: I valori limite della trasmittanza termica riportati alle tabelle 4a) e 4b) devono essere rispettati da tutte le chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono. Restano esclusi dal rispetto di detti requisiti gli ingressi pedonali automatizzati, da considerare solo ai fini dei ricambi di aria in relazione alle dimensioni, tempi e frequenze di apertura, conformazione e differenze di pressione tra l ambiente interno ed esterno. 2. Dopo la lettera a) del comma 1, dell allegato I, al decreto legislativo, è inserita la seguente: a)bis. alla determinazione, a partire dal 1 luglio 2008, della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell involucro edilizio (Epe,inv), pari al rapporto tra il fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell edificio e la superficie utile e alla verifica che lo stesso sia non superiore a 30 kwh/m 2 anno. 3. Dopo la lettera c), del comma 1, dell allegato I, al decreto legislativo, aggiungere il seguente capoverso: Le verifiche di cui alle precedenti lettere b) e c), indicative dell equilibrio tra la qualità dell involucro edilizio e dell impianto termico, ai fini del riscaldamento dell edificio, non sono vincolanti. 4. Il comma 4, lettera b), e il comma 6, lettera d), dell allegato I, al decreto legislativo, sono integrati come segue: a) dopo le parole le nuove pompe di calore elettriche aggiungere o a gas ; b) dopo le parole la verifica aggiungere per le pompe di calore elettriche c) dopo le parole 0,40 Wh en.elettr /Wh en. primaria ; aggiungere per le pompe di calore a gas il fattore di conversione è da considerarsi pari ad 1, per il solo consumo di gas 5. Al comma 4, lettera c), dell allegato I, al decreto legislativo, sostituire: 3

4 al primo trattino, le parole nel caso di impianti termici centralizzati con le parole nel caso di impianti temici per singole unità immobiliari ; al secondo trattino, le parole nel caso di impianti temici per singole unità immobiliari con le parole nel caso di impianti termici centralizzati. 6. Dopo il comma 5, dell allegato I, al decreto legislativo, sono inseriti i seguenti commi: 5bis. In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d uso all articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, non possono essere realizzati interventi finalizzati alla trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa. 5ter. In tutti gli edifici esistenti la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991 ed entro il 30 giugno 2000, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d uso all articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in caso di ristrutturazione dell impianto termico o di installazione dell impianto termico e comunque entro il 1 settembre 2010, devono essere effettuati gli interventi necessari per rendere operativa la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per singola unità abitativa. 5quater. In tutti gli edifici esistenti la cui concessione edilizia sia stata rilasciata prima del 18 luglio 1991, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d uso all articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in caso di ristrutturazione dell impianto termico o di installazione dell impianto termico e comunque entro il , devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa. 5quinques. Le apparecchiature installate ai sensi dei commi 5bis, 5ter e 5 quater devono assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore a più o meno il 5%, con riferimento alle norme UNI in vigore. Anche per le modalità di contabilizzazione si fa riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI. 7. Il testo della lettera b), del comma 9, dell allegato I, al decreto legislativo, è sostituito dal seguente: verifica, in tutte le zone climatiche ad esclusione della F, per le località nelle quali il valore medio mensile dell irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, I m,s, sia maggiore o uguale a 290 W/m 2, che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica Y IE delle pareti opache verticali, orizzontali o inclinate, di cui al comma 11 dell allegato 1, sia inferiore a 0,12 W/m 2 K. 8. L ultimo capoverso del comma 9, dell allegato I, al decreto legislativo, Gli effetti positivi.omissis equivalenza con le predette disposizioni è eliminato. 9. Dopo il comma 9, dell allegato I, al decreto legislativo, è inserito il seguente: 9bis. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d uso all articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle categoria E.6 ed E.8, il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti di cui all articolo 3, comma 2, lettera c), punti 1 e 2, valuta puntualmente e documenta l efficacia dei sistemi filtranti delle superfici vetrate, tali da ridurre 4

5 l apporto di calore per irraggiamento solare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica ed economica all utilizzo dei sistemi filtranti devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui al comma I contenuti dell allegato M, al decreto legislativo, sono integralmente sostituiti da quelli dell allegato 3, al presente decreto. Articolo 6 (Allegati) 1. Gli allegati 1, 2, 3, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G e 2H costituiscono parte integrante del presente decreto, e sono modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture, d intesa con la Conferenza Unificata e sentito il CNCU. Articolo 7 (Copertura finanziaria) 1. All attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5

6 ALLEGATO 1 DEFINIZIONI 1. Certificazione energetica, procedura comprendente: a) l esecuzione di una diagnosi energetica finalizzata alla determinazione della prestazione energetica dell immobile attraverso il reperimento dei dati dell edificio e l applicazione di una specifica metodologia di calcolo, e all individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti; b) la classificazione dell edificio in funzione della prestazione energetica di cui alla lettera a) e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati; c) il rilascio dell attestato di certificazione. La certificazione energetica è svolta dai soggetti riconosciuti dal decreto Presidente della Repubblica di cui all articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo. Le modalità esecutive della diagnosi di cui alla lettera a) possono essere diverse e commisurate al livello di complessità della metodologia di calcolo utilizzata per la valutazione della prestazione energetica, conformemente a quanto riportato al paragrafo 4, dell allegato 2, del presente decreto; 2. classe energetica, è l etichetta di efficienza energetica attribuita all edificio sulla base di un intervallo convenzionale di riferimento all interno del quale si colloca la sua prestazione energetica. La classe energetica è contrassegnata da una lettera. Possono coesistere delle maggiori specificazioni all interno della stessa classe (a titolo esemplificativo classe A, A+). Le classi possono essere differenziate per l involucro edilizio e per gli impianti e a seconda dell uso energetico al quale si riferiscono: climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione e produzione di energia da fonte rinnovabile; 3. consumo energetico, misura del consumo di energia ricavabile dalla bollette energetiche degli impianti a servizio dell edificio riferito all unità di superficie utile, espresso in kwh/m²anno; 4. dati di ingresso, l insieme delle informazioni relative ai dati locali, climatici, alle caratteristiche dell edificio e dei sistemi impiantistici, da utilizzare, a seconda dei metodi di calcolo prescelti, ai fini della valutazione delle prestazioni energetiche dell edificio, del progetto e della certificazione energetici; 5. edificio destinato ad uso non residenziale, edificio appartenente alle categorie E1, limitatamente a collegi, conventi, case di pena e caserme, E2, E3, E4, E5, E6, E7 e E8, così come classificato in base alla destinazione d uso all articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; 6. edificio esistente, edificio costruito per il quale la richiesta del permesso di costruire, comunque denominato, sia stata presentata prima dell entrata in vigore del decreto legislativo e, ai soli fini delle disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica, per il quale sia stata dichiarata la fine dei lavori; 7. fabbisogno di energia, quantità di energia da fornire all edificio per la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti, per la produzione di acqua calda sanitaria, per l illuminazione artificiale e altri usi energetici; 8. progetto energetico dell edificio o progettazione energetica, procedura che integra la progettazione del sistema edificio-impianto, dal progetto preliminare sino agli elaborati esecutivi, e comprende: la selezione delle soluzioni più idonee ai fini dell uso razionale dell energia e della riduzione dell impatto ambientale (incluse le caratteristiche architettoniche e tecnologiche dell involucro edilizio, le caratteristiche degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, degli impianti per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, degli impianti di illuminazione artificiale e gli altri usi elettrici o energetici obbligati), la verifica

7 ALLEGATO 1 dei requisiti energetici, l esecuzione dei calcoli e la redazione delle relazioni previste dalla legislazione energetica vigente (con particolare riferimento al decreto legislativo, e alla normativa tecnica specifica); 9. sistemi filtranti, pellicole polimeriche autoadesive applicabili su vetri, su lato interno o esterno, in grado di modificare uno o più delle seguenti caratteristiche della superficie vetrata: trasmissione dell energia solare, trasmissione ultravioletti, trasmissione infrarossi, trasmissione luce visibile; 10. targa energetica, è l espressione dell attestato di certificazione energetica finalizzata all affissione pubblica sull edificio a cui si riferisce. La targa è rilasciata dalla Regione o da un ente pubblico da essa delegato, alla cui discrezione e demandata la determinazione di una soglia minima della prestazione energetica dell edificio a cui condizionarne il rilascio. 11. trasmittanza termica periodica Y IE (W/m 2 K), è il parametro che valuta la capacità di una parete opaca di sfasare ed attenuare il flusso termico che la attraversa nell arco delle 24 ore, definita e determinata secondo le norme UNI EN ISO 13786:2001 e successivi aggiornamenti.

8 ALLEGATO 2 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici Indice del documento 1. Finalità 2. Campo di applicazione 3. Prestazione energetica degli edifici 4. Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici 5. Metodologie di calcolo di riferimento nazionale 5.1 Metodo calcolato di progetto 5.2 Metodi di calcolo da rilievo sull edificio 6. Valutazione qualitativa delle caratteristiche dell involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno per la climatizzazione estiva 7. Metodologia di classificazione degli edifici 7.1 Rappresentazione delle prestazioni, struttura della scala delle classi e soglia di riferimento legislativo 7.2 Classi energetiche e prestazione energetica globale 7.3 Climatizzazione invernale dell edificio 7.4 Preparazione dell acqua calda per usi igienici e sanitari 7.5 Certificazione di edifici e di singoli appartamenti (climatizzazione invernale) 8. Procedura di qualificazione energetica degli edifici 9. Procedura di certificazione energetica degli edifici 9.1 Rilascio dell attestato di certificazione e della targa energetica 9.2 Edifici nuovi 9.3 Edifici esistenti 9.4 Grandi edifici esistenti 9.5 Altri edifici esistenti Metodo di calcolo da rilievo in sito Autodichiarazione del proprietario 10. Attività di controllo pubblico esercitata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano

9 1. Finalità Le presenti Linee guida definiscono un sistema di certificazione energetica degli edifici in grado di: a. fornire ai cittadini informazioni ed elementi di orientamento attraverso strumenti commisurati alle loro esigenze: - per la riqualificazione energetica delle abitazioni, dando immediata percezione della convenienza economica ad intervenire per ridurre la bolletta energetica; - per acquisti e locazioni di immobili consapevoli e attenti al parametro energia; b. contribuire ad una applicazione omogenea e coerente della certificazione energetica degli edifici attraverso la definizione di una procedura nazionale che comprenda: - l indicazione di un sistema di classificazione degli edifici coerente con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito nominato decreto legislativo; - l individuazione di metodologie di calcolo utilizzabili in modo alternativo in relazione alle caratteristiche dell edificio e al livello di approfondimento richiesto; - la disponibilità metodi semplificati che minimizzino gli oneri a carico dei cittadini; 2. Campo di applicazione Il campo di applicazione della certificazione energetica è definito dal decreto legislativo. In tale campo la certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle categorie di cui all articolo 3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, indipendentemente dalla presenza o meno di uno o più impianti tecnici esplicitamente od evidentemente dedicati ad uno dei servizi energetici previsti per il calcolo delle prestazioni. Specifiche indicazioni per la valutazione di tali casi sono riportate nell allegato 2A, congiuntamente ad alcune precisazioni per il calcolo dell energia primaria. 3. Prestazione energetica degli edifici La prestazione energetica complessiva dell edificio è espressa attraverso l indice di prestazione energetica globale EPgl. EPgl= EPi + EPacs + EPe + EPill dove: EPi: è l indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale; EPacs: l indice di prestazione energetica per la produzione dell acqua calda sanitaria; Epe: l indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva; EPill: l indice di prestazione energetica per l illuminazione artificiale. Nel caso di edifici residenziali tutti gli indici sono espressi in kwh/m 2 anno. Nel caso di altri edifici (residenze collettive, terziario, industria) tutti gli indici sono espressi in kwh/m 3 anno. L indice di prestazione energetica globale EPgl tiene conto: - del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l illuminazione artificiale; - dell energia erogata e dell energia ausiliaria dei sistemi impiantistici, incluso i sistemi per l autoproduzione o l utilizzo di energia. Si ricorda che la determinazione del fabbisogno di energia primaria per l illuminazione degli ambienti è obbligatoria per gli edifici appartenenti alle categorie E. 1, limitatamente a collegi, conventi, case di pena e caserme, E. 2, E. 3, E. 4, E. 5, E. 6, e E. 7, di cui all articolo 3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n

10 Nella fase di avvio, ai fini della certificazione degli edifici, si considerano solamente gli indici di prestazione di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell acqua calda per usi igienici e sanitari. A partire dal 1 luglio 2008, per la climatizzazione estiva è prevista una valutazione qualitativa delle caratteristiche dell involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno energetico per l erogazione del predetto servizio. Con uno o più atti successivi si procede ad estendere la certificazione a tutti i servizi energetici afferenti l edificio, e a integrare, ai metodi di valutazione delle prestazioni energetiche già indicati, i metodi a consuntivo o le valutazioni di esercizio. 4. Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici Sulla base delle finalità, dell esperienza e delle opportunità offerte dalla certificazione energetica si definiscono più metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici, diverse per utilizzo e complessità. Sono pertanto considerati: 1. Metodo calcolato di progetto o di calcolo standardizzato, che prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso del progetto energetico dell edificio come costruito e dei sistemi impiantistici a servizio dell edificio come realizzati. Questo metodo è obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione o completamente ristrutturati. 2. Metodo di calcolo da rilievo sull edificio, che prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente sull edificio esistente. In questo caso le modalità di approccio possono essere: i. mediante procedure di rilievo, anche strumentali, sull edificio e/o sui dispositivi impiantistici effettuate secondo le normative tecniche di riferimento, previste dagli organismi normativi nazionali, europei e internazionali, o, in mancanza di tali norme dalla letteratura tecnico-scientifica; ii. per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi, integrata da banche dati o abachi nazionali, regionali o locali; iii. sulla base dei principali dati, tipologici, geometrici ed impiantistici. 5. Metodologie di calcolo di riferimento nazionale I riferimenti applicativi di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2, in relazione ai diversi criteri del precedente paragrafo, costituiscono le metodologie nazionali per la determinazione della prestazione energetica dell edificio. Come definito al comma 1 dell allegato 1 al presente decreto, l applicazione di tutte le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche finalizzate alla certificazione, sono parte integrante della diagnosi energetica degli edifici, necessaria ad individuare anche gli eventuali interventi di miglioramento della prestazione in termini descrittivi, di costibenefici, di tempi di ritorno, di riduzione della bolletta e di miglioramento dell indice di prestazione. La metodologia di cui al paragrafo 5.1 costituisce il riferimento per dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i diversi portatori di interesse. I software commerciali che intendono qualificare le loro prestazioni nella conformità del decreto legislativo, dei suoi decreti attuativi e delle presenti Linee guida devono garantire che il valore dell indice di prestazione energetica, calcolato attraverso il loro utilizzo, abbia uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto al corrispondente parametro determinato con l applicazione dei pertinenti riferimenti nazionali. 3

11 5.1 Metodo calcolato di progetto A partire dall entrata in vigore del presente provvedimento, per l applicazione della metodologia di calcolo della prestazione energetica dell edificio per la climatizzazione invernale e per la produzione dell acqua calda sanitaria, di cui al punto 1, del paragrafo 4, si fa riferimento alla metodologia di cui alle seguenti norme tecniche: a) UNI TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell edifico per la climatizzazione estiva ed invernale; b) UNI TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 2: Determinazione dell energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari. Il corrispondente foglio di calcolo, che costituisce il riferimento applicativo delle predette norme, e significativi esempi numerici, sono reperibili sul sito internet del CTI a partire dall entrata in vigore del presente provvedimento. Questa procedura è applicabile a tutte le tipologie edilizie degli edifici nuovi ed esistenti indipendentemente dalla loro dimensione. 5.2 Metodi di calcolo da rilievo sull edificio Conformemente a quanto riportato al punto 2 del paragrafo 4, sono previsti tre livelli di approfondimento per la procedura di calcolo da rilievo sull edificio. 1. In merito al metodo di cui al punto 2i, per il calcolo della prestazione energetica dell edificio per la climatizzazione invernale e per la produzione dell acqua calda sanitaria, si fa riferimento alla specifica metodologia e alle relative semplificazioni comprese nelle norme UNI TS 11300, di cui al precedente paragrafo, a partire dal rilievo delle caratteristiche dell edificio esistente. Questa procedura è applicabile a tutte le tipologie edilizie degli edifici esistenti indipendentemente dalla loro dimensione. 2. In merito alla metodologia di cui al punto 2ii del paragrafo 4, per il calcolo della prestazione energetica dell edificio per la climatizzazione invernale e per la produzione dell acqua calda sanitaria, si fa riferimento alla metodologia predisposta da CNR ed ENEA, sulla base della normativa UNI e CEN, attraverso il software applicativo DOCET disponibile sui siti internet del CNR e dell ENEA. Questa procedura è applicabile agli edifici residenziali esistenti con superficie utile fino a 3000 m In merito alla metodologia di cui al punto 2iii del paragrafo 4, per il calcolo della prestazione energetica dell edificio per la climatizzazione invernale si utilizza la metodologia semplificata di cui all allegato 2B; Questa procedura è applicabile agli edifici residenziali esistenti con superficie utile fino a 1000 m 2. In questo caso, la valutazione qualitativa della prestazione energetica estiva dell involucro edilizio, di cui al paragrafo 6, è facoltativa. In assenza di tale valutazione la classe di maggiore efficienza, di cui al paragrafo 7, a cui si può avere accesso con l utilizzo di questa procedura è la D. Nell allegato 2C si riporta una tabella riepilogativa sull utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazione energetica in relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare. 4

12 6. Valutazione qualitativa delle caratteristiche dell involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno per la climatizzazione estiva In considerazione della rilevanza crescente dei consumi per il raffrescamento degli edifici e per non fornire valutazioni fuorvianti circa la qualità energetica dell edificio nei casi in cui, anche per le particolari condizioni climatiche, l esposizione al calore e l attitudine a trattenerlo possono determinare condizioni gravose per la prestazione energetica in estate, si ritiene essenziale tenere conto di questi aspetti pure nelle more della predisposizione di norme tecniche consolidate in materia di impianti per la climatizzazione estiva. A tal fine, a far data dal 1 luglio 2008, per la valutazione della qualità termica estiva dell involucro edilizio si fa riferimento all indice di prestazione termica dell edificio per il raffrescamento (EPe,inv), espresso in kwh/m 2 anno, pari al rapporto tra il fabbisogno di energia termica per il raffrescamento dell edificio (energia richiesta dall involucro edilizio per mantenere negli ambienti interni le condizioni di comfort, non tiene conto dei rendimenti dell impianto che fornisce il servizio e quindi non è energia primaria) e la superficie calpestabile del volume climatizzato. Il fabbisogno di energia termica per il raffrescamento è calcolato secondo UNI TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell edifico per la climatizzazione estiva ed invernale. Sulla base dei valori assunti dal parametro EPe,inv si definisce la seguente classificazione, valida per tutte le destinazioni d uso: EPe,inv (kwh/m 2 anno) Prestazioni Qualità prestazionale EPe,inv 10 ottime I 10< EPe,inv 20 buone II 20< EPe,inv 30 sufficienti III 30< EPe,inv 40 mediocri IV EPe,inv > 40 cattive V L indicazione della qualità prestazionale dell involucro edilizio deve essere riportata negli attestati di qualificazione e certificazione energetica. 7. Metodologia di classificazione degli edifici 7.1 Rappresentazione delle prestazioni, struttura della scala delle classi e soglia di riferimento legislativo In merito alla rappresentazione delle prestazioni energetiche globali e parziali dell edificio, si ritiene opportuno, per la massima efficacia comunicativa, affiancare ad una rappresentazione grafica diretta delle predette prestazioni, conforme al punto 4 degli allegati 2G e 2H (comprensiva quindi dell indicazione della prestazione raggiungibile con la realizzazione degli interventi di riqualificazione raccomandati) un sistema di valutazione basato su classi. In considerazione del livello medio di efficienza del parco immobiliare nazionale e soprattutto per stimolare interventi di riqualificazione diffusi, che possano concretizzarsi agevolmente in passaggi di classe, si ritiene necessario, avere a disposizione un congruo numero di classi, soprattutto al di sopra delle soglia di riferimento legislativo. A tali esigenze si risponde con classi identificate dalle lettere dalla A alla G, nel senso di efficienza decrescente, con l introduzione di una classe A+ (relativamente alla prestazione globale e a quelle concernenti la climatizzazione invernale ed estiva) e, tenendo conto dell evoluzione normativa (che prevede nuovi requisiti minimi concernenti la climatizzazione invernale per gli edifici di nuova costruzione a partire dal 1 gennaio 2008 e 5

13 dal 1 gennaio 2010), ponendo il requisito minimo fissato a partire dal 2010 per la climatizzazione invernale quale limite di separazione tra le classi C e D. 7.2 Classi energetiche e prestazione energetica globale La scelta del sistema di classificazione degli edifici in base alle loro prestazioni energetiche, pur nella sua inevitabile convenzionalità, rappresenta certamente un aspetto determinante per l efficacia e la correttezza delle informazioni fornite ai cittadini. A tal fine si ritiene opportuno che il certificato energetico esprima il confronto della prestazione energetica globale propria dell edificio: EPgl= EPi + EPacs + EPe + EPill (1) con n classi di riferimento i cui limiti inferiori sono determinati attraverso la seguente espressione: EPgl (CLASSE) n = K 1 n EPi L (2010)+ EPacs n + K 2 n EPe L + EPill n (2) dove: K 1n e K 2n sono dei parametri dimensionali; EPi L (2010) è il limite massimo ammissibile dell indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale in vigore a partire dal 1 gennaio Come già detto al paragrafo 3, si avvia la certificazione energetica limitando la valutazione dell indice di prestazione EP ai servizi di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria. In tal caso le precedenti espressioni (1) e (2) diventano rispettivamente: EPgl= EPi + EPacs (3) EPgl (CLASSE) n = K 1 n EPi L (2010)+ EPacs n (4) Nell allegato 2D si riportano le scale delle classi energetiche per le prestazioni parziali e globale, questa ultima, indicata al punto 3, del predetto allegato, definita con l espressione (4), con cui confrontare la prestazione energetica globale propria dell edificio, calcolata con l espressione (3) Climatizzazione invernale dell edificio Il sistema di classificazione nazionale, relativo alla climatizzazione invernale, è definito sulla base dei limiti massimi ammissibili del corrispondente indice di prestazione energetica in vigore a partire dal 1 gennaio 2010 (EPi L(2010) ), di cui alle tabelle 1.3 e 2.3 dell allegato C al decreto legislativo, e quindi parametrato al rapporto di forma dell edificio e ai gradi giorno della località dove lo stesso è ubicato. Un sistema così definito: - è pienamente coerente con le finalità di cui al paragrafo 1; - garantisce la stessa classe a tutti gli edifici, anche di diversa tipologia, che rispettano i limiti del decreto legislativo (EPi L ), in pari misura, ponendoli in maniera certa al di sopra della soglia di riferimento; 6

14 - permette una politica energetica degli edifici basata su una corretta comunicazione ai cittadini, su incentivi e premialità, facilmente integrabili o cumulabili tra loro, a partire dal rispetto degli obblighi di legge e con l utilizzo delle classi; - assicura piena coerenza tra la metodologia di calcolo dell indice di prestazione energetica EPi e l attribuzione della classe energetica. Al punto 1, dell allegato 2D si riporta la scala nazionale di classi espressione della prestazione energetica per la climatizzazione invernale. Al fine di fornire all utente tutte le informazioni necessarie per individuare i provvedimenti atti migliorare le prestazioni energetiche, nell attestato di certificazione devono essere riportati, oltre all indice di prestazione energetica dell edificio (energia primaria specifica), quelli relativi alle prestazioni parziali, quali il fabbisogno energetico dell involucro e il rendimento medio stagionale dell impianto. Si richiama l attenzione sul fatto che nel costruire la scala di confronto, per gli edifici residenziali gli indici di prestazione sono espressi in kwh/m 2 anno, mentre per residenze collettive o edifici non residenziali, i medesimi indici sono espressi in kwh/m 3 anno. Un esempio di classificazione di un edificio residenziale secondo il sistema di classificazione nazionale, in relazione alla prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi), è riportato nell allegato 2E 7.4. Preparazione dell acqua calda per usi igienici e sanitari La prestazione energetica, rappresentata dal relativo indice per la preparazione dell acqua calda per usi igienici e sanitari (EPacs), in chilowattora per metro quadrato di superficie utile dell edificio per anno (kwh/m 2 anno), viene messa a confronto con una scala di valori costituenti le classi energetiche. Al punto 2, dell allegato 2D si riporta la scala nazionale delle classi, espressione della prestazione energetica per la preparazione dell acqua calda per usi igienici e sanitari, determinata sulla base di considerazioni tecnico-economiche Certificazione di edifici e di singoli appartamenti (climatizzazione invernale) La determinazione e/o l attribuzione del rapporto di forma ha un ruolo molto importante nel sistema di certificazione energetica degli immobili, in particolare per la loro classificazione relativamente al servizio di riscaldamento invernale. Altri aspetti importanti riguardano gli impianti a servizio dell edificio, soprattutto in relazione alle zone che da questi vengono servite, e la destinazione d uso dell immobile. In linea di principio, per gli edifici residenziali la certificazione energetica riguarda il singolo appartamento. Nel caso di una pluralità di unità immobiliari in edifici multipiano (condomini) si potrà prevedere, in generale, una certificazione originaria comune per unità immobiliari che presentano caratteristiche di ripetibilità logistica e di esposizione, (piani intermedi), sia nel caso di impianti centralizzati che individuali, in questo ultimo caso a parità di generatore di calore per tipologia e potenza. Per gli edifici multipiano, si può quindi prevedere: a) in presenza impianti termici autonomi o centralizzati con contabilizzazione del calore, un certificato per ogni unità immobiliare determinato con l utilizzo del rapporto di forma proprio dell appartamento considerato (Lo stesso che si utilizza per la determinazione dell indice di prestazione energetica limite EP Li ); b) in presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore, l indice di prestazione energetica per la certificazione dei singoli alloggi è ricavabile ripartendo l indice di prestazione energetica (EP L i) dell edificio nella sua interezza in base alle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento; 7

15 c) in presenza di appartamenti serviti da impianto centralizzato che si diversifichino dagli altri per l installazione di sistemi di regolazione o per la realizzazione di interventi di risparmio energetico, si procede conformemente al punto a). In questo caso per la determinazione dell indice di prestazione energetica si utilizzano i parametri di rendimento dell impianto comune, quali quelli relativi a produzione, distribuzione, emissione e regolazione, ove pertinenti. A tal fine è fatto obbligo agli amministratori degli stabili di fornire ai condomini i dati necessari. 8. Procedura di qualificazione energetica degli edifici Per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi ricadenti nell ambito di applicazione di cui all articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo, in questo ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali, conformemente alle disposizioni del comma 2, dell articolo 8, dello stesso decreto legislativo e ai fini della certificazione energetica, deve essere redatto l attestato di qualificazione energetica riferito al sistema edificio impianti nella sua globalità. L attestato deve essere predisposto da un tecnico abilitato o, nel caso siano intervenuti più soggetti nella redazione degli elaborati progettuali, da singoli tecnici abilitati limitatamente ai propri ambiti di competenza e firmato dal direttore dei lavori che attesta la conformità al progetto delle opere realizzate. I predetti tecnici non sono necessariamente estranei alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell edificio L attestato può essere predisposto anche per gli edifici esistenti, e utilizzato ai fini della richiesta di certificazione energetica. L attestato è in ogni caso riferimento obbligatorio per il Soggetto certificatore, e in considerazione delle competenze e delle responsabilità assunte dai firmatari dello stesso, uno strumento che ne favorisce e semplifica l attività e può ridurre l onere a carico del cittadino. Uno schema di attestato di qualificazione energetica, con i suoi contenuti minimi è riportato nell allegato 2F. 9. Procedura di certificazione energetica degli edifici Gli edifici o le unità immobiliari ricadenti nell ambito di applicazione di cui all articolo 6 del decreto legislativo, coi limiti ivi previsti, devono essere dotati dell attestato di certificazione energetica da parte di un soggetto idoneo allo svolgimento di tale servizio. La certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario o dal detentore dell immobile ai Soggetti certificatori riconosciuti dal decreto Presidente della Repubblica di cui all articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo. L attestato di certificazione è rilasciato dai Soggetti certificatori. I costi per la certificazione sono posti a carico dei richiedenti che li liquideranno direttamente ai Soggetti certificatori. La procedura di certificazione energetica di un edificio (o di una unità immobiliare) prevede le seguenti fasi: 1. esecuzione di una diagnosi energetica effettuata dal Soggetto certificatore, comprendente: a) il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell utenza, all uso energetico dell edificio e alle 8

16 caratteristiche del progetto energetico, avvalendosi, in primo luogo dell attestato di qualificazione energetica; b) la determinazione della prestazione energetica mediante applicazione di appropriata metodologia, secondo quanto indicato ai precedenti paragrafi 4 e 5, relativamente a tutti gli usi energetici, espressi in base all indice di prestazione energetica EP totale e parziale; c) l individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle; 2. valutazione della prestazione di cui alla lettera a), del punto 1, in rapporto alla scala di valori definita nell ambito del sistema di classificazione energetica vigente; 3. emissione dell attestato di certificazione energetica. Il richiedente il servizio di certificazione energetica può, ai sensi dell articolo 6, comma 2bis, del decreto legislativo, rendere disponibili a proprie spese i dati relativi alla prestazione energetica dell edificio o dell unità immobiliare. Lo stesso può richiedere il rilascio dell attestato di certificazione energetica sulla base di: un attestato di qualificazione energetica relativo all edificio o alla unità immobiliare oggetto di certificazione, anche non in corso di validità, purché nel frattempo non siano stati realizzati interventi che abbiano modificato la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto; le risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati con modalità coerenti con i metodi di valutazione della prestazione energetica attraverso cui si intende procedere. Il Soggetto certificatore è tenuto ad utilizzare i documenti sopra indicati (ed i dati in essi contenuti), qualora esistenti e resi disponibili dal richiedente, previa verifica di completezza e congruità. Le condizioni e le modalità attraverso cui è stata effettuata la valutazione della prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare ai fini della sua certificazione viene indicata esplicitamente nel relativo attestato, anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità. Al fine di favorire la diffusione e l apprezzamento della qualità energetica degli edifici, si ritiene opportuno che le Regioni istituiscono un proprio marchio di qualità energetica, targa energetica, da attribuire agli immobili che conseguono una prestazione energetica superiore alla soglia che si ritiene più opportuna. Schemi di attestato di certificazione energetica, con i suoi contenuti minimi sono riportati negli allegati 2G ed 2H, rispettivamente per edifici residenziali e non residenziali Rilascio dell attestato di certificazione e della targa energetica Per il rilascio della documentazione di certificazione energetica la procedura nazionale si articola in modo differenziato a seconda si tratti di edifici nuovi od esistenti. Il soggetto che certifica deve, in ogni caso, sottoporre al richiedente, in forma scritta, tutte le opzioni che gli sono consentite per accedere all attestato di certificazione energetica del suo immobile, in termini di qualità e di costo del servizio, al fine di consentire al medesimo una scelta adeguata ai fini che si prefigge e commisurata alla qualità energetica dell edificio. Il richiedente sottoscrive, per presa visione, tale informativa e la scelta conseguentemente operata. 9

17 9.2 Edifici nuovi Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli completamente ristrutturati di cui all articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, il titolare del permesso di costruire o di altro titolo abilitativo a costruire l immobile o il proprietario, prima del deposito della richiesta di autorizzazione edilizia, fa richiesta al Soggetto certificatore della documentazione di certificazione. Il Soggetto certificatore deve accertare la coerenza tra gli obiettivi di efficienza energetica definiti dal progetto delle opere e i risultati raggiunti al termine della loro realizzazione. La procedura deve prevedere le fasi descritte ai punti 1, 2 e 3 del paragrafo 9, ed in particolare la determinazione delle prestazioni energetiche dell edificio con il metodo di calcolo previsto al paragrafo 5.1. Al fine di consentire i controlli in corso d opera, il direttore dei lavori segnalerà al Soggetto certificatore le varie fasi della costruzione dell edificio e degli impianti, rilevanti ai fini delle prestazioni energetiche dell edificio. A fine lavori il richiedente consegna al Soggetto certificatore l attestato di qualificazione energetica, debitamente asseverato dal direttore dei lavori. Il Soggetto certificatore, nell ambito della sua attività di controllo, può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi, ove necessario di metodi e tecniche d avanguardia. Al completamento delle operazioni, il Soggetto certificatore provvede alla redazione dell attestato di certificazione energetica e alla sua consegna al richiedente. Il medesimo soggetto, entro i successivi quindici giorni, trasmette copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio. 9.3 Edifici esistenti La procedura di certificazione degli edifici esistenti si differenzia ulteriormente con le modalità di seguito descritte Grandi edifici esistenti Sono definiti grandi edifici, gli immobili con superficie utile maggiore di 1000 m 2. Per i grandi edifici esistenti il proprietario fa richiesta al Soggetto certificatore della documentazione di certificazione energetica. Il richiedente può fornire al Soggetto certificatore copia dell attestato di qualificazione o delle risultanze di una diagnosi energetica e gli eventuali elaborati progettuali dell edificio. Nel caso in cui il richiedente intende avvalersi del metodo di calcolo di progetto, la procedura prevede le stesse modalità di cui al paragrafo 9.2. Se invece il richiedente sceglie di procedere attraverso il metodo di calcolo da rilievo sull edificio, le metodologia di calcolo utilizzate sono quelle previste al paragrafo 5.2, punti 1 e 2, con le limitazioni ivi previste. Al completamento delle operazioni il Soggetto certificatore procede analogamente a quanto previsto al paragrafo Altri edifici esistenti Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m 2, sono previste ulteriori possibilità di certificazione energetica a partire dai differenti metodi utilizzati per il calcolo dell indice di prestazione energetica dell edificio: 10

18 a) metodo di calcolo di progetto o metodi di calcolo da rilievo sull edificio comprendenti anche le semplificazioni di cui al paragrafo 4, punto 2iii; b) dichiarazione del proprietario. Il metodo di certificazione energetica di cui alla lettera b) non è compatibile con l accesso agli incentivi pubblici Metodo di calcolo da rilievo sull edificio Ferme restando le procedure di cui al paragrafo 9.4 e la facoltà di avvalersi dei medesimi metodo di calcolo, su scelta del richiedente il Soggetto certificatore può operare attraverso un metodo di calcolo da rilievo sull edificio semplificato, conformemente a quanto previsto al paragrafo 5.2, punto 3, con le limitazioni ivi previste. Al completamento delle operazioni il Soggetto certificatore procede analogamente a quanto previsto al paragrafo Autodichiarazione del proprietario Qualora il richiedente, in considerazione della scadente qualità energetica dell immobile, non ritenga necessario e conveniente qualificarlo energeticamente può procedere agli adempimenti della certificazione attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che: - l edificio è di classe G - i costi per la gestione energetica dell edificio sono molto alti; - l edificio contribuisce in modo significativo all inquinamento dell ambiente. Entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, il richiedente ne trasmette copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio. 10. Attività di controllo pubblico esercitata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano Il controllo pubblico della qualità del servizio di certificazione energetica offerto ai cittadini del proprio territorio, esercitato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 1 dell articolo 7, del decreto Presidente della Repubblica di cui all articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, è funzione del ruolo e della tipologia di Soggetti certificatori e comprende: - l accertamento documentale, includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure, a partire dall informativa fornita dal Soggetto certificatore e sottoscritta dal richiedente concernente la scelta della procedura/metodologia da utilizzare, di cui al paragrafo 9.1; - le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi; - le ispezioni delle opere. Riguardo alle ispezioni delle opere l attuazione di una procedura a campione è congruente con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalità della certificazione energetica. Nella fase di avvio si ritengono adeguati controlli per almeno il 5 % dei certificati emessi. Questa attività viene svolta dando priorità generale alle richieste di certificazione su cui il Soggetto certificatore non abbia svolto controlli in corso d opera e riservando percentuali maggiori di controlli alle classi energetiche più efficienti. Si ritiene altresì opportuno che in presenza di incentivi pubblici le ispezioni siano svolte su un campione più ampio. 11

19 ALLEGATO 2A Indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria e relativamente alle modalità di espressione del fabbisogno energetico in termini di energia primaria 1. In assenza di impianti termici per la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda sanitaria e quindi nell impossibilità di poter determinare le conseguenti prestazioni energetiche e l energia primaria utilizzata dall edificio, per tutti gli edifici delle categorie di cui all articolo 3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si procede con le seguenti modalità. a) Climatizzazione invernale In presenza di edifici che hanno un indice di prestazione dell involucro edilizio maggiore del valore limite riportato nelle seguenti tabelle 1 e 2, in funzione della fascia climatica, rispettivamente per edifici ad uso residenziale e non residenziali, in considerazione del concetto di certificazione della prestazione basato sull ipotesi di utilizzo convenzionale e standard dell edificio in esame, si presume che le condizioni di comfort invernale siano raggiunte grazie ad apparecchi alimentati dalla rete elettrica. b) Produzione di acqua calda sanitaria In assenza di impianto di produzione di acqua calda sanitaria ed in mancanza di specifiche indicazioni, sulla base delle considerazioni riportate alla lettera precedente si presume che lo specifico servizio sia fornito grazie ad apparecchi alimentati dalla rete elettrica. Tabella 1. Valori limite dell indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell involucro edilizio degli edifici residenziali, espresso in kwh/m 2 anno, al di sopra dei quali, in assenza di impianto termico, si applica quanto previsto al comma 1, lettera a). Zona climatica A B C D E F Tabella 2. Valori limite dell indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell involucro edilizio degli edifici NON residenziali, espresso in kwh/m 3 anno, al di sopra dei quali, in assenza di impianto termico, si applica quanto previsto al comma 1, lettera a). Zona climatica A B C D E F

20 2. In merito alle modalità di espressione della prestazione energetica in termini di energia primaria, una volta portato a termine il calcolo dei fabbisogni in termini di unità fisiche di energia in alimentazione agli impianti di trasformazione, di distribuzione interna all edificio e di utilizzo finale (comprendendo quindi tutti gli impianti di trasformazione di energia facenti parte integrante del sistema edificio-impianto), questi vanno convertiti in termini di energia primaria utilizzando i seguenti fattori di conversione: energia elettrica: 2,50 kwh p /kwh e (considerando convenzionalmente una efficienza del sistema elettrico nazionale pari a 0,40); gas naturale: 9,76 kwh p /mc (considerando convenzionalmente un potere calorifico pari a 8250 kcal/mc e l 1,7% di perdite del sistema di approvvigionamento); gasolio: 10,07 kwh p /lt (considerando convenzionalmente un potere calorifico pari a kcal/kg e l 1,7% di perdite del sistema di approvvigionamento); GPL: 6,50 kwh p /lt (considerando convenzionalmente un potere calorifico pari a kcal/kg e l 1,7% di perdite del sistema di approvvigionamento); entalpia ceduta da fluidi termovettori; 1,19 kwh p / kwh t (considerando convenzionalmente un rendimento globale medio stagionale del sistema di generazione del calore pari a 0,84); energia primaria solare o eolica: 1 kwh p /kwh prodotto (elettrico o termico) al netto di eventuali consumi per servizi ausiliari o altro; altri combustibili consentiti, comprese biomasse e rifiuti, vanno valutati sulla base del contenuto energetico in ingresso all impianto di trasformazione (potere calorifico inferiore moltiplicato per la quantità fisica consumata).

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