RASSEGNA NORMATIVA RASSEGNA PERIODICA DI LEGISLAZIONE*

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1 RASSEGNA NORMATIVA RASSEGNA PERIODICA DI LEGISLAZIONE* Aprile 2005 Comunicato n. 45/2005 Decreto MIUR 10 dicembre 2004 Piano degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari. (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 4 aprile 2005) Comunicato n. 46/2005 Decreto MEF del 15 marzo 2005 Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, ai fini dell attuazione dell articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e dell articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) anni (pubblicato sulla G.U. n. 72 del 29 marzo 2005) Comunicato n. 47/2005 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Delibera del 7 marzo Informativa economica di sistema. Obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie degli enti pubblici. (Deliberazione n. 139/05/CONS). (pubblicata sulla G.U. n. 67 del 22 marzo 2005) Comunicato n. 48/2005 Legge n. 43/2005 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell art. 4, comma 1, del decreto legge n. 280/2004. (pubblicata sulla G.U. n. 75 del 1 aprile 2005) (si veda approfondimento)

2 Comunicato n. 49/2005 D.P.C.M. del 15 febbraio 2005 Fondo integrativo da ripartire fra le regioni e le province autonome per la concessione dei prestiti d onore e delle borse di studio. (pubblicato sulla G.U. n. 80 del 7 aprile 2005) Comunicato n. 50/2005 Dipartimento della funzione pubblica Direttiva n. 1/05 - Misure finalizzate all attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane. Comunicato n. 51/2005 Decreto M.E.F. del 24 febbraio 2005 Modalità e procedure da seguire per l esecuzione in economia di lavori. (pubblicato sulla G.U. n. 82 del 9 aprile 2005) Comunicato n. 52/2005 Decreto MIUR 6 aprile 2005 Regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi per progetti intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica. (pubblicato sulla G.U. n. 90 del 19 aprile 2005) Comunicato n. 53/2005 Decreto MIUR 7 aprile 2005 Regole e modalità per la presentazione delle richieste di finanziamento triennale a favore degli enti che svolgono attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica. (pubblicato sulla G.U. n. 91 del 20 aprile 2005) Comunicato n. 54/2005 D.P.R. n. 68/2005 Regolamento recante disposizioni per l utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. (pubblicato sulla G.U. n. 97 del 28 aprile 2005) (si veda approfondimento) Comunicato n. 55/2005 Legge n. 62/2005 Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee. Legge Comunitaria 2004 (pubblicata sulla G.U. n. 96 del 27 aprile 2005 Suppl. Ordinario n. 76) (si veda approfondimento) 2

3 APPROFONDIMENTI Legge n. 43/2005 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. E stata pubblicata sulla G.U. n. 75 del 1 aprile 2005 la legge n. 43/2005, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7. Come è noto, il decreto legge n. 7/2005, caratterizzato da elevata eterogeneità, introduceva nel nostro sistema normativo una pluralità di norme nel settore dell Università e del pubblico impiego. Ecco, in dettaglio, le novità di maggior rilievo: Sui ricercatori e professori universitari: Il comma 2 dell articolo 1 dispone, per i ricercatori universitari, che, dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma, il trattamento economico sarà pari al 70 per cento di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità. Come si ricorderà, il testo del decreto prevedeva, per i ricercatori, la riduzione ad un anno del periodo, attualmente triennale, di prova per il giudizio di conferma. Ebbene, la legge in esame, modificando la norma contenuta nel testo originario del decreto, riporta a tre anni il periodo di conferma per i ricercatori, ma garantisce, dopo un anno di lavoro, un trattamento economico maggiore, pari al 70% di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia a tempo pieno con la stessa anzianità di servizio. Il nuovo testo del decreto legge, infine, prevede (con il nuovo comma 2-bis) che, in attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei professori universitari, per le procedure di valutazione comparativa relative alla copertura di posti di professore ordinario e associato, di cui alla legge 210/98, (bandite successivamente alla data del 15 maggio 2005) la proposta della commissione giudicatrice dovrà essere limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole. Sui contributi per le Università: L articolo 1 bis dispone che l'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi in favore delle università di cui all'articolo 5 della 243/91, (come determinata dalla Tabella C della 3

4 311/2004), sarà incrementata di euro per l'anno 2005, di euro per l'anno 2006 e di euro per l'anno Tale previsione, dunque, incrementa, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, l autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi in favore delle Università. Sulla programmazione: L articolo 1, comma 1, dispone che per l'anno 2005, i programmi di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 311/2004 (programmi triennali del fabbisogno di personale) sono formulati dalle università ed inviati, per la valutazione di compatibilità finanziaria, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo La legge di conversione ha dunque chiarito che la valutazione affidata al Ministero sarà una valutazione di compatibilità finanziaria. Rimane invece fissata al 31 marzo 2005 la scadenza entro la quale adempiere con la comunicazione dei programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico- amministrativo, a tempo determinato e indeterminato. La legge in esame inoltre, in materia di programmazione e valutazione delle Università, prevede che queste ultime, a decorrere dall'anno 2006, adottino, entro il 30 giugno di ogni anno, programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I predetti programmi delle università devono individuare in particolare: a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere; b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica; c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti; d) i programmi di internazionalizzazione; e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità. Tali programmi delle università, fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Di tali programmi delle università si terrà conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università. Sulla mobilità volontaria: Di rilievo sono anche le novità introdotte dal comma 1-quater dell articolo 5, con cui si aggiungono all art. 30 del d. lgs. 165/01 alcune nuove previsioni. Come è noto, l art. 30 del citato decreto legislativo disciplina la fattispecie del passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, prevedendo la possibilità, per le amministrazioni, di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto dei dipendenti in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento. Ciò premesso, viene ora previsto dalla legge in esame che le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in 4

5 organico, devono attivare le procedure di mobilità (volontaria), provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Tale previsione è di rilievo poiché stabilisce la regola per cui non si può procedere a bandire concorsi pubblici per coprire le disponibilità se non si è preventivamente verificato la possibilità di coprire quella copertura ricorrendo alla procedura di mobilità volontaria. Pare rilevarsi dunque che, mentre nella previsione originaria dell art. 30 l istituto della mobilità volontaria sembrava rimesso alla discrezionale valutazione dell amministrazione, nel nuovo regime, invece, la mobilità non pare più essere modalità di copertura delle vacanze alternativa alle assunzioni tramite concorsi, bensì procedura da esperire obbligatoriamente prima di bandire la procedura concorsuale. Sul personale in disponibilità: Le altre novità normative, che riguardano invece il personale pubblico in disponibilità, sono dirette a perfezionare il sistema di ricollocazione di tale personale. A tal fine, il comma 1-quinquies dell articolo 5, sostituendo il comma 1 dell articolo 34 del d. lgs. 165/2001, prevede che il personale in disponibilità sia iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro. Viene dunque previsto, con la novella in esame, che si formi una graduatoria avendo riguardo all anzianità di iscrizione nelle liste di disponibilità. Il comma 1-sexies dell art. 5 invece, sostituendo il comma 2 dell articolo 34-bis del d. lgs. 165/2001, prevede che entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione fatta dalle amministrazioni, il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale collocato in disponibilità, secondo l anzianità di iscrizione nel relativo elenco. A seguito dell assegnazione, l amministrazione iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto prosegue con l amministrazione che ha comunicato l intenzione di bandire il concorso. Con il comma 1-septies, infine, si dispone che, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica (direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni), le amministrazioni possono procedere all avvio della procedura concorsuale per le figure per le quali non sia intervenuta l assegnazione di personale. Il termine di due mesi, decorso il quale le amministrazioni possono procedere con le procedure concorsuali, è ora riferito alla ricezione della comunicazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica (prima era invece riferito alla semplice comunicazione ). 5

6 Viene infine prevista la possibilità, ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità, che il Dipartimento della funzione pubblica effettui ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Decreto del Presidente della Repubblica n. 68/2005 Regolamento recante disposizioni per l utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. E stato pubblicato sulla G.U. n. 96 del 27 aprile 2005 la legge n. 62il DPR n. 68/2005, recante le disposizioni per l utilizzo della posta elettronica certificata. La posta elettronica certificata è un sistema di posta elettronica mediante il quale è fornita al mittente la documentazione, valida agli effetti di legge, attestante l invio e la consegna delle comunicazioni al destinatario. Il messaggio di posta elettronica certificata, inviato dal mittente al proprio gestore di posta elettronica, viene da quest'ultimo trasmesso al destinatario direttamente o trasferito al gestore di posta elettronica certificata di cui si avvale il destinatario stesso; quest'ultimo gestore provvede alla consegna nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. Il gestore di posta elettronica certificata, utilizzato dal mittente, fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce, invece, al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna; quest ultima fornisce al mittente la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. L avvenuto recapito del messaggio, quindi, scatta nel momento in cui l diventa disponibile sul computer del destinatario e non quando quest ultimo l ha effettivamente letta. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante la firma elettronica certificata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), del DPR n. 445/2000. Il problema che si vuole risolvere, con l introduzione della novella normativa in esame, è quello della prova dell avvenuta trasmissione e soprattutto dell avvenuta ricezione del messaggio di posta elettronica e degli allegati. 6

7 La questione era oramai nota: non c era la certezza dell avvenuta trasmissione e soprattutto dell avvenuta ricezione delle , a meno che non ci fosse la volontà del destinatario di confermare l avvenuta ricezione. Il problema si poneva dunque in tutti quei casi in cui il destinatario non voleva o non aveva interesse a confermare la ricezione della comunicazione. Con la posta elettronica certificata, invece, il problema viene risolto: la ricevuta di avvenuta consegna dà al mittente la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è arrivato all indirizzo dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna. Legge n. 62/2005 Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee. Legge Comunitaria 2004 E stata pubblicata sulla G.U. n. 96 del 27 aprile 2005 la legge n. 62/2005, recante le disposizioni per l adempimento degli obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee (Legge Comunitaria 2004). La legge in esame contiene importanti disposizioni in diverse materie, delle quali, nella prossima rassegna normativa, verranno segnalate le più significative. * A cura di: Avv. Giuseppe Bredice Area Legale Avv. Raffaele Moscuzza - Dirigente Area Legale La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di reperire le più significative novità legislative, di realizzarne un costante monitoraggio e offrire una prima interpretazione per un possibile confronto. I commenti costituiscono una prima traccia interpretativa la cui condivisione è lasciata alla responsabilità degli operatori. 7

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