COMUNE DI STIGLIANO Provincia di Matera

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1 COMUNE DI STIGLIANO Provincia di Matera COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE Svolgimento Lavori di Pubblica Utilità (art. 54 D.L.vo , n. 247 e N. 75 Reg. del art. 2 D. M ) Approvazione schema di convenzione tra il 09/09/2014 Comune di Stigliano Oggetto: ed il Tribunale di Matera Affidamento N. Prot. procedimento. ****************************** L anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre alle ore 08,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: PRESENTE ASSENTE 1 BARISANO Antonio SINDACO X 2 COLUCCI Vincenzo VICE SINDACO X 3 CAPALBI Giovanni ASSESSORE X 4 FORNABAIO Nicola ASSESSORE X 5 MANDILE Francesco ASSESSORE X TOTALI 5 e con l assistenza del segretario Comunale Dott. Giuseppe Romano. Il Sindaco/Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull oggetto sopracitato. La giunta PREMESSO che: sulla proposta della presente deliberazione, per effetto degli articoli 5 e 6 del Regolamento comunale sui controlli interni approvato con delibera consiliare n. 1 del esecutiva - ha espresso parere favorevole allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale : il responsabile del servizio amministrativo (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica; il responsabile del servizio finanziario (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile; a norma dell art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell art. 73 comma V bis DPR 309/90 così come modificato dal D.L n. 272 convertito con legge n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le

2 Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; l art. 2 comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell art. 54, comma 6, del Decreto L.vo n. 274/2000, stabilisce che l attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della giustizia, o su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le Organizzazioni indicate nell art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; l'art 33 c. 1 lett. d) e c.3 lett. h) della Legge 29 luglio 2010 n. 120, nel riformare gli artt. 186 e 187 del codice della strada (guida sotto l'influenza dell'alcool e guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti) stabilisce che il giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità; il suddetto D.M. 26 marzo 2001, attuativo della disposizione di cui all'art. 54 del D.Lgs. 274/2000 stabilisce che il lavoro di pubblica utilità consiste nello svolgimento delle seguenti attività: prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche; prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione di randagismo degli animali; prestazione di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni di demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia; altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato; VISTA la bozza di convenzione trasmessa dal Tribunale di Matera; CONSIDERATO che: questa Amministrazione intende promuovere e favorire l applicazione delle disposizioni normative richiamate innanzi riconoscendo il valore rieducativo e quindi sociale attribuito alla sanzione accessoria relativa al lavoro in favore della comunità e tenuto conto che l'impiego dei predetti soggetti consente di apportare un supporto nella gestione di alcuni servizi comunali, con la presente s'intende proporre l'approvazione dello schema di convenzione composto di n. 08 articoli che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; l'amministrazione intende individuare le seguenti attività cui destinare i soggetti che a seguito di sentenza del giudice devono svolgere prestazioni lavorative per pubblica utilità nei seguenti ambiti di intervento: l attività di supporto ai servizi comunali (ad es. raccolta differenziata porta a porta, distribuzione materiale informativo, riordino e pulizia delle aree circostanti il Municipio, supporto in occasione di manifestazioni varie ); attività di supporto alla squadra operai per interventi manutentivi ordinari e straordinari delle strutture comunali (opere da elettricista, da idraulico, da pittore, custodia e cura del verde pubblico, segnaletica orizzontale,ecc.); DATO ATTO che l Ente è disponibile ad ospitare i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità affinché prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell ambito delle strutture organizzative individuate nell Area Tecnica ed Area Amministrativa con il coordinamento dei rispettivi Funzionari Responsabili; RILEVATO che ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 274/2000, il lavoro per pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e che comporta la prestazione di non più di trentasei ore di lavoro settimanale da svolgere secondo modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. DATO ATTO che è fatto divieto retribuire in qualsiasi modo le prestazioni lavorative per pubblica utilità e che il Comune deve provvedere a prestare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi; VISTI: l'articolo 54 del D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 "Lavoro di pubblica utilità"; il D.M. 26/03/2001 "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del D.Lgs. 28/08/2000, n. 274";

3 l'art 33 c. 1 lett. d) e c.3 lett. h) della Legge 29 luglio 2010 n. 120 Modifiche al Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ; lo schema di convenzione composto da n. 08 articoli, allegato al presente provvedimento; VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000; Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanimi, DELIBERA Per i motivi espressi in narrativa, qui integralmente richiamati e confermati: 1. DI FAVORIRE l applicazione della normativa in premessa richiamata dichiarando la propria disponibilità ad ospitare i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità affinché prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell ambito strutture organizzative individuate nell Area Tecnica ed Area Amministrativa con il coordinamento dei rispettivi Funzionari Responsabili; 2. DI APPROVARE lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che, composto di n. 08 articoli, con validità di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 3. DI DARE ATTO che la copertura degli oneri derivanti dall assicurazione per infortuni e per responsabilità civile, relativamente alle prestazioni di lavoro di pubblica autorità, è interamente a carico del Comune e che tale impegno verrà assunto con successive determinazioni dirigenziali; 4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Responsabili dei servizi interessati; 5. DI DARE ATTO che la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 D.Lgs n.267/2000.

4 TRIBUNALE DI MATERA Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell art. 54 D.L.vo , n. 274 e dell art. 2 del D.M PREMESSO CHE 1. A norma dell art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L n. 272 convertito con legge n. 49, su richiesta di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; 2. L art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; 3. Il Ministero della Giustizia con atto emanato il ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni; CONSIDERATO CHE L Ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell art. 54 del citato decreto legislativo; SI STIPULA La presente convenzione (di seguito la Convenzione ) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona., Presidente del Tribunale ordinario di Matera, giusta la delega di cui in premessa (di seguito il Tribunale ) e.., legale rappresentante del Comune di.. (di seguito l Amministrazione); ART. 1 Attività da svolgere L Amministrazione consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli art. 54 del decreto legislativo citato in premessa prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività. Per quanto riguarda le pene alternative per condanne conseguenti le violazioni di norme del codice della strada, il lavoro di pubblica utilità sarà svolto, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e delle educazione stradale. In conformità con quanto previsto dall art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l Amministrazione specifica che l attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni: lavori nelle strutture dell Amministrazione nei settori dell Area Amministrativa e dell Area Tecnica. ART. 2 Modalità di svolgimento L attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità. ART. 3 Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni I soggetti indicati dal comma 2 del art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest ultimo le relative istruzioni sono: 1. Il Responsabile dell Area Amministrativa, dott. Giuseppe Veneziano (di seguito il Coordinatore); Il Responsabile dell Area Tecnica, ing. Pasquale Morisco (di seguito il Coordinatore). L Amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati. ART. 4 Modalità di trattamento

5 Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l Amministrazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l attività potrà svolgersi in modo da impedire l esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l art. 54, commi 2,3 e 4 del citato decreto legislativo. L Amministrazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti. ART. 5 Divieto di retribuzione Assicurazioni sociali E fatto divieto all Amministrazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l attività da essi svolta. E obbligatoria ed è a carico dell Ente l assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi. ART. 6 Verifiche e relazione sul lavoro svolto L Amministrazione ha l obbligo di comunicare quanto prima all Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.). Al termine dell esecuzione della pena, i soggetti incaricati, ai sensi dell art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato al sanzione e che documenti l assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. ART. 7 Risoluzione della Convenzione Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell Amministrazione. ART. 8 Durata della Convenzione La Convenzione avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti. Copia della convenzione è trasmessa alla cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell elenco degli Enti convenzionati di cui all art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia direzione Generale degli Affari Penali. Matera, Per il Tribunale di Matera Il Presidente Per l Amministrazione Comunale di..

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