Cassa Disoccupazione CRISTIANO SOCIALE. Informazioni generali

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1 Cassa Disoccupazione CRISTIANO SOCIALE Informazioni generali sull assicurazione contro la disoccupazione 1. Disdetta del rapporto di lavoro 2. Annuncio 3. Diritto alle indennità 4. Informazioni varie 1. Disdetta del rapporto di lavoro Il rapporto di lavoro deve essere disdetto rispettando dei termini contrattuali o legali, pertanto occorre tempestivamente verificare se questi termini sono corretti. Occorre rilevare che per talune fattispecie esistono delle disposizioni di protezione contro il licenziamento, ad esempio malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare e protezione civile. Dalla notifica della disdetta del rapporto di lavoro vi è l obbligo di cercare una nuova occupazione, che, nel caso di rapporto di lavoro di durata determinata, è esteso a tutta la durata dell attività. Le ricerche di lavoro devono essere documentate. E consigliabile, non appena è in possesso della disdetta del rapporto di lavoro, rivolgersi alla Cassa di Disoccupazione o al proprio Sindacato per verificare se i termini legali o contrattuali sono rispettati ed avere le dovute informazioni. 2. Annuncio Comune di domicilio Al più tardi il primo giorno in cui è disoccupato/a si deve annunciare al proprio comune di domicilio, il quale provvederà nell allestimento del modulo Annuncio presso il comune di domicilio. Qui viene effettuata la scelta della propria Cassa di Disoccupazione Ufficio Regionale di Collocamento (URC) Una volta effettuato l annuncio al Comune si rivolga al più presto al competente URC, il quale provvederà a fissarle un appuntamento per l iscrizione al collocamento e a richiedere la dovuta documentazione

2 Cassa Disoccupazione Si presenti tempestivamente alla Cassa di Disoccupazione prescelta, affinché possa permettere alla stessa di istruire la pratica in modo rapido e poter effettuare tempestivamente il versamento delle indennità di disoccupazione. 3. Diritto all indennità Presupposti Ha diritto alle indennità di disoccupazione se nei due anni precedenti l iscrizione al collocamento (termine quadro di contribuzione): chi ha svolto per almeno 12 mesi un occupazione soggetta a contribuzione (attività dipendente) chi ha avuto una formazione scolastica per più di 12 mesi e almeno 10 anni di domicilio in Svizzera chi ha avuto un periodo d inabilità al lavoro per più di 12 mesi a condizione che durante questo periodo sia stato domiciliato in Svizzera chi ha avuto un interruzione di lavoro dovuto a maternità Altre circostanze che possono determinare il diritto alle indennità di disoccupazione, ad esempio: Separazione, Divorzio, Soggiorno all estero Ecc. Numero massimo di indennità giornaliere La durata di riscossione dell indennità di disoccupazione è di 400 giorni; Per i disoccupati che hanno compiuto 55 anni e per le persone che percepiscono o hanno fatto richiesta di rendita d invalidità o di infortunio, la durata è di 520 giorni, a condizione che i contributi siamo stati versati per almeno 18 mesi; Un aumento da 520 a 640 indennità giornaliere può essere fatto valere già 4 anni prima del pensionamento. Occorre rilevare che le persone che maturano un diritto conformemente ad una esenzione (coloro che entrano in disoccupazione in seguito a formazione scolastica, malattia, infortunio, separazione, soggiorno all estero, ecc.) possono beneficiare unicamente di 260 indennità giornaliere (entro il termine quadro di riscossione). Indennità di partenza Indennità di uscita elevate (superiori a 106'800 franchi) in caso di disdetta del rapporto di lavoro ritardano la riscossione delle prestazioni. Guadagno assicurato E considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.

3 Di regola il guadagno assicurato è l ultimo salario percepito prima dell iscrizione al collocamento, il calcolo però può essere esteso alla media degli ultimi 6 o 12 mesi. Importo indennità giornaliera L indennità giornaliera intera ammonta all 80% del guadagno assicurato. L assicurato riceve inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli, convertiti in un importo giornaliero. Ricevono un indennità giornaliera pari al 70% del guadagno assicurato coloro che: non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli beneficiano di un indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140. franchi (3'797. mensili) non sono invalidi Per una settimana sono pagate 5 indennità giornaliere. Gli assicurati che maturano il diritto alle indennità di disoccupazione conformemente ad un esenzione (form. scolastica, malattia, separazione, ecc.) l indennità giornaliera viene stabilita come segue (quote globali): Fr Per le persone che hanno svolto studi completi in un università, in una scuola tecnica superiore (STS), in una scuola magistrale o una formazione equivalente Fr Per le persone che hanno svolto un tirocinio completo o che hanno acquisito una formazione equivalente Fr Per tutte le altre persone di 20 anni o più Fr Per le persone di età inferiore a 20 anni Per gli assicurati che hanno svolto una formazione scolastica le quote globali sono ridotte del 50% se sono di età inferiore a 25 anni e non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli. Guadagno intermedio È considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un attività lucrativa dipendente o indipendente (a tempo pieno o a tempo parziale) che l assicurato ottiene entro un periodo di controllo e il cui importo è inferiore all indennità di disoccupazione cui ha diritto. Il guadagno intermedio è calcolato, di norma, sulla totalità del guadagno realizzato durante un periodo di controllo; esso comprende il salario di base, le indennità per giorni festivi e altri elementi costitutivi del salario a cui l assicurato ha diritto (tredicesima, gratifica, ecc ). L'indennità di vacanze versata in più del salario di base è computata come guadagno intermedio solo quando l assicurato prende effettivamente le sue vacanze. Nel caso di una rimunerazione commisurata alle prestazioni (provvigione), non si può parlare di rimunerazione conforme agli usi professionali e locali se il guadagno realizzato dall assicurato non corrisponde al lavoro prestato. Indennità compensative / differenza L assicurato ha diritto alle indennità compensative al massimo durante i primi dodici mesi in cui ottiene un guadagno intermedio. Per gli assicurati che hanno un obbligo di mantenimento nei confronti dei figli o che hanno più di 45 anni, tale diritto si estende al massimo durante due anni (termine quadro riscossione).

4 Con la scadenza del diritto ai pagamenti compensativi, l assicurato può far valere il diritto al pagamento della differenza. Pagamento compensativo ID 70% ID 80% Guadagno assicurato Fr Fr Guadagno intermedio Fr. 1'000 Fr Perdita di guadagno Fr Fr Pagamento compensativo Fr Fr Pagamento della differenza ID 70% ID 80% Indennità disoccupazione (70/80% di fr. 5'000) Fr Fr Guadagno intermedio Fr. 1'000 Fr Pagamento differenza Fr Fr Periodi di attesa I primi 5 giorni di disoccupazione possono essere di attesa (periodo d attesa generale) se le persone il cui guadagno assicurato, proveniente da un'attività a tempo pieno, supera 3000 franchi al mese. In caso di occupazione parziale tale importo viene ridotto proporzionalmente al grado di occupazione. A quest ultimo si devono aggiungere 1000 franchi per il primo figlio a carico e 500 franchi per ogni altro figlio. Altri casi in cui occorre osservare un periodo di attesa: 1 giorno se, prima di diventare disoccupato, ha esercitato un attività stagionale o ha lavorato in una professione con frequenti cambiamenti di posto di lavoro. 5 giorni se ha beneficiato dell esenzione del periodo di contribuzione 120 giorni per coloro che sono di età inferiore a 25 anni, non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli e non beneficiano di alcuna formazione professionale completa. 4. Informazioni varie Cosa devo consegnare alla Cassa a fine mese Il formulario di autocertificazione (che deve essere ritirato all URC nei giorni stabiliti) debitamente compilato in tutti i suoi punti e firmato. Il formulario attestato su guadagno intermedio qualora nel mese in questione avesse lavorato presso uno o più datori di lavoro. Il certificato medico in caso di periodo d inabilità lavorativa (superiore a 3 giorni)

5 Documentazione attestante eventuali periodi di servizio militare/protezione civile o la partecipazione a provvedimenti inerenti il mercato del lavoro (corsi, programmi occupazionali, periodo di pratica professionale, ecc ). Il diritto alle indennità di disoccupazione deve essere fatto valere entro 3 mesi. Malattia In caso di inabilità lavorativa per malattia o gravidanza l'assicurato/a riceve di norma le indennità giornaliere durante i primi 30 giorni civili (circa 21/22 giorni lavorativi). Nell'arco del termine quadro di riscossione la Cassa Disoccupazione può versare al massimo 44 indennità giornaliere L inabilità deve essere annunciata e comprovata tempestivamente con certificato medico all URC e alla Cassa di Disoccupazione. Occorre valutare se assicurarsi individualmente contro la perdita di guadagno presso una Cassa Malati ed, in alcuni casi, è pure possibile (assicurazione collettiva presso l ultimo datore di lavoro) effettuare il libero passaggio ad una copertura assicurativa individuale. Nel caso stipulasse un assicurazione individuale dovrà trasmettere alla Cassa di Disoccupazione copia della polizza assicurativa. Il premio dell assicurazione è sussidiato dal Cantone nella misura del 30% per assicurato con meno di 60 anni, del 50% con almeno 60 anni Infortunio In caso d infortunio è ancora indennizzato dall assicurazione contro la disoccupazione per due giorni. A partire dal terzo giorno riceve le indennità giornaliere dall assicurazione SUVA alla quale si è obbligatoriamente assicurati durante la disoccupazione. La Cassa di Disoccupazione deduce mensilmente il premio che ammonta al 2,91% dell indennità mensile lorda. L assicurazione contro la disoccupazione si assume un terzo del premio per l assicurazione infortuni non professionali dei disoccupati. L'annuncio di un infortunio deve essere fatto tramite la Cassa Disoccupazione. Assicurazione maternità A partire dal 1. luglio 2005, le indennità giornaliere dell'assicurazione maternità sono versate dalla Cassa di compensazione AVS competente. Il diritto inizia il giorno del parto e termina, al più tardi dopo 14 settimane o 98 giorni. Tutte le informazioni necessarie sono reperibili nell'opuscolo Indennità in caso di maternità pubblicato dall'ufficio Federale delle assicurazioni sociali. È possibile inoltre scaricare i seguenti formulari: Domanda di indennità in caso di maternità Foglio complementare alla domanda di indennità Attestazione del datore di lavoro per donne disoccupate senza indennità di disoccupazione

6 Periodo di copertura assicurativa La copertura assicurativa è garantita fino al 30 giorno seguente l ultimo giorno indennizzato dalla Cassa di Disoccupazione. Nei casi d inabilità al lavoro, per malattia o maternità, superiori ai 60 giorni la copertura assicurativa per infortunio non professionale decade. E auspicabile, per continuare ad essere assicurati contro gli infortuni, stipulare un assicurazione per perdita di guadagno con l assicurazione SUVA. La durata massima è di 6 mesi, il costo di fr mensili. L assicurazione deve essere stipulata entro il 60 giorno d inabilità al lavoro (malattia o maternità) presso la SUVA. Giorni esenti dall obbligo del controllo Dopo aver percepito 60 indennità giornaliere nei limiti del termine quadro, l assicurato ha diritto a 5 giorni consecutivi senza controllo che può scegliere liberamente. Durante questi 5 giorni non deve essere idoneo al collocamento, ma deve adempiere gli altri presupposti da cui dipende il diritto alle indennità. I giorni esenti dall obbligo del controllo posso essere cumulati (ad esempio dopo 120 indennità giornaliere si possono usufruire, sempre entro il termine quadro, di 10 giorni). Sedi Cassa Disoccupazione Cristiano Sociale OCST 47/001 47/002 47/005 47/006 Piazza Centrale 1 Via Magoria 6a Via Stazione Via della Posta Biasca 6500 Bellinzona 6537 Grono 6601 Locarno Tel Tel Tel Tel Fax Fax Fax Fax rosselli.bruno@ocst.com spadafora.mauro@ocst.com spadafora.mauro@ocst.com beretta.silvano@ocst.com 47/007 47/009 47/010 Via S. Gottardo Massagno Tel Fax cattaneo.paolo@ocst.com Via Lanz 6850 Mendrisio Tel Fax regazzoni.giorgio@ocst.com Via Bossi Chiasso Tel Fax regazzoni.giorgio@ocst.com

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