Le operazioni con la Pubblica Amministrazione e la fattura elettronica
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- Uberto Ferri
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1 Le operazioni con la Pubblica Amministrazione e la fattura elettronica Al fine di attuare una semplificazione della fatturazione nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni la Finanziaria 2008 ha introdotto l obbligo di utilizzazione della fattura elettronica. Con detta novità il Legislatore, recependo il progetto comunitario c.d. i2010, si propone di automatizzare i flussi informativi tra i fornitori e la Pubblica Amministrazione, sostituendo i documenti cartacei con documenti informatici. Il calendario dell obbligo di utilizzare la fattura elettronica per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione è così individuato: 6 GIUGNO 2014 L emissione della fattura elettronica è diventata obbligatoria nei rapporti commerciali con i seguenti soggetti: Ministeri; Agenzie fiscali; Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (INARCASSA, CNPADC, EPPI, ENPACL, ENPAM, CIPAG, ecc.). 31 MARZO 2015 L emissione della fattura elettronica diviene obbligatoria nei rapporti commerciali con le Pubbliche Amministrazioni diverse dalle precedenti e per le Amministrazioni locali. A partire dalle predette date di decorrenza della disciplina in esame, le Pubbliche Amministrazioni non potranno accettare le fatture emesse in forma cartacea. Decorsi 3 mesi da tali date le stesse non potranno procedere ad alcun pagamento, anche parziale, fino all invio della fattura elettronica. Come evidenziato dal MEF nella Circolare , n. 1/DF: la disposizione prevede che l obbligo di emissione in forma elettronica preceda di tre mesi la corrispondente decorrenza del divieto di accettazione e pagamento di fatture in forma cartacea. Si tratta di un periodo di transizione, durante il quale le pubbliche amministrazioni possono ancora accettare e pagare fatture emesse in forma cartacea, mentre i fornitori, a partire dal suddetto termine di decorrenza dell obbligo, non possono più emettere fattura in forma cartacea. In merito al trattamento applicabile alle fatture cartacee emesse prima della decorrenza dell obbligo e non ancora pagate alla scadenza dei successivi 3 mesi (ad esempio, fattura cartacea emessa il nei confronti di un Comune non ancora pagata alla data del ) il MEF specifica che l Amministrazione è tenuta a portare a termine il procedimento con il relativo pagamento. Ciò è giustificato dal fatto che non consentire la conclusione del procedimento avviato in forma cartacea, costituirebbe un inutile aggravio del procedimento, in aperta violazione del principio di cui all art. 1, comma 2, Legge , n. 241 in base al quale la pubblica Amministrazione non Pag. 1 di 6
2 può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell istruttoria. Inoltre, in base alla normativa IVA non è possibile: l emissione di una seconda fattura in formato elettronico a fronte di una fattura correttamente e legittimamente emessa in formato cartaceo. La gestione del sistema è stata affidata all Agenzia delle Entrate che a tal fine si avvale della SOGEI quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica di detto sistema di interscambio (c.d. SDI). ENTE PUBBLICO FORNITORE Impresa / lavoratore autonomo fatture SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI) REGIONE PROVINCIA COMUNE AMMINISTRAZIONE STATALE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE Il DM n. 55/2013, contenente le disposizioni attuative della citata Legge n. 244/2007, individua per classi di Pubbliche Amministrazioni le date di decorrenza dell obbligo della fatturazione elettronica. Recentemente il Dipartimento delle Finanze del MEF, di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fornito con la Circolare , n. 1/DF alcuni chiarimenti in merito all ambito soggettivo dei destinatari della disciplina in esame. Il richiamo ad opera dell art. 6 del citato Decreto allo specifico elenco contenente le PA inserite nel Conto economico consolidato, pubblicato ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale dall ISTAT entro il 30.9, come evidenziato nella citata Circolare n. 1/DF ha indotto alcuni a ritenere che l ambito soggettivo di applicazione dell obbligo di fatturazione elettronica potesse circoscriversi alle amministrazioni inserite nel citato elenco ISTAT. Sul punto il MEF sottolinea che l ambito soggettivo della disciplina della fatturazione elettronica non è circoscritto alle sole Amministrazioni riportate in tale specifico elenco. Infatti, per individuare le Pubbliche Amministrazioni interessate va fatto riferimento all art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009 (così come richiamato dall art. 1, comma 209, Legge n. 244/2007, a sua volta richiamato dall art. 1, comma 2, DM n. 55/2013) che, a seguito delle modifiche introdotte dall art. 5, comma 7, DL n. 16/2012 richiama le: Pubbliche Amministrazioni riportate nel predetto elenco ISTAT; Autorità indipendenti; Pag. 2 di 6
3 Pubbliche Amministrazioni ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001. Dopo aver specificato che i destinatari dell obbligo di fatturazione [sono] quelli risultanti dall unione dei soggetti individuati da tutti i provvedimenti richiamati il MEF propone il seguente elenco riassuntivo. Pubbliche Amministrazioni ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 Amministrazioni dello Stato Istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi ed associazioni Istituzioni universitarie Istituti autonomi case popolari (IACP) CCIAA e loro associazioni Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali Amministrazioni, aziende e Enti del SSN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/99 (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, ecc.) CONI (fino alla revisione organica della disciplina di settore) Pubbliche Amministrazioni ex art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009 Amministrazioni indicate nell elenco ISTAT pubblicato in G.U. entro il 30.9 di ogni anno Autorità indipendenti Pubbliche Amministrazioni ex art. 1, comma 209, Legge n. 244/2007 Amministrazioni autonome In merito il MEF nella circolare n. 1/DF in commento precisa come: questo lungo elenco di soggetti, il più delle volte rappresentativi di categorie di amministrazioni, presenti ampissime aree di sovrapposizione. Il richiamato articolo 1, comma 2, del DM 55/2013 si riferisce alla totalità dei soggetti sopra elencati col termine «amministrazioni». LE AMMINISTRAZIONI LOCALI Nella Circolare n. 1/DF in esame il MEF fornisce uno specifico chiarimento in merito alle Amministrazioni locali. Pag. 3 di 6
4 L art. 6, comma 3, DM n. 55/2013 dispone(va) che dal decorre l obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei confronti di tutte le Amministrazioni ad eccezione di quelle indicate dall art. 1, comma 214, Legge n. 244/2007 che rinvia alle Amministrazioni locali. Sul punto il MEF evidenzia che l art. 25, comma 1, DL n. 66/2014, che ha anticipato al il suddetto termine, ha altresì fissato alla medesima data la decorrenza della disciplina in esame per le Amministrazioni locali per la cui individuazione la legge 244/2007 rimandava a successivo decreto ministeriale. Ciò detto il MEF precisa che: si ritiene che il riferimento alle amministrazioni locali dell articolo 1, comma 214, della legge 244/2007 sia da ricondurre alle amministrazioni locali individuate come tali nel più volte citato elenco ISTAT REQUISITI DELLA FATTURA ELETTRONICA L emittente deve rispettare i requisiti di autenticità dell origine, integrità del contenuto e leggibilità dal momento dell emissione della fattura fino al termine del periodo di conservazione. Autenticità dell origine Integrità del contenuto Leggibilità L identità del fornitore / prestatore dei beni / servizi o dell emittente della fattura deve essere certa. La garanzia dell autenticità dell origine di una fattura è obbligatoria sia per il fornitore / prestatore che per l acquirente / committente. Il contenuto della fattura ed, in particolare, i dati obbligatori di cui all art. 21, DPR n. 633/72, non devono poter essere alterati. La garanzia dell integrità del contenuto della fattura, analogamente all autenticità dell origine, è obbligatoria sia per il fornitore / prestatore che per l acquirente / committente. La fattura deve essere leggibile, conformemente a quanto previsto dalla Direttiva comunitaria, ossia: il documento ed i suoi dati devono essere resi prontamente disponibili, anche dopo il processo di conversione, in una forma leggibile su schermo o tramite stampa; è possibile verificare che le informazioni del file elettronico originale non siano state alterate rispetto a quelle del documento leggibile presentato. In merito alle modalità idonee a garantire la leggibilità, l Agenzia delle Entrate ha evidenziato che: è sufficiente disporre, per tutto il periodo di archiviazione, di un visualizzatore adeguato e affidabile del formato elettronico delle fatture; la fattura può essere resa leggibile anche solo in sede di accesso, ispezione o verifica. CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA La fattura elettronica va inviata al SDI (Sistema di interscambio) in formato XML (extensible Markup Language) non contenente macroistruzioni / codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possono modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale. Pag. 4 di 6
5 In particolare nella fattura va riportato, quale dato obbligatorio, il codice dell Ufficio destinatario della fattura elettronica, il codice CUP e il codice CIG attribuiti all operazione. La Pubblica Amministrazione provvede ad indentificare con un apposito codice gli uffici incaricati alla ricezione delle fatture elettroniche dal Sistema di interscambio e ne cura la pubblicazione / aggiornamento nell Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) consultabile sul sito Internet Una volta ricevuti i Codici Univoci degli uffici, ciascuna Pubblica Amministrazione deve comunicarli ai propri fornitori i quali sono tenuti a riportarli direttamente nelle fatture emesse. NUMERAZIONE In merito alla coesistenza tra fatture elettroniche PA e altre fatture, che potrebbero essere cartacee o elettroniche, la norma richiede che vengano istituiti sezionali differenti, ciascuno con la propria serie di numerazione. Le fatture elettroniche PA sono quindi numerate sequenzialmente all interno dello specifico sezionale. MODALITÀ DI EMISSIONE La fattura elettronica emessa nel formato XML (extensible Markup Language) non contenente macroistruzioni / codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possono modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, va sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale. In particolare nella fattura va riportato, quale dato obbligatorio, il codice dell Ufficio destinatario della fattura elettronica, il codice CUP e il codice CIG attribuiti all operazione. La Pubblica Amministrazione ha identificato con un apposito codice gli uffici incaricati alla ricezione delle fatture elettroniche dal SDI curandone la pubblicazione / aggiornamento nell Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) consultabile sul sito Internet Ricevuto detto codice (6 caratteri) ciascuna Pubblica Amministrazione deve comunicarlo ai propri fornitori i quali sono tenuti a riportarlo direttamente nelle fatture emesse. Va evidenziato che, a seguito dell introduzione dello split payment di cui al nuovo art. 17-ter, DPR n. 633/72 è stato aggiornato il tracciato XML. A decorrere dal al formato FatturaPA è stato aggiunto, infatti, il carattere S scissione dei pagamenti tra quelli ammissibili per il campo <EsigibilitaIVA>, contenuto nel blocco informativo <DatiRiepilogo>. MODALITÀ DI TRASMISSIONE Dopo aver predisposto la fattura in formato elettronico la stessa va inoltrata al SDI il quale assegna un identificativo ed effettua una serie di controlli sul documento. In caso di esito positivo la fattura viene inviata alla Pubblica Amministrazione destinataria. Se la trasmissione è andata a buon fine, al soggetto trasmittente è inviata una ricevuta di consegna. In caso contrario il SDI invia una notifica di mancata consegna. La Pubblica Amministrazione destinataria invia al SDI una notifica di riconoscimento / rifiuto della fattura ricevuta. Tale notifica è inviata al soggetto trasmittente. La fattura elettronica, ai sensi dell art. 2, comma 4, DM n. 55/2013, si considera inviata elettronicamente, ex art. 21, comma 1, DPR n. 633/72, e ricevuta dalle Pubbliche Amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio. Pag. 5 di 6
6 CONSERVAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA Le regole generali in ambito IVA prevedono che le fatture elettroniche vanno conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni contenute nel DM (in vigore dal ), mentre quelle create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. La Finanziaria 2008 prevede espressamente l obbligo di conservare in modalità elettronica le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica amministrazione, sia per l emittente che per il destinatario delle stesse. Preme sottolineare che, in base alla nuova disciplina, il processo di archiviazione va effettuato entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (in luogo della precedente cadenza almeno quindicinale). Pag. 6 di 6
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