Ai Praticanti Consulenti del Lavoro. A) Formazione Continua Obbligatoria biennio 2013/2014 e periodo di proroga per recupero crediti.

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1 Parma, 06/03/2015 Prot. n. 46 Ai Consulenti del Lavoro di Parma Ai Praticanti Consulenti del Lavoro di Parma Oggetto: Circolare n. 06_2015. A) Formazione Continua Obbligatoria biennio 2013/2014 e periodo di proroga per recupero crediti. B) Comunicazione CNO: Microcredito alle PMI. A) Informiamo gli Iscritti che il Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro, nella seduta consigliare del 27 febbraio u.s., ha deliberato di concedere una proroga dei termini previsti dal previgente Regolamento relativi al conseguimento dei crediti formativi. Il Consiglio Nazionale dell Ordine ha deliberato di dare facoltà ai Consulenti del Lavoro, che non abbiano completato la Formazione Continua Obbligatoria nel biennio , ma che abbiano conseguito almeno 16 crediti formativi per ogni anno di formazione ed ai quali ne manchino non più di 9 complessivamente, di poter completare l iter formativo entro il 30/06/2015, con l obbligo di presentare al Consiglio Provinciale al cui Albo sono iscritti, entro il 15/07/2015, un ulteriore dichiarazione relativa alla formazione svolta durante il periodo di proroga 1 gennaio giugno Le condizioni per poter usufruire della proroga vengono di seguito evidenziate: entro il 28/02/2015, tutti i Consulenti dovevano presentare alla Segreteria dell Ordine, mediante Pec, tramite Raccomandata A.R., o con consegna diretta, la dichiarazione, di cui all art. 11, comma 1, del precedente Regolamento (Allegato VI Norme attuative), attestante l assolvimento dell obbligo formativo per il biennio Alla dichiarazione, riferita agli anni sopra indicati, dovevano essere allegate le copie degli attestati di partecipazione agli eventi che non risultano presenti nella propria area riservata DUI del sito di Teleconsul; ai fini del corretto conteggio, occorre considerare che gli eventuali crediti formativi conseguiti durante il periodo di proroga (dal 01/01/2013 al 30/04/2013), se utilizzati per il completamento della formazione relativa al biennio 2011/2012, non potranno essere conteggiati in relazione al biennio 2013/2014; fermo restando l obbligo della presentazione della dichiarazione sopra indicata, il Consiglio Nazionale, ha deliberato di concedere la proroga al 30/06/2015 del termine per la formazione agli Iscritti che non hanno completato la Formazione nel biennio , ma che abbiano conseguito almeno 16 crediti per ogni anno ed ai quali ne manchino non più di 9 crediti complessivamente;

2 allo scopo di ottenere il riconoscimento dei crediti conseguiti nel periodo di proroga compreso tra il 01/01/2015 ed il 30/06/2015, gli Iscritti avranno l obbligo di presentare al Consiglio Provinciale di appartenenza, entro il 15 luglio 2015, un ulteriore dichiarazione relativa alla formazione svolta durante il periodo di proroga sopra indicato; resta inteso, che i crediti formativi conseguiti durante il periodo di proroga, (01/01/ /06/2015) se utilizzati per il completamento della formazione relativa al biennio 2013/2014, non saranno considerati utili per il biennio successivo 2015/2016; nonostante la proroga concessa, il biennio di formazione si intende comunque concluso in data 31/12/2014 ed il nuovo biennio formativo iniziato il 01/01/2015 terminerà regolarmente al 31/12/2016; gli Iscritti che termineranno l iter formativo relativo al biennio 2013/2014, entro il 30/06/2015 nel rispetto delle condizioni sopra specificate, per espressa delibera del C.N.O., non saranno destinatari di provvedimenti sanzionatori. Alleghiamo alla presente sia la circolare pervenuta dal C.N.O. sia copia della dichiarazione (articolo 11 del Regolamento - Allegato VI) e dichiarazione per il periodo di proroga 01/01/ /06/2015. B) Partito il bando del Mise, che mette a disposizione circa 40 milioni di euro per il Microcredito a favore di quei soggetti che non hanno tutte le garanzie per ottenere un prestito bancario: persone singole, società di persone, Srl semplificate, associazioni, cooperative per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di Microimpresa, società tra professionisti. Al fondo si potrà accedere all'inizio di aprile attraverso il "Click day" predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Tra i potenziali beneficiari dei fondi rientrano tutti quei nuovi lavoratori ed imprenditori che, ottenuti i finanziamenti richiesti, avranno bisogno dell'apporto professionale dei Consulenti del Lavoro nella gestione di tutti gli adempimenti. Per facilitare la diffusione e l'utilizzo di questo nuovo strumento per le PMI, il Consiglio Nazionale ha presentato la campagna informativa denominata: "Il microcredito passa dai Consulenti del Lavoro", durante la conferenza stampa del 5 marzo presso la Camera dei Deputati, alla presenza del Vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio. Alleghiamo il comunicato stampa e la scheda tecnica microcredito. N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio Provinciale vengono pubblicate sul sito - circolari. Per il Consiglio Provinciale di Parma Allegati: - Formazione Continua Obbligatoria: circolare CNO n. 1116, dichiarazione (allegato VI), dichiarazione per periodo di proroga. - Comunicato stampa e scheda tecnica microcredito.

3 Consulenti del Lavoro Consiglio Nazionale dell Ordine Viale del Caravaggio Roma pec C.F.: Roma, 5 marzo 2015 Prot. n /U/24 Circolare n Allegati: == Ai Consigli Provinciali dell Ordine dei Consulenti del Lavoro LL. SS. e p.c. Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti del Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro LL. II. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e dei rapporti industriali ROMA Al Ministero della Giustizia Direzione Generale della giustizia civile Ufficio III Reparto II Libere Professioni ROMA Al Signor Presidente del Consiglio di Amministrazione ENPACL ROMA Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria Loro Sedi Oggetto: proroga termine svolgimento Formazione Continua Obbligatoria biennio A seguito dell entrata in vigore, dal 1 gennaio 2015, del nuovo Regolamento sulla Formazione Continua Obbligatoria, sono pervenute a questo Consiglio numerose richieste da parte degli iscritti e dei Consigli Provinciali dell Ordine mirate ad ottenere una breve proroga dei termini previsti dal previgente Regolamento relativi al conseguimento dei crediti formativi. Tenuto conto che il predetto nuovo Regolamento dispone all art. 3, comma 5, rubricato Durata e obbligo formativo che «ogni Consulente del Lavoro può beneficiare, nel biennio, di un debito formativo per un massimo di 9 (nove) crediti, i quali dovranno essere recuperati nei primi

4 sei mesi del biennio successivo», e che tali predette richieste sono finalizzate all equiparazione delle condizioni normative vigenti di miglior favore rispetto a quelle in vigore nel biennio precedente. Il Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro, nella seduta consigliare del 27 febbraio u.s, in accoglimento alle citate richieste, ha deliberato quanto segue: è data facoltà ai Consulenti del Lavoro, che non abbiano completato la Formazione Continua Obbligatoria nel biennio , ma che abbiano conseguito almeno 16 crediti formativi per ogni anno di formazione e ai quali ne manchino non più di 9 complessivamente, di poter completare l iter formativo entro il 30 giugno 2015, con l obbligo di presentare al Consiglio Provinciale al cui Albo sono iscritti, entro il 15 luglio 2015, un ulteriore dichiarazione relativa alla formazione svolta durante il periodo di proroga 1 gennaio giugno E confermato l obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all art 11, comma 1, del precedente Regolamento (entro il 28 febbraio 2015). Resta inteso che il nuovo biennio formativo inizia regolarmente dal 1 gennaio 2015 e l eventuale formazione svolta a completamento dei crediti previsti durante il periodo di proroga dei termini, non è valida per il biennio formativo dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre Nel suddetto periodo non si applicano le sanzioni per la mancata formazione di cui all art. 14 del precedente Regolamento. Cordiali saluti. IL PRESIDENTE (Marina E. Calderone) MEC/SG/vs

5 Allegato VI REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DICHIARAZIONE DELLA FORMAZIONE SVOLTA ART. 11 Al Consiglio Provinciale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro di Il sottoscritto Consulente del Lavoro Sig./Sig.ra, iscritto al Consiglio Provinciale dell Ordine di al n. dal, ai sensi del Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria, approvato dal Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro in data e successive modifiche e/o integrazioni, con la presente DICHIARA che nel corso del biennio 2013/2014, con la partecipazione alle seguenti attività formative e/o eventi formativi, riferiti alle materie riconducibili all art. 2 del suddetto Regolamento, ha conseguito crediti nel primo anno, crediti nel secondo anno, per complessivi n. crediti formativi, di cui crediti nelle materie di Ordinamento professionale e Codice deontologico. o Partecipazione a convegni, seminari, tavole rotonde, esami e masters universitari, corsi ed ogni altro evento conforme ai criteri di valutazione di cui all art. 8 del Regolamento; o Attività di relatore di cui all art. 5, lett. a) del Regolamento; o Attività di insegnamento in corsi per praticanti, corsi universitari e corsi post-universitari di cui all art. 5, lett. b) del Regolamento;

6 o Attività di partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni Universitarie o di ricerca riconosciute di cui all art. 5, lett. c) del Regolamento; o Attività pubblicistica, anche in via informatica o telematica, di articoli e saggi su riviste specializzate a rilevanza nazionale di cui all art. 5, lett. d) del Regolamento; o Attività pubblicistica, anche in via informatica o telematica, di libri e monografie di cui all art. 5, lett. e) del Regolamento; o Attività di partecipazione alle commissioni per l esame di stato di Consulente del Lavoro di cui all art. 5,lett. f) del Regolamento; o Superamento degli esami previsti dai corsi di laurea di accesso alla professione di cui all art. 5, lett. g) del Regolamento; o Frequenza a masters universitari con conseguimento del relativo diploma di cui all art. 5, lett. h) del Regolamento; o Partecipazione a commissioni e gruppi di studio riconosciuti e accreditati ai sensi dell art. 8 del Regolamento aventi lo scopo di esaminare e approfondire problematiche afferenti le materie di cui all art. 2 del regolamento stesso (art.5, lett. i, del Regolamento); _ Luogo e data Firma del Consulente del Lavoro

7 REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DELLA FORMAZIONE SVOLTA DAL AL INERENTE IL BIENNIO 2013/2014 CIRC. CNO N.1116 DEL Al Consiglio Provinciale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro di Parma Il sottoscritto Consulente del Lavoro Sig./Sig.ra, iscritto al Consiglio Provinciale dell Ordine di Parma al n. dal, ai sensi del Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria, approvato dal Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro in data e successive modifiche e/o integrazioni e della circolare CNO n del che ha disposto la proroga dei termini per il completamento dell iter formativo nel biennio al con la presente DICHIARA che nel corso del periodo gennaio-giugno 2015, a completamento della formazione svolta del biennio , ha conseguito _ crediti formativi con la partecipazione alle seguenti attività formative e/o eventi formativi, riferiti alle materie riconducibili all art. 2 del suddetto Regolamento, di cui n. crediti nelle materie di Ordinamento professionale e Codice deontologico. In specifico Partecipazione a convegni, seminari, tavole rotonde, esami e masters universitari, corsi ed ogni altro evento conforme ai criteri di valutazione di cui all art. 8 del Regolamento; n. Attività di relatore di cui all art. 5, lett.a) del Regolamento; Attività di insegnamento in corsi per praticanti, corsi universitari e corsi post-universitari di cui all art. 5, lett. b) del Regolamento;

8 Attività di partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni Universitarie o di ricerca riconosciute di cui all art. 5, lett. c) del Regolamento; Attività pubblicistica, anche in via informatica o telematica, di articoli e saggi su riviste specializzate a rilevanza nazionale di cui all art. 5, lett. d) del Regolamento; n. Attività pubblicistica, anche in via informatica o telematica, di libri e monografie di cui all art. 5, lett. e) del Regolamento; Attività di partecipazione alle commissioni per l esame di stato di Consulente del Lavoro di cui all art. 5,lett. f) del Regolamento; n. Superamento degli esami previsti dai corsi di laurea di accesso alla professione di cui all art. 5, lett. g) del Regolamento; Frequenza a masters universitari con conseguimento del relativo diploma di cui all art. 5, lett. h) del Regolamento; n. Partecipazione a commissioni e gruppi di studio riconosciuti e accreditati ai sensi dell art. 8 del Regolamento aventi lo scopo di esaminare e approfondire problematiche afferenti le materie di cui all art. 2 del regolamento stesso (art.5, lett. i, del Regolamento); n. Pertanto, i crediti complessivamente maturati per il periodo 2013/2014, tenuto conto della precedente documentazione presentata entro il 28/02/2015, risultano n. Luogo e data Firma del Consulente del Lavoro

9 Roma, 5 marzo 2015 Ufficio Stampa Consulenti del Lavoro Consiglio Nazionale dell Ordine Via Cristoforo Colombo, Roma Tel Fax ufficiostampa@consulentidellavoro.it C.F.: COMUNICATO STAMPA Al via il fondo per il Microcredito del Ministero dello sviluppo economico per i soggetti privi di garanzie reali: a disposizione 40 milioni di euro. Ad inizio aprile il click day Il vicepresidente della Camera, Di Maio: Consulenti del lavoro fondamentali per la buona riuscita dell iniziativa La presidente del Cno, Calderone: Dai consulenti del lavoro tutte le informazioni per compilare le domande Roma, 5 marzo 2015 All inizio di aprile il click day per accedere al Fondo per il Microcredito del Ministero dello sviluppo economico. Si tratta di 40 milioni di euro per il messi a disposizione dal Mise e 10 dal Movimento 5 Stelle - a favore di soggetti che non hanno tutte le garanzie per ottenere un prestito bancario: persone singole, società di persone, Srl semplificate, associazioni, cooperative per l avvio o l esercizio di attività di lavoro autonomo o di Microimpresa, società tra professionisti. Grazie all intervento dello Stato questi soggetti, senza nessuna garanzia reale, potranno chiedere prestiti fino ad un massimo di 35 mila euro e restituirli in 7/10 anni. Un nuovo strumento per le Pmi che potrà essere utilizzato con l ausilio dei Consulenti del lavoro, i quali hanno avviato una campagna informativa dal titolo Il Microcredito passa dai Consulenti del lavoro. L iniziativa è stata presentata stamattina alla Camera dei deputati alla presenza della presidente del consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro, Marina Calderone, e del vicepresidente della Camera dei deputati Luigi Di Maio. Assistiamo piccole e medie e imprese e gestiamo quasi 8 milioni di rapporti di lavoro, ha spiegato Marina Calderone, presidente del Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del lavoro, pertanto, gli studi dei nostri iscritti rappresentano un presidio funzionale al buon andamento della pubblica amministrazione. Con l avvio del Fondo per il Microcredito, i cittadini italiani potranno avere dai Consulenti del lavoro tutte le informazioni necessarie per la compilazione della domanda, che pubblicheremo anche sul sito ha aggiunto la Presidente Calderone. Il ruolo dei Consulenti del lavoro è fondamentale, perché senza di loro avremmo fatto poco, ha dichiarato il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, sottolineando come tutti quei soggetti svantaggiati che vorranno fare richiesta per il fondo troveranno negli studi dei

10 Consulenti del Lavoro tutte le informazioni utili per realizzare concretamente e senza fretta la loro idea d impresa. Ci sono, infatti, 30 giorni di tempo per verificare, con il loro aiuto, i requisiti necessari per effettuare la richiesta di finanziamento e per preparare la documentazione da presentare agli istituti di credito. In allegato la scheda tecnica Ufficio Stampa Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro Pagina 2 di 2

11 Riferimenti normativi Scheda tecnica microcredito Art Testo Unico Bancario - Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385 Decreto MEF 17 ottobre 2014 n G.U. 1 dicembre 2014 Decreto MISE 24 dicembre 2014 G.U. 3 febbraio 2015 In attesa di integrazione al DM 24/12/2014 per domanda on-line sul sito Mise Fondo di garanzia per il microcredito Il fondo ha la finalità di finanziare lavoratori autonomi o microimprese rientranti nelle cosiddette fasce deboli ovvero non in condizione di rivolgersi al sistema creditizio tradizionale per assenza di idonee garanzie. Dotazione Il Ministero dello Sviluppo Economico si è impegnato a versare in questo fondo, alla data del 1 gennaio di ogni anno, un importo annuo massimo di euro ; Il MoVimento 5 stelle ha versato circa di euro. Quindi lo stanziamento totale disponibile per il 2015 è di euro , le dotazioni per gli anni successivi saranno costituite dalla reintegra delle rate restituite dai beneficiari, dallo stanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico e da future ed eventuali erogazioni liberali come quelle fatte dal MoVimento 5 stelle. Principali Caratteristiche 1. L Assenza di garanzie reali in capo all utente finale; 2. Il fondo del Microcredito in sostituzione delle garanzie reali copre l 80% delle somme finanziate; 3. Il Fondo del microcredito garantisce le somme erogate senza la valutazione economico-finanziaria del Gestore del Fondo; 4. La garanzia del Fondo è rilasciata a titolo gratuito; 5. In virtù di queste caratteristiche ci sarà un iter procedurale molto snello (circa 6/7 giorni); 6. Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio per tutta la durata del finanziamento. Chi può davvero beneficiare del Microcredito? Avvio o sviluppo di un attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa. 1. Lavoratori autonomi (commercialisti, avvocati, medici, notai, geometri, agronomi, consulenti del lavoro, psicologi, giornalisti, architetti, ingegneri, dentisti, consulente aziendale, tributario, informatico, editoriale, web master, ecc.) titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti; Pagina 1 di 3

12 2. Imprese individuali titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti; 3. Società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 10 dipendenti. Sono comunque ESCLUSE le imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione, ovvero: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) in ogni caso, non avere, un livello di indebitamento superiore a Euro. NOTA BENE: l operatore del microcredito potrebbe richiedere che il soggetto da finanziare non sia iscritto negli elenchi dei cattivi pagatori. A chi rivolgersi Fase 1 - Consulenti del Lavoro: Basta recarsi presso lo studio di un consulente del lavoro più vicino l elenco è disponibile sul sito con un piano imprenditoriale e un idea sostenibile per verificare il possesso dei requisiti normativi. I consulenti del lavoro si sono resi disponibili a fornire, gratuitamente, tutte le informazioni necessarie per la compilazione della domanda finalizzata alla prenotazione delle risorse sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Fase 2 - Operatori del microcredito: Ricevuta la conferma della prenotazione delle risorse dal Ministero dello Sviluppo Economico bisognerà rivolgersi ai soggetti abilitati allo svolgimento dell attività di microcredito iscritti nell elenco di cui all articolo 111 del TUB (banche e nuovi operatori specializzati nel microcredito). Ammontare massimo e caratteristiche dei finanziamenti I finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato di euro , qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni: a) il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse; b) lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito. L'operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di euro o di euro. Il rimborso dei finanziamenti e' regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato. La durata massima del finanziamento non può essere superiore a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui al punto d) del seguente paragrafo, per i quali la durata e' coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni. Il finanziamento sarà restituito, alle scadenze previste con applicazione di un tasso massimo pari a quello rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della Pagina 2 di 3

13 legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,8. Attualmente il tasso non può essere superiore al 8,47%. Finalità dei finanziamenti La concessione di finanziamenti e' finalizzata, anche alternativamente: a) all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività' svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario; (durata massima 7 anni) b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori; (durata massima 7 anni) c) al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci; (durata massima 7 anni) d) al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento. (durata massima 10 anni) NOTA BENE: L'operatore verifica l'effettiva destinazione dei finanziamenti alle finalità di cui ai punti precedenti anche richiedendo apposita attestazione al soggetto finanziato. Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio L'operatore di microcredito presta, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati: a) supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività'; b) formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale; c) formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività'; d) supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato; e) supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato; f) con riferimento al finanziamento concesso per le finalità indicate nella lettera d) del paragrafo precedente, supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro; g) supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato. NOTE FINALI Ulteriori informazioni e la modulistica saranno rese note appena il Ministero dello Sviluppo Economico provvederà ad emanare le disposizioni operative del Fondo. Verosimilmente, dai primi giorni di Aprile, il Ministero consentirà l invio della domanda online per prenotare le risorse che verranno assegnate ai progetti presentati. Suggeriamo una verifica e un approfondimento del possesso dei requisiti previsti prima di tale data. Documentazione necessaria alla fase 1: copia carta d identità e codice fiscale del richiedente, certificazione attribuzione partiva iva, certificato di iscrizione CCIAA o certificato iscrizione ordine professionale, libro unico del lavoro, ultimi tre bilanci. Pagina 3 di 3

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