CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE. CAUSA DE GREGORIO c. ITALIA. (Ricorso n /03) SENTENZA STRASBURGO.
|
|
- Elena Lamberti
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Rita Pucci, funzionario linguistico. Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court s database HUDOC. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE CAUSA DE GREGORIO c. ITALIA (Ricorso n /03) SENTENZA STRASBURGO 18 dicembre 2012 Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
2
3 SENTENZA DE GREGORIO c. ITALIA 1 Nella causa de Gregorio c. Italia, La Corte europea dei diritti dell uomo (seconda sezione), riunita in un comitato composto da: Dragoljub Popović, presidente, Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller, giudici, e da Françoise Elens-Passos, cancelliere aggiunto di sezione, Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 27 novembre 2012, Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data: PROCEDURA 1. All origine della causa vi è un ricorso (n /03) proposto contro la Repubblica italiana con il quale una cittadina di tale Stato, la sig.ra Emilia de Gregorio («la ricorrente»), ha adito la Corte il 1 o agosto 2003 in virtù dell articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»). 2. La ricorrente è rappresentata dall avv. L. Crisci, del foro di Benevento. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, N. Lettieri. 3. Il 21 settembre 2005 il ricorso è stato comunicato al Governo. 4. In applicazione del Protocollo n. 14, il ricorso è stato assegnato ad un comitato. IN FATTO I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE 5. La ricorrente è nata nel 1925 e risiede a Benevento. 6. I fatti della causa, così come esposti dalla ricorrente, si possono riassumere come segue. 7. La ricorrente era proprietaria di un terreno agricolo sito a Benevento e registrato al catasto, foglio 16, particelle 52, 53, 79, 225 e Con decreto dell 11 marzo 1988, il ministero dei Lavori pubblici approvò il progetto di costruzione di una strada su una porzione del terreno della ricorrente. 9. Con decreto del 9 giugno 1993, il prefetto di Benevento autorizzò l Azienda nazionale delle strade (ANAS) ad occupare d urgenza metri quadrati di terreno per un periodo massimo di cinque anni in vista dell espropriazione per causa d utilità pubblica.
4 2 SENTENZA DE GREGORIO c. ITALIA 10. Il 21 luglio 1993 l ANAS procedette all occupazione materiale del terreno. 11. Con atto di citazione notificato il 3 febbraio 1997, la ricorrente propose un azione di risarcimento nei confronti dell ANAS dinanzi al tribunale di Benevento. Denunciava che il suo terreno era stato di fatto trasformato irreversibilmente senza che fosse adottato un decreto di espropriazione né corrisposto un indennizzo. 12. Il 5 maggio 1999 fu depositata in cancelleria del tribunale una perizia. Secondo il perito, il valore venale del terreno poteva essere stimato tra e ITL al metro quadrato, vale a dire tra 10,33 e 15,49 EUR al metro quadrato. 13. Con sentenza depositata in cancelleria il 17 dicembre 2002, il tribunale di Benevento constatò che l occupazione era divenuta senza titolo a partire dal 21 luglio 1998 e che, a quell epoca, il terreno era già trasformato irreversibilmente. Pertanto, il tribunale dichiarò che la ricorrente era da considerarsi privata del terreno a partire dal 21 luglio 1998, in virtù del principio dell espropriazione indiretta. 14. Il tribunale condannò l ANAS a pagare alla ricorrente un risarcimento corrispondente al valore venale del terreno, vale a dire ,56 EUR, da indicizzare a partire dal 21 luglio Esso condannò inoltre l ANAS a versare alla ricorrente ,97 EUR, a titolo di indennità di occupazione. 15. La sentenza del tribunale di Benevento divenne definitiva il 31 gennaio II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI 16. Il diritto interno pertinente relativo all espropriazione indiretta si trova descritto nella sentenza Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n /00, 22 dicembre IN DIRITTO I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE 17. La ricorrente sostiene di essere stata privata del suo terreno in modo incompatibile con l articolo 1 del Protocollo n. 1, così redatto: «Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
5 SENTENZA DE GREGORIO c. ITALIA 3 Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l uso dei beni in modo conforme all interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.» 18. Il Governo si oppone a questa tesi. A. Sulla ricevibilità 19. Il Governo sostiene che la ricorrente non è più «vittima» della violazione denunciata poiché ha ottenuto dal tribunale di Benevento un risarcimento corrispondente al valore venale del terreno espropriato. 20. La Corte rammenta che un inosservanza delle esigenze della Convenzione può configurarsi anche in assenza di danno; questo rileva soltanto sotto il profilo dell articolo 41. Pertanto, in linea di principio una decisione o una misura favorevole al ricorrente è sufficiente a privarlo della qualità di «vittima» solo se le autorità nazionali hanno riconosciuto, esplicitamente o sostanzialmente, e poi riparato la violazione della Convenzione (si vedano Guerrera e Fusco c. Italia, n /98, 53, 3 aprile 2003; Amuur c. Francia del 25 giugno 1996, Recueil 1996-III, p. 846, 36). Ne consegue che questa eccezione non può essere presa in considerazione. 21. La Corte constata che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell articolo 35 3 della Convenzione e rileva peraltro che esso non incorre in nessun altro motivo di irricevibilità. È quindi opportuno dichiararlo ricevibile. B. Sul merito 22. La ricorrente ricorda di essere stata privata del suo bene in virtù del principio dell espropriazione indiretta, un meccanismo che consente all autorità pubblica di acquisire un bene in piena illegittimità, cosa inammissibile in uno Stato di diritto. 23. Secondo il Governo, nonostante l assenza di un decreto legittimo di espropriazione e la trasformazione irreversibile del terreno attraverso la costruzione di un opera di pubblica utilità, che ne rendeva impossibile la restituzione, l occupazione controversa è stata realizzata nell ambito di una procedura amministrativa fondata su una dichiarazione di pubblica utilità. Nel caso di specie, il Governo sostiene che la ricorrente ha ottenuto dal tribunale un risarcimento corrispondente al valore venale del terreno al momento della trasformazione irreversibile. 24. La Corte osserva innanzitutto che le parti convengono nell affermare che vi è stata «privazione della proprietà». 25. La Corte rinvia alla sua giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta (si vedano, tra le altre, Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia,
6 4 SENTENZA DE GREGORIO c. ITALIA n /96, CEDU 2000-VI; Scordino c. Italia (n. 3), n /98, 17 maggio 2005; Velocci c. Italia, n. 1717/03, 18 marzo 2008) per il riepilogo dei principi pertinenti e per un quadro della sua giurisprudenza in materia. 26. Nella presente causa, la Corte osserva che, applicando il principio dell espropriazione indiretta, i giudici nazionali hanno ritenuto che la ricorrente fosse stata privata del suo bene dalla data di realizzazione dell opera pubblica. Tuttavia, in assenza di un atto formale di espropriazione, la Corte ritiene che questa situazione non possa essere considerata «prevedibile», poiché solo con la decisione giudiziaria definitiva si può ritenere che sia stato effettivamente applicato il principio dell espropriazione indiretta e sancita l acquisizione del terreno da parte delle autorità pubbliche. Di conseguenza, la ricorrente ha avuto la «certezza giuridica» di essere stata privata del terreno solo il 31 gennaio 2004, data in cui la sentenza del tribunale di Benevento è divenuta definitiva. 27. La Corte ritiene che l ingerenza controversa non sia compatibile con il principio di legittimità e che abbia quindi violato il diritto al rispetto dei beni della ricorrente, con la conseguente violazione dell articolo 1 del Protocollo n. 1. II. SULL APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE 28. Ai sensi dell articolo 41 della Convenzione, «Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un equa soddisfazione alla parte lesa.» A. Danno materiale 29. La ricorrente chiede un risarcimento corrispondente alla differenza tra l attuale valore venale del terreno, stimato sulla base del plusvalore apportato al terreno dal miglioramento della zona in cui il terreno è situato, e il risarcimento accordato dal tribunale di Benevento. Essa quantifica le sue richieste in EUR. Chiede inoltre un risarcimento per il deprezzamento della rimanente porzione del terreno nella misura di EUR. 30. Il Governo si oppone e sostiene che la ricorrente ha ottenuto un risarcimento corrispondente al valore venale del terreno, conformemente ai criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte. 31. La Corte rammenta che una sentenza che constati una violazione comporta per lo Stato convenuto l obbligo di porre fine alla violazione e di eliminarne le conseguenze così da ripristinare nel limite del possibile la
7 SENTENZA DE GREGORIO c. ITALIA 5 situazione a questa precedente (Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n /96, 32, CEDU 2000-XI). 32. Essa rammenta che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n /00, 22 dicembre 2009, la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte riguardante i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, essa ha deciso di respingere le richieste dei ricorrenti che siano fondate sul valore dei terreni alla data della sentenza della Corte e di non tenere più conto, ai fini della stima del danno materiale, del costo di fabbricazione degli edifici costruiti dallo Stato sui terreni. 33. L indennizzo deve quindi corrispondere al valore pieno e intero del terreno al momento della perdita della proprietà, quale stabilito dalla perizia disposta dall organo giudiziario competente nel corso del procedimento interno. Poi, una volta detratta la somma eventualmente accordata a livello nazionale, l importo deve essere indicizzato per compensare gli effetti dell inflazione e opportunamente maggiorato di interessi tali da compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spossessamento dei terreni. 34. La Corte osserva che la ricorrente ha ricevuto a livello nazionale una somma corrispondente al valore venale del terreno, rivalutata e maggiorata di interessi, a decorrere dalla data della perdita di proprietà, vale a dire il 21 luglio 1998 (paragrafo 13 supra). La Corte ritiene pertanto che l interessata abbia già ottenuto una somma sufficiente a soddisfare i criteri di indennizzo succitati. B. Danno morale 35. La ricorrente chiede EUR a titolo di risarcimento del danno morale. 36. Il Governo vi si oppone. 37. La Corte ritiene che il senso di impotenza e frustrazione della ricorrente di fronte allo spossessamento illegale del suo bene le abbia causato un danno morale notevole, da ripararsi in maniera adeguata. 38. Deliberando in via equitativa, la Corte accorda alla ricorrente EUR a titolo di risarcimento del danno morale. C. Spese 39. Producendo le relative notule, la ricorrente chiede inoltre il rimborso delle spese sostenute dinanzi alla Corte, nella misura di ,95 EUR. 40. Il Governo si oppone sostenendo che le somme richieste sono eccessive. 41. La Corte rammenta che, stando alla sua giurisprudenza, l attribuzione delle spese a titolo dell articolo 41 presuppone che ne siano
8 6 SENTENZA DE GREGORIO c. ITALIA accertate la realtà e la necessità, e che il loro importo sia ragionevole (Can e altri c. Turchia, n /02, del 24 gennaio 2008, 22). 42. La Corte non dubita della necessità di sostenere delle spese, ma ritiene eccessivi gli onorari complessivi richiesti a tale titolo. A suo avviso, essi devono quindi essere rimborsati solo in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole accordare la somma di EUR per le spese complessivamente sostenute. D. Interessi moratori 43. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali. PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL UNANIMITÀ, 1. Dichiara il ricorso ricevibile; 1. Dichiara che vi è stata violazione dell articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione; 2. Dichiara a) che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi, le seguenti somme: i) EUR (cinquemila euro), più l importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale; ii) EUR (settemila euro), più l importo eventualmente dovuto a titolo d imposta dalla ricorrente, per le spese; b) che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali. Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 18 dicembre 2012, in applicazione dell articolo 77 2 e 3 del regolamento. Françoise Elens-Passos Cancelliere aggiunto Dragoljub Popovic Presidente
Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Rita Carnevali, assistente linguistico.
Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Rita Carnevali, assistente linguistico. Permission to re-publish this translation has been granted
DettagliMinistero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Ufficio II
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Ufficio II Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE. CAUSA FERRARA c. ITALIA. (Ricorso n /01)
Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Emanuela Cataldi, funzionario linguistico. La pronuncia è disponibile nell archivio
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE. CAUSA CUCINOTTA c. ITALIA. (Ricorso n /03) SENTENZA STRASBURGO.
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Dir. Gen. del Contenzioso e dei Diritti Umani Corte Suprema di Cassazione Centro Elettronico di Documentazione Traduzione a cura del Ministero
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO PRIMA SEZIONE. CAUSA COLAZZO c. ITALIA. (Ricorso n /00) SENTENZA (equa soddisfazione)
Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Rita Pucci, funzionario linguistico. Permission to re-publish this translation has
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE CAUSA D ASTA c. ITALIA (Ricorso n /04) SENTENZA STRASBURGO 16 dicembre 2014
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE CAUSA D ASTA c. ITALIA (Ricorso n. 26010/04) SENTENZA STRASBURGO 16 dicembre 2014 La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO SECONDA SEZIONE. CAUSA SCALA c. ITALIA. (Ricorso n /01) SENTENZA STRASBURGO.
Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Rita Carnevali, assistente linguistico. Permission to re-publish this translation has been granted
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE. CAUSA CONCERIA MADERA S.R.L. c. Italia (n. 2) 1. (Ricorso n. 3978/03)
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE CAUSA CONCERIA MADERA S.R.L. c. Italia (n. 2) 1 (Ricorso n. 3978/03) SENTENZA STRASBURGO 21 settembre 2010 1 Traduzione a cura del Ministero della Giustizia.
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO SECONDA SEZIONE. CAUSA MASELLI c. ITALIA. (Ricorso n /03) SENTENZA STRASBURGO.
Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Rita Carnevali, assistente linguistico. Permission to re-publish this translation has been granted
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE. CAUSA CHILLEMI c. ITALIA. (Ricorso n /01) SENTENZA STRASBURGO.
Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Anna Aragona, funzionario linguistico. Permission to re-publish this translation
DettagliSentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo del 15 novembre Ricorso n /01 - Rosario Lombardi c. Italia Ministero della Giustizia,
Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo del 15 novembre 2012 - Ricorso n. 66394/01 - Rosario Lombardi c. Italia Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani,
DettagliSECONDA SEZIONE. CAUSA MATTHIAS E ALTRI c. ITALIA. (Ricorso n o 35174/03) SENTENZA (Equa soddisfazione) STRASBURGO. 17 luglio 2012
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Ufficio II Corte Suprema di Cassazione Centro Elettronico di Documentazione Redazione
DettagliSENTENZA MACRÌ ED ALTRI c. ITALIA 1
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Ufficio II Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE. SENTENZA PARENTI (EREDE) e DEIDDA c. ITALIA. (Ricorsi nn /02 e 40281/02) SENTENZA
Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Anna Aragona, funzionario linguistico. La pronuncia è disponibile nell archivio CEDU
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Ufficio II Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Ufficio II Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale
DettagliSentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo del 5 novembre Ricorso n /03 - Bencivenga c. Italia
Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo del 5 novembre 2013 - Ricorso n. 15015/03 - Bencivenga c. Italia Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione
DettagliEnel occupa illegittimamente la proprietà privata e risarcisce la vittima
Enel occupa illegittimamente la proprietà privata e risarcisce la vittima SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO (Prima Sezione) n. 300/05 del 7 aprile 2016 COLLEGIO COMPOSTO dai signori: Kristina
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO PRIMA SEZIONE. CAUSA MESSANA c. ITALIA. (Ricorso n /04) SENTENZA STRASBURGO.
Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione eseguita da Rita Carnevali, assistente linguistico, e rivista con la dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE. CAUSA G.N. ET ALTRI c. ITALIA. (Ricorso n o 43134/05) SENTENZA (equa soddisfazione) STRASBURGO
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE CAUSA G.N. ET ALTRI c. ITALIA (Ricorso n o 43134/05) SENTENZA (equa soddisfazione) STRASBURGO 15 marzo 2011 Questa sentenza è definitiva. Può subire
DettagliLa Corte europea dei diritti dell uomo (seconda sezione), riunitasi in camera alla presenza di:
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Ufficio II Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale
DettagliSentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo del 5 novembre Ricorso n /03 - Bencivenga c. Italia
Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo del 5 novembre 2013 - Ricorso n. 15015/03 - Bencivenga c. Italia Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE. CAUSA PEDICINI E ALTRI c. ITALIA. (Ricorso n /99) SENTENZA. STRASBURGO 25 settembre 2012
Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico. La pronuncia è disponibile nell archivio
DettagliSentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo del 14 aprile 2015 Ricorso n /03 Causa Chinnici c. Italia
Hai cercato: diritti dell'uomo: protezione proprietà art1 Prot1 Torna indietro Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo del 14 aprile 2015 Ricorso n. 22432/03 Causa Chinnici c. Italia Ministero
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE. CAUSA DI CECCO c. ITALIA. (Ricorso n /06)
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE CAUSA DI CECCO c. ITALIA (Ricorso n. 28169/06) SENTENZA STRASBURGO 15 febbraio 2011 La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni stabilite
Dettagli*** CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO PRIMA SEZIONE CAUSA DI SANTE c. ITALIA (Ricorso n /10) SENTENZA STRASBURGO 27 aprile 2017
Il ritardo nell esecuzione di una sentenza emessa nell ambito della procedura Pinto integra una violazione dell articolo 6 della Convenzione (CEDU, sez. I, sent. 27 aprile 2017, ric. n. 32143/10) Il ritardo
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO EX TERZA SEZIONE. CAUSA GROSSI E ALTRI c. ITALIA. (Ricorso n /03) SENTENZA (revisione) STRASBURGO
Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Anna Aragona, funzionario linguistico. Permission to re-publish this translation
DettagliNella causa Paleari c. Italia,
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Ufficio II Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE. CAUSA SALVATORE COPPOLA E ALTRI c. ITALIA
Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico. Permission to re-publish this translation
DettagliCONSIGLIO D EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO
CONSIGLIO D EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE MARIA PIA MARCHI c. ITALIA (Ricorso n. 58492/00) SENTENZA STRASBURGO 30 settembre 2008 Questa sentenza sarà definitiva nei termini
DettagliNella causa Pozzi c. Italia,
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Ufficio II Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale
DettagliVECCHIA SECONDA SEZIONE. caso BELVEDERE ALBERGHIERA SRL c. ITALIA. (ricorso n o 31524/96) SENTENZA (Equa soddisfazione) STRASBURGO 30 ottobre 2003
VECCHIA SECONDA SEZIONE caso BELVEDERE ALBERGHIERA SRL c. ITALIA (ricorso n o 31524/96) SENTENZA (Equa soddisfazione) STRASBURGO 30 ottobre 2003 (traduzione non ufficiale a cura dell avv. Maurizio de Stefano)
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE. CAUSA TRAPANI LOMBARDO E ALTRI c. ITALIA. (Ricorso n. 25106/03)
Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Ombretta Palumbo, funzionario linguistico. La pronuncia è disponibile nell archivio
DettagliCEDU: l espropriazione isolata non può giustificare un indennità inferiore al valore di mercato del bene ablato
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama CEDU: l espropriazione isolata non può giustificare un indennità inferiore al valore di mercato del bene ablato
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE CAUSA CAPITANI E CAMPANELLA c. ITALIA Ricorso n /07 SENTENZA STRASBURGO - 17 maggio 2011
Traduzione a cura del Ministero della Giustizia Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, effettuata dall esperto linguistico Rita Carnevali Permission to re-publish this translation has
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO
Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo del 1 giugno 2017 - Ricorsi nn. 21838/10, 21849/10, 21852/10, 21855/10, 21860/10, 21863/10, 21869/10, 21870/10 - Causa Stefanetti e altri c.italia Ministero
DettagliCEDU: l espropriazione isolata non può giustificare un indennità inferiore al valore di mercato del bene ablato
CEDU: l espropriazione isolata non può giustificare un indennità inferiore al valore di mercato del bene ablato Traduzione non ufficiale dell avv. Elena Trabucchi 04 luglio 2008 SECONDA SEZIONE SENTENZA
DettagliCorte Europea Diritti dell Uomo: occupazione illegittima di terreni
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Corte Europea Diritti dell Uomo: occupazione illegittima di terreni 08 Febbraio 2007 Filodiritto editore Corte
DettagliForse è giunta al termine, nei casi di specie, la distinzione fra crediti di valuta e crediti di valore?
Indennità di espropriazione, Cedu: sì alla rivalutazione monetaria Corte Europea Diritti dell'uomo, sez. IV, sentenza 14/04/2016 n 22432/03 Pubblicato il 03/08/2016 La pronuncia recente della Corte E.D.U.
DettagliCorte Europea dei Diritti dell Uomo
Corte Europea dei Diritti dell Uomo (Strasburgo), seconda sezione, sentenza del 26 maggio 2009, caso Rossitto c. Italia (ricorso n. 7977/03) La Corte dichiara che la sottoposizione per lungo tempo di un
DettagliSENTENZA STRASBURGO, 6 marzo 2007
Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court s database HUDOC SENTENZA STRASBURGO, 6 marzo 2007 Tale
DettagliSTUDIO LEGALE DRAGONE E AVVOCATI ASSOCIATI LOFFREDO E CESTARO
PRIMA SEZIONE SENTENZA D.A. ET AUTRES c. ITALIE (Ricorsi nos 68060/12, 16178/13, 23130/13, 23149/13, 64572/13, 13662/13, 13837/13, 22933/13, 1 3668/13, 13657/13, 22918/13, 22978/13, 22985/13, 22899/13,
DettagliCOUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS TERZA SEZIONE CAUSA DE ANGELIS E ALTRI c. ITALIA (Ricorso n. 68852/01) SENTENZA STRASBURGO 21
DettagliCONSIGLIO D EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO
CONSIGLIO D EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE DECISIONE Ricorso n o 18995/06 presentato da Francesco PILATO contro l Italia La Corte europea dei diritti dell uomo (seconda sezione),
DettagliArt. 1 Il paragrafo 2 dell articolo 22 della Convenzione è soppresso.
Traduzione 1 Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, il quale emenda il sistema di controllo Concluso a Strasburgo il 13 maggio 2004 Approvato
DettagliORDINANZA N. 306 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente -
ORDINANZA N. 306 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente - Giovanni Maria FLICK Giudice - Francesco AMIRANTE - Ugo
DettagliLEGGE PINTO: PROFILI DI RESPONSABILITÀ
Cendon / Book PROCEDURA CIVILE PROFESSIONAL LEGGE PINTO: PROFILI DI RESPONSABILITÀ QUESTIONI SOSTANZIALI E PROCESSUALI Eduardo Tammaro Edizione DICEMBRE 2014 Copyright MMXIV KEY SRL VIA PALOMBO 29 03030
DettagliCONSIGLIO D EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO
CONSIGLIO D EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE SIMALDONE c. ITALIA (Ricorso N. 22644/03) SENTENZA STRASBURGO 31 marzo 2009 Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni definite
DettagliCONSIGLIO D EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO
CONSIGLIO D EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE GUISO-GALLISAY c. ITALIA (Ricorso n o 58858/00) SENTENZA (Equa soddisfazione) STRASBURGO 21 ottobre 2008 La seguente sentenza diventerà
DettagliCORTE DI APPELLO DI RICORSO AI SENSI DELLA LEGGE 89/2001 PER L ECCESSIVA DURATA DI UN PROCESSO PENALE TRIBUNALE DI
CORTE DI APPELLO DI RICORSO AI SENSI DELLA LEGGE 89/2001 PER L ECCESSIVA DURATA DI UN PROCESSO PENALE TRIBUNALE DI Il sottoscritto, nato a, il e residente a Via (C.F..), rappresentato e difeso nella presente
DettagliNella causa Maioli c. Italia,
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Ufficio II Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale
DettagliPRIMA SEZIONE. VIDAS c. CROAZIA. (Ricorso n /04) SENTENZA STRASBURGO. 3 luglio 2008 DEFINITIVA 10/10/2008
PRIMA SEZIONE VIDAS c. CROAZIA (Ricorso n. 40383/04) SENTENZA STRASBURGO 3 luglio 2008 DEFINITIVA 10/10/2008 Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite all articolo 44 2 della Convenzione.
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO PRIMA SEZIONE. CAUSA CIPOLLETTA c. ITALIA (Ricorso n /09) SENTENZA. STRASBURGO 11 gennaio 2018
Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani. Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE. CAUSA ZUCCALÀ c. ITALIA. (Ricorso n. 72746/01) DEFINITIVA 19/04/2010
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE CAUSA ZUCCALÀ c. ITALIA (Ricorso n. 72746/01) SENTENZA STRASBURGO 19 gennaio 2010 DEFINITIVA 19/04/2010 Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni
DettagliUnione Europea e Cooperazione Internazionale GIURISPRUDENZA
GIURISPRUDENZA Corte Europea dei Diritti dell Uomo del 26.11.2013 - Ricorso n. 13431/07 Contro l Italia Eccessiva durata dei processi risarcimento danni Repubblica Italiana. sulla dedotta violazione dell
DettagliDEFINITIVA 17/10/2008
CONSIGLIO D EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO QUARTA SEZIONE CASO GHIGO c. MALTA (Ricorso n. 31122/05) SENTENZA (Equa soddisfazione) STRASBURGO 17 luglio 2008 DEFINITIVA 17/10/2008 Questa sentenza
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE
N. 01220/2010 REG.DEC. N. 06173/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO QUARTA SEZIONE. Strasburgo 15 giugno 2004
Corte Europea dei Diritti dell'uomo (Strasburgo) CASO LUNTRE E ALTRI contro MOLDAVIA. Sentenza del 15 giugno 2004 ( ricorsi No. 2916/02, 21960/02, 21951/02, 21941/02, 21933/02, 20491/02, 2676/02, 23594/02,
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Ufficio II Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale
DettagliSentenza della Corte Europea dei Diritti dell Uomo del 4 dicembre 2007 (ricorso n /97) PASCULLI c/ Italia.
Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell Uomo del 4 dicembre 2007 (ricorso n. 36818/97) PASCULLI c/ Italia. Diritto alla protezione della proprietà Espropriazione indiretta Violazione art. 1 Protocollo
Dettagli(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
1 di 5 22/01/2012 23.24 Leggi d'italia L. 24-3-2001 n. 89 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura
DettagliIl ricorso individuale alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo
Il ricorso individuale alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo Autore: Sirotti Gaudenzi Andrea In: Diritto civile e commerciale IL RICORSO INDIVIDUALE ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO - GUIDA
DettagliProf. Ilaria Viarengo. Il principio di non discriminazione tra principi costituzionali e diritti fondamentali dell UE
Prof. Ilaria Viarengo Il principio di non discriminazione tra principi costituzionali e diritti fondamentali dell UE Milano, 26 gennaio 2016 Trattato FUE Articolo 18 (ex 12 TCE) Nel campo di applicazione
DettagliBordoni e altri Peduzzi e Arrighi Caponetto
18 6069/09 16797/09 13.5.14 Bordoni e altri in materia di retroattività delle leggi di 19 18166/09 13.5.14 Peduzzi e Arrighi in materia di retroattività delle leggi di 20 61273/10 13.5.14 Caponetto in
DettagliProvvedimento del 06/03/2012 Seconda Sezione. Caso: GAGLIANO GIORGI contro ITALIA. Numero del Ricorso: 23563/07. Presidente: Françoise Tulkens.
Provvedimento del 06/03/2012 Seconda Sezione Caso: GAGLIANO GIORGI contro ITALIA. Numero del Ricorso: 23563/07 Presidente: Françoise Tulkens. Caso di Rilievo Sentenza Riferimento al file originario - 306ms12
DettagliSCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE
SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE Art. 53 Appello 1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le seguenti
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE CAUSA LORENZETTI c. ITALIA (Ricorso no 32075/09) SENTENZA STRASBURGO 10 aprile 2012
Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, eseguita da Rita Carnevali, assistente linguistico Permission to re-publish this translation has
DettagliORDINANZA N. 208 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente -
ORDINANZA N. 208 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente - Giuseppe FRIGO Giudice - Alessandro CRISCUOLO - Giorgio
DettagliIl principio di non discriminazione nel diritto dell'ue e nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani: nuove sfide e tendenze
Prof. Ilaria Viarengo Il principio di non discriminazione nel diritto dell'ue e nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani: nuove sfide e tendenze Milano, 7 febbraio 2017 Trattato FUE Articolo
Dettagli, rappresentata e difesa dall'avvocato giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente -
, rappresentata e difesa dall'avvocato giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2102/2014 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 23/12/2014; udita la
DettagliRegolamento della Corte europea dei diritti dell uomo 2
Traduzione 1 Regolamento della Corte europea dei diritti dell uomo 2 RS 0.101.2; RU 2006 3961 Modifiche del regolamento del 29 giugno e del 16 novembre 2009 Art. 41 Ordine di trattazione dei ricorsi 3
Dettaglid iniziativa dei senatori BUEMI, NENCINI e Fausto Guilherme LONGO
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1158 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BUEMI, NENCINI e Fausto Guilherme LONGO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 2013 Ratifica ed esecuzione
DettagliSENTENZA GAGLIANO GIORGI c. ITALIA 1
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Ufficio II Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale
DettagliCorte Europea dei Diritti dell Uomo, Strasburgo. decisione del 24 giugno 2004 sulla ricevibilita del Ricorso n 56079/00, Di Sante contro Italia.
Revirement della Corte di Strasburgo sulla ricevibilità dei ricorsi per la eccessiva durata dei processi dopo il revirement della Cassazione italiana. (Avv. Maurizio de Stefano -Segretario emerito della
DettagliAiuti illegali e i provvedimenti cautelari dei giudici nazionali
Aiuti illegali e i provvedimenti cautelari dei giudici nazionali Davide Grespan Aiuto illegale = concesso in violazione dell'art. 108, n. 3 TFUE (obbligo di notifica e stand still) Non notificato alla
DettagliCass /2012: Compensi avvocato. Minimi e massimi: potere discrezionale del giudice
In tema di compensi per lo svolgimento di attività professionale, anche in materia stragiudiziale, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice,
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE CAUSA CGIL e Cofferati n.2 c. ITALIA (Ricorso n. 2/2008) SENTENZA STRASBURGO - 6 aprile 2010
Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, effettuata dall esperto linguistico Martina Scantamburlo Permission to re-publish this translation
DettagliIl sistema della Convenzione europea dei diritti dell uomo
Il sistema della Convenzione europea dei diritti dell uomo La Convenzione europea dei diritti dell uomo (CEDU) in breve Trattato multilaterale adottato nel 1950 nell ambito del Consiglio d Europa (che
DettagliIl sistema della Convenzione. dott. Valerio Palombaro
Il sistema della Convenzione Europea dei diritti dell uomo dott. Valerio Palombaro Statuto del Consiglio d Europa firmato a Londra il 5 Maggio 1949 Progetto di Convenzione europea dei diritti dell uomo
DettagliRICORSO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEZ. DISTACCATA DI SALERNO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEZ. DISTACCATA DI SALERNO RICORSO PER La Prof.ssa Domenica (DGNDNC45H69G165L) rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO
Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Rita Carnevali, assistente linguistico. Permission to re-publish this translation has been granted
DettagliCittà dei Fiori (Lecce Italy) COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Taviano Città dei Fiori (Lecce Italy) COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 231 del 04/07/2014 OGGETTO: Rettifica delibera di G.C. n. 178 del 16.05.2014. Ricorso al TAR Puglia Lecce DE SIMONE
DettagliCAUSA MANNAI c. ITALIA 1
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Ufficio II Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE. CAUSA FRANCESCO QUATTRONE c. ITALIA. (Ricorso n /07) SENTENZA STRASBURGO.
Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Anna Aragona, funzionario linguistico. Revisione a cura della dott.ssa Martina Scantamburlo.
DettagliCausa Serino c. Italia Seconda Sezione sentenza 19 febbraio 2008 (ricorso n. 679/03) Causa Maio c. Italia Seconda Sezione sentenza 18 marzo 2008
Causa Serino c. Italia Seconda Sezione sentenza 19 febbraio 2008 (ricorso n. 679/03) Causa Maio c. Italia Seconda Sezione sentenza 18 marzo 2008 (ricorso n. 24886/03) Causa Conceria Madera s.r.l. c. Italia
DettagliDISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEL PROCESSO A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO
DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEL PROCESSO A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO Articolo 1 (Modifiche al codice di procedura penale) 1. Al codice
DettagliDETERMINAZIONE. Determinazione n. 7/2013 Prot. n Tit /244 del 18/03/2013. OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA XXXXX E BT ENìA
DETERMINAZIONE Determinazione n. 7/2013 Prot. n. 11890 Tit. 1.10.21/244 del 18/03/2013 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA XXXXX E BT ENìA LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO CORECOM VISTA la l. 249/1997,
DettagliNOTA ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE DEL 17 GENNAIO 2013 CAUSA C-23/12.
NOTA ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE DEL 17 GENNAIO 2013 CAUSA C-23/12. Sul diritto di presentare ricorso contro le violazioni commesse dall autorità di frontiera nel corso di un procedimento
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE. CAUSA SCOPPOLA c. Italia (n. 3) (Ricorso n. 126/05) SENTENZA STRASBURGO.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE CAUSA SCOPPOLA c. Italia (n. 3) (Ricorso n. 126/05) SENTENZA STRASBURGO 18 gennaio 2011 La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni stabilite
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, eseguita da Rita Carnevali, assistente linguistico CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO SECONDA SEZIONE
DettagliCass /2017. Cane randagio: il Comune unico responsabile. Scritto da Francesco Annunziata Martedì 23 Maggio :58
Nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione, in tal senso confermando e puntualizzando i principi di diritto sostanzialmente già enunciati, ha affermato che la responsabilità per i danni causati dai
DettagliGiudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015
1 Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 N. 13423/14 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma in persona del dott. Alessandro Coco,
DettagliSchema di ricorso per Cassazione avverso sentenza straniera in tema di divorzio
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE AVV. ALFONSO MARRA GIURISTA LINGUISTA ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO IDONEO ALL ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE
DettagliSECONDA SEZIONE. CASO CIMOLINO c/italia. (Ricorso n /05)
SECONDA SEZIONE CASO CIMOLINO c/italia (Ricorso n. 12532/05) SENTENZA 1 STRASBURGO 22 settembre 2009 1 Traduzione a cura del Ministero della Giustizia. La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni
DettagliORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE. 4 settembre 2012
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 4 settembre 2012 «Procedimento sommario Appalti pubblici Gara d appalto Rigetto di un offerta Domanda di sospensione dell esecuzione Violazione dei requisiti di forma
Dettagli.. Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Ufficio II
.. Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Ufficio II Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale
Dettaglidirittifondamentali.it
dirittifondamentali.it Viola l'art. 8 della CEDU la limitazione del diritto di visita alla figlia minore a seguito di separazione dei coniugi (CEDU, Sez. I, sent. 9 febbraio 2017, ric. n. n. 76171/13)
Dettagli