Comune di Trani Via ten. Morrico n Trani (Bat) C.F. n
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1 Medaglia d Argento al merito Civile Settore Contratti Appalti Staff GARA D'APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 4 CAPITOLATO COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA DEL COMUNE DI TRANI CONTRAENTE Comune di Trani Via ten. Morrico n Trani (Bat) C.F. n EFFETTO: SCADENZA: ore 24 del ore 24 del 1
2 DEFINIZIONI Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurato: Certificato di Assicurazione: Beneficiario: Classe di rischio: Contraente: Contratto/Polizza: Day Hospital: Franchigia: Indennizzo: Infortunio: Invalidità permanente: Premio: Rischio: Sinistro / Danno: Società/Compagnia: Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Il contratto di Assicurazione. Il soggetto che viene designato a ricevere l indennizzo in caso di morte dell Assicurato. Insieme delle attività che, ai fini dell assicurazione dei rischi professionali, presentano lo stesso grado di pericolosità del rischio. La persona fisica o giuridica che stipula l assicurazione. Il documento che prova l assicurazione. Degenza diurna senza pernottamento in Istituto di cura per prestazioni chirurgiche e terapie mediche documentate da cartella clinica. La parte di danno indennizzabile non espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili. Perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla professione svolta. La somma dovuta dal Contraente alla Società. La probabilità che si verifichi il sinistro e i danni che possano derivarne. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. L impresa assicuratrice. 2
3 NORME GENERALI Art. 1 - RICHIAMO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Premesso che le normative e le condizioni di assicurazione per i vari rami - polizza sono quelle previste dai testi ANIA nella più recente edizione, resta convenuto che le condizioni contenute nel presente capitolato speciale, per ciascun ramo assicurativo, dovranno essere riportate integralmente nella polizza della Compagnia aggiudicataria. Comunque, dette condizioni devono intendersi come estensioni di garanzia e pertanto derogano e prevalgono su qualsiasi altra condizione di polizza comprese le Condizioni Generali di Assicurazione. Art. 2 - FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO Le franchigie, gli scoperti o i limiti di risarcimento indicati nelle condizioni speciali e/o particolari dei capitolati inerenti i singoli rischi saranno gli unici accettati. Diverse formulazioni o introduzione di limitazioni difformi invalideranno l'offerta. Art. 3 - VARIAZIONE PREMI La compagnia aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del prezzo offerto per tutta la durata del contratto, a meno che le polizze non subiscano variazioni conseguenti a diminuzioni o aggravamento del rischio o modificazioni di garanzia richieste dal Contraente nel corso della durata del contratto. Art. 4 - VARIE La firma del presente capitolato impegna la Compagnia aggiudicataria mentre per il Comune di Trani l'impegno è condizionato al conseguimento dell esecutività della determinazione di presa d atto delle risultanze di gara. Art. 5 - FORO COMPETENTE Per le controversie relative alla presente gara è competente, esclusivamente, il foro nel quale ha sede il Contraente e cioé il foro di Trani. Art. 6 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni volutamente inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. Art. 7 - ALTRE ASSICURAZIONI L'assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'assicurato deve però comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Art. 8 - PAGAMENTO DEL PREMIO Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società concede il frazionamento del medesimo in due rate semestrali. L Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. La Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento del primo rateo di premio entro i 60 giorni successivi all effetto delle polizze di assicurazione oggetto del presente capitolato, dei rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose. 3
4 Decorso questo ulteriore termine l assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 90 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato. Art. 9 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell'assicurazione vanno provate per iscritto. Art AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente e/o l'assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di Assicurazione di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio volutamente non notificati alla Compagnia di Assicurazione, o da questa non accettati, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. A fronte della notificazione dell aggravamento del rischio, la Compagnia può non accettarlo, recedendo dal contratto e rimborsando i premi pagati e non goduti. Art DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia di Assicurazione è tenuta a ridurre il premio e le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata. In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse. Art DENUNCE SINISTRI In caso di sinistro, il Contraente o l'assicurato deve darne avviso scritto entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Settore competente. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. Art ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi ai vari contratti di assicurazione sono a carico del Contraente. Art RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolamentato valgono le norme di legge. Art. 16 DURATA DELLA ASSICURAZIONE L assicurazione ha durata biennale e decorre dalle ore 24,00 del e terminerà alle ore 24,00 del... Il contratto non prevede il tacito rinnovo. E inoltre facoltà del Contraente al termine del contratto, al fine di esplicare una nuova procedura di aggiudicazione, chiedere una proroga della copertura pari a 180 giorni alle stesse condizioni del presente capitolato. Art GESTIONE DEL CONTRATTO Il contraente dichiara che la gestione del presente contratto è affidata al Dirigente del Settore Contratti-Appalti e, per esso, all Ufficio Appalti - Sinistri e Gestione Polizze Assicurative del Comune di Trani. 4
5 Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte dal Contraente alla Società, avranno efficacia dalla ricezione della comunicazione fatta alla Società stessa. La Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere al su indicato Ufficio del Comune di Trani, il quale provvederà al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Comune di Trani, dovranno essere restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all atto del perfezionamento. Le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa. L Ufficio Appalti - Sinistri e Gestione Polizze Assicurative provvederà, per conto del Contraente, al pagamento del premio pattuito entro il termine contrattualmente previsto. Il medesimo Ufficio comunicherà tramite telefax la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa e alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Nel caso di contratti ripartiti fra più Società l Ufficio gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Società coassicuratrici. L Ufficio Appalti - Sinistri e Gestione Polizze Assicurative provvederà ad inviare alla Società di Assicurazione regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato; del pari al medesimo Ufficio comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato). La Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Dirigente del predetto Ufficio ovvero con funzionario da questo delegato. La Società comunicherà all Ufficio Appalti - Sinistri e Gestione Polizze Assicurative qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione. 5
6 Art. 1 - DESCRIZIONE DEL RISCHIO RISCHIO INFORTUNI PARTITA 1 - RISCHIO INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI La garanzia copre gli infortuni subiti dagli Amministratori Comunali nell esercizio delle loro funzioni per conto del Comune, rischio in itinere compreso. La garanzia è prestata per n.52 (cinquantadue) Amministratori Comunali non nominativamente indicati. PARTITA 2 - RISCHIO INFORTUNI DEI DIPENDENTI E DEL SEGRETARIO COMUNALE ALLA GUIDA DI VEICOLI La garanzia copre gli infortuni subiti dai Dipendenti del Contraente autorizzati a missioni esterne e dal Segretario Comunale che, per ragioni di servizio e/o di lavoro (rischio in itinere compreso), si trovino a bordo sia in qualità di conducenti che di trasportati, di autovetture e/o autocarri e/o altri veicoli, cicli compresi. Sono esclusi da tale garanzia i veicoli di proprietà del Contraente. La garanzia è prestata per Km di percorrenza annua, da regolarsi a fine annualità in base alla percorrenza effettiva. PARTITA 3 - RISCHIO INFORTUNI DEI VIGILI URBANI La garanzia copre gli infortuni subiti dai Vigili Urbani nel corso delle attività svolte per conto del Comune di Trani. La garanzia è prestata per n.32 (trentadue) Vigili Urbani non nominativamente indicati. PARTITA 4 - RISCHIO INFORTUNI DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI COMUNALI La garanzia copre gli infortuni subiti dai conducenti alla guida dei veicoli di proprietà del Comune non nominativamente indicati. La garanzia è prestata per n.20 (venti) veicoli. PARTITA 5 - RISCHIO INFORTUNI DEI PORTAVALORI La garanzia copre gli infortuni subiti dagli incaricati del servizio portavalori durante lo svolgimento di detta attività, rischio in itinere compreso. La garanzia è prestata per n.2 (due) portavalori non nominativamente indicati. Art. 2 - INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE Il Contraente è esonerato dall'obbligo di presentare preventiva comunicazione dei dati identificativi delle persone e dei veicoli assicurati. Per l'identificazione si farà riferimento alla documentazione dei competenti uffici che il Comune si impegna a far pervenire alla Compagnia in caso di richiesta. Il Contraente si impegna a comunicare alla Compagnia entro 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del contratto le variazioni intervenute nel corso del periodo in aumento o diminuzione del numero delle persone e dei veicoli assicurati previsti nella partita sopra elencata. La Compagnia di Assicurazione compilerà, sulla base dei dati sopraddetti, specifico atto di regolazione del premio, attivo e/o passivo che, se attivo, verrà onorato entro 90 giorni dal ricevimento del suddetto documento. Art. 3 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO Il premio sarà determinato fissando un premio annuo pro capite per la Partita 1,3,5. 6
7 Il premio sarà determinato fissando un premio annuo per veicolo assicurato per la Partita 4. In caso di inclusioni ed esclusioni i ratei verranno calcolati in 360/anno. Il premio viene fissato nella cifra risultante dalla scheda di offerta per ogni chilometro per la partita 2. Art. 4 - MASSIMALI Le garanzie sono prestate con i massimali di seguito indicati: PARTITA 1 Amministratori Comunali * morte ,00; * invalidità permanente ,00; PARTITA 2 Dipendenti e Segretario Comunale * morte ,00; * invalidità permanente ,00; PARTITA 3 Vigili Urbani * morte ,00; * invalidità permanente ,00; PARTITA 4 Conducenti dei veicoli comunali * morte ,00; * invalidità permanente ,00; PARTITA 5 Portavalori * morte ,00; * invalidità permanente ,00; Art. 5 - RIMBORSO SPESE SANITARIE Nel caso che l assicurato, in conseguenza di infortunio, necessiti di prestazioni sanitarie, la Società di assicurazione si impegna a rimborsare all avente diritto, e fino alla concorrenza del massimale previsto per un anno assicurativo, le spese sanitarie sostenute per: a - accertamenti diagnostici e medico-legali; b - visite mediche e specialistiche; c - onorari del chirurgo e di ogni altro componente l equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento; d - apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l intervento chirurgico; e - rette di degenza; 7
8 f - trasporto in ambulanza all istituto di cura o all ambulatorio e viceversa; g - cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi; h - acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari. Non sono soggette a rimborso le spese effettuate per applicazioni di carattere estetico. La Società di assicurazione effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. Per le spese sostenute all estero, i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta italiana al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall assicurato, ricavato dalle quotazioni dell Ufficio Italiano dei Cambi. Art. 6 - FRANCHIGIE Le garanzie sono prestate con una franchigia del 3% nel caso di Invalidità Permanente e di 150,00 a sinistro per la garanzia spese sanitarie. Art. 7 - ESTENSIONE TERRITORIALE Le garanzie per i casi Morte e Invalidità Permanente valgono per i sinistri verificatisi in tutto il mondo; per quanto attiene l'inabilità temporanea, fuori dall'europa, vale limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero; tale limitazione cessa dalle ore 24:00 del giorno di rientro in Europa. Art. 8 - LIMITE DI ETA' Le garanzie di cui al presente contratto non sono estensibili ad assicurati di età superiore a 75 (settantacinque) anni. Art. 9 - ESTENSIONI DI GARANZIA La Società risponde anche dei danni conseguenti a: a) asfissia causata da fuga di gas o vapore; b) avvelenamenti acuti da ingestione di cibo o altre sostanze; c) alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali; d) annegamento; e) assideramento o congelamento, folgorazione, colpi di sole o di calore e altre influenze termiche ed atmosferiche; f) ernie addominali da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo; g) infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza; h) infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenze anche gravi; i) infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva; j) infortuni derivanti da inondazioni e/o alluvioni. Art LIMITI DI RISARCIMENTO Nel caso di infortunio che colpisse contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, si conviene che il limite massimo di risarcimento ammonta a ,00 (duemilioni/00). Art RISCHIO VOLO L assicurazione è estesa (con ovvia esclusione per le partite la cui garanzia è limitata alla guida di veicoli) agli infortuni che l'assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti tranne che: - da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; 8
9 - da aeroclubs. Il viaggio in aereo si intende iniziato nel momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. Il cumulo delle somme assicurate di cui alla presente polizza e di altre assicurazioni da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, individuali e cumulative non può superare i capitali di: * per persona : ,00 per il caso morte, ,00 per il caso invalidità permanente totale, - 258,23 al giorno per inabilità temporanea; * complessivamente per aeromobile: ,00 per il caso morte, ,00 per il caso invalidità permanente totale, ,57 al giorno per inabilità temporanea. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche le somme che si riferiscono ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni cumulative stipulate dallo stesso Contraente. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro sono adeguate in riduzione proporzionale sui singoli contratti. Art AZIONE DI RIVALSA La Compagnia rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell'assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'infortunio. Il Dirigente 2 Ripartizione F.TO Dr.ssa Rossella Titano 9
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