MATERIE PLASTICHE DA RICICLO DESTINATE AL CONTATTO CON ALIMENTI AGGIORNAMENTI NORMATIVI

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1 AGGIORNAMENTI NORMATIVI Marino Lamperti Federazione Gomma Plastica Area Tecnico Scientifica

2 MATERIE PLASTICHE DA RICICLO DESTINATE AL AGGIORNAMENTI NORMATIVI > Stato attuativo del Regolamento (CE) N. relativo ai materiali e oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il Regolamento (CE) N. 2023/2006 > Pubblicazione del Decreto 18 maggio 2010, n. 113: Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d uso personale limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato riciclato

3 MATERIE PLASTICHE DA RICICLO DESTINATE AL Regolamento (CE) N. CAMPO DI APPLICAZIONE: il regolamento si applica ai materiali e agli oggetti in materia plastica e loro parti, che contengono plastiche riciclate, destinati al contatto con alimenti conformemente all art. 1 della direttiva 2002/72/CE (definiti nel regolamento materiali e oggetti di plastica riciclata )

4 MATERIE PLASTICHE DA RICICLO DESTINATE AL Sono esclusi dal campo di applicazione: I materiali e gli oggetti di plastica riciclata fabbricati con monomeri e sostanze di base derivate dalla depolimerizzazione chimica dei materiali e degli oggetti di plastica; I materiali e gli oggetti di plastica fabbricati utilizzando ritagli di plastica e/o scarti della produzione a norma della direttiva 2002/72/CE, che sono riciclati all interno del sito di produzione o utilizzati in un altro sito; I materiali e gli oggetti di plastica riciclata in cui la plastica riciclata è utilizzata dietro una barriera funzionale in plastica, conformemente alla direttiva 2002/72/CE

5 MATERIE PLASTICHE DA RICICLO DESTINATE AL REQUISITI RELATIVI AI MATERIALI E AGLI OGGETTI DI PLASTICA RICICLATA (ART. 3) I materiali e gli oggetti di plastica riciclata sono immessi sul mercato unicamente se contengono plastica riciclata ottenuta esclusivamente da un processo di riciclo autorizzato a norma del presente regolamento Il processo di riciclo autorizzato deve essere gestito da un sistema appropriato di assicurazione della qualità che garantisca che la plastica riciclata sia conforme alle prescrizioni dell autorizzazione

6 MATERIE PLASTICHE DA RICICLO DESTINATE AL CONDIZIONI PER L AUTORIZZAZIONE DEI PROCESSI DI RICICLO 1. La qualità dell input di materia plastica deve essere caratterizzata e controllata 2. L input di materia plastica deve provenire da materiali e oggetti di plastica che sono fabbricati a norma della legislazione comunitaria dei materiali e oggetti di plastica destinati al contatto con alimenti

7 CONDIZIONI PER L AUTORIZZAZIONE DEI PROCESSI DI RICICLO 3. La plastica riciclata deve provenire da un ciclo di prodotto in una catena chiusa e controllata oppure deve essere dimostrato con un challenge test che il processo è in grado di ridurre ad un livello accettabile qualsiasi contaminazione dell input 4. La qualità della plastica riciclata deve essere caratterizzata e controllata 5. Devono essere stabilite condizioni di impiego della plastica riciclata

8 CONTAMINAZIONI DELL INPUT 1. Materiali e oggetti non idonei al contatto con alimenti provenienti dalla raccolta differenziata; 2. Contaminazioni derivanti dalla presenza di prodotti alimentari e non alimentari, quest ultimi derivanti da un utilizzo improprio dei materiali e oggetti da parte dell utilizzatore finale.

9 13 CONSIDERANDO L input di materia plastica deve essere conforme alle prescrizione della direttiva 2002/72/CE Tale obiettivo può essere realizzato mediante una raccolta differenziata degli articoli di plastica prima del riciclo

10 13 CONSIDERANDO Per taluni materiali, viste le loro proprietà fisico-chimiche, ad esempio le poliolefine, potrebbe risultare necessaria un efficienza del 100% nella raccolta differenziata. Tale efficienza può essere raggiunta in cicli di prodotto che sono all interno di una catena chiusa e controllata

11 13 CONSIDERANDO Per altri materiali, ad esempio il PET, la sicurezza della plastica riciclata può essere garantita con una minore efficienza di selezione per quanto riguarda l utilizzo precedente a contatto con alimenti, realisticamente raggiungibile mediante sistemi di raccolta differenziata per strada. L efficienza di selezione necessaria per ciascun materiale deve essere determinata caso per caso

12 Presentazione delle domande di autorizzazione: per i processi esistenti: entro il 31 dicembre 2009 per i nuovi processi: il Regolamento (CE) N. non prevede un termine per la presentazione della domanda Per processi esistenti si intendono i processi di riciclo, per la produzione di plastiche destinate al contatto con alimenti, in funzione alla data di entrata in vigore del Regolamento (17 aprile 2008)

13 PROCESSI ESISTENTI NEL CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2009: La produzione di plastiche di riciclo è ammessa fino a 6 mesi dalla data di adozione della decisione della Commissione europea di cui all art. 13 comma 6 Materiali e oggetti contenenti plastica riciclata possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte

14 MATERIE PLASTICHE DI RICICLO DESTINATE AL Presentazione di un parere sulle domande da parte dell EFSA: Entro 6 mesi dal ricevimento della domanda di autorizzazione (art. 5 comma 3) Tale termine non si applica per le domande presentate entro il 31 dicembre 2009 (art. 13 comma 4) Entro 6 mesi dal ricevimento di tutti i pareri da parte dell EFSA sulle domande presentate entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta un progetto di decisione relativa al rilascio o al rifiuto dell autorizzazione

15 La Commissione mette a disposizione del pubblico un registro dei processi di riciclo per cui è stata presentata una domanda valida. E stato attivato un sito per la consultazione aggiornata del registro ( Nel settimo aggiornamento del registro (datato 17 maggio 2010) sono riportati 36 processi di riciclo per i quali è stata presentata una domanda valida.

16 PUBBLICAZIONE DEL DECRETO 18 MAGGIO 2010, n. 113 REGOLAMENTO RECANTE AGGIORNAMENTO DEL DECRETO MINISTERIALE 21 MARZO 1973, CONCERNENTE LA DISCIPLINA IGIENICA DEGLI IMBALLAGGI, RECIPIENTI, UTENSILI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON LE SOSTANZE D USO PERSONALE, LIMITATAMENTE ALLE BOTTIGLIE IN POLIETILENTEREFTALATO RICICLATO. PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. n. 168 DEL 21 LUGLIO 2010 ENTRATA IN VIGORE: 5 AGOSTO 2010

17 PUBBLICAZIONE DEL DECRETO 18 MAGGIO 2010, n. 113 SCOPO: CONSENTIRE LA PRODUZIONE DI BOTTIGLIE IN PET RICICLATO DESTINATE AL CONTENIMENTO DI ACQUA MINERALE NATURALE IL PET RICICLATO DOVRA PROVENIRE DAL RECUPERO DI BOTTIGLIE IN PET PER ALIMENTI

18 PUBBLICAZIONE DEL DECRETO 18 MAGGIO 2010, n. 113 Il PET RICILATO DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI BOTTIGLIE DOVRA ESSERE ACCOMPAGNATO DA UNA DOCUMENTZIONE ATTA A DIMOSTRARE MEDIANTE UN CHALLENGE TEST CHE IL PROCESSO DI RICICLO UILIZZATO SIA IN GRADO DI GARANTIRE LA CONFORMITA DELL OGGETTO FINITO ALL ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO (CE) N.1935/2004. LE BOTTIGLIE DEVONO CONTENERE ALMENO IL 50% DI PET VERGINE E POSSONO VENIRE A CONTATTO SOLTANTO CON ACQUA MINERALE NATURALE

19 PUBBLICAZIONE DEL DECRETO 18 MAGGIO 2010, n. 113 ACQUE MINERALI NATURALI - DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n.105: Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali e successive modificazioni. Art. 1: Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute.

20 PUBBLICAZIONE DEL DECRETO 18 MAGGIO 2010, n. 113 Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate le seguenti indicazioni: a) acqua minerale naturale integrata, se del caso, con le seguenti menzioni: - totalmente degassata - parzialmente degassata - rinforzata con gas della sorgente - aggiunta di anidride carbonica - naturalmente gassata o effervescente naturale ( ) ACQUE MINERALI NATURALI - DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n.105 Art. 11 (Etichette)

21 PUBBLICAZIONE DEL DECRETO 18 MAGGIO 2010, n. 113 ACQUE MINERALI NATURALI - DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n.105 Art. 11 (Etichette) Le acque minerali naturali si classificano sulla base del residuo fisso (quantità di sali minerali disciolti in un litro d acqua misurati dopo evaporazione a 180 C espressi in milligrammi/litro): - minimamente mineralizzate (Residuo Fisso < 50mg/l) - oligominerali (Residuo Fisso tra 50 e 500 mg/l) - mediominerali (Residuo Fisso tra 500 e 1500 mg/l) -ricche di sali minerali (Residuo Fisso > 1500 mg/l)

22 PUBBLICAZIONE DEL DECRETO 18 MAGGIO 2010, n. 113 ACQUE MINERALI NATURALI D. Lgs. 25 gennaio 1992, n.105 Art. 10 (Modalità di utilizzazione) 1.L utilizzazione delle acque minerali deve avvenire in prossimità della sorgente. 2.E vietato il trasporto dell acqua minerale naturale a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore finale. 3.Ogni recipiente utilizzato per il condizionamento delle acque minerali naturali deve essere munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, di contaminazione e di fuoriuscita. 4.Detti recipienti non possono eccedere la capacità di due litri.

23 PUBBLICAZIONE DEL DECRETO 18 MAGGIO 2010, n. 113 Decreto 21 marzo Art.13-ter Comma 3. I produttori di bottiglie che impieghino materia prima plastica riciclata devono notificare all Autorità sanitaria territorialmente competente l impiego di polietilentereftalato riciclato. Comma 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle bottiglie legalmente prodotte e/o commercializzate in un altro Stato dell Unione europea e a quelle originarie dei Paesi contraenti dell accordo sullo spazio economico europeo, nonché della Turchia.

24 PUBBLICAZIONE DEL DECRETO 18 MAGGIO 2010, n. 113 Decreto 18 maggio 2010, n. 113 Art. 2 Le disposizioni introdotte con l Art. 13-ter si applicano fino alla data di adozione delle decisioni comunitarie previste dall articolo 13, comma 6 del regolamento (CE) n..

25 Considerazioni finali: Il Regolamento (CE) N. e il Decreto 18 maggio 2010, n. 113 rappresentano la volontà del legislatore comunitario e nazionale di favorire il riciclo delle materie plastiche, anche in settori particolari come quello dei materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti; Tali provvedimenti premiano le attività da tempo svolte da Unionplast e da IPPR mirate a promuove il riciclo delle materie plastiche riconoscendo in tale operazione un valido strumento per dare concreta risposta ai requisiti di sostenibilità ambientale. Le collaborazioni tra Unionplast e IPPR hanno consentito alla aziende riciclatrici e della trasformazione delle materie plastiche di confrontarsi in modo proficuo sugli aspetti che riguardano la promozione delle plastiche di riciclo e di intervenire in modo appropriato nelle sedi legislative e normative di interesse.

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