Nuovo regime forfetario in corso di approvazione. Dal 01/01/2015 vengono abrogati i seguenti regimi fiscali:

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1 Nuovo regime forfetario 2015 in corso di approvazione Premessa Come anticipato nel corso nell ultimo seminario APOS a Tabiano Bagni, sono in arrivo alcune novità fiscali. La Legge di Stabilità 2015, in corso di definizione ed approvazione entro fine d anno, prevede una serie di modifiche in tema di regimi fiscali agevolati, variazioni che produrranno effetti a partire dal 01/01/2015. Nonostante l approvazione di un nuovo regime fiscale agevolato, in sostituzione degli attuali, è possibile applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, l attuale regime dei minimi per i periodi di imposta che residuano al suo completamento. Fino alla data di approvazione definitiva della legge è possibile che il testo venga modificato attraverso una serie di emendamenti, pertanto, il contenuto di questa guida ha solo un valore indicativo e non definitivo. Inoltre, tutti i dettagli utili alla corretta applicazione del nuovo regime saranno disponibili attraverso i decreti attuativi e provvedimenti direttoriali che seguiranno dopo l approvazione definitiva della legge. Regimi abrogati Dal 01/01/2015 vengono abrogati i seguenti regimi fiscali: Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ex art. 13, Legge n. 388/2000; Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità meglio conosciuto come nuovi minimi - ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011; Regime fiscale ex minimi ex articolo 1, commi da 96 a 115 e comma 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Per i soggetti che attualmente utilizzano i regimi a) e b) è prevista una clausola di salvaguardia che sarà illustrata nel seguito della presente guida. Nuovo regime fiscale forfetario dal 01/01/2015 Il nuovo regime forfetario è un regime naturale, cioè si applica automaticamente a tutti i soggetti che rientrano nei parametri indicati dal legislatore. E quindi ininfluente aver utilizzato in passato un regime fiscale agevolato, il nuovo regime forfetario può essere utilizzato anche da chi è fuoriuscito dal regime dei minimi. Questo regime non prevede alcun limite di durata.

2 Requisiti per il nuovo regime Le condizioni previste per accedere al nuovo regime sono: non aver superato il limite dei ricavi / compensi previsto per la propria categoria di appartenenza (codice ATECO); non aver superato spese per lavoratori (dipendenti, lavoro accessorio, collaboratori, associati in partecipazione e prestazioni di famigliari) per un importo annuo di euro 5.000; non aver superato al 31/12 un costo complessivo di euro per l acquisto di beni strumentali (acquisto, noleggio o affitto). Nel calcolo non vengono conteggiate le spese per beni immobili e per beni con valore unitario non superiore a 516,46 euro. Indipendentemente da quanto sopra, rimangono esclusi dall applicazione del nuovo regime forfetario i soggetti che: effettuano in via principale o prevalente cessioni di fabbricati o loro porzioni, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE; detengono contemporaneamente partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o Srl trasparenti; non sono residenti (esclusi i soggetti residenti in uno Stato UE / aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del loro reddito); utilizzano regimi speciali IVA o altri regimi forfetari del reddito. Modalità di applicazione Il nuovo regime è caratterizzato da: esonero completo dall obbligo di tenuta delle scritture contabili ad eccezione della conservazione dei documenti contabili; esonero dell applicazione dell IVA (salvo il caso in cui vi siano acquisti di beni e servizi INTRA-UE per un importo superiore a euro); esonero dall eventuale applicazione della ritenuta d acconto su fatture emesse o ricevute; esclusione da studi di settore o parametri; esonero dall invio dello spesometro; esonero dalla comunicazione delle dichiarazioni d intento ricevute; esonero dalla comunicazione black-list; determinazione del reddito su base forfetaria (una % da calcolarsi sull ammontare dei ricavi o compensi) applicazione di un imposta sostitutiva (IRPEF, relative addizionali e IRAP) nella misura del 15%; Inizio attività dal 2015 Per i soggetti che iniziano l attività a partire dal 2015 è previsto un abbattimento del reddito nella misura di 1/3 da applicarsi nel primo anno e nei due successivi.

3 Questa riduzione si applica a condizione che: il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, un attività artistica, professionale o d impresa, anche in forma associata o familiare; l attività intrapresa non sia una mera continuazione della precedente, svolta come dipendente o lavoro autonomo (esclusa la pratica obbligatoria prevista per alcune professioni); non venga superato il limite dei ricavi per quella determinata attività se questa è stata acquistata o affittata da terzi. Contributi INPS Contemporaneamente, per chi effettua trattamenti shiatsu in forma di attività d impresa, è previsto un regime contributivo agevolato, con le seguenti caratteristiche: nessun versamento di contributi fissi periodici; nessun versamento di contributi minimi; versamento dei contributi dovuti in sede di dichiarazione dei redditi. Clausola di salvaguardia I soggetti che alla data del 31/12/2014 utilizzano il Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ex art. 13, Legge n. 388/2000, potranno applicare la riduzione di 1/3 del reddito forfettariamente determinato. Mentre i soggetti che alla data del 31/12/2014 utilizzano il Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità meglio conosciuto come nuovi minimi - ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011, potranno continuare ad applicarlo anche dopo il 01/01/2015 per i periodi di imposta che residuano al suo completamento (5 anni e comunque fino al compimento del 35 anno d età). Non si capisce il perché di questo diverso trattamento, non è escluso che in sede di stesura definitiva del testo di legge si corregga tale situazione. Scelta del regime Per chi utilizza gli attuali regimi agevolati è comunque consentito optare per il regime ordinario (con obbligo di permanenza per almeno un triennio) perché in alcune situazioni i regimi agevolati possono anche rivelarsi sconvenienti. Un caso tipico è quello in cui il soggetto, non avendo altri redditi, dispone di deduzioni o detrazioni d imposta ai fini IRPEF (elevate spese mediche, ristrutturazioni edilizie, interessi passivi per l acquisto della prima casa, ecc.). Questi benefici fiscali, in assenza di redditi imponibili ai fini IRPEF, non determinano una riduzione d imposta. Chi effettua trattamenti shiatsu ai privati può trarre vantaggio da un regime fiscale che prevede la non applicazione dell IVA. Per esempio: potrebbe mantenere invariati i propri prezzi al cliente incassando di fatto un 22%

4 in più (IVA non applicata) senza che questo si traduca in un aumento anche per il cliente; oppure diminuire i prezzi praticati (sempre scorporando il 22% per l IVA non applicata) per risultare più competitivo e quindi attrarre più clienti. Per questo motivo è bene confrontarsi con il proprio commercialista nella scelta del regime fiscale perché la convenienza va verificata caso per caso tenendo conto di tutti gli aspetti. Fondamentale differenza Una fondamentale differenza tra il nuovo regime forfetario e gli attuali regimi di vantaggio sta proprio nella modalità di determinazione del reddito: attuali regimi il reddito viene calcolato come differenza tra i ricavi / compensi incassati e le spese sostenute per la produzione del reddito. Nel caso in cui il valore degli incassi sia pari alle spese sostenute avremmo un reddito pari a zero, con la conseguenza che non vi è imposta sostitutiva da versare; nuovo regime forfetario il reddito viene calcolato applicando una percentuale di redditività al totale degli incassi. Quindi, a meno che di non aver incassato nulla, avremo sempre una quota di reddito sul quale dovremo versare l imposta sostitutiva. Tabella ATECO Importante: durante il seminario per fare gli esempi si è utilizzato per errore il coefficiente del 40% (tratto da una tabella che conteneva un errore di stampa). Il coefficiente corretto per il codice ATECO è il 67%. Tipologia attività Codice ATECO Limite ricavi / compensi Coefficiente redditività Industrie alimentari e delle bevande Commercio all ingrosso e al dettaglio Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande Commercio ambulante di altri prodotti Costruzioni e attività immobiliari Intermediari del commercio Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (10 11) % 45 (da 46.2 a 46.9) (da % 47.1 a 47.7) % % ( ) (68) % % (55 56) %

5 Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi ( ) ( ) (85) ( ) Altre attività economiche ( ) ( ) ( ) (35) ( ) ( ) ( ) ( ) (84) ( ) ( ) (97 98) (99) % % Esempio di calcolo Facciamo un esempio dove immaginiamo di svolgere un attività il codice ATECO Altri servizi alla persona n.c.a. con un totale di compensi incassati pari a euro e spese sostenute per produrre il reddito pari a euro. Concesio (BS), 23 novembre 2014 Per semplicità non consideriamo nel calcolo la deduzione degli eventuali contributi INPS pagati nell anno. In questo caso il reddito derivante dall applicazione del nuovo regime forfetario si ottiene utilizzando il coefficiente del 67% e di conseguenza, per differenza, vengono riconosciute spese nella misura del 33% indipendentemente da quelle effettivamente sostenute. Spese = x 33% = Reddito = x 67% = Calcoliamo ora l imposta sostitutiva per i tre differenti regimi. Nuove iniziative Regime dei minimi Nuovo regime forfetario Compensi , , ,00 Spese sostenute o riconosciute , , ,00 Reddito 8.000, , ,00 % imposta sostitutiva 10% 5% 15% Imposta sostitutiva 800,00 400, ,50

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