COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO Settore Gabinetto del Sindaco e della Giunta e Servizi Speciali e Segreteria del Direttore Generale

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1 COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO Settore Gabinetto del Sindaco e della Giunta e Servizi Speciali e Segreteria del Direttore Generale Regolamento di organizzazione e funzionamento dell Avvocatura comunale Approvato con delibera Commissariale n. 155 del Entrato in vigore il Modificato con delibera Commissariale n. 167 del

2 Indice Art. 1 Regolamento per il funzionamento dell'avvocatura pag. 3 Art. 2 Funzioni contenziose pag. 3 Art. 3 Funzione consultiva pag. 4 Art. 4 Ulteriore attività dell Avvocatura pag. 4 Art. 5 Incarichi esterni pag. 5 Art. 6 Obblighi dei professionisti pag. 6 Art. 7 Rapporti dell Avvocatura con gli uffici comunali pag. 6 Art. 8 Composizione dell Avvocatura pag. 7 Art. 9 Domiciliazione pag. 8 Art. 10 Status giuridico dei componenti e disciplina interna dell Avvocatura pag. 8 Art. 11 Avvocato Responsabile pag. 10 Art. 12 Pratica forense presso l Avvocatura pag. 10 Art. 13 Trattamento economico pag. 11 Art. 14 Liquidazione dei compensi pag. 12 Art. 15 Polizza assicurativa pag. 14 Art. 16 Risorse per aggiornamento pag. 14 Art. 17 Diritto di accesso pag. 15 Art. 18 Incompatibilità pag. 15 Art. 19 Disposizioni finali pag. 15 Art. 20 Disposizione transitoria pag. 16

3 Art. 1 Regolamento per il funzionamento dell'avvocatura Comunale 1. È formalmente istituita, presso il Settore I Gabinetto del Sindaco e della Giunta e Servizi Speciali e Segreteria del Direttore Generale, il Servizio di Staff Legale e Contenzioso, l Avvocatura del Comune di Pontecagnano Faiano. 2. Le attribuzioni e le funzioni dell'avvocatura Comunale sono disciplinati dal presente Regolamento. 3. L'Avvocatura Comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune secondo le norme contenute nel presente regolamento. 4. L'Avvocatura Comunale, organizzata in Servizio di Staff, secondo il modello organizzativo dell'ente, per quanto concerne la propria configurazione e nell ambito delle funzioni esercitate, è organismo indipendente ed è dotato dell'autonomia caratterizzante la professione forense. Art. 2 Funzioni contenziose 1. Il Sindaco esercita la rappresentanza, il patrocinio, l assistenza e difesa in giudizio dell Amministrazione Comunale nelle controversie amministrative e/o civili, sia nelle cause attive che passive. 2. L'azione e la costituzione in giudizio in cause in cui è parte il Comune sono attribuite agli avvocati dell Avvocatura abilitati all esercizio della professione forense ed iscritti negli elenchi speciali annessi agli albi professionali di cui agli artt. 3 e 4 del R.d.l. 27 novembre 1933, n Gli avvocati dell Avvocatura Comunale esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni per le quali sono abilitati, in qualunque sede, secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio, previa deliberazione di incarico e mandato del Sindaco. 4. Ai componenti avvocati è, altresì, affidata la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati. 5. L Avvocatura Comunale può proporre la nomina di periti di parte esperti, sia interni che esterni all Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l opportunità, che avviene con deliberazione della Giunta comunale.

4 Art. 3 Funzione consultiva 1. L Avvocatura è chiamata a svolgere attività di assistenza legale e supporto con la formulazione di pareri sulle questioni ad essa sottoposte dagli Organi istituzionali e direzionali dell Ente. 2. I pareri legali, a supporto di procedimenti e/o provvedimenti amministrativi verranno resi dall Avvocatura su richiesta scritta dei Responsabili di Settori e Servizi, formulata anche via , completa di: º Quesiti; º Documentazione utile; º Relazione in ordine ai fatti; º Indicazione del termine entro il quale il parere si rende necessario. 3. Il parere sarà reso di norma entro trenta giorni dalla richiesta, salvo termini più brevi per motivi di urgenza o più lunghi in presenza della complessità della questione all esame. 4. I pareri sono redatti e sottoscritti dall Avvocatura e inseriti in una banca dati consultabile su Intranet. 5. La partecipazione alle conferenze dei servizi è limitata alle questioni di competenza dell Avvocatura. La richiesta di parere anche per le conferenze dei servizi dovrà essere formulata nei modi previsti dal presente articolo. Art. 4 Ulteriori attività dell Avvocatura 1. I legali componenti l'avvocatura possono assumere il patrocinio di altri Enti Locali e/o soggetti della P.A. ovvero fornire a questi consulenza, con le modalità regolate da apposita convenzione, previa deliberazione di G.M.. In tali casi, il compenso per le prestazioni rese - anche sotto l'aspetto di consulenza professionale - dovrà essere corrisposto dall'amministrazione richiedente secondo le tariffe professionali vigenti. 2. L Avvocatura comunale può fornire assistenza legale ad altri Comuni, previa autorizzazione dell organo competente e stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267, con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati.

5 3. La medesima Avvocatura, previa autorizzazione della Giunta comunale, può fornire assistenza legale anche a soggetti pubblici o Società nei quali il Comune abbia una partecipazione, nel rispetto dell ordinamento professionale. 4. Ai soggetti di cui al comma precedente, l Avvocatura comunale può fornire previa autorizzazione del Comune pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alla loro attività con espresso divieto di fornire assistenza legale e pareri nei casi di conflitto anche solo potenziale nei confronti dell Amministrazione. Le prestazioni di cui sopra possono essere svolte solo qualora non vi sia nocumento per la normale attività dell Avvocatura. Per le prestazioni di cui ai precedenti commi verranno definiti i relativi rapporti negli atti convenzionali. 5. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, l Avvocatura può stipulare apposite convenzioni, ex art.30 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, con altri Enti per la domiciliazione reciproca presso l Autorità Giudiziarie con sedi in altri Circondari. 6. L Avvocatura Comunale può patrocinare e difendere gli amministratori ed i dipendenti comunali nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili per fatti e cause inerenti all espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune, previa autorizzazione della G.M.. Art. 5 Incarichi esterni 1. La procura a rappresentare, difendere ed assistere in giudizio il Comune, la redazione di pareri legali e le incombenze relative alle pratiche legali, anche di recupero crediti, possono essere conferite ad avvocati esterni, nei casi di controversie che richiedono una particolare competenza specialistica non presente all interno del Servizio, nei giudizi che si svolgono innanzi alle Magistrature superiori, in mancanza di avvocati abilitati al patrocinio, e in ogni caso in cui si presenti inopportuna o incompatibile la difesa da parte degli avvocati dell Ente o se ne manifesti l esigenza per l eccessivo carico di lavoro affidato a questi ultimi. 2. L incarico legale è attribuito ad avvocati liberi professionisti, specialisti nel settore o docenti universitari, ovvero di altre Avvocature Pubbliche, scelti in base alle specifiche competenze rispetto alle controversie da trattare, previa deliberazione della Giunta comunale.

6 3. Nell atto di conferimento dell incarico deve essere indicato anche il presunto ammontare della spesa individuata e concordata preventivamente ed in ogni caso non superiore alla tariffa minima professionale vigente. 4. L Avvocatura, inoltre, per le vertenze che siano affidate a legali del libero Foro per ragioni di opportunità o per necessità derivanti dalla particolare competenza richiesta per la gestione delle vertenze o per carenza di abilitazione, ha il compito di seguire l evolversi dei contenziosi, istruendo i legali esterni sulla linea di condotta da tenere, vigilando sulla corretta gestione delle vertenze e provvedendo a liquidare le competenze professionali. Art. 6 Obblighi dei professionisti esterni 1. I professionisti incaricati devono impegnarsi per iscritto a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l Amministrazione Comunale per la durata del rapporto instaurato. 2. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l Amministrazione Comunale a difesa di terzi pubblici o privati. Art. 7 Rapporti dell'avvocatura con gli Uffici Comunali 1. I Settori e Servizi Comunali hanno l'obbligo, su richiesta dell'avvocato Responsabile o suo sostituto di comunicare quanto di loro conoscenza e di rimettere all'avvocatura tutti gli atti, le notizie e i documenti necessari per la costituzione in giudizio, l impostazione e la condotta delle liti e per la stesura dei pareri, nei tempi da essa indicati per gli eventuali adempimenti procedurali, onde scongiurare decadenze e prescrizioni che potrebbero ledere gli interessi della Pubblica Amministrazione. 2. I Settori e Servizi sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all adempimento dei compiti dell Avvocatura. 3. Hanno, altresì, l'obbligo di uniformarsi alle direttive e alle determinazioni che l Avvocato Responsabile potrà emanare per tutti gli adempimenti amministrativi che riguardino materie legali o siano finalizzate a prevenire o a risolvere contenziosi.

7 4. Di eventuali pregiudizi che dovessero derivare da ritardi o inadempienze dei Settori e Servizi Comunali, non potrà farsi carico all'avvocatura, né ad alcuno dei suoi componenti. 5. Gli atti e i documenti richiesti dall Avvocatura debbono essere accompagnati da una relazione scritta, a firma del rispettivo Responsabile, nella quale debbono essere esposti gli elementi di fatto e di diritto delle questioni trattate ed il parere del Settore e/o Servizio di provenienza. 6. L Avvocato Responsabile provvederà a segnalare, per gli opportuni provvedimenti, al Segretario e/o Direttore Generale le inadempienze degli altri Settori e Servizi in ordine alla trasmissione degli atti richiesti, rappresentando anche le derivate conseguenze. Art. 8 Composizione dell Avvocatura 1. Nell ambito dell Avvocatura comunale è istituita la qualifica funzionale interna di Avvocato Responsabile D3. 2. L Avvocatura Comunale si avvale del necessario supporto amministrativo e tecnico di collaborazione, costituito da un adeguato numero di personale amministrativo per lo svolgimento dell attività non professionale di competenza dell Avvocatura, secondo quanto previsto nella dotazione organica vigente dell Ente, da essa funzionalmente dipendente ed è dotata di mezzi strumentali idonei. 3. Il Servizio Amministrativo dell'avvocatura ha le seguenti funzioni: a) riceve tutti gli atti notificati all Amministrazione ed al suo Legale Rappresentante. Per gli atti notificati a persone diverse dal Legale Rappresentante l Avvocatura non è autorizzata alla ricezione degli atti, salvo i casi stabiliti dalla legge per le notifiche presso i difensori nominati. b) la tenuta dei propri protocollo e archivio di tutti gli atti dell'ufficio; c) la fascicolazione e l'aggiornamento della posizione di tutti i giudizi pendenti; d) la gestione cartacea d informatica di ogni giudizio da istituirsi sin dalla notifica dell'atto introduttivo;

8 e) la compilazione delle determine e/o delibere che autorizzano a stare in giudizio e la corrispondenza informativa con gli uffici competenti; f) l istruttoria dei procedimenti di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.267/2000; g) la tenuta dei testi giuridici in dotazione all'avvocatura; h) la gestione dei fondi a disposizione dell'avvocatura per le spese di giustizia, per l'aggiornamento della dotazione libraria. 4. Il Servizio Amministrativo è, altresì, responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano l'avvocatura. 5. Le direttive per il funzionamento del Servizio Amministrativo sono impartite dall Avvocato Responsabile. Art. 9 Domiciliazione 1. Per le cause in cui vi è l obbligo di elezione di domicilio nel Comune di appartenenza dell organo giurisdizionale adìto, al fine delle notifiche dei relativi atti giudiziari, l Avvocatura Comunale, in relazione alla valutata necessità di ricevere tempestivamente gli atti di causa, provvederà ad eleggere il proprio domicilio nella sede competente, con determinazione dell Avvocato Responsabile, corrispondendo al domiciliatario i relativi diritti, ai sensi dei minimi tabellari previsti dalle tariffe professionali vigenti. Art. 10 Status giuridico dei componenti e disciplina interna dell Avvocatura 1. Il Servizio di Staff Legale e Contenzioso deve essere strutturato in modo che sia garantita la sua autonomia rispetto all apparato amministrativo di appartenenza; esso deve essere fornito di strumentazione tecnica e di studio, di personale di supporto e di quant altro necessario per l esercizio dell attività professionale, il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato al tipo e alla quantità di lavoro affidato al Servizio.

9 2. I dipendenti inquadrati come avvocati addetti in via esclusiva al Servizio di Staff Legale e Contenzioso sono iscritti negli elenchi speciali previsti dalla legge sull ordinamento della professione forense. 3. Gli avvocati esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia, nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni, nonché delle norme deontologiche emanate dal locale Consiglio dell Ordine degli Avvocati e dal Consiglio Nazionale Forense. 4. I professionisti predetti rispondono direttamente ed unicamente al legale rappresentante dell Ente nell espletamento del mandato professionale, anche se corrispondono direttamente con i Responsabili delle strutture amministrative per l acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili ai fini dell esplicazione del mandato. 5. Tra i professionisti dell Avvocatura e nei confronti dell Avvocato Responsabile, dei Responsabili dell apparato amministrativo dell Ente non deve esistere rapporto di subordinazione né di gerarchia funzionale in senso stretto. 6. L attività cui il professionista è addetto consiste nell assistenza, nella rappresentanza, nella difesa dell Ente in sede giudiziale e/o extragiudiziale e/o consulenza legale in genere, con espressa esclusione di quelle attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo e comunque tali da non comportare assistenza legale propriamente detta. La valutazione del professionista è distinta e separata rispetto a quella dei dipendenti amministrativi ed è effettuata sulla base dell attività professionale svolta. Al medesimo è inibito l esercizio della libera professione, ma possono assumere il patrocinio di altri Enti Locali e/o soggetti della P.A., su richiesta di questi e previa autorizzazione. 7. La prestazione di lavoro degli avvocati dell Avvocatura è svolta senza vincoli di orario, rispondendo ad esigenze di flessibilità in rapporto alla natura degli impegni professionali degli stessi, tenuto conto della natura eminentemente professionale dell attività degli avvocati e della necessaria autonomia degli stessi. 8. L Ente garantisce all Avvocato Responsabile una copertura assicurativa per responsabilità professionale che sia adeguata all attività svolta.

10 Art. 11 Avvocato Responsabile 1. Alla direzione dell Avvocatura è posto un avvocato iscritto nell Elenco Speciale ai sensi dell articolo 3, comma 4, del R.d.l n.1578, che sovrintende alla disciplina dell'avvocatura ed alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi, al quale sono riconosciuti il ruolo professionale di avvocato e la posizione funzionale di avvocato ed attribuita la posizione organizzativa. L incarico è affidato con decreto di nomina del Sindaco. 2. L avvocato Responsabile: a) determina le direttive inerenti alla trattazione della gestione del contenzioso e delle atre competenze assegnate; b) vigila sull Ufficio e il personale dell Avvocatura e sovrintende alla loro organizzazione, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari; c) assegna al personale in servizio le pratiche e le cause, assicura il coordinamento e l unità di indirizzo dell attività contenziosa e consultiva dell Avvocatura, promuovendo l esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l informazione e la collaborazione reciproca; d) riferisce periodicamente all Amministrazione comunale sull attività svolta e segnala le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell attività d istituto; e) esprime il parere alla Giunta comunale, sentite le strutture comunali, in merito all instaurazione di liti attive o passive, nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi avviati; f) provvede direttamente alla gestione del personale assegnato alla struttura, esercita i poteri di spesa in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza. Art. 12 Pratica forense presso l'avvocatura Comunale 1. Presso l'avvocatura Comunale può essere svolta la pratica forense per l esercizio della professione di avvocato.

11 2. Tra i praticanti e il personale dell Avvocatura Comunale deve stabilirsi un rapporto di carattere fiduciario, in ossequio ai principi generali sulla disciplina della professione forense. 3. L Avvocato Responsabile del Comune, nel valutare le richieste di collaborazione dei praticanti ammessi al patrocinio, considerano le qualità professionali e personali dei richiedenti. 4. Il numero dei praticanti da ammettere allo svolgimento della pratica presso l Avvocatura comunale è stabilito dalla G.M., con cadenza temporale, a seconda delle esigenze del Servizio Legale, in base ad elenco pubblico. 5. I praticanti coadiuvano l Avvocatura nello svolgimento delle attività professionali, prestando la propria collaborazione nell adempimento delle incombenze di legge poste a carico del Servizio Legale, tra cui le notifiche, l iscrizione a ruolo, il deposito degli atti in giudizio, il ritiro degli atti legali, la corrispondenza. 6. I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio della pratica forense, approvato dall Avvocato Responsabile. 7. Per le specifiche esigenze di Servizio l Avvocatura potrà appositamente delegare presso le autorità giurisdizionali competenti i praticanti in possesso dell iscrizione al patrocinio. 8. L Avvocato responsabile ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento e senza preavviso il rapporto tra il praticante medesimo e l'avvocatura Comunale. 9. Ai praticanti può essere corrisposto il rimborso delle spese affrontate per lo svolgimento delle attività relative agli adempimenti posti a carico del Servizio Legale. 10. La pratica forense presso l Avvocatura Comunale non dà diritto all assunzione alle dipendenze del Comune né alcun titolo per l ammissione all impiego presso l Amministrazione. 11. La pratica forense non può durare oltre il tempo minimo richiesto per essere ammesso agli esami di Stato. Art. 13 Trattamento economico 1. I dipendenti inquadrati come avvocati addetti al Servizio legale hanno diritto, altresì, ai sensi dell art.27 C.C.N.L. del , art.10 del

12 C.C.N.L. del , e del R.D.L n.1578 e succ. mod. alle indennità accessorie costituite dai compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all Ente in controversie giurisdizionali civili, amministrative, speciali, nelle quali abbiano assunto la difesa dell Ente, in quanto costituiti nei giudizi regolarmente, secondo i principi di cui al R. D. L n e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per sentenza favorevole all Ente si intende ogni provvedimento che, in ogni fase e procedimento cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione ed in ogni grado, anche di appello: a) contenga il rigetto delle pretese della controparte o l accoglimento della domanda dell Amministrazione con espressa condanna della controparte al pagamento in favore del Comune delle spese di giudizio nonché dei diritti e degli onorari di avvocato; b) abbia il contenuto di cui sopra con compensazione delle spese, diritti ed onorari, anche interlocutorie; c) sentenze che dichiarino l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità e il difetto di legittimazione ad agire e la carenza di interesse; 3. Non rientra nella nozione di sentenza favorevole: a) il provvedimento che prevede la totale o anche solo parziale soccombenza dell Amministrazione nel giudizio; b) il provvedimento che sia stato emesso a seguito di transazione o accordo bonario tra le parti. 4. Qualora la pronunzia favorevole abbia previsto la soccombenza riguardo alle spese di giudizio della parte contrapposta all Amministrazione, agli avvocati del Servizio Legale competeranno il godimento dei diritti e onorari ivi liquidati con esclusione delle sole spese che resteranno a beneficio dell Ente. 5. Per la determinazione di tutti i compensi suddetti si fa riferimento ai diritti e agli onorari, calcolati nella misura pari al 50% dei minimi previsti dalle vigenti tariffe professionali forensi. Dal restante 50% calcolata secondo il I comma, potrà essere tratto parte dei fondi per finanziare istituti incentivanti l'efficacia e la produttività del personale non dirigenziale che presta servizio presso l'avvocatura e che concorre a pieno titolo agli obiettivi del Settore. Tutti i suddetti compensi sono da considerarsi

13 comprensivi degli oneri riflessi a carico del bilancio comunale, ai sensi dell art.1, comma 208, della Legge 23 dicembre 2005, n.266. Art. 14 Liquidazione dei compensi 1. Le risorse di cui all'art. 27 del CCNL del 14/09/2000, relative ai compensi per onorari e funzioni dell'avvocatura, sono vincolate a favore dei soggetti che hanno effettivamente reso le relative prestazioni. Il finanziamento viene reperito attraverso l'istituzione di un apposito capitolo del bilancio di previsione dell'ente. La corresponsione dei compensi professionali di cui al citato art.27 è dovuta con riferimento al valore delle controversie e al grado dell'autorità chiamata a conoscere. 2. La predetta corresponsione è esclusa per quei compensi professionali liquidati ed effettivamente riscossi a carico dell'altra parte soccombente a seguito di statuizione giudiziale di condanna e già corrisposti al legale dell'ente, ai sensi e per gli effetti del previgente art. 69 del D.P.R. n. 268/ I compensi previsti dal precedente art.13 vengono erogati per tutte le attività di assistenza, difesa e rappresentanza nell'ambito di azioni giudiziali, compresi i giudizi cautelari, davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale, ed in qualunque grado, conclusesi favorevolmente per il Comune di Pontecagnano Faiano, con la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese giudiziali o con la compensazione delle spese fra le parti. 4. L'erogazione ai dipendenti professionisti legali dei compensi stabiliti dal R.D. 27/11/1933 n.1578 per diritti ed onorari relativi alle controversie definitivamente concluse con la soccombenza della parte avversa e con la condanna di quest'ultima al pagamento degli onorari professionali nei confronti dell'amministrazione vittoriosa avviene all'esito del giudizio nella misura liquidata dal Giudice, solo dopo che i relativi compensi siano stati effettivamente recuperati a carico della parte soccombente. 5. All'esito di ogni giudizio, il dipendente professionista legale interessato trasmette all Avvocato Responsabile, la sentenza, l ordinanza e/o decisione favorevole, come qualificate ai sensi dell art.13 del presente Regolamento, e la nota relativa a diritti ed onorari spettanti, redatta in conformità al precedente comma 3 e la cui congruità viene attestata

14 dall Avvocato Responsabile cui è affidato il Servizio di Staff Legale e Contenzioso. L Avvocato Responsabile predispone il conseguente atto di liquidazione ai sensi dell art.184, comma 3, del D.Lgs.n.267/ Per i compensi spettanti all Avvocato Responsabile cui è affidato il Servizio di Staff Legale e Contenzioso, all'esito di ogni giudizio, l Avvocato trasmette al Responsabile del Servizio di gestione del Personale, la sentenza, l ordinanza e/o decisione favorevole, come qualificate ai sensi dell art.13 del presente Regolamento, e la notula relativa a diritti ed onorari spettanti, redatta in conformità al precedente comma 3. La notula con la liquidazione dei diritti ed onorari dovrà essere sottoscritta dall Avvocato, con la contestuale dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che essa è conforme ai criteri del presente regolamento. Il Responsabile del Servizio di gestione del Personale predispone il conseguente atto di liquidazione ai sensi dell art.184, comma 3, del D.Lgs.n.267/ La corresponsione dei compensi professionali dovuti a favore dei legali dipendenti di cui al presente regolamento non esclude il contemporaneo affidamento ai medesimi soggetti della titolarità delle posizioni organizzative di cui agli artt.8 e 9 del CCNL del 31/03/1999, qualora l'incarico conferito abbia per oggetto anche la responsabilità di servizi e/o di procedimenti non esclusivamente di carattere giudiziale. E rimessa alla contrattazione decentrata integrativa la disciplina della correlazione tra la corresponsione di detti compensi e la retribuzione di risultato di cui all art.10 del medesimo CCNL del 31/03/1999. Art. 15 Polizza Assicurativa 1. L Ente dovrà stipulare per conto dei dipendenti inquadrati come avvocati addetti al Servizio legale una polizza di assicurazione avente ad oggetto responsabilità professionale per eventuali danni cagionati nell esercizio delle proprie funzioni ricoperte in nome e per conto dell Ente. Art. 16 Risorse per aggiornamento 1. L aggiornamento professionale, costituisce diritto-dovere degli avvocati del Servizio Legale e Contenzioso, per il conseguimento delle

15 conoscenze tecniche necessarie per la migliore tutela degli interessi del Comune. In tale ottica, saranno assicurate all Avvocatura Comunale le risorse finanziarie per l acquisto di testi, strumenti giuridici e quant altro necessario per l assolvimento dei compiti del Servizio stesso. Art. 17 Diritto di accesso 1. Ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa sono sottratti al diritto di accesso i seguenti documenti: a. gli atti e gli scritti difensivi e le relative consulenze tecniche; b. i pareri legali resi in relazione a liti potenziali in atto; c. la corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b); d. gli atti, i documenti, i provvedimenti e la corrispondenza relativi a giudizi e/o a procedimenti non definiti; e. i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile; f. gli esposti, le denunce e querele, nonché il contenuto dei relativi fascicoli. Art. 18 Incompatibilità 1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali si applicano agli Avvocati Comunali, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993 n.584, recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ex art. 53 D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165. Art. 19 Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 30/10/1933 n nel testo vigente, purché compatibili con l ordinamento dell Avvocatura Comunale, le disposizioni della Legge Professionale ed i principi generali concernenti gli Avvocati iscritti nella

16 Sezione Speciale degli Avvocati delle Amministrazioni Pubbliche, nonché le norme di legge e contrattuali in materia. 2. Resta ferma l applicazione in favore dei dipendenti dell Avvocatura comunale di quanto disposto dalla contrattazione nazionale di comparto ed aziendale. Art. 20 Disposizione transitoria 1. La corresponsione dei compensi professionali decorre dal 1 gennaio 2007, relativamente alle pronunce favorevoli di cui all art.13, intervenute da tale data.

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