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1 Roma, 4 novembre 2011 Osservazioni sullo Schema di regolamento ministeriale di attuazione dell art. 7-bis, comma 2, del d.lgs. 252/05, recante i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni Mefop Tel: Fax: mefop@mefop.it Capitale sociale Euro i.v. Codice fiscale e partita iva Registro delle imprese c/o la C.C.I.A.A. di Roma n /1999 Sede legale Roma Via Milano, 58 Tel.: Fax: mefop@mefop.it

2 Osservazioni sulla Bozza di regolamento ex art. 7-bis del d.lgs. 252/05 Considerazioni di ordine generale Mefop accoglie con favore lo sforzo compiuto dal Ministero dell economia e delle finanze nel dare attuazione alle previsioni del d.lgs. 252/2005, art. 7-bis. Le disposizioni in materia di principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, e/o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni, colmano un vuoto legislativo che ha impedito ad alcune forme pensionistiche di erogare direttamente le prestazioni in rendita ai propri aderenti, dando così la possibilità di sperimentare questo nuovo modello anche ai fondi pensione di nuova istituzione. L analisi dei contenuti evidenzia tuttavia anche alcuni elementi delicati su cui si richiama l opportunità di ulteriori approfondimenti. Le disposizioni relative alla dotazione patrimoniale supplementare a copertura degli impegni del fondo pensione potrebbero essere di difficile applicabilità per alcune tipologie di fondi pensione italiani. Ci si riferisce in particolare ai fondi pensione di nuova istituzione che sono sprovvisti di un patrimonio proprio. Essi sarebbero quindi impossibilitati ad accantonare attività supplementari a copertura delle passività, a meno di non attingere dall attivo netto destinato alle prestazioni degli aderenti in fase di accumulo o al montante previdenziale in sede di conversione in rendita. In entrambi i casi si produrrebbe comunque una riduzione del tasso di copertura atteso dai lavoratori. Queste riflessioni potrebbero disincentivare alcuni fondi pensione di nuova istituzione a farsi carico degli impegni richiesti per la gestione diretta di prestazioni legate a rischi biometrici o di investimenti che garantiscano un rendimento minimo. Sul punto si tornerà nelle considerazioni di ordine specifico. Un secondo rilievo è legato ai tempi di attuazione dello schema in oggetto. La Commissione europea ha infatti avviato il processo di revisione della Direttiva Epap (2003/41/CE), ed è presumibile che i principi alla base dello schema di regolamento possano essere modificati. Sarebbe auspicabile che l emananda normativa, laddove possibile, tenga conto dei principali elementi che stanno scaturendo dal dibattito sulla revisione della Direttiva stessa. Un altro elemento di criticità è costituito dalla mancanza, nello schema di regolamento, di indicazioni relative all investimento (ad esempio eligible assets, 1

3 modello gestionale diretto o in convenzione) e alla contabilizzazione delle riserve tecniche, le cui modalità determinano in modo fondamentale l'evoluzione delle stesse. Al fine di una pronta praticabilità dell erogazione diretta da parte dei fondi di nuova istituzione, sarebbe auspicabile l individuazione delle procedure per conseguire l autorizzazione della Covip di cui all art. 6, comma 3 del d.lgs. 252/2005, che prevede peraltro l individuazione di soglie dimensionali in termini di numero di iscritti. Da ultimo, lo schema non sembrerebbe prevedere una chiara e netta distinzione tra l attivo del fondo pensione su cui gravano le garanzie oggetto dello schema di regolamento in consultazione e l attivo del fondo libero da tali vincoli. C è il rischio che quest ultimo possa essere assoggettato a qualche forma di limitazione qualora il fondo pensione non disponga di copertura adeguata degli impegni, con detrimento delle prestazioni attese per i lavoratori che non godrebbero di trattamenti garantiti. Considerazioni di ordine specifico Formuliamo di seguito alcune considerazioni su aspetti specifici dello Schema proposto. Commenti sull art. 1 La definizione di fondo pensione sembrerebbe escludere i fondi pensione aperti. Al contrario, l inclusione dei fondi pensione aperti nell ambito di applicazione del provvedimento in consultazione appare opportuna, attesa la possibilità per essi di erogare direttamente le rendite, confermata dalle recenti disposizioni Covip in materia di parità di genere (Delibera COVIP del 21 settembre 2011 Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne). Resterebbe ferma comunque l esclusione da questa disciplina per i fondi pensione aperti istituiti da soggetti abilitati all erogazione di rendite, quando questi ultimi si assumessero i relativi impegni, come previsto dall art. 2, comma 2. Commenti sull art. 2 L art. 17 della Direttiva 2003/41/CE indica norme relative ai fondi propri obbligatori per gli enti pensionistici che gestiscono schemi pensionistici, in cui l ente stesso, e 2

4 non l azienda promotrice, assume direttamente l onere a copertura dei rischi biometrici o di una garanzia di un rendimento degli investimenti o di un determinato livello di prestazioni. Tale formulazione non sembrerebbe essere completamente in linea con quanto previsto nell art. 2 dello schema di regolamento, laddove se ne esclude l applicabilità soltanto nel caso in cui gli impegni finanziari sono assunti da intermediari già sottoposti a vigilanza prudenziale a ciò abilitati. Da tale disallineamento discende che potrebbero essere sottoposti al regolamento anche i fondi pensione di natura aziendale dove l azienda stessa si fa garante delle passività del fondo pensione, qualora l azienda in questione non sia un intermediario sottoposto a vigilanza, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva Epap. Commenti all art. 4 Nel comma 3, lettera a), si indica che il calcolo delle riserve tecniche tiene conto degli iscritti al fondo alla data di valutazione. Una tale impostazione potrebbe non essere in linea con il piano di equilibrio costruito dal fondo pensione qualora questo sia redatto a gruppo aperto, considerando quindi l evoluzione futura anche della popolazione di riferimento. Sarebbe opportuno che la scelta del criterio di calcolo delle riserve tecniche (a gruppo aperto o chiuso) sia rimessa alla valutazione attuariale, sulla base della specifica disciplina del fondo pensione. Sempre nel comma 3, lettera a), nell indicazione degli elementi da considerare nel calcolo delle riserve tecniche (impegni per prestazioni e contributi) si dovrebbe tener conto anche di eventuali entrate attese a fronte di assicurazioni attivate dal fondo pensione tramite contratti stipulati con soggetti terzi, che potranno ridurre gli impegni attesi nel futuro in uno scenario prudente. Nei commi 4, 5 e 6 sono regolate le modalità di presentazione del piano di riequilibrio, soggetto ad approvazione della Covip, qualora le attività del fondo non siano sufficienti a coprire le riserve tecniche. Al riguardo, andrebbero poi definite indicazioni sulla tempistica del piano, e sulle conseguenze di una mancata approvazione dell Autorità di vigilanza. Commenti sull art. 5 In ordine all obbligo dei fondi pensione di dotarsi di attività supplementari, sembrano 3

5 sussistere criticità sulla determinazione dell ammontare di tali riserve e sulla capacità dei fondi di accantonare risorse aggiuntive. In merito al primo punto, l articolo pone l obbligo, per i fondi pensione, di detenere su base permanente attività supplementari pari al 4% delle riserve tecniche. Un tale livello fisso di copertura aggiuntiva potrebbe non essere in linea con gli effettivi rischi assunti dal fondo pensione. Il nuovo regime Solvency II, oggetto della consultazione Eiopa sulla revisione della Direttiva Epap, si muove nella direzione di parametrare il margine di solvibilità agli effettivi rischi assunti dal fondo e alle loro correlazioni. Il limite al 4%, inoltre, appare slegato dai criteri seguiti dal fondo nel calcolo delle riserve tecniche. Questa scelta comporta oneri di copertura crescenti all aumentare del livello di prudenza utilizzato nella determinazione delle riserve tecniche. L effetto potrebbe essere quindi opposto a quello giustamente perseguito dalla norma: i fondi potrebbero adottare criteri meno prudenziali per ridurre l ammontare delle riserve tecniche e, di conseguenza, delle attività supplementari. Come indicato nelle considerazioni di ordine generale sarebbe auspicabile che il regolamento consideri, per quanto possibile, i principali elementi che stanno scaturendo dal dibattito sulla revisione della Direttiva Epap. Indipendentemente dalle modalità di calcolo delle attività supplementari, la loro previsione potrebbe non essere applicabile per i fondi pensione di nuova istituzione a contribuzione definita, nei quali tutte le risorse versate dagli iscritti, al netto dei costi, formano un attivo netto destinato interamente alle prestazioni pensionistiche. La mancanza di un patrimonio netto di proprietà del fondo pensione pone una difficoltà di reperimento delle risorse richieste. Come già anticipato nelle considerazioni di ordine generale, è presumibile che le uniche fonti di tale accantonamento possano essere rappresentate da un aumento dei costi amministrativi in fase di accumulo (costi di adesione e spese dirette), da una apposita trattenuta sui rendimenti della gestione finanziaria in fase di accumulo o, infine, da un caricamento aggiuntivo in fase di conversione in rendita del montante contributivo. Le suddette modalità rischierebbero tuttavia di determinare una riduzione delle prestazioni attese dai lavoratori. È presumibile che tali considerazioni possano disincentivare i fondi pensione interessati a gestire direttamente la fase di decumulo dal farlo, spingendoli verso una più semplice e meno complessa gestione convenzionata. 4

6 Anche i fondi a prestazione definita potrebbero non essere in grado di accantonare attività supplementari. Si pensi per esempio a un fondo attualmente in equilibrio tecnico, ma senza la possibilità di recuperare ulteriori risorse aggiuntive se non modificando le regole di determinazione della prestazione. Le ipotesi di cui sopra, inoltre, non troverebbero, a tutt oggi, corrispondenza nello schema di bilancio previsto per i fondi pensione, con relativi dubbi di applicabilità a livello contabile. Potrebbe quindi rendersi necessaria l emanazione di una normativa che consenta ai fondi pensione di dotarsi un patrimonio proprio, indicando le modalità consentite di accantonamento e i principi contabili da seguire per la considerazione in bilancio di tali poste. Commenti su art. 6 Nell art. 6 si prevede la possibilità che la Covip limiti o vieti la disponibilità dell attivo del fondo pensione. Potrebbe essere opportuno specificare quale parte dell attivo del fondo pensione può essere oggetto di tale limitazione. Questa, infatti, dovrebbe riguardare soltanto la quota di attivo legata alle passività del fondo e non anche gli accantonamenti degli iscritti in fase di accumulo a contribuzione definita e senza garanzie in capo al fondo pensione. Nel secondo caso potrebbe sussistere il rischio che un aderente in fase di accumulo possa vedersi rifiutare una richiesta di anticipazione o riscatto a seguito di impegni del fondo pensione verso i percettori di rendite. Commenti su art. 8 È apprezzabile la previsione di un arco temporale decennale entro cui i fondi pensione che già oggi rientrano nell ambito di applicazione del provvedimento in consultazione devono provvedere alla costituzione delle attività supplementari. Questa disposizione, infatti, consente di spalmare gli oneri legati alla creazione del patrimonio proprio del fondo pensione lungo un periodo di tempo adeguato. Analoga possibilità potrebbe essere concessa ai fondi che si accingano per la prima volta alla gestione diretta della copertura dei rischi biometrici, alla garanzia di un rendimento degli investimenti o di un determinato livello delle prestazioni o all erogazione diretta 5

7 della rendita. Ciò consentirebbe di costituire progressivamente e gradualmente le attività supplementari di cui all art. 5, evitando il problema segnalato di dover reperire ex abrupto tali disponibilità. Il piano di costituzione di queste risorse potrebbe essere oggetto di valutazione da parte della Covip in sede di autorizzazione ex art. 6, comma 3 del d.lgs. 252/

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