Rivalutazione di terreni e partecipazioni al 1 gennaio 2014: la riapertura dei termini

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1 Numero 23/2014 Pagina 1 di 6 Rivalutazione di terreni e partecipazioni al 1 gennaio 2014: la riapertura dei termini Numero : 23/2014 Gruppo : Oggetto : Norme e prassi : IRPEF RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ART. 1, COMMA 476, DELLA L. 147/2013 (LEGGE DI STABILITÀ 2014); ART. 2, COMMA 2, DEL D.L. 282/2002. La Legge di Stabilità 2014 ha riaperto i termini per la rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1 gennaio La rivalutazione permette di ridurre o annullare la plusvalenza tassabile in caso di cessione dei beni. Per perfezionare la rivalutazione occorre: far redigere entro il una perizia di stima giurata dei beni che Sintesi si intendono rivalutare; versare l imposta sostitutiva entro il in un unica soluzione o come prima rata di 3 rate annuali di pari importo. Un soggetto che ha già rivalutato in passato un terreno o una partecipazione e che ne è ancora in suo possesso, potrebbe avere interesse ad effettuare una nuova rivalutazione. In tal caso, è possibile scomputare dalla nuova imposta dovuta, quella già versata per la precedente rivalutazione relativa agli stessi beni. Gli argomenti 1. LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI RIPROPOSTA DALLA LEGGE DI STABILITÀ BENI OGGETTO DI RIVALUTAZIONE 3. SOGGETTI INTERESSATI 4. LA PERIZIA GIURATA DI STIMA 5. VERSAMENTO DELL IMPOSTA SOSTITUTIVA 6. LO SCOMPUTO E IL RIMBORSO

2 Numero 23/2014 Pagina 2 di 6 La rivalutazione di terreni e partecipazioni riproposta dalla Legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 156, Legge n. 147/2013) La rivalutazione di terreni e partecipazioni, introdotta per la prima volta dalla Legge n. 448/2001 (articoli 5 e 7), consente di rideterminare il costo di acquisto di: terreni edificabili e terreni con destinazione agricola; partecipazioni in società non quotate; posseduti ad una determinata data. Il valore rideterminato può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso al posto dell originario costo o valore di acquisto; in questo modo aumenterà il valore fiscalmente riconosciuto di tali beni, riducendo così l eventuale plusvalenza ai fini Irpef in caso di successiva cessione. FINALITA della RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI RIDURRE L EVENTUALE PLUSVALENZA in caso di cessione Per poter utilizzare il valore rideterminato, in base alla L. 448/2001 occorreva versare un imposta sostitutiva del 2% o del 4% del valore risultante da un apposita perizia giurata di stima, entro il Successivamente altre disposizioni hanno modificato la data cui fare riferimento per il possesso dei beni e i termini per l effettuazione di tali adempimenti. La Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), all'art. 1, comma 156, ha riproposto la rivalutazione in esame, fissando: al 1 gennaio 2014 la data in cui deve essere verificato il possesso dei beni per la rideterminazione del loro costo o valore di acquisto; al 30 giugno 2014 la data entro cui deve essere redatta la perizia e deve essere effettuato il versamento dell imposta sostitutiva, in modo da "perfezionare" la rivalutazione. Beni oggetto di rivalutazione Possono, in particolare, essere oggetto di rivalutazione: i terreni edificabili ed i terreni con destinazione agricola posseduti al 1 gennaio 2014 a titolo di: proprietà; usufrutto; superficie; enfiteusi; le partecipazioni in società non quotate possedute al 1 gennaio 2014 a titolo di:

3 Numero 23/2014 Pagina 3 di 6 proprietà; usufrutto. BENI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI RIVALUTAZIONE TERRENI EDIFICABILI E TERRENI CON DESTINAZIONE AGRICOLA posseduti a titolo di: proprietà; usufrutto; superficie; enfiteusi; PARTECIPAZIONI IN SOCIETA NON QUOTATE possedute a titolo di: proprietà; usufrutto. Soggetti interessati Possono fruire della rivalutazione in esame i contribuenti che, in caso di cessione, realizzerebbero potenzialmente un reddito diverso di cui agli artt. 67 del Tuir, quindi, al di fuori del regime di impresa. Si tratta, quindi, dei seguenti soggetti: PERSONE FISICHE RESIDENTI SOCIETA SEMPLICI ED EQUIPARATE RESIDENTI ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI SOGGETTI NON RESIDENTI per le operazioni estranee all esercizio d impresa quali, ad esempio, le associazioni professionali per attività non in regime di impresa per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni. La perizia giurata di stima La perizia di stima può essere predisposta da soggetti diversi a seconda del bene da rivalutare: per le partecipazioni, dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori legali dei conti, periti iscritti alla CCIAA ex RD n. 2011/34; per i terreni, ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario e perito industriale edile, perito iscritto alla CCIAA ex RD n. 2011/34. Per l asseverazione, le perizie possono essere presentate presso la cancelleria del tribunale, presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai. In caso di rivalutazione di una partecipazione:

4 Numero 23/2014 Pagina 4 di 6 la perizia deve essere riferita all intero patrimonio sociale. Il valore della partecipazione all va individuato avendo riguardo alla frazione di patrimonio netto della società / associazione; il costo della perizia: è deducibile dal reddito d impresa della società in quote costanti nell esercizio e nei 4 successivi, qualora la perizia sia stata predisposta per conto della società; incrementa il costo rivalutato se la perizia è stata predisposta per conto dei soci. In caso di rivalutazione di un terreno il costo della perizia può essere portato ad incremento del costo rivalutato, qualora effettivamente sostenuto e rimasto a carico del contribuente. Versamento dell imposta sostitutiva L aliquota dell imposta sostitutiva da applicare è rimasta fissata nelle seguenti misure: ALIQUOTE DELL IMPOSTA SOSTITUTIVA ALIQUOTA 4% AMBITO DI APPLICAZIONE Terreni edificabili e terreni con destinazione agricola Partecipazioni qualificate 2% Partecipazioni NON qualificate Tale aliquota deve essere, poi, applicata all intero 1 valore del terreno o della partecipazione come risultante dalla perizia di stima. L imposta sostitutiva deve essere versata: in un unica soluzione, entro il ; in 3 rate annuali di uguale importo alle seguenti scadenze: 1 a rata entro il ; 2 a rata entro il interessi 3% annui calcolati dal ; 3 a rata entro il interessi 3% annui calcolati dal TERMINI DI VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA IN UNICA SOLUZIONE a rata IN 3 RATE ANNUALI 2 a rata (+ interessi 3% annui) 3 a rata (+ interessi 3% annui) 1 A differenza della tassazione ordinaria, che assume come base imponibile la differenza tra il valore di cessione e il costo storico, l imposta sostitutiva si applica sull intero valore rivalutato risultante dalla perizia di stima.

5 Numero 23/2014 Pagina 5 di 6 Nella circolare 47/E/2011, l Agenzia ha chiarito che: il versamento dell intera imposta o della prima rata perfeziona la rivalutazione e il contribuente può utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per la determinazione della plusvalenza. Se il versamento viene effettuato oltre il termine previsto dalla norma, il valore rideterminato non può essere utilizzato ai fini del calcolo della plusvalenza. In tali casi il contribuente potrà richiedere il rimborso dell imposta versata; se il contribuente, al momento della determinazione della plusvalenza, non tiene conto del valore rivalutato, non ha diritto al rimborso di quanto versato ed è obbligato, in caso di scelta di pagamento rateale, a corrispondere le rate successive; se il contribuente non versa entro le scadenze previste le rate annuali successive alla 1 a, gli effetti della rivalutazione s intendono comunque realizzati e gli importi non pagati verranno iscritti a ruolo. Per il versamento dell imposta sostitutiva mediante modello F24, restano validi gli stessi codici tributo già utilizzati in occasione di precedenti rivalutazioni, ossia: CODICE TRIBUTO IMPOSTA SOSTITUTIVA BENE OGGETTO DI RIVALUTAZIONE 8055 PARTECIPAZIONI 8056 TERRENI Come anno di riferimento, nel modello F24, deve essere indicato l anno Lo scomputo e il rimborso Un soggetto che ha già rivalutato in passato un terreno o una partecipazione e che ne è ancora in suo possesso, potrebbe avere interesse ad effettuare una nuova rivalutazione. In tal caso, è possibile scomputare dall importo dovuto quanto versato con la precedente rivalutazione. Inoltre, non è richiesto nemmeno il versamento delle rate ancora pendenti della precedente procedura di rivalutazione. Esempio La signora Margherita, che ha rivalutato un terreno di sua proprietà all scegliendo il versamento rateale dell imposta sostitutiva, intende ora usufruire della nuova rivalutazione alla data dell Il valore del terreno all , come risulta dalla perizia di stima, è di Poiché per la precedente rivalutazione la signora Margherita ha già versato la 1 a rata di (entro il ), ora può scomputarla dall imposta dovuta per

6 Numero 23/2014 Pagina 6 di 6 la nuova rivalutazione (pari a 4.000). Di conseguenza: imposta sostitutiva rivalutazione ( x 4%) imposta sostitutiva già versata rivalutazione imposta sostitutiva dovuta rivalutazione Tale importo potrà essere versato in unica soluzione o in 3 rate a decorrere dal L Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 47/E/2011 ha evidenziato che il nuovo valore rivalutato del terreno/partecipazione può essere inferiore a quello risultante dalla perizia relativa alla precedente rivalutazione, come peraltro già chiarito nella Risoluzione , n. 111/E. In tal caso, è possibile: scomputare dall imposta dovuta sulla nuova rivalutazione (all ) quanto versato per la precedente rivalutazione fino a concorrenza della stessa; versare l imposta sostitutiva dovuta sulla nuova rivalutazione (all ) e richiedere a rimborso la precedente. Considerato che l Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 47/E/2011 ha precisato che l importo del rimborso non può essere superiore all importo dovuto in base all ultima rideterminazione del valore effettuata, scomputando dalla nuova imposta quanto versato in precedenza l eccedenza (la maggior imposta versata con riferimento alla precedente rivalutazione) non risulta rimborsabile. In alternativa, il contribuente può presentare l istanza di rimborso dell imposta sostitutiva versata in passato qualora non sia scomputata da quella dovuta in base alla nuova rivalutazione entro 48 mesi dalla data del versamento dell intera imposta, o della prima rata, relativa all ultima rivalutazione effettuata. Ti ricordiamo che puoi accedere all'area Riservata del Sito dove è disponibile on line l'archivio di tutte le Circolari del Giorno.

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