STUDIO LEGALE LEPORE
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1 STUDIO LEGALE LEPORE Avv. GAETANO LEPORE Avv. MARIA CLAUDIA LEPORE Avv. CARLO LEPORE Avv. LUCA PARMEGGIANI Roma, Gent.ma Ing. Elisabetta MAZZI All esito dell esame della normativa effettuato per accertare l obbligo negli edifici con permesso di costruire rilasciato successivamente al d.lgs.311/2006, di installazione di solare termico e solare fotovoltaico si formulano le seguenti osservazioni. L OBBLIGO DI INSTALLAZIONE: LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO Sussistono i noti principi di base di cui al d.gs.192/2005, di recepimento della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia: lo Stato, le Regioni e le Province autonome devono predisporre programmi, interventi e strumenti volti alla promozione dell uso razionale dell energia e delle fonti rinnovabili. L obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica viene disposto dal d.lgs.311/2006 ((Disposizioni correttive ed integrative al d.lgs.192/2005 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia). Il riferimento e ai commi 12 e 13 dell allegato I:. 12. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle predelle fonti di energia. Tale limite e ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici. 13. Le modalità applicative degli obblighi di cui al comma precedente, le prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica con l'utilizzo di fonti rinnovabili, sono definite, in relazione alle dimensioni e alle destinazioni d'uso degli edifici, con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1. Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale, o l'eventuale impossibilità tecnica di rispettare le presenti disposizioni, devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui al comma 15. In mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione è dichiarata irricevibile. Nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a), è obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica ROMA - Via Cassiodoro,6 tel / fax
2 Il regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del DLG 19 agosto 2005, n. 192 e il D.P.R. 59/2009. All art.4 e cosi stabilito: 1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo, i criteri generali e i requisiti della prestazione energetica per la progettazione degli edifici e per la progettazione ed installazione degli impianti, sono fissati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificati dal decreto legislativo, dall'allegato C al decreto legislativo e dalle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. 22. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n.412 nel caso di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20 per cento per gli edifici situati nei centri storici. 23. Le modalità applicative degli obblighi di cui al comma 22, le prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica con l'utilizzo di fonti rinnovabili, sono precisate, in relazione alle dimensioni e alle destinazioni d'uso degli edifici, con successivo provvedimento ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo. Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale, o l'eventuale impossibilità tecnica di rispettare le presenti disposizioni, devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui al comma 25. In mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione è dichiarata irricevibile. Nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, è obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Oltre alle norme specifiche del settore e intervenuta la legge finanziaria del 2007 e del 2008 che va ad incidere sulla normativa edilizia. La legge Finanziaria per l'anno 2007 ha disposto l'obbligo per i comuni di adeguare i propri regolamenti edilizi prevedendo che per il rilascio del permesso di costruire è necessario che il progetto presentato per la realizzazione di nuove costruzioni preveda l'installazione di pannelli fotovoltaici in grado di garantire la produzione di energia elettrica in misura non inferiore a 0,2 kw per ciascuna unità abitativa. L'obbligo è stato introdotto mediante una modifica del testo unico sull'edilizia. La legge finanziaria per l anno 2008 (art.1 comma 289) stabilisce: all'articolo 4 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, il comma 1 bis è sostituito dal seguente: «1 bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kw per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kw 2
3 L obbligo di installazione del solare termico viene disciplinato a livello urbanistico anche dal d.lgs.115/2008 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE). Nel decreto 115 (art.11) e stabilito che gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune. A norma quindi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008 sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quindi non sottoposti alla disciplina della DIA (artt. 22 e 23 del vigente D.P.R. 380/2001), gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva fino a 1,5 metri e diametro fino a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici. Al di fuori dei fabbricati storici o artistici, è sufficiente dunque una comunicazione preventiva al comune competente. Il comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 115 conferma le disposizioni dell'art. 26 comma 1, legge n. 10/1991 prevedendo che venga rilasciata gratuitamente la concessione ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio ed all'uso razionale dell'energia (art. 9 legge n. 10/1977); gli interventi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili o il risparmio energetico in edifici e impianti industriali non siano soggetti ad autorizzazione specifica e siano assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria (artt. 31 e 48, legge n. 457/1978); l'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi sia da considerarsi come estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera. Analogamente, anche l'installazione di impianti solari (termici o fotovoltaici) non è da assoggettare a DIA nel caso in cui i moduli: siano aderenti o integrati nei tetti degli edifici; con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda; i componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi; la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto stesso. In questo caso, l'installazione è assimilata dal decreto agli interventi di manutenzione straordinaria, ovverosia non soggetti alla denuncia di inizio attività, ma semplicemente a una comunicazione preventiva al comune (eccezion fatta per gli interventi effettuati su edifici a valenza storicopaesistica previsti nel Codice dei beni culturali e paesistici). Sebbene questa semplificazione autorizzativa sia sicuramente positiva, è, tuttavia, limitativa rispetto a quanto già prevede la legislazione nazionale e l'autorità nazionale per l'energia in materia di conto energia, ovverosia gli incentivi economici per l'installazione dei pannelli fotovoltaici. Questa specifica normativa, infatti, premia, in termini di contributi tariffati, la maggiore integrazione dei pannelli di piccola potenza nel corpo stesso degli edifici, indicazione subito recepita dall'autorità dell'energia che ha predisposto una specifica linea guida tecnica per illustrare i diversi modi in cui i moduli fotovoltaici siano da 3
4 considerarsi come integrati nel sistema costruttivo. Il lungo elenco di esempi predisposto dall'autorità non è però limitato al solo tetto, ma comprende anche le pareti verticali (portanti o vetrate), così come le balaustre o le persiane delle finestre. Poiché il D.Lgs. n. 115/2008 limita la semplificazione autorizzativa alla sola installazione sui tetti, sarà interessante monitorare l'evoluzione della normativa, per verificare se la sola comunicazione preventiva potrà applicarsi anche nei casi in cui l'impianto non sia collocato solo sul tetto dell'edificio. PROBLEMATICHE a) Il comma 23 dell art.4 del D.P.R. 59/2009 rinvia a successivo provvedimento Le modalità applicative degli obblighi di cui al comma 22, le prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica con l'utilizzo di fonti rinnovabili. b) Il d.l.n.207 del convertito nella legge n.14/2009 differisce al 1 gennaio 2010 la scadenza del 1 gennaio 2009, originariamente fissata dall'articolo 1, comma 289, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), entro cui i regolamenti edilizi devono prevedere, come condizione al rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, l'obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico dei nuovi immobili Il differimento di cui alla legge 14/2009 non ha effetto sull obbligo di installazione del solare termico e fotovoltaico in quanto attiene ai profili urbanistici incidendo sul rilascio del permesso di costruire. Peraltro il decreto 115 dispone in maniera abbastanza completa sugli aspetti edilizi relativi all installazione dei pannelli. Cio che rileva e accertare se, sussistendo indiscutibilmente l obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili (art.4 commi 22 e 23 D.P.R. 59/2009), il rinvio di cui al comma 23 dell art.4 del D.P.R. 59/2009 riguardi o meno, tra le fonti di energia rinnovabile, anche il solare termico e fotovoltaico negli edifici. E necessario in sostanza accertare se per il solare termico e fotovoltaico esistano le relative norme tecnico-applicative. La risposta e positiva. Il comma 16 dell Allegato I di cui al d.lgs.311/2006 stabilisce che I calcoli e le verifiche necessari al rispetto del presente decreto sono eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche. Si considerano rispondenti a tale requisito le norme tecniche predisposte dagli organismi deputati a livello nazionale o comunitario, quali ad esempio l'uni e il CEN, o altri metodi di calcolo recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Nell Allegato M al decreto e riportato l'elenco delle norme UNI. Il comma 26 del art.4 del D.P.R.59/2009 allo stesso modo stabilisce che I calcoli e le verifiche necessari al rispetto del presente decreto sono eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche. Si considerano rispondenti a tale requisito le norme tecniche predisposte dagli organismi deputati a livello nazionale o comunitario, quali ad esempio l'uni e il CEN, o altri metodi di calcolo recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 4
5 Il comma 27 dell art.4 del D.P.R. 59/2009 stabilisce che 27. L'utilizzo di altri metodi, procedure e specifiche tecniche sviluppati da organismi istituzionali nazionali, quali l'enea, le università o gli istituti del CNR, è possibile, motivandone l'uso nella relazione tecnica di progetto di cui al comma 25, purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo precedentemente detti. Nel calcolo rigoroso della prestazione energetica dell'edificio occorre prendere in considerazione i seguenti elementi: a) lo scambio termico per trasmissione tra l'ambiente climatizzato e l'ambiente esterno; b) lo scambio termico per ventilazione (naturale e meccanica); c) lo scambio termico per trasmissione e ventilazione tra zone adiacenti a temperatura diversa; d) gli apporti termici interni; e) gli apporti termici solari; f) l'accumulo del calore nella massa dell'edificio; g) l'eventuale controllo dell'umidità negli ambienti climatizzati; h) le modalità di emissione del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia; i) le modalità di distribuzione del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia; l) le modalità di accumulo del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia; m) le modalità di generazione del calore e le corrispondenti perdite di energia; n) l'effetto di eventuali sistemi impiantistici per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia; o) per gli edifici di nuova costruzione del settore terziario con volumetria maggiore di mc, l'influenza dei fenomeni dinamici, attraverso l'uso di opportuni modelli di simulazione, salvo che si possa dimostrare la scarsa rilevanza di tali fenomeni nel caso specifico. Per quanto attiene alle metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, il D.P.R. n. 59/2009, conferma quanto già anticipato dalle precedenti norme, ossia l'obbligo di avere come riferimento gli standard della serie UNI/TS 11300, e in particolare la: - UNI/TS , relativa alla "determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale"; - UNI/TS relativa alla "determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria". La conseguenza è che le parti della norma a oggi disponibili riguardano la determinazione del fabbisogno: - di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale; - di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. Per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici il D.Lgs. 115/2008 adotta le norme UNI TS con specifica indicazione per: - il fabbisogno di energia termica per la climatizzazione estiva ed invernale (Parte 1); - il fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di utilizzo di: 5
6 - combustibili fossili (Parte 2-1); - energie rinnovabile (Parte 2-2); - sistemi di cogenerazione, teleriscaldamento, pompe di calore elettriche ed a gas (Parte 2-2). Oltre alle norme UNI, il decreto 115 conferma ancora una volta i principi per la progettazione degli edifici e per la progettazione e installazione degli impianti fissati dalle precedenti leggi in materia (legge n. 10/1991 modificata dal D.P.R.. n. 412/1993) e, a ogni modo, dal D.Lgs. n. 192/2005 (Allegato I). In particolare il D.P.R. 412/1993 all art.5 indica i requisiti e il dimensionamento degli impianti termici. Al comma 18 dell art.5 e stabilito che l'allegato D individua alcune tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o assimilate elettivamente indicate per la produzione di energia per specifiche categorie di edifici. L'adozione di dette tecnologie per dette categorie di edifici deve essere specificatamente valutata in sede di progetto e di relazione tecnica di cui all'art.28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 senza che tale adempimento esoneri il progettista dal valutare la possibilità al ricorso ad altre tecnologie d'utilizzo di fonti rinnovabili di energia o assimilate, da lui ritenute valide. Il calcolo dei pannelli solari termici è effettuato in conformità alla norma EN e consente di stimare l energia solare prodotta dall impianto ed utilizzabile per il riscaldamento degli ambienti e/o per la produzione di acqua calda sanitaria; consente inoltre di verificare la percentuale minima di copertura del fabbisogno energetico per la produzione di acqua calda sanitaria, come richiesto dal DLgs , n Il calcolo dei pannelli fotovoltaici è effettuato in conformità alla norma EN e consente il calcolo della produzione elettrica annua dell impianto, al netto di eventuali consumi ausiliari, e consente la verifica di producibilità rispetto alla minima richiesta, specificata dal progettista. Si deve da ultimo rilevare che le norme tecniche di riferimento relative alle caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia con l utilizzo di fonti rinnovabili possono essere disposte a livello regionale, pur in mancanza di quelle nazionali. Ne deriva che l obbligo di installazione di pannelli solari e fotovoltaici sussiste indubbiamente in quelle regioni che abbiano legiferato a riguardo. Ed infatti le disposizioni del decreto 59 si applicheranno, secondo la clausola di "cedevolezza", nelle Regioni e nelle Province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e, comunque, sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali. In ogni caso, nel disciplinare la materia, le Regioni e le Province autonome potranno definire metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici diverse da quelle definite nel D.P.R. n. 59/2009, seppur nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE, comunque desumibili dal D.Lgs. n. 192/2005. Le Regioni potranno fissare, inoltre, requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi di quelli delineati dal D.P.R. n. 59/2009, tenendo conto, però, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione dell'edificio, come anche delle problematiche ambientali e dei costi posti a carico degli utenti. Avv.Maria Claudia Lepore 6
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