Circolare INPS 2 marzo 2001 n. 49 L. 14 dicembre 2000, n Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo. 1.

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1 Circolare INPS 2 marzo 2001 n. 49 L. 14 dicembre 2000, n Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo. Emanata dall'istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale delle prestazioni, Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni. Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei rami professionali Al Coordinatore generale medico legale e Dirigenti medici e.p.c.al Commissario straordinario Al Vice Commissario straordinario Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza Al Presidente e ai membri del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali 1. Premessa Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2000 è stata pubblicata la legge 14 dicembre 2000, n. 385, avente per oggetto "Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo" (allegato 1). L'articolo 1, ai commi 1 e 2, stabilisce che, in deroga alla disciplina vigente in materia di trattamento minimo, nei confronti di coloro che siano nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,, ed ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di due anni (o tre anni) al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente a tale data, l'integrazione al minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita nella misura del 70 per cento in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno e nella misura del 40 per cento in presenza di reddito cumulato non eccedente sei volte l'ammontare del trattamento minimo medesimo. L'integrazione spetta a decorrere dal 1 gennaio 2000, ovvero dal 1 gennaio 2001 o 2002, a seconda dell'età del pensionato al 31 dicembre 1992.

2 Il comma 3 prevede che l'integrazione è attribuita nell'aliquota prevista per la fascia in cui il reddito si colloca in misura tale da non comportare il superamento del limite massimo di reddito previsto per tale fascia. La parte di integrazione eventualmente eccedente è ridotta in ragione del rapporto tra l'aliquota prevista per la fascia successiva e quella prevista per la fascia in cui il reddito si colloca. A norma del successivo comma 4 per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994 è fatta salva, se più favorevole, la previgente disciplina. Il comma 5 dispone che l'importo erogato a titolo di integrazione al trattamento minimo è rideterminato ovvero sospeso in relazione alle variazioni dell'ammontare del reddito cumulato che dovessero intervenire successivamente alla data di decorrenza della pensione. Con la presente circolare si forniscono i criteri applicativi della legge n. 385 del 2000 con riferimento alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi. 2. Disciplina vigente in materia di integrazione al minimo e deroga prevista dalla legge n Per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1994, l'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 dall'articolo 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha stabilito che ai fini del diritto all'integrazione al trattamento minimo assume rilievo, oltre al reddito proprio, anche il reddito del coniuge non legalmente ed effettivamente separato. I criteri applicativi delle predette disposizioni sono stati forniti con circolare n. 118 del 20 aprile 1994 e con circolare n. 234 del 25 agosto Al riguardo è stato precisato che: - per le pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994 il limite di reddito cumulato che esclude dal diritto all'integrazione è pari a 5 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno; - per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1995 in poi il limite di reddito cumulato che esclude dal diritto all'integrazione è pari a 4 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato come sopra. Ulteriori istruzioni in materia sono state fornite con circolare n. 116 del 19 giugno 2000 a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 132 del In particolare è stato stabilito che per gli assicurati che hanno ottenuto la pensione con decorrenza 1 gennaio 1994 a seguito di domanda presentata entro il 31 dicembre 1993, ai fini del diritto all'integrazione al minimo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 638 del 1983 e successive modificazioni e integrazioni, devono essere valutati i soli redditi personali. In deroga alla predetta disciplina, l'articolo 1, comma 1, della legge n. 385 del 2000 prevede, nei confronti dei soggetti che si trovino in determinate condizioni di età, di assicurazione e di contribuzione e di reddito, l'attribuzione dell'integrazione al minimo nella misura percentuale fissata dalla disposizione stessa in relazione alla fascia in cui si colloca il reddito cumulato posseduto. 3. Soggetti destinatari della deroga e condizioni richieste. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, la deroga prevista dalla legge in esame è operante, a far tempo dal 1 gennaio 2000, nei confronti di coloro che siano nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 503 del 1992 ed ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di due anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data.

3 Il successivo comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 siano applicabili, alle stesse condizioni ma con diversa decorrenza, anche nei confronti di coloro ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di tre anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data. 3.1 Soggetti destinatari in relazione all'età. Secondo la normativa vigente alla data del 31 dicembre 1992 l'età pensionabile per il diritto alla pensione di vecchiaia era fissata in 60 anni per gli uomini e 55 per le donne per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ed in 65 anni per gli uomini ed in 60 per le donne per le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi. I soggetti destinatari della deroga in esame, in presenza delle altre condizioni richieste, sono pertanto: - le donne nate entro il 31 dicembre 1940 e gli uomini nati entro il 31 dicembre 1935 che liquidino, o abbiano liquidato, la pensione a carico del F.P.L.D.; - le donne nate entro il 31 dicembre 1935 e gli uomini nati entro il 31 dicembre 1930 che liquidino, o abbiano liquidato, la pensione a carico di una delle gestioni dei lavoratori autonomi. 3.2 Condizioni assicurative e contributive richieste. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 503 del 1992 ha escluso determinate categorie di lavoratori dall'elevazione dei requisiti assicurativi e contributivi prevista dai precedenti commi 1 e 2 ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni dei lavoratori autonomi. Le categorie di lavoratori di cui al citato comma 3, e quindi in possesso delle condizioni assicurative e contributive richieste dalla legge n. 385 del 2000, sono le seguenti. 1) Lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla normativa vigente a tale data. Secondo la normativa vigente alla data del 31 dicembre 1992 per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi erano richiesti 15 anni di assicurazione e contribuzione. Ai fini della maturazione di tali requisiti, sono utili tutti i contributi obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione, riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1 gennaio I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione, riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data. Per le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi devono essere presi in considerazione tutti i contributi versati o accreditati nelle diverse gestioni assicurative, utili per il diritto a pensione. 2) Lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre Al riguardo si ricorda che è sufficiente che la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia stata presentata in tempo utile perché, sussistendone i requisiti, la decorrenza della relativa autorizzazione si collochi entro la data del 31 dicembre Non è invece richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data del 31 dicembre ) Lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni e risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare.

4 Il requisito dei 25 anni di anzianità assicurativa e quello dei 10 anni con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare possono essere maturati anche successivamente al 31 dicembre Per quanto riguarda il requisito dei 10 anni con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, a nulla rileva la circostanza che nell'anno solare nel quale il lavoratore sia stato occupato per periodi inferiori a 52 settimane sussista anche contribuzione diversa da quella obbligatoria (figurativa, volontaria, ecc.) per un numero di settimane tale che, sommato a quello delle settimane di contribuzione obbligatoria, faccia raggiungere le 52 settimane. La deroga prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 503 del 1992, e quindi la deroga prevista dalla legge n. 385 del 2000 non opera nei confronti dei lavoratori occupati per l'intero anno ai quali venga attribuito, per l'anno solare, un numero di contributi settimanali inferiori a 52, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche. 4) Lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 503 del Si tratta dei lavoratori dipendenti che al 31 dicembre 1992 possono far valere un periodo di assicurazione e contribuzione, inferiore a 15 anni, tale che, anche se incrementato dal numero di settimane di calendario comprese tra il 1 gennaio 1993 e la data di compimento dell'età pensionabile, non consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti nell'anno di compimento dell'età pensionabile. Si ricorda che, a seguito dell'esclusione di tale categoria di lavoratori dall'elevazione dei requisiti assicurativi e contributivi, in pratica l'elevazione suddetta non è mai operante nei confronti dei lavoratori dipendenti che al 31 dicembre 1992 abbiano già compito l'età pensionabile richiesta a tale data. Le istruzioni applicative dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 503 del 1992 sono state fornite da ultimo con circolare n. 65 del 6 marzo Pensioni rientranti nel campo di applicazione della norma. La norma, pur richiedendo, ai fini dell'applicabilità della deroga all'articolo 6 della legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni, in essa contenuta, che il titolare della pensione si trovi in determinate condizioni di età, di assicurazione e di contribuzione riferite alla pensione di vecchiaia, non fa esplicito riferimento a tale prestazione. Si ritiene pertanto che la deroga in questione sia applicabile, ferme restando le condizioni di cui al punto 3, anche agli altri trattamenti pensionistici diretti integrabili al minimo a norma dell'articolo 6 della legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni. Sono quindi esclusi gli assegni di invalidità integrabili al minimo a norma dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n Misura dell'integrazione e fasce di reddito cumulato previste. L'articolo 1, comma 1, prevede che, nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni di età, di assicurazione e di contribuzione richieste, l'integrazione al trattamento minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita, a decorrere dal 1 gennaio 2000, «nella misura del 70 per cento in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno e nella misura del 40 per cento in presenza di reddito cumulato non eccedente sei volte l'ammontare del trattamento minimo medesimo».

5 Il comma 3 stabilisce che «l'integrazione è attribuita nell'aliquota prevista per la fascia in cui il reddito si colloca in misura tale da non comportare il superamento del limite massimo di reddito previsto per tale fascia e la parte di integrazione eventualmente eccedente è ridotta in ragione del rapporto tra l'aliquota prevista per la fascia successiva e quella prevista per la fascia in cui il reddito si colloca». Dall'applicazione della deroga prevista dalla legge n. 385 del 2000discende che in caso di pensionato coniugato e non effettivamente e legalmente separato, ferma restando la valutazione del reddito del titolare della prestazione ai fini del diritto e della misura dell'integrazione al minimo, l'integrazione annua (differenza tra il trattamento minimo e l'importo della pensione a calcolo) deve essere attribuita: - nella misura del 70 per cento in caso di reddito cumulato di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l'ammontare annuo del trattamento minimo calcolato in misura pari a tredici volte l'importo in vigore al 1 gennaio di ciascun anno; - nella misura del 40 per cento in caso di reddito cumulato di importo superiore a cinque volte e non eccedente sei volte l'ammontare annuo del trattamento minimo calcolato come sopra. L'integrazione al minimo non spetta in caso di reddito cumulato superiore a sei volte l'ammontare annuo del trattamento minimo così determinato. L'integrazione, determinata in base all'aliquota prevista per la fascia in cui si colloca il reddito cumulato posseduto, è attribuita in misura intera a condizione che non venga superato il limite massimo di reddito previsto per tale fascia. Qualora la corresponsione dell'integrazione in tale misura comporti il superamento di detto limite, l'integrazione spetta in misura tale da non far superare il limite stesso; della parte di integrazione eccedente deve essere attribuita una quota determinata moltiplicando l'eccedenza stessa per il rapporto tra l'aliquota prevista per la fascia successiva e quella relativa alla fascia in cui si colloca il reddito cumulato. Pertanto, qualora il reddito cumulato si collochi, ad esempio, nella fascia in cui l'integrazione deve essere attribuita nella misura del 70 per cento, e l'integrazione determinata in tale misura, aggiunta al reddito cumulato posseduto, comporti il superamento del limite massimo di tale fascia, l'integrazione deve essere corrisposta in misura pari alla differenza tra il predetto limite e il reddito cumulato posseduto, e della parte eccedente devono essere corrisposti i 40/70. Ovviamente, in caso di reddito cumulato compreso tra cinque volte e sei volte l'ammontare annuo del trattamento minimo, qualora l'attribuzione dell'integrazione - calcolata nell'aliquota del 40 per cento - comporti il superamento del limite massimo previsto (pari a sei volte l'ammontare annuo del trattamento minimo) l'integrazione deve essere corrisposta fino a concorrenza del predetto limite, e nulla deve essere corrisposto della parte eccedente. Dal coordinamento delle disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni, con quelle contenute nella legge n. 385 del 2000 consegue che per le pensioni con decorrenza dal 1995 in poi, per le quali il limite di reddito cumulato previsto dal predetto articolo 6 è pari a 4 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio di ciascun anno, se il reddito cumulato posseduto, sebbene inferiore al predetto limite, non consente l'integrazione totale della pensione, l'integrazione deve essere corrisposta nella misura parziale spettante ai sensi del citato articolo 6, e della parte eccedente devono essere corrisposti i 70/100. Come esplicitamente previsto dalle disposizioni in esame, resta fermo il limite di reddito personale; la misura dell'integrazione annua spettante in relazione al reddito cumulato deve pertanto essere posta a confronto con la misura dell'integrazione annua attribuibile in relazione al reddito personale.

6 L'integrazione annua deve essere corrisposta nella minore delle due misure. Nell'allegato 2 si riportano le fasce di reddito relative agli anni 2000 e 2001 e la percentuale di integrazione attribuibile. Nell'allegato 3 vengono riportati degli esempi di calcolo dell'integrazione spettante per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1995 in poi. 6. Pensioni con decorrenza nell'anno Per le pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994, a norma dell'articolo 6 della legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni, il limite di reddito cumulato che esclude dal diritto all'integrazione è pari a 5 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge in esame, per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994 è fatta salva, se più favorevole, la disciplina del minimo prevista dall'articolo 6 della legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni. In proposito possono delinearsi tre tipologie di situazioni. A) Qualora il reddito cumulato posseduto consenta, in applicazione del predetto articolo 6, la totale integrabilità della pensione, trova applicazione tale norma in quanto sempre più favorevole. B) Qualora invece il reddito cumulato posseduto sia superiore a quattro volte e non ecceda cinque volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno, ed ai sensi del citato articolo 6 consenta la parziale integrabilità della pensione, ove sussistano le condizioni di cui al punto 3, occorre calcolare: - l'importo di integrazione spettante in base alla disciplina prevista dall'articolo 6 della legge n. 638 del 1983 e successive modificazioni e integrazioni; - l'importo di integrazione spettante ai sensi della deroga prevista dalla legge n. 385 del 2000 (70 per cento fino a concorrenza del limite massimo di tale fascia più i 40/70 dell'eventuale eccedenza). L'integrazione spetta nella più alta delle due misure così determinate. C) Se il reddito cumulato è pari o superiore a cinque volte l'ammontare annuo del trattamento minimo calcolato come sopra, e non eccede sei volte tale ammontare, trova applicazione, in presenza delle condizioni di cui al punto 3, la deroga prevista dalla legge in esame (l'integrazione è attribuibile nell'aliquota del 40 per cento fino a concorrenza del limite massimo di tale fascia). Tutto ciò sempre fermo restando, ovviamente, il confronto con l'integrazione spettante in relazione al reddito personale. Nell'allegato 5 sono riportati degli esempi di calcolo dell'integrazione spettante per pensioni con decorrenza nell'anno Come già ricordato al punto 2, per gli assicurati che hanno ottenuto la pensione con decorrenza 1 gennaio 1994 a seguito di domanda presentata entro il 31 dicembre 1993, ai fini del diritto all'integrazione al minimo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 638 e successive modificazioni e integrazioni, devono essere valutati i soli redditi personali (v. circ. n. 116 del 19 giugno 2000) I titolari delle predette pensioni non sono pertanto interessati dalla deroga in esame. 7. Decorrenza dei benefici Ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, la deroga prevista dalla legge in esame è operante, in presenza delle condizioni di reddito, assicurazione e di contribuzione richieste, a far tempo dal 1 gennaio

7 2000 nei confronti di coloro ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di due anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data. Il successivo comma 2 prevede che, sempre fermo restando il limite di reddito proprio, le disposizioni di cui al comma 1 siano applicabili, alle stesse condizioni ma con decorrenza dal 1 gennaio 2001 o 2002, a seconda che la data di nascita cada nel primo oppure nel secondo semestre dello stesso anno di nascita anche «nei confronti di coloro ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di tre anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data». Si indicano di seguito le varie decorrenze da cui deve essere attribuita, in presenza delle previste condizioni, l'integrazione in relazione alla data di nascita ed alla gestione pensionistica. Ovviamente la decorrenza dei benefici non può comunque essere anteriore a quella della pensione. 7.1 Dal 1 gennaio Pensioni a carico del F.P.L.D.: - donne nate entro il 31 dicembre uomini nati entro il 31 dicembre 1934 Pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi: - donne nate entro il 31 dicembre uomini nati entro il 31 dicembre Dal 1 gennaio Pensioni a carico del F.P.L.D.: - donne nate dal 1 gennaio 1940 al 30 giugno uomini nati dal 1 gennaio 1935 al 30 giugno 1935 Pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi: - donne nate dal 1 gennaio 1935 al 30 giugno uomini nati dal 1 gennaio 1930 al 30 giugno Dal 1 gennaio Pensioni a carico del F.P.L.D.: - donne nate dal 1 luglio 1940 al 31 dicembre uomini nati dal 1 luglio 1935 al 31 dicembre 1935 Pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi: - donne nate dal 1 luglio 1935 al 31 dicembre uomini nati dal 1 luglio 1930 al 31 dicembre Effetti delle variazioni del reddito posseduto. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge in esame, «L'importo erogato a titolo di integrazione al trattamento minimo ai sensi dei commi 1 e 2 è rideterminato ovvero sospeso in relazione alle variazioni dell'ammontare del reddito cumulato che dovessero intervenire successivamente alla data di decorrenza della pensione». Per tali pensioni non è pertanto prevista la cristallizzazione dell'integrazione già corrisposta (prevista invece dal comma 7 dell'articolo 6 della legge n. 638 del 1983)qualora la variazione del

8 reddito cumulato posseduto comporti la perdita del diritto all'integrazione ovvero la diminuzione dell'importo di integrazione spettante. In caso di variazione del reddito cumulato l'integrazione deve pertanto essere rideterminata nella misura derivante dall'ammontare del reddito stesso ovvero sospesa in caso di reddito superiore a sei volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del F.P.L.D. Al riguardo occorre peraltro tenere presente che l'importo di integrazione spettante a seguito della variazione del reddito non può essere comunque inferiore a quello eventualmente dovuto, anche se cristallizzato, a norma del predetto articolo Attribuzione dell'integrazione. 9.1 Pensioni di nuova liquidazione. Le procedure di calcolo delle pensioni sono in corso di aggiornamento per gestire le innovazioni introdotte dalla legge n. 385 del Si fa pertanto riserva di istruzioni in ordine alle modalità di segnalazione dei dati. Nel frattempo le liquidazioni continueranno ad essere effettuate con le consuete modalità. 9.2 Pensioni in pagamento. All'atto del rilascio delle procedure di gestione aggiornate le pensioni in pagamento potenzialmente interessate all'applicazione della nuova normativa - e cioè le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1993, ai cui titolari alla data del 31 dicembre 1992 mancavano non più di tre anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente a tale data, non integrate totalmente al minimo in relazione al reddito cumulato con quello del coniuge - saranno listate per le Sedi affinché, sussistendone le condizioni, provvedano alla ricostituzione d'ufficio. Per tali pensioni le Sedi accerteranno la sussistenza delle condizioni di cui al punto 3 e acquisiranno, ove non presenti in archivio: - il reddito personale e del coniuge relativo agli anni 2000 e 2001 nei casi in cui il ricalcolo dovrebbe avere effetto dal 1 gennaio 2000; - il reddito personale e del coniuge relativo all'anno 2001 nei casi in cui il ricalcolo dovrebbe avere effetto dal 1 gennaio 2001 o dal 1 gennaio Il Direttore generale Trizzino Allegato 1 Legge 14 dicembre 2000, n. 385 Articolo 1 1. In deroga all'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, nei confronti di coloro che siano nella condizione di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992 ed ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di due anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data, l'integrazione al trattamento minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita, a decorrere dal 1 gennaio 2000, nella misura del 70 per cento in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno e nella misura del 40 per cento in presenza di reddito cumulato non eccedente sei volte l'ammontare del trattamento minimo medesimo.

9 2. Ai soggetti di cui al comma 1, ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di tre anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data, l'integrazione al trattamento minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita, nelle stesse misure percentuali e per le stesse fasce di reddito di cui al comma 1, con decorrenza dal 1 gennaio 2001 e dal 1 gennaio 2002 a seconda che la data di nascita cada nel primo oppure nel secondo semestre dello stesso anno di nascita. 3. L'integrazione è attribuita nell'aliquota prevista per la fascia in cui il reddito si colloca in misura tale da non comportare il superamento del limite massimo di reddito previsto per tale fascia e la parte di integrazione eventualmente eccedente è ridotta in ragione del rapporto tra l'aliquota prevista per la fascia successiva e quella prevista per la fascia in cui il reddito si colloca. 4. Per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994 è fatta salva, se più favorevole, la previgente disciplina. 5. L'importo erogato a titolo di integrazione al trattamento minimo ai sensi dei commi 1 e 2 è rideterminato ovvero sospeso in relazione alle variazioni dell'ammontare del reddito cumulato che dovessero intervenire successivamente alla data di decorrenza della pensione. 6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, quantificato in lire 68 miliardi per il 2000 e in lire 80 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede: a) quanto a lire milioni per il 2000, milioni per il 2001 e milioni per il 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; b) quanto a lire 350 milioni per l'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; c) quanto a lire milioni per l'anno 2000 ed a lire milioni per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 come da ultimo rifinanziata dalla tabella D della legge 23 dicembre 1999, n Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Allegato 2 Fasce di reddito cumulato e percentuale di integrazione Legge n. 385 del 14 dicembre 2000 Fasce di reddito cumulato Reddito cumulato superiore a 4 volte e non eccedente 5 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni 70% lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio Reddito cumulato superiore a 5 volte e non eccedente 6 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni 40% Percentuale di integrazione

10 lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio N.B. Le percentuali di integrazione indicate spettano fino a concorrenza del limite massimo di reddito previsto per la fascia in cui si collocano. Anno 2000 Fasce di reddito Percentuale di integrazione da lire a lire % da lire a lire % Anno 2001 (valori previsionali) Fasce di reddito da lire a lire % da lire a lire % Percentuale di integrazione Allegato 3 Esempi di calcolo dell'integrazione spettante per pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1995 in poi (articolo 6 della legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni, e articolo 1, commi 1 e 3, della legge n. 385 del 2000) 1 esempio Reddito personale nell'anno 2000: lire 0 Reddito cumulato nell'anno 2000: lire Limite di reddito cumulato che esclude dal diritto al minimo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni, nell'anno 2000: lire Importo mensile della pensione a calcolo nell'anno 2000: lire Trattamento minimo mensile nell'anno 2000: lire Differenza mensile tra l'importo del trattamento minimo e l'importo della pensione a calcolo: lire ; differenza annua: lire Tale integrazione, aggiunta al reddito cumulato, comporta il superamento del limite di reddito cumulato previsto dall'articolo 6 della legge n. 638 del 1983 ( = , superiore a lire ). L'integrazione in applicazione dell'articolo 6 spetta in misura parziale pari a lire annue ( ). La parte eccedente ( ), è pari a lire , e, in applicazione della deroga di cui alla legge n. 385 del 2000 ne devono essere attribuiti i 70/100, cioè lire L'integrazione annua spettante coordinando le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 638 del 1983 con quelle contenute nell'articolo 1 della legge n. 385 del 2000 è pari a lire (lire lire ). 2 esempio Reddito personale nell'anno 2000: lire 0

11 Reddito cumulato nell'anno 2000: lire Importo mensile della pensione a calcolo nell'anno 2000: lire Trattamento minimo mensile nell'anno 2000: lire Differenza mensile tra l'importo del trattamento minimo e l'importo della pensione a calcolo: lire ; differenza annua: lire Il reddito cumulato posseduto si colloca nella fascia in cui l'integrazione deve essere attribuita nella misura del 70 per cento (da lire a lire ). L'integrazione annua massima attribuibile è pertanto pari a lire ( _ 70/100). Tale integrazione, aggiunta al reddito cumulato, non comporta il superamento del limite massimo di reddito previsto per la fascia in cui il reddito cumulato si colloca ( = , inferiore a ). In applicazione della deroga prevista dalla legge n. 385 del 2000 l'integrazione annua spetta pertanto nella misura di lire lire. 3 esempio Reddito personale nell'anno 2000: lire 0 Reddito cumulato nell'anno 2000: lire Importo mensile della pensione a calcolo nell'anno 2000: lire Trattamento minimo mensile nell'anno 2000 lire: Differenza mensile tra l'importo del trattamento minimo e l'importo della pensione a calcolo: lire ; differenza annua: lire Il reddito cumulato posseduto si colloca nella fascia in cui l'integrazione deve essere attribuita nella misura del 70 per cento (da lire a lire ). L'integrazione annua massima attribuibile è pertanto pari a lire ( _ 70/100). Tale integrazione, aggiunta al reddito cumulato, comporta il superamento del limite massimo di reddito previsto per la fascia in cui il reddito cumulato si colloca ( = , superiore a ). L'integrazione calcolata nell'aliquota del 70% deve pertanto essere corrisposta in misura pari a lire ( ). La parte eccedente ( ) è pari a lire , e ne devono essere attribuiti i 40/70, cioè lire In applicazione della deroga prevista dalla legge n. 385 del 2000 l'integrazione annua spetta pertanto nella misura di lire (pari alla somma di lire e di lire ). 4 esempio Reddito personale nell'anno 2000: lire 0 Reddito cumulato nell'anno 2000: lire Importo mensile della pensione a calcolo nell'anno 2000: lire Trattamento minimo mensile nell'anno 2000 lire: Differenza mensile tra l'importo del trattamento minimo e l'importo della pensione a calcolo: lire ; differenza annua: lire

12 Il reddito cumulato posseduto si colloca nella fascia in cui l'integrazione deve essere attribuita nella misura del 40 per cento (da lire a lire ). L'integrazione annua massima attribuibile è pertanto pari a lire ( _ 40/100). Tale integrazione, aggiunta al reddito cumulato, comporta il superamento del limite massimo di reddito previsto per la fascia in cui il reddito cumulato si colloca ( = , superiore a ). L'integrazione calcolata nell'aliquota del 40% deve pertanto essere corrisposta in misura pari a lire ( ), e nulla è dovuto della parte eccedente. In applicazione della deroga prevista dalla legge n. 385 del 2000 l'integrazione annua spetta pertanto nella misura di lire Allegato 4 Esempi di calcolo dell'integrazione spettante per pensioni con decorrenza nel 1994 (articolo 6 della legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni, e articolo 1, commi 1, 3 e 4 della legge n. 385 del 2000) Il limite di reddito cumulato che esclude dal diritto al minimo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni, nell'anno 2000 è pari, per le pensioni con decorrenza nel 1994 a lire esempio Reddito personale nell'anno 2000: lire 0 Reddito cumulato nell'anno 2000: lire Importo mensile della pensione a calcolo nell'anno 2000: lire Trattamento minimo mensile nell'anno 2000: lire Differenza mensile tra l'importo del trattamento minimo e l'importo della pensione a calcolo: lire ; differenza annua: lire Tale integrazione, aggiunta al reddito cumulato, non comporta il superamento del limite di reddito cumulato previsto dall'articolo 6 della legge n. 638 del 1983 ( = , inferiore a lire ). La pensione deve essere integrata totalmente al trattamento minimo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni. 2 esempio Reddito personale nell'anno 2000: lire 0 Reddito cumulato nell'anno 2000: lire Importo mensile della pensione a calcolo nell'anno 2000: lire Trattamento minimo mensile nell'anno 2000: lire Differenza mensile tra l'importo del trattamento minimo e l'importo della pensione a calcolo: lire ; differenza annua: lire Tale integrazione, aggiunta al reddito cumulato, comporta il superamento del limite di reddito cumulato previsto dall'articolo 6 della legge n. 638 del 1983 ( = , superiore a lire ).

13 L'integrazione in applicazione dell'articolo 6 spetta in misura parziale pari a lire annue ( ). Occorre procedere al confronto di quanto spettante ai sensi della deroga prevista dalla legge n. 385 del Il reddito cumulato posseduto si colloca nella fascia in cui l'integrazione deve essere attribuita nella misura del 70 per cento (da lire a lire ). L'integrazione annua massima attribuibile è pertanto pari a lire ( _ 70/100). Tale integrazione, aggiunta al reddito cumulato, non comporta il superamento del limite massimo di reddito previsto per la fascia in cui il reddito cumulato si colloca ( = , inferiore a ). L'integrazione annua in applicazione della deroga è pari a lire Poiché l'integrazione spettante in applicazione della deroga prevista dalla legge n. 385 del 2000 è di importo minore di quella spettante in applicazione dell'articolo 6, deve trovare applicazione l'articolo 6 della legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni. 3 esempio Reddito personale nell'anno 2000: lire 0 Reddito cumulato nell'anno 2000: lire Importo mensile della pensione a calcolo nell'anno 2000: lire Trattamento minimo mensile nell'anno 2000: lire Differenza mensile tra l'importo del trattamento minimo e l'importo della pensione a calcolo: lire ; differenza annua: lire Tale integrazione, aggiunta al reddito cumulato, comporta il superamento del limite di reddito cumulato previsto dall'articolo 6 della legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni ( = , superiore a lire ). L'integrazione in applicazione dell'articolo 6 spetta in misura parziale pari a lire annue ( ). Occorre procedere al confronto di quanto spettante ai sensi della deroga prevista dalla legge n. 385 del Il reddito cumulato posseduto si colloca nella fascia in cui l'integrazione deve essere attribuita nella misura del 70 per cento (da lire a lire ). L'integrazione annua massima attribuibile è pertanto pari a lire ( _ 70/100). Tale integrazione, aggiunta al reddito cumulato, comporta il superamento del limite massimo di reddito previsto per la fascia in cui il reddito cumulato si colloca ( = , superiore a ). L'integrazione calcolata nell'aliquota del 70% deve essere corrisposta in misura pari a lire annue ( ). La parte eccedente ( ), è pari a lire , e ne devono essere attribuiti i 40/70, cioè lire L'integrazione annua in applicazione della deroga spetta nella misura di lire (lire lire ).

14 Poiché l'integrazione spettante in applicazione della deroga è di importo più elevato di quello spettante in applicazione dell'articolo 6 della legge n. 638 del 1983 deve trovare applicazione la deroga prevista dalla legge n. 385 del 2000.

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