2) PRIMO COMMENTO SULLA REVISIONE ART. 4 STATUTO SU CONTROLLI A DISTANZA (Modifiche all'art. 4, legge n. 300/1970 e all'art. 171 d.lgs. n.
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1 C O N FEDERAZIO NE G ENE RALE ITALIANA D EL LAVO RO Ufficio giuridico e vertenze Roma, 8 luglio ) PRIMO COMMENTO SULLA REVISIONE ART. 4 STATUTO SU CONTROLLI A DISTANZA (Modifiche all'art. 4, legge n. 300/1970 e all'art. 171 d.lgs. n. 196/2003) L art. 23 dello schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, attualmente sottoposto al parere parlamentare al Senato (Atto n. 176), prevede la integrale sostituzione del vigente art. 4 dello Statuto dei Lavoratori con il nuovo testo che segue: ART. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo. 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. La disposizione di cui al primo comma non si applica agli strumenti che servono al lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 3. Le informazioni raccolte ai sensi del primo e del secondo comma sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal 1
2 decreto legislativo 30 giugno 2003, n La norma testé citata dà attuazione alla delega contenuta nell'art. 1, comma 7, lett. f), della legge 183/14, la quale prevede, tra i principi e criteri direttivi a cui dovranno uniformarsi i decreti legislativi, il seguente: "revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore. Pertanto la legge delega del 2014 impone il bilanciamento tra l'interesse del datore di lavoro al controllo e la tutela della dignità e riservatezza del lavoratore (dunque non solo del valore della riservatezza oggetto anche del Codice della privacy di cui al d.lgs. 196/03) per tutti gli impianti e strumenti di lavoro. Il legislatore non ammette la distinzione - fatta dal nuovo testo dell art. 4 dello Statuto dei lavoratori - tra strumenti finalizzati al controllo a distanza e strumenti di lavoro, nel momento in cui da questi ultimi possa egualmente derivare la possibilità del controllo. La lettura dell'operazione politica compiuta con l'art. 23 dello schema di decreto sopra citato sta nella soppressione del vigente 1 comma dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori: E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività del lavoratore L'assenza di un divieto assoluto di carattere generale fa sì che il secondo comma del nuovo art. 4, escludendo gli "strumenti che servono... per rendere la prestazione lavorativa " e gli "strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze" dalla procedura di cui al primo comma (accordo sindacale o l autorizzazione), comporta che questi ultimi possano essere utilizzati come strumenti di controllo a distanza. Si passa dunque dal divieto del controllo a distanza dell'attività del lavoratore (salvo accordi sulle modalità, qualora ci sia bisogno dei controlli per la difesa della proprietà o in caso di sicurezza) alla legittimazione del controllo (nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al d.lgs. 196/03) comunque e sempre, sia con i vecchi strumenti di controllo sia con gli attuali strumenti informatici. Per i primi serve l accordo sindacali e l'autorizzazione della DTL, per i secondi solo l'informazione adeguata. Mentre prima il controllo a distanza sull'attività del lavoratore era vietato in difesa di un principio forte che è la dignità del lavoratore nel proprio lavoro, oggi è nel quadro della privacy personale, della discrezione e della divulgazione dei dati personali. La lettura (errata) del Ministero del lavoro 2
3 Di fronte all'allarme suscitato dall'art. 23 dello schema di decreto legislativo in esame, il Ministero del lavoro ha fornito una lettura tranquillizzante, affermando in particolare che: "L'espressione "per rendere la prestazione lavorativa" comporta che l'accordo o l'autorizzazione non servono se, e nella misura in cui, lo strumento viene considerato quale mezzo che "serve" al lavoratore per adempiere la prestazione: ciò significa che, nel momento in cui tale strumento viene modificato (ad esempio, con l'aggiunta di appositi software di localizzazione o filtraggio) per controllare il lavoratore, si fuoriesce dall'ambito della disposizione: in tal caso, infatti, da strumento che "serve" al lavoratore per rendere la prestazione il pc, il tablet o il cellulare divengono strumenti che servono al datore per controllarne la prestazione. Con la conseguenza che queste "modifiche" possono avvenire solo alle condizioni ricordate sopra: la ricorrenza di particolari esigenze, l'accordo sindacale o l'autorizzazione". Sulla base della formulazione del nuovo art. 4 Stat. Lav. come introdotta dallo schema di decreto del Governo tale lettura appare errata. Infatti, il comma 2 del nuovo art. 4 prevede seccamente che la disposizione del primo comma non si applica agli strumenti per rendere la prestazione (e per rilevare le presenze): dunque tali strumenti - secondo tale formulazione - potranno essere utilizzati anche per controllare il lavoratore (per trarre informazioni utilizzabili - ai sensi del comma 3 - anche a fini disciplinari), senza che rilevino né le finalità del primo comma (le quali comunque facilmente saranno presenti come finalità organizzative), né la procedura sindacale. L unico limite sarà il rispetto della disciplina del Codice della privacy ex d.lgs. 196/03 e delle regole elaborate nel tempo dall Autorità garante della privacy. Tali regole si rifanno al principio di necessità (per cui la configurazione degli strumenti e dei programmi informatici deve avvenire in modo da ridurre al minimo l utilizzazione di dati personali non rilevanti per la finalità perseguita), al principio di correttezza (preventiva informazione sulle caratteristiche degli strumenti) e della rispondenza a finalità determinate, esplicite e legittime. Quest'ultimo è il punto essenziale: pur potendo escludersi, ad esempio, che gli strumenti possano essere utilizzati per la finalità di acquisire dati personali sensibili, il nuovo art. 4 Stat. Lav. permetterà di considerare legittima la finalità di controllo della prestazione realizzata grazie agli strumenti attribuiti per la prestazione stessa (la quale, dunque, a differenza di quanto poteva affermare l'autorità garante della privacy con le Linee guida del 2007 su internet e posta elettronica, è una possibilità non più esclusa dal quadro normativo). Per fare un esempio, il tecnico che si reca presso i clienti dell azienda per interventi di manutenzione, e che per lo svolgimento di tali interventi utilizza uno smartphone o un tablet (quali strumenti su cui registrare i dati dell'impianto, visualizzare dati tecnici o procedure tecniche, registrare tempi e dati amministrativi dell'intervento, ecc.), potrà essere costantemente soggetto a 3
4 controllo (su luoghi, tempi, attività rilevabili in via informatica) senza che ciò sia soggetto a procedura sindacale e senza che vi siano limiti alla continuità ed estensione del controllo. Sarà sufficiente che tale possibilità sia giustificabile per motivi organizzativi, e ne sia data preventiva informazione, perché i dati raccolti siano utilizzabili ad ogni fine, anche disciplinare. Infatti la previsione veramente dirompente (affiancata alla soppressione del comma 1 dell art. 4 dello Statuto attualmente vigente) è il comma 3 del nuovo art. 4 Stat. Lav.: le informazioni raccolte ai sensi del primo (vecchi strumenti) e del secondo comma (nuovi strumenti) "sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia stata data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n Orbene, in ragione dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori attualmente vigente, sono vietati (in virtù anche del divieto di cui al comma 1) i provvedimenti disciplinari conseguenti ai controlli a distanza, anche se ammessi da accordi sindacali. La giurisprudenza li ha talvolta ammessi ove finalizzati a reprimere attività illecite del lavoratore, ma solo in quanto sia stata rispettata la procedura di autorizzazione. Con l entrata in vigore del nuovo testo dell art. 4 come proposto dal Governo, invece, i suddetti provvedimenti disciplinari sarebbero legittimati, come conseguenza dei controlli sia dei vecchi strumenti che dei nuovi strumenti informatici (in questo caso, con i soli limiti procedurali del Codice della privacy, e dunque senza controllo sindacale). Tale previsione rischia, peraltro, di combinarsi in modo pericoloso con la disciplina del contratto a tutele crescenti (per i nuovi assunti dal 7 marzo 2015), là dove si sanziona con la sola indennità economica (e non con la reintegra) il licenziamento disciplinare illegittimo a fronte della sussistenza del fatto materiale accertato. Il controllo invasivo, costante e sistematico dell'attività del lavoratore in orario di lavoro consente, infatti, la raccolta sistematica di dati "freddi" (cioè rilevati oggettivamente dal sistema, in assenza di contestualizzazione dei medesimi) utilizzabili per l eventuale contestazione (in ipotesi anche come dati aggregati relativi a prestazioni risalenti nel tempo), da usare come argomentazioni del licenziamento (comunque con effetto espulsivo anche se ritenuto illegittimo). Nell'esempio sopra riportato, l'impresa potrebbe contestare che, in una serie di interventi su impianti con certe caratteristiche, il dipendente ha impiegato tot minuti invece di quelli previsti come standard, facendo pause non previste, rivelando così grave negligenza (anche se il lavoratore si giustificherà in relazione a impedimenti nello specifico intervento, vi è il rischio che vi sia solo la tutela indennitaria). Il ricatto è costante e legittimato! Alcune proposte emendative: 4
5 - mantenimento del comma 1 dell attuale art. 4 dello Statuto (divieto assoluto di carattere generale), integrato dal riferimento agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione ; - il secondo comma del nuovo art. 4 nella versione proposta dal Governo dovrebbe invece operare una distinzione: 1 parte: le modalità di utilizzo e gestione dei dati deducibili dagli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa attinenti alla stessa prestazione dovrebbero anch'essi essere legittimati da accordi sindacali, nel rispetto della privacy e con il divieto di utilizzo ai fini di provvedimenti disciplinari. 2 parte: le disposizioni di cui al comma 1 dell art. 4 dello Statuto non si applicano agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze, a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione sulle modalità di utilizzo degli strumenti e di effettuazione dei controlli, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla privacy. 5
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