Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo. Dal Testo Unico alla Nuova Direttiva Macchine

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1 Bergamo, 26 Novembre 2011 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo Safety Services Dal Testo Unico alla Nuova Direttiva Macchine Ing. Paolo Carlo De Benedetto Safety Specialist Pilz Italia

2 Programma Direttiva 2009/104/CE e D.Lgs. 81/2008 Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs. 17/2010 Functional Safety : EN ISO , EN IEC Pag. 2

3 DIRETTIVA 2009/104/CE DIRETTIVA 2009/104/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) Pag. 3

4 D.Lgs. 3 Agosto 2009, n 106 Testo coordinato Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Pag. 4

5 Articolo 15 - Misure generali di tutela 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: c) l eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; Pag. 5

6 Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; (Arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da a euro) 1z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; (Arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da a euro) Pag. 6

7 Articolo 19 - Obblighi del preposto i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:. b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; (Arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 800 euro f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; (Arresto fino a due mesi o con l ammenda da 400 a euro Pag. 7

8 Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori 2. I lavoratori devono in particolare: b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; (Arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro) c)utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; (Arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro).. e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) (Arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro) f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; (Arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro) Pag. 8

9 Articolo 22 - Obblighi dei progettisti 1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. (Arresto fino a sei mesi o ammenda da a euro) Pag. 9

10 Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione. (Arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro) Pag. 10

11 Articolo 24 - Obblighi degli installatori 1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti. (Arresto fino a tre mesi o ammenda da a euro) Pag. 11

12 Articolo 70 - Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro e il dirigente) 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all ALLEGATO V. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro Pag. 12

13 Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. 2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall impiego delle attrezzature stesse d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro e il dirigente) Pag. 13

14 Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro 3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell ALLEGATO VI. (Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dell arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da a euro cfr allegato VI) Pag. 14

15 Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a)le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d uso e libretto di manutenzione; (arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro e il dirigente nota: per una più precisa identificazione delle fattispecie si veda l allegato VI) 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all articolo 18, comma1, lettera z); b) siano curati la tenuta e l aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto. Pag. 15

16 Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro Cosa comporta una modifica attuata per migliorare la sicurezza di una macchina? 5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), punto 3 non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. Pag. 16

17 Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro 6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell ergonomia. (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro il datore di lavoro ed il dirigente) 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguata; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro e il dirigente) Pag. 17

18 Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro 8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; Pag. 18

19 Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso 1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all ALLEGATO V 2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all art. 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista. (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro il noleggiatore) Pag. 19

20 Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento 1. Nell ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili. 2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. Pag. 20

21 Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento 3. Le informazioni e le istruzioni d uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. 4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. 5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. Pag. 21

22 ALLEGATO V REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE. PARTE I - REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO PARTE II - PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE 1 Prescrizioni applicabili alle attrezzature in pressione 2 Prescrizioni applicabili ad attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no. 3 Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all immagazzinamento di carichi. 4 Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose. 5 Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro Pag. 22

23 ALLEGATO VI - DISPOSIZIONI CONCERNENTI L USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Osservazione preliminare Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente. 1 Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro Le attrezzature di lavoro non possono essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. 1.1 Le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro. Pag. 23

24 ALLEGATO VI - DISPOSIZIONI CONCERNENTI L USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 2. Disposizioni concernenti l uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no 3. Disposizioni concernenti l uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare o movimentare carichi 4. Disposizioni concernenti l uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare persone 5. Disposizioni concernenti l uso di determinate attrezzature di lavoro 6. Rischi per Energia elettrica 7. Materie e prodotti infiammabili o esplodenti 8. Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica, ossidrica, elettrica e simili 9. Macchine utensili per legno e materiali affini 10. Macchine per filare e simili Pag. 24

25 La Direttiva Macchine /42/CE La Direttiva Macchine 98/37/CE è stata revisionata. Il testo è stato pubblicato il giorno 9 giugno 2006 Il testo della nuova Direttiva è entrato in vigore il 29 dicembre Pag. 25

26 Il recepimento nazionale Pag. 26

27 Direttiva Macchine 2006/42/CE 1 di 2 Articolo 1- Campo di applicazione Articolo 2 - Definizioni Articolo 3 Direttive specifiche Articolo 4 Sorveglianza del mercato Articolo 5 Immissione sul mercato e messa in servizio Articolo 6 Libera circolazione Articolo 7 - Presunzione di conformità e norme armonizzate Articolo 8 Misure specifiche Articolo 9- MIsure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose Articolo10 Procedura di contestazione di norma armonizzata Articolo11- Clausola di salvaguardia Articolo12 - Procedure di valutazione della conformità delle macchine Articolo13 - Procedura per le quasimacchine Articolo14- Organismi notificati Articolo15 - Installazione e Utilizzo delle Macchine Articolo 16 - Marcatura CE Articolo 17- Non-conformità della Marcatura Articolo 18- Riservatezza Articolo 19- Cooperazione tra gli stati membri Articolo 20 Procedure di ricorso Articolo 21- Diffusione dell informazione Articolo 22 - Comitato Articolo 23 - Sanzioni Articolo 24 Modifica Direttiva 95/16/CE Articolo 25 - Abrogazione Articolo 26 - Attuazione Articolo 27 Deroga Articolo 28 Entrata in vigore Articolo 29 - Destinatari ALLEGATO I ALLEGATO II ALLEGATO III ALLEGATO IV ALLEGATO V ALLEGATO VI ALLEGATO VII 27 Pag. 27 Requisiti Essenziali di Sicurezza Dichiarazioni Marcatura CE Macchine e componenti con procedura speciale per marcatura Elenco indicativo dei Componenti di Sicurezza Istruzioni per l assemblaggio delle quasi-macchine Fascicolo tecnico per le macchine

28 Direttiva Macchine 2006/42/CE 2 di 2 Articolo 1- Campo di applicazione Articolo 2 - Definizioni Articolo 3 Direttive specifiche Articolo 4 Sorveglianza del mercato Articolo 5 Immissione sul mercato e messa in servizio Articolo 6 Libera circolazione Articolo 7 - Presunzione di conformità e norme armonizzate Articolo 8 Misure specifiche Articolo 9- MIsure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose Articolo10 Procedura di contestazione di norma armonizzata Articolo11- Clausola di salvaguardia Articolo12 - Procedure di valutazione della conformità delle macchine Articolo13 - Procedura per le quasimacchine Articolo14- Organismi notificati Articolo15 - Installazione e Utilizzo delle Macchine Articolo 16 - Marcatura CE Articolo 17- Non-conformità della Marcatura Articolo 18- Riservatezza Articolo 19- Cooperazione tra gli stati membri Articolo 20 Procedure di ricorso Articolo 21- Diffusione dell informazione Articolo 22 - Comitato Articolo 23 - Sanzioni Articolo 24 Modifica Direttiva 95/16/CE Articolo 25 - Abrogazione Articolo 26 - Attuazione Articolo 27 Deroga Articolo 28 Entrata in vigore Articolo 29 - Destinatari ALLEGATO VIII ALLEGATO IX ALLEGATO X ALLEGATO XI ALLEGATO XII Valutazione di conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine Esame CE di tipo Garanzia qualità totale Criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati Membri per la notifica degli organismi Tavola di concordanza 28 Pag. 28

29 Art. 1 - Campo di Applicazione a) Macchina b) Attrezzatura intercambiabile c) Componenti di sicurezza d) Accessori di sollevamento e) Catene, funi e cinghie f) Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica g) Quasi-macchine Nel testo della Direttiva Macchine le definizioni da a) ad f) sono tutte assoggettate al termine comune macchina Pag. 29

30 Art. 1 - Campo di Applicazione ESCLUSIONI a) Componenti di sicurezza destinati ad essere usati come pezzi di ricambio (costruiti dal fabbricante della macchina) b) Attrezzature per parchi divertimento g) Macchine progettate per uso temporaneo nei laboratori k) Prodotti elettrici e elettronici - elettrodomestici - apparecchiature informatiche - macchine da ufficio - disgiuntori e interruttori l) Apparecchiature ad alta tensione - apparecchiature di collegamento e di comando - trasformatori Pag. 30

31 Art. 2 - Definizioni a) Macchina (1) i) Insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata; ii) insieme di cui al punto i), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento Pag. 31

32 Art. 2 - Definizioni Centralina oleodinamica È un sistema di azionamento Pag. 32

33 Art. 2 - Definizioni a) Macchina (2) iii) insieme di cui ai punti i) o ii), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione; Es. BETONIERA, CARROPONTE Pag. 33

34 Art. 2 - Definizioni a) Macchina (3) iv) insiemi di macchine di cui ai punti i), ii) o iii), o di quasi-macchine di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale; Es. LINEE di MACCHINE Pag. 34

35 Art. 2 Linee di macchine Per essere linee di macchine occorre che: - si evidenzi la necessità di analizzare i rischi generati dall assemblaggio delle macchine - vi sia un sistema di comando e controllo comune Pag. 35

36 Art. 2 - Definizioni g) Quasi-macchine insiemi che costituiscono quasi una macchina ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva; Esempio azionamento meccanico, robot, centralina oleodinamica. Pag. 36

37 Art. 2 Quasi-macchine Le quasi-macchine sono prodotti che sono intesi destinati a formare macchine dopo la loro incorporazione. Non sono quasi-macchine, macchine che risultano prive solo di mezzi di protezione o di componenti di sicurezza. Le quasi-macchine hanno la caratteristica di non poter soddisfare tutti i Requisiti Essenziali di Sicurezza ad esse applicabili, e infatti per tale motivo nella corrispondente Dichiarazione di Incorporazione deve essere riportata la lista dei Requisiti applicati e soddisfatti. Sarà compito di andrà ad incorporare le quasi-macchine, valutarle e renderle conformi a tutti gli altri requisiti applicabili. Pag. 37

38 Art. 2 - Definizioni h) Immissione sul mercato Prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione. Quindi la Direttiva si applica: - alle macchine provenienti da paesi extra-comunità - alle macchine in uso che vengono messe a disposizione per la prima volta all interno della comunità - alle macchine che subiscono trasformazioni o modifiche sostanziali Pag. 38

39 Art. 2 Immissione sul mercato La Direttiva NON si applica - alle macchine in uso, soggette alla Direttiva 2009/104/CE Art /42/CE Installazione e utilizzo delle macchine La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto della legislazione comunitaria, i requisiti che essi ritengono necessari per garantire la protezione delle persone e in particolare dei lavoratori durante l'uso delle macchine, sempre che ciò non implichi modifiche di dette macchine rispetto alle disposizioni della presente direttiva. Pag. 39

40 Art. 2 Immissione sul mercato La Direttiva 2009/104/CE (recepita in Italia con il D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche) è considerata come una misura complementare alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Nei commenti alla Direttiva Macchine (Guida 2006/42) si precisa che: - se l utilizzatore modifica una macchina in modo sostanziale, essa diventa una nuova macchina, e quindi deve essere marcata CE (o rimarcata CE). Pag. 40

41 Modifica di linee di macchine Linea esistente: inserimento nuova unità o sostituzione di una unità 1. La nuova unità NON MODIFICA le operazioni della linea o la sicurezza del resto della linea 1a. Macchina marcata CE: non occorre nuova marcatura di linea 1b. Quasi-Macchina: chi la incorpora deve completare la conformità dei Requisiti non soddisfatti (vedi Dichiarazione di Incorporazione) e deve applicare una nuova targa CE e redigere la Dichiarazione CE per la nuova unità; non occorre nuova marcatura di linea Pag. 41

42 Modifica di linee di macchine Linea esistente: inserimento nuova unità o sostituzione di una unità 2. La nuova unità MODIFICA le operazioni della linea o la sicurezza del resto della linea o comporta modifiche sostanziali sulla linea. Occorre marcare CE la linea nuova. Questa prescrizione si applica anche se la nuova linea è costruita con nuove e vecchie macchine (per le quali si applica la verifica ai sensi della Direttiva 2009/104/CE relative alle macchine in uso) Pag. 42

43 Art. 2 - Definizioni i) Fabbricante Persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva. Pag. 43

44 Art. 2 - Definizioni j) Mandatario Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all'interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in toto o in parte, gli obblighi e le formalità connesse con la presente direttiva. Viene indicata la potenziale responsabilità Mandatario. (anche totale) del Non è obbligatorio che un fabbricante extra-comunità indichi un mandatario all interno della comunità stessa (anche se è consigliabile). Comunque nella Dichiarazione (di Conformità o di Incorporazione) deve nominare nome e indirizzo della persona fisica o giuridica che è autorizzata a costituire il fascicolo tecnico (o documentazione tecnica per le quasi-macchine), il quale deve risiedere obbligatoriamente nel territorio della comunità. Pag. 44

45 Art. 2 - Definizioni k) Messa in servizio Primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto del presente decreto legislativo. l) Norme armonizzate Specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione, ovvero il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o l'istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), nel quadro di un mandato rilasciato dalla Commissione europea conformemente alle procedure istituite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede un procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, e non avente carattere vincolante. Pag. 45

46 Suddivisione delle Norme Europee Norme A Principi base di sicurezza Norme B1 Aspetti di sicurezza Norme B2 Dispositivi di sicurezza Norme C Requisiti per macchine speciali Pag. 46

47 Alcune norme pertinenti da considerare con le Macchine EN ISO 12100: Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio EN 953: Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari. EN 349: Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo. EN 1037: Sicurezza del macchinario - Prevenzione dell avviamento inatteso. EN ISO 13855: Posizionamento dei dispositivi di protezione in funzione delle velocità di avvicinamento di parti del corpo. EN ISO 13857: Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori Pag. 47

48 Alcune norme pertinenti da considerare con le Macchine EN : Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine EN 954-1/EN ISO : Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza EN IEC 62061: Sicurezza del macchinario. Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo elettrici, elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza. EN 574: Dispositivi per il comando a due mani EN 1088: Dispositivi di interblocco associati ai ripari EN : Apparecchi elettrosensibili di protezione. EN : Requisiti per dispositivi optoelettronici. Pag. 48

49 D.Lgs. 81/2008 e le norme armonizzate Articolo 15 - Misure generali di tutela 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: c) l eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro 1. z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; LE NORME ARMONIZZATE RAPPRESENTANO LO STATO DELL ARTE Pag. 49

50 D. Lgs. 17/ Art. 6 Sorveglianza sul mercato 1. Riguardo alle macchine e alle quasi-macchine, già immesse sul mercato, le funzioni di autorità di sorveglianza per il controllo della conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che operano attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente fra loro al fine di evitare duplicazioni dei controlli. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico, in conformità alla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dell Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL). (NOTA: diventata INAIL) Pag. 50

51 D. Lgs. 17/ Art. 6 Sorveglianza sul mercato 3. Qualora gli organi di vigilanza sui luoghi di lavoro e loro pertinenze, nell espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilevino che una macchina marcata CE o una quasi-macchina, sia in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 4. Qualora sia constatato che una macchina provvista della marcatura CE, accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute e la sicurezza delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, il Ministero dello sviluppo economico, con provvedimento motivato e notificato all interessato, previa verifica dell esistenza dei rischi segnalati, ordina il ritiro della macchina dal mercato, ne vieta l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio o ne limita la libera circolazione, indicando i mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso ed il termine entro cui è possibile ricorrere; Pag. 51

52 D. Lgs. 17/ Art. 6 Sorveglianza sul mercato gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle macchine o ad altra limitazione alla loro circolazione sono a carico del fabbricante o del suo mandatario. 5. Qualora sia constatato, nel corso degli accertamenti di cui al comma 3, che una quasi-macchina, accompagnata dalla dichiarazione di incorporazione, già immessa sul mercato, non sia conforme alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, il Ministero dello sviluppo economico ne vieta l'immissione sul mercato, con provvedimento motivato e notificato all interessato, con l indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere. 6. Qualora le misure di cui ai commi 4 e 5 sono motivate da una lacuna delle norme armonizzate, il Ministero dello sviluppo economico, ove intenda mantenerle anche all esito delle consultazioni di cui all articolo 7, comma 2, avvia la procedura di cui all'articolo 5. Pag. 52

53 D. Lgs. 17/ Art. 6 Sorveglianza sul mercato 7. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed agli organi segnalanti la presunta non conformità. Nel caso in cui la segnalazione pervenga da Organismi di vigilanza locali, quali ASL o ARPA, i provvedimenti sono comunicati anche ai competenti uffici regionali eventualmente tramite il coordinamento regionale di settore costituito nell ambito di attività della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 8. Il Ministero dello sviluppo economico coopera, secondo gli indirizzi dati dalla Commissione europea, con le autorità di sorveglianza del mercato degli altri Stati membri. Pag. 53

54 Art. 3 - Immissione sul mercato e messa in servizio (1) 1. Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili. 3. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina: a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I; Pag. 54

55 Art. 3 - Immissione sul mercato e messa in servizio (1) b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile; c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni; d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 9; e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che la stessa accompagni la macchina; f) appone la marcatura CE ai sensi dell'articolo 12. Cosa vuol dire disponibile? Dal dizionario: Che è a disposizione di chi vuole, può, deve, farne uso, che è utilizzabile Pag. 55

56 Art. 3 - Immissione sul mercato e messa in servizio (2) MACCHINA, Componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, funi, cinghie, catene, ecc. 1. Soddisfa ai R.E.S. pertinenti (Allegato I) 4. Completa le procedure di valutazione di conformità (art. 9) 2. Realizza il Fascicolo Tecnico (allegato VII A) 5. Redige la Dichiarazione CE di Conformità (Allegato II, 1 A) 3. Realizza le Istruzioni per l Uso (R.E.S ) 6. Appone la Marcatura CE (Art. 12) Pag. 56

57 Art. 4 Presunzione di conformità e norme armonizzate 1. Le macchine provviste della marcatura CE e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità, i cui elementi sono previsti dall allegato II, parte 1 sezione A, sono ritenute rispondenti alle disposizioni del presente decreto legislativo. 2. Le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'unione europea, si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata. 3. I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate sono pubblicati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pag. 57

58 Allegato VII Macchine : Fascicolo Tecnico (1) Il fascicolo tecnico deve dimostrare la conformità della macchina ai requisiti della direttiva. Esso deve riguardare, nella misura in cui ciò sia necessario a tale valutazione, la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della macchina. Il fascicolo tecnico deve essere redatto in una o in varie lingue ufficiali della Comunità; le istruzioni della macchina costituiscono un'eccezione a tale norma; ad esse vanno infatti applicate le disposizioni particolari previste dall'allegato I, punto Pag. 58

59 Allegato VII Macchine : Fascicolo Tecnico (2) 1. Il fascicolo tecnico comprende gli elementi seguenti: a) un fascicolo di costruzione composto: - da una descrizione generale della macchina, - da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando, nonché dalle relative descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina, - dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, Pag. 59

60 Allegato VII Macchine : Fascicolo Tecnico (3) - dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi: i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina, ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, nel caso, l'indicazione dei rischi residui connessi con la macchina, - dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme, - da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario, Pag. 60

61 Allegato VII Macchine : Fascicolo Tecnico (4) - da un esemplare delle istruzioni della macchina, - se del caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le quasimacchine incluse e dalle relative istruzioni di assemblaggio, - nel caso, da copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri prodotti incorporati nella macchina, - da una copia della dichiarazione CE di conformità; b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della presente direttiva. Pag. 61

62 Allegato VII Macchine : Fascicolo Tecnico (5) Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti e sugli accessori o sull'intera macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione o costruzione, possa essere montata e messa in servizio in condizioni di sicurezza. Nel fascicolo tecnico devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti. 2. Il fascicolo tecnico di cui al punto 1 deve essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri per almeno dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie. Pag. 62

63 Allegato VII Macchine : Fascicolo Tecnico (6) Tale Fascicolo Tecnico non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile. Il fascicolo tecnico deve tuttavia poter essere riunito e RESO DISPONIBILE in tempi compatibili con la sua importanza da parte della persona nominata nella dichiarazione CE di conformità. Il fascicolo tecnico non deve necessariamente includere piani dettagliati o altre eventuali informazioni specifiche per quanto riguarda sottounità utilizzate dal fabbricante della macchina, a meno che la loro conoscenza sia essenziale per la verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. Pag. 63

64 Allegato VII Macchine : Fascicolo Tecnico (7) 3. La mancata presentazione del fascicolo tecnico in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della macchina in questione ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. Pag. 64

65 Allegato II,1A - Dichiarazione CE di Conformità Oltre a quanto già previsto nella Direttiva 98/37/CE: 2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità; 10. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario. Il fabbricante della macchina o il suo mandatario custodisce l'originale della dichiarazione CE di conformità per un periodo di almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione della macchina. Pag. 65

66 Art. 12 Marcatura CE 1. La marcatura di conformità: CE è costituita dalle iniziali: CE, conformemente al modello fornito nell'allegato III. 2. La marcatura CE viene apposta sulla macchina in modo visibile, leggibile e indelebile, conformemente all'allegato III. 3. È vietato apporre sulle macchine marcature, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE. 4. Sulle macchine può essere apposta ogni altra marcatura, purché questa non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura CE. Pag. 66

67 Art. 3 - Immissione sul mercato e messa in servizio (3) 2. Possono essere immesse sul mercato unicamente le quasimacchine che rispettano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo. 4. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una quasi-macchina, si accerta che sia stata espletata la procedura di cui all'articolo 10. Pag. 67

68 Art. 3 - Immissione sul mercato e messa in servizio (4) QUASI-MACCHINE Procedura Art Prepara la Documentazione Tecnica (allegato VII B) 2. Prepara le Istruzioni per l assemblaggio (Allegato VI) 3. Redige la Dichiarazione di Incorporazione (Allegato II, 1B) NON appone la marcatura CE (Art. 13) E marcatura non conforme l apposizione della marcatura a titolo della Direttiva presente su prodotti non oggetto della medesima Pag. 68

69 Allegato VII Quasi-macchine Documentazione Tecnica (1) La documentazione deve dimostrare quali requisiti della presente direttiva siano applicati e soddisfatti. Essa deve riguardare la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della quasi-macchina, nella misura in cui ciò sia necessario per valutare la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati. La documentazione deve essere redatta in una o più delle lingue ufficiali della Comunità. Pag. 69

70 Allegato VII Quasi-macchine Documentazione Tecnica (2) dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi: i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che sono applicati e soddisfatti, ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui, iii) le norme e le altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme, iv) qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario, v) un esemplare delle istruzioni di assemblaggio della quasi-macchina; Pag. 70

71 Allegato VII Quasi-macchine Documentazione Tecnica (3) b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati. Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti, sugli accessori o sulla quasi-macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione e costruzione, possa essere montata e utilizzata in condizioni di sicurezza. Nella documentazione tecnica pertinente devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti. Pag. 71

72 Allegato VII Quasi-macchine Documentazione Tecnica (4) La documentazione tecnica pertinente deve essere tenuta a disposizione per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della quasi-macchina o dell'ultima unità prodotta, nel caso della fabbricazione in serie, e su richiesta presentata alle autorità competenti degli Stati membri. Non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile. La documentazione tecnica deve poter essere riunita e presentata all'autorità competente dalla persona nominata nella dichiarazione di incorporazione. La mancata presentazione della documentazione tecnica pertinente in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati ed attestati. Pag. 72

73 Allegato VI Quasi-macchine Istruzioni per l assemblaggio Le istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine devono contenere una descrizione delle condizioni da rispettare per effettuare una corretta incorporazione nella macchina finale, al fine di non compromettere la sicurezza e la salute. Le istruzioni per l'assemblaggio devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità, accettata dal fabbricante della macchina in cui tale quasi-macchina sarà incorporata o dal suo mandatario. Pag. 73

74 Allegato II B - Dichiarazione di Incorporazione Quasi-macchine (1) Oltre a quanto già previsto nella Direttiva 98/37/CE: 2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente, che deve essere stabilita nella Comunità; 4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente quali requisiti essenziali della direttiva sono rispettati e che la documentazione tecnica è stata compilata in conformità dell'allegato VII B. 5. un impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi-macchine. Pag. 74

75 Allegato II B - Dichiarazione di Incorporazione Quasi-macchine (2) Oltre a quanto già previsto nella Direttiva 98/37/CE: identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario. Il fabbricante della quasi-macchina o il suo mandatario custodisce l'originale della dichiarazione di incorporazione per un periodo di almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione della quasimacchina. Pag. 75

76 Marcatura CE Macchine /CdS Quasi - Macchine 1. Valutazione dei Rischi 1. Valutazione dei Rischi 2. Fascicolo Tecnico 2. Documentazione Tecnica 3. Istruzioni per l Uso 4. Dichiarazione CE di Conformità 3. Istruzioni per l Assemblaggio 4. Dichiarazione di Incorporazione 5. Marcatura CE 5. NO Marcatura CE Marcatura CE significa non solo aver soddisfatto la Direttiva Macchine ma significa OBBLIGATORIAMENTE dover soddisfare tutte le direttive applicabili alla macchina. Pag. 76

77 Sanzioni Pag. 77

78 Sanzioni Pag. 78

79 Sanzioni Pag. 79

80 VALUTAZIONE DEI RISCHI DIRETTIVA 2006/42/CE Allegato I REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA PRINCIPI GENERALI 1. Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina; la macchina deve inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi. Pag. 80

81 EN (2010) Cap. 5 Risk Assessment 5.2 Informazioni per la valutazione dei rischi l assenza di uno storico degli incidenti, il riscontro di un basso numero di incidenti nel passato o il riscontro di incidenti nel passato con conseguenze lievi non devono essere considerati come una presunzione automatica di rischio lieve (trascurabile). L analisi del rischio deve essere svolta prendendo in considerazione tutte le persone che possano prevedere interazione con la macchina in tutti i possibili modi di marcia della macchina. Particolare attenzione deve essere posta a quei modi di marcia in cui è necessario operare con sicurezze ridotte o neutralizzate. Pag. 81

82 Inizio del processo di valutazione dei rischi Definizione dei limiti della macchina Identificazione dei pericoli Stima dei rischi Analisi dei rischi Valutazione dei rischi Il rischio è stato sufficientemente ridotto? SI Fine del processo di valutazione dei rischi NO Riduzione dei rischi EN ISO (2010) Pag. 82

83 Valutazione dei Rischi Il documento tecnico ISO/TR riporta, tra le altre informazioni, una serie di esempi di valutazione dei rischi: - Matrice dei rischi - Grafo dei rischi - Numerical scoring - Metodo quantitativo - Metodo risk scoring Pag. 83

84 Grafo dei rischi Pag. 84

85 Metodo ibrido Pag. 85

86 Grafo dei rischi EN ISO Pag. 86

87 EN Pag. 87

88 Normative in materia di Functional Safety Progettazione e valutazione dei rischi EN ISO (2010) Sistemi di comando e controllo per aspetti di sicurezza Progettazione di sistemi di comando e controllo elettrici, elettronici ed elettronici programmabili EN (2005) + IEC Corrigendum 2 (2008) + EC (2010) heit + IEC TR (2010) EN ISO (2006) + AC (2009) + ISO TR EN (1996) Aspetti di sicurezza di tipo elettrico EN (2006) Fino a 31/12/2011 Pag. 88

89 Functional Safety Definizione di Sicurezza (safety) Rappresenta l assenza di rischi inaccettabili di danni fisici o danni diretti alla salute delle persone, oppure danni indiretti generati a beni o all ambiente. Definizione di Functional Safety Parte della sicurezza della macchina che dipende dal funzionamento corretto di un sistema di comando e controllo in risposta ai segnali di ingresso. Pag. 89

90 Esempio di Functional Safety Riparo fisso - NO Analisi dei rischi Riparo mobile interbloccato - SI Functional Safety Pag. 90

91 Functional Safety La Functional Safety si ottiene quindi dalla combinazione di: Prescrizioni per la Funzione di Sicurezza (cosa fa la funzione, cosa dev essere svolto per evitare condizioni di pericolo) Analisi dei Rischi Prescrizioni per l Integrità di sicurezza (Safety Integrity) (probabilità che una funzione di sicurezza sia in grado di essere svolta correttamente, rischio accettabile) con definizione del livello di sicurezza idoneo per gestione della funzione di sicurezza (Categoria di sicurezza, PL, SIL) Valutazione dei rischi Pag. 91

92 Grazie per la vostra attenzione! Pilz Italia S.r.l. Via Meda 2/a - Novedrate (CO) Tel info@pilz.it

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