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1 CIRCOLARE PER I CONSULENTI E I DATORI DI LAVORO Gentile signora/egregio signore WWWWWWWWWWWWWWWWWW, 2007 Conferimento del TFR dei lavoratori silenti al Fondo Pensione Aperto Regionale TFR al posto del FondINPS (Legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e s.m.) Egregio consulente/egregio datore di lavoro, si riportano di seguito le principali informazioni relative al Fondo Pensione Aperto Regionale TFR e la procedura da attuare da parte delle aziende che hanno alle proprie dipendenze lavoratori silenti per i quali è prevista la destinazione del TFR maturando al citato Fondo. 1. Per il conferimento del TFR dei lavoratori silenti, qualora non destinato a Laborfonds, utilizzare il Fondo Pensione Aperto Regionale TFR al posto del FondINPS. In materia di conferimento del TFR dei lavoratori silenti ad un fondo pensione, i datori di lavoro rientranti in una delle seguenti casistiche: 1. non trova applicazione alcun contratto collettivo/accordo aziendale che preveda la previdenza complementare (p.es. CCNL che abbiano come destinatari gli Agenti di commercio, le Farmacie private, le imprese fornitrici di lavoro temporaneo); oppure 2. il 1/1/2007 non presentano dipendenti aderenti ad alcuna delle due forme di previdenza complementare collettive operanti nell ambito della regione Trentino Alto Adige/Südtirol (p.es.: non presentano aderenti né al fondo territoriale Laborfonds né al fondo di categoria previsto dal CCNL di riferimento, quale: Cometa per i lavoratori metalmeccanici; Fonchim per i lavoratori chimici; Fonte per i lavoratori del commercio; ecc.) 1 ; oppure 1 In base alla normativa riferibile ai lavoratori silenti (D.lgs. 252/05, Art. 8, comma 7, lett. b, n. 2), in caso di esistenza di più forme pensionistiche (p.es. nella nostra regione, Laborfonds quale fondo territoriale da un lato ed i fondi di categoria Cometa, Fonchim, Fonte, ecc., dall altro) l azienda deve versare il TFR maturando a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell azienda stessa. Dato però che nella nostra regione la maggioranza delle piccole e piccolissime aziende non hanno ancora alcun(!) dipendente iscritto a forme pensionistiche, il criterio menzionato nella quasi totalità dei casi non è applicabile. In questo caso, e nel caso (senz altro limite) in cui una azienda abbia già quali aderenti un numero uguale di lavoratori nelle forme esistenti, l azienda dovrebbe trasferire il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l INPS (D.lgs. 252/05, Art. 8, comma 7, lett. b, n. 3). Per maggiore chiarezza si riporta qui di seguito il testo della normativa citata: Art. 8. Finanziamento [ ] 7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo: [ ] b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti: 1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettera

2 3. il 1/1/2007 presentano un numero uguale di dipendenti aderenti alle forme di previdenza complementare collettive operanti nell ambito della regione Trentino Alto Adige/Südtirol 2. devono destinare il TFR maturando dei propri cd. lavoratori silenti dal 1 luglio 2007 in poi al Fondo Pensione Aperto Regionale TFR promosso dalla Regione e non al FondINPS (peraltro non ancora istituito) previsto dall art. 9 ( Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l INPS ) del D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 (di seguito, per brevità: D.LGS. 252/05 ) in materia di previdenza complementare. Il Fondo Pensione Aperto Regionale TFR è stato istituito dalla PensPlan Invest SGR S.p.A. su incarico della Regione Trentino Alto Adige ed il PensPlan Centrum S.p.A. in base alla legge regionale 3/ e e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale; 2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda; 3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'inps; [ ] 2 Idem nota 1 3 L.R. n. 3/ Art. 1-bis Fondi pensione istituiti o promossi dalla Regione 1. La Regione autonoma Trentino-Alto Adige può, ai sensi e per gli obiettivi di cui all articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2) della legge 23 agosto 2004, n. 243 e per garantire in ogni caso la destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) a previdenza complementare, istituire o promuovere uno o più Fondi pensione, tramite le proprie strutture pubbliche o a partecipazione pubblica istituite ai sensi della presente legge, il cui funzionamento viene disciplinato con regolamento regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia. 2. Agli statuti dei Fondi così istituiti e promossi si applicano le disposizioni di cui all articolo 2, commi 1, 2 e 4. I Fondi possono avvalersi delle strutture ed organismi costituiti dalla Regione per assicurare ai Fondi su base territoriale regionale supporto amministrativo e contabile e promuovere al contempo la collaborazione ed il coordinamento tra tutti i Fondi istituiti o promossi ai sensi della presente legge, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui alla seconda parte dell articolo 1, comma 2, lettera e), numero 6) della legge 243/2004. Le modalità di tale avvalimento e il conseguente diritto per gli/le iscritti/e ai Fondi stessi di accedere alle provvidenze regionali in materia di previdenza complementare, sono disciplinate con regolamento regionale. I Fondi possono dotarsi anche, ai sensi dell articolo 1, comma 2, lettera e), numero 10) della legge 243/2004, di linee di investimento tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili o corrispondenti al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto (TFR). 3. Salvo che per esigenze di mantenimento di eventuali garanzie finanziarie, tali Fondi pensione non dovranno in alcun modo ostacolare la libera circolazione dei/delle lavoratori/trici dipendenti nell ambito del sistema della previdenza complementare. 4. Salva diversa esplicita volontà espressa dal/dalla lavoratore/trice, sia i/le datori/trici di lavoro di dipendenti che hanno la residenza nel territorio regionale o che nel territorio stesso espletano in via preminente la propria attività lavorativa o professionale, sia i/le datori/trici di lavoro le cui aziende operano prevalentemente sul territorio regionale, destinano ai fondi pensione così istituiti o promossi il trattamento di fine rapporto prima che si determini qualsiasi destinazione ad Enti previdenziali, tra cui anche quella residuale di cui all articolo 1, comma 2, lettera e), numero 7) della legge 243/2004. Gli/Le stessi/e datori/trici di lavoro hanno facoltà di destinare ai fondi pensione così istituiti o promossi il TFR dei/delle propri/e lavoratori/trici, qualora, per qualsiasi motivo, i fondi pensione a carattere regionale o infraregionale di cui al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 221 non venissero pienamente equiparati, ai sensi e per gli effetti dell articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2) della legge 243/2004, ai fondi di cui alla lettera a) del comma 1 dell articolo 3 e al comma 2 dell articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche. È consentito altresì ai/alle lavoratori/trici dipendenti, i/le quali, cessando l attività lavorativa presso un/una datore/trice di lavoro siano alla ricerca di una nuova occupazione, di trasferire ai predetti Fondi pensione in tutto o in parte il TFR maturato non ancora trasferito in altre forme o Fondi pensione. Qualsiasi destinazione ai fondi pensione di cui al comma 1 avviene in ogni caso e salva diversa ed esplicita scelta da parte del/della lavoratore/lavoratrice, in linee di investimento con le caratteristiche di cui al comma 2, ultimo periodo. 5. Salvo diverse previsioni degli accordi collettivi, nei confronti dei/delle lavoratori/trici, che al momento dell entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della legge 243/2004 già conferiscono una parte del TFR ad un fondo pensione in caso di qualsiasi destinazione del TFR ai sensi del comma 4 i/le datori/trici di lavoro destinano tale quota residua alla forma cui tali lavoratori/trici sono già iscritti/e. 6. Onde permettere una scelta consapevole e responsabile sul proprio futuro previdenziale, in conformità dell articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1) della legge 243/2004, ai/alle titolari del TFR devoluto nei Fondi pensione di cui al presente articolo, è offerta, in forma personalizzata, da parte di consulenti appositamente formati ed ai quali può essere richiesta l iscrizione all albo di cui all articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 se le questioni vertono in materia finanziaria, una adeguata informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei Fondi di previdenza complementare a cui è ammessa l adesione, nonché sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui far confluire tutti i contributi destinabili

3 s.m. ed è stato autorizzato in data 28 giugno La legge regionale 3/1997 e s.m. indica il Fondo Pensione Aperto Regionale TFR quale fondo di destinazione per il conferimento del TFR dei lavoratori silenti operanti presso aziende con sede sul territorio della Regione, qualora il conferimento a Laborfonds non fosse possibile, escludendo qualsiasi destinazione al FondINPS. Diversamente da quanto previsto a livello nazionale, le aziende con sede in regione devono destinare il TFR dei lavoratori silenti al Fondo Pensione Aperto Regionale TFR invece che al FondINPS. Un disciplina in tal senso è stata introdotta dalla Legge regionale n. 3/1997, Art. 1 bis, che mira ad impedire in questa Regione qualsiasi deflusso di TFR al FondINPS, fornendo più garanzie del FondINPS stesso: 1. La Regione autonoma Trentino-Alto Adige può, ai sensi e per gli obiettivi di cui all articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2) della legge 23 agosto 2004, n. 243 (n.d.r. che disciplina l adesione tacita dei lavoratori silenti) e per garantire in ogni caso la destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) a previdenza complementare, istituire o promuovere uno o più Fondi pensione, tramite le proprie strutture pubbliche o a partecipazione pubblica istituite ai sensi della presente legge, il cui funzionamento viene disciplinato con regolamento regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia. [ ] 4. Salva diversa esplicita volontà espressa dal/dalla lavoratore/trice, sia i/le datori/trici di lavoro di dipendenti che hanno la residenza nel territorio regionale o che nel territorio stesso espletano in via preminente la propria attività lavorativa o professionale, sia i/le datori/trici di lavoro le cui aziende operano prevalentemente sul territorio regionale, destinano ai fondi pensione così istituiti o promossi il trattamento di fine rapporto prima che si determini qualsiasi destinazione ad Enti previdenziali, tra cui anche quella residuale di cui all articolo 1, comma 2, lettera e), numero 7) della legge 243/2004. La possibilità di destinare il TFR dei lavoratori silenti in fondi istituiti o promossi dalle regioni è stato previsto dalla Legge 23 agosto 2004, n. 243 ( Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare, di seguito, per brevità L. 243/04) all art. 1, comma 2, lettera e) n. 2 4 e poi confermato nel D.LGS. 252/ Il Fondo Pensione Aperto Regionale TFR offre maggiori garanzie del FondINPS: il rendimento corrispondente al TFR ex art c.c., (non solo un rendimento comparabile al TFR); la facoltà di trasferimento ad altro fondo in ogni momento (non è necessario attendere un anno di partecipazione come al FondINPS); la facoltà di riscattare la posizione in caso di cambio del datore di lavoro Il Regolamento del Fondo Pensione Aperto Regionale TFR prevede all art. 7 ( Gestione degli investimenti ) che il Comparto garanzia nel quale vengono raccolte le destinazione di TFR dei lavoratori silenti ha per obiettivo di accrescere il capitale investito garantendo la restituzione del capitale e dei rendimenti corrispondenti al tasso di rivalutazione del TFR (n.d.r. la sottolineatura è nostra) e di cui all art c.c. secondo quanto di seguito indicato. Il Regolamento del Fondo prevede, inoltre, a differenza di quanto previsto dal Fondinps (che prevede alla previdenza complementare. In funzione dell elaborazione del programma di formazione dei/delle consulenti, dell informazione da fornire ai/alle lavoratori/trici dipendenti, nonché delle iniziative di promozione, la Regione si avvale del supporto delle strutture ed organismi di cui al comma 2. L.R. n. 3/ Art. 1-ter - Garanzie della restituzione del capitale e di rendimenti comparabili o corrispondenti al tasso di rivalutazione del TFR da parte della Regione 1. La Regione può, ai sensi dell articolo 3, comma 1 e dell articolo 5 della presente legge e per il tramite delle proprie strutture istituite, garantire agli iscritti ai fondi pensione, con le limitazioni e le modalità determinate con regolamento di attuazione e comunque nei limiti delle disposizioni del Fondo di Solidarietà istituito nell ambito della presente legge, la restituzione del capitale e rendimenti comparabili o corrispondenti al tasso di rivalutazione del TFR ai sensi dell articolo 2120 codice civile. 4 e) adottare misure finalizzate ad incrementare l entità dei flussi di finanziamento alla forme pensionistiche complementari, collettive ed individuali, [ ] prevedendo a tal fine: [ ] 2) l individuazione di modalità tacite di conferimento del tfr ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica all uopo istituite [ ]. 5 Art. 3: Istituzione delle forme pensionistiche complementari 1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da: [ ] d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia

4 una partecipazione minima di 1 anno), all Art. 12 (Trasferimento e riscatto della posizione individuale) che 1. L aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare senza che sia decorso un periodo minimo di partecipazione al Fondo. L aderente può d) riscattare l intera posizione individuale maturata in caso di cessazione dell attività lavorativa liquidare quindi la propria posizione in caso di cambio del datore di lavoro. 4. Cosa deve fare il consulente del lavoro e/o il datore di lavoro? Per facilitare al massimo il lavoro dei datori di lavoro, ma anche dei consulenti del lavoro, in merito alle operazioni relative alla destinazione del TFR dei lavoratori silenti al Fondo Pensione Aperto Regionale TFR riportiamo di seguito un elenco delle incombenze previste: 1. il datore di lavoro e/o il suo consulente di lavoro verifica se l azienda rientra in una delle situazioni di cui al punto 1 sopra; verifica quindi il numero dei lavoratori silenti, e cioè quelli che non hanno consegnato al datore di lavoro il modulo TFR 1 o TFR 2 debitamente compilato e firmato; 2. il datore di lavoro/consulente del lavoro non è tenuto a versare al FondINPS i flussi di TFR maturando dei lavoratori silenti; 3. il datore di lavoro/consulente del lavoro visita il sito per accedere a tutta la documentazione del Fondo Pensione Aperto Regionale TFR o in alternativa contatta il numero 0461/ (Trento) o 0471/ (Bolzano) per chiedere le informazioni necessarie e per ricevere istruzioni su come accedere alla documentazione; 4. entro il 7 luglio 2007 il datore di lavoro invia al lavoratore silente la circolare allegata (Allegato 1) che indica al lavoratore silente quale fondo di destinazione del proprio TFR maturando il Fondo Pensione Aperto Regionale TFR, allegando i relativi documenti previsti dalla normativa (Regolamento, Nota Informativa); 5. entro il 30 luglio 2007: a) il consulente del lavoro/datore di lavoro, ai fini del censimento dei dati dell azienda, compila e trasmette a PensPlan Invest SGR S.p.A. (alla c.a. dell Ufficio Clienti e Sottoscrittori) il modulo Comunicazione dati ai fini della successiva adesione al fondo da parte di propri dipendenti/modifica dati (Allegato 2); b) il consulente del lavoro/datore di lavoro trasmette su carta a PensPlan Invest SGR S.p.A. (alla c.a. dell Ufficio Clienti e Sottoscrittori) per ogni dipendente silente il Modulo di adesione a seguito di conferimento tacito del TFR (Allegato 3) o in alternativa, qualora il datore di lavoro dovesse avere più dipendenti silenti da iscrivere al Fondo Pensione Aperto Regionale TFR, anticipa all indirizzo: tfr@pensplan.com la distinta in formato excel Iscrizione cumulativa taciti con tutti i dati dei lavoratori silenti indicando nell oggetto la ragione sociale del datore di lavoro (Allegato 4) ed invia su carta a PensPlan Invest SGR S.p.A. (alla c.a. dell Ufficio Clienti e Sottoscrittori) la Comunicazione di adesione a seguito di conferimento tacito del TFR (Allegato 5) unitamente alla stampa dell e del relativo allegato excel; 6. entro il 30 settembre2007 PensPlan Invest SGR S.p.A. invia ai dipendenti, per i quali ha ricevuto comunicazione dei dati di adesione, una lettera di conferma al Fondo Pensione Aperto Regionale TFR; 7. entro il 16 ottobre 2007 i datori di lavoro effettuano i versamenti al Fondo Pensione Aperto Regionale TFR sul c/c che sarà comunicato ad ogni datore di lavoro (utilizzando la stessa procedura prevista da Laborfonds, ovviamente applicata al Fondo Pensione Aperto Regionale TFR); i versamenti hanno una periodicità trimestrale 6. Nel restare a Sua disposizione per quanto possa necessitare, cogliamo l occasione per porgerle cordiali saluti. Michael Atzwanger Direttore Generale Allegati: 6 16 ottobre per luglio, agosto, e settembre; 16 gennaio per ottobre, novembre e dicembre; 16 aprile per gennaio, febbraio e marzo; 16 luglio per aprile, maggio e giugno (eccetto il caso in cui il giorno di scadenza sia un giorno festivo).

5 Allegato 1: Informativa per la destinazione del TFR da parte dei lavoratori cd. silenti, con allegati il Regolamento del fondo e la nota informativa Allegato 2: Comunicazione dati ai fini della successiva adesione al fondo da parte di propri dipendenti/modifica dati Allegato 3: Modulo di adesione a seguito di conferimento tacito del TFR Allegato 4: Foglio excel - Iscrizione cumulativa taciti con tutti i dati dei lavoratori silenti Allegato 5: Comunicazione di adesione a seguito di conferimento tacito del TFR Allegato 6: Flyer

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