CCL per il personale a prestito Segretariato del fondo sociale Soluzione settoriale per l indennità giornaliera di malattia

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1 CCL per il personale a prestito Segretariato del fondo sociale Soluzione settoriale per l indennità giornaliera di malattia

2 Introduzione Dopo 4 anni di trattative tra i partner sociali, il CCL per il personale a prestito è entrato in vigore per decreto del Consiglio federale del 13 dicembre 2011 e con effetto dal 1 gennaio Il CCL per il personale a prestito prevede tra l altro la stipula obbligatoria di una assicurazione per le indennità giornaliere di malattia per tutte le aziende assoggettate. I partner sociali hanno affidato a Albert Guntli (presidente del consiglio di fondazione per il 2 pilastro di swissstaffing) la conduzione del segretariato del fondo sociale. Il segretariato del fondo sociale PVP è responsabile della gestione della soluzione settoriale per l indennità giornaliera in caso di malattia. Il fondo sociale ha realizzato la soluzione settoriale con gli assicuratori CSS, Groupe Mutel, Helsana, Swica, Sympany, Visana e la Zurigo (solo per le grandi imprese) come partner.

3 Disciplinamento dell assoggettamento Tutte le aziende prestatrici di personale che aderiscono a swissstaffing. Le aziende non associate sono assoggettate se la loro massa salariale soggetta a SUVA e realizzata con il prestito di personale ammonta ad almeno CHF 1.2 milioni. Le aziende prestatrici di personale che non rientrano in tali parametri hanno comunque la facoltà di assoggettarsi al CCL per il settore.

4 Criteri per la continuazione del pagamento dello stipendio Le disposizioni del CCL per il personale a prestito impongono alle imprese di prestatrici di assicurare le lavoratrici e i lavoratori assoggettati al CCL per un indennità giornaliera pari ad almeno l 80% del salario perso in caso di malattia. La copertura va regolata nel modo seguente: Gruppo di persone 1 Lavoratori a prestito con un salario lordo non superiore al reddito assicurato massimo secondo SUVA che sono assoggettati a un CCL di obbligatorietà generale o che sono automaticamente soggetti al pagamento di contributi LPP e che non percepiscono una rendita AVS. Durata delle prestazioni 720 giorni nell arco di 900 giorni oppure 730 giorni con sottrazione del periodo di attesa. Il periodo di attesa è di 2 giorni. Esso può essere differito fino a 90 giorni, sempreché l azienda prestatrice si assuma l onere di pagare, durante il periodo di differimento, l 80% della perdita di salario in caso di malattia.

5 Criteri per la continuazione del pagamento del salario (2) Gruppo di persone 2 Lavoratori a prestito con un salario lordo non superiore al reddito assicurato massimo secondo SUVA che sono assoggettati esclusivamente a un CCL di obbligatorietà generale, che non sono soggetti al pagamento di contributi LPP e che non percepiscono una rendita AVS. Durata delle prestazioni 60 giorni nell arco di 360 giorni. Il periodo di attesa è di 2 giorni. Esso può essere differito fino a 60 giorni, sempreché l azienda prestatrice si assuma l onere di pagare, durante il periodo di differimento, l 80% della perdita di salario in caso di malattia.

6 Basi contrattuali Il contratto quadro tra i partner sociali e gli assicuratori disciplina le modalità della soluzione settoriale per l indennità giornaliera in caso di malattia. La singola azienda prestatrice aderisce alla soluzione settoriale attraverso un contratto di affiliazione (contratto assicurativo collettivo) presso uno degli assicuratori partner della soluzione settoriale. Le assicurazioni di indennità giornaliere in caso di malattia già sussistenti sono da trasporre obbligatoriamente nella soluzione settoriale al termine del contratto vigente o al più tardi con la decorrenza del periodo di computo delle eccedenze. La soluzione settoriale per le indennità giornaliere in caso di malattia vieta la concessione di una partecipazione alle eccedenze. I fattori stabiliti per il calcolo dei tassi dei premi in corrispondenza ai differenti periodi di attesa vanno osservati.

7 Modello per la tariffazione Il calcolo dei premi avviene sulla base della massa salariale annuale delle aziende prestatrici di personale. Si distinguono i seguenti tre segmenti: Aziende con una massa salariale annua < CHF 3 Mio. Aziende con una massa salariale annua > CHF 3 Mio. Aziende con una massa salariale annua > CHF 50 Mio. In tutti e tre i segmenti, per stabilire i tassi dei premi, si tiene conto dei costi amministrativi dell assicuratore per un ammontare pari al 22,5 % del premio lordo. Nei costi amministrativi è inclusa un indennità di distribuzione pari al 7,5%.

8 Calcolo dei premi Nei primi due segmenti vi sono 5 livelli tariffali (da 1 a 5) con differenti tassi di premio. Al fine dell assegnazione al livello tariffale corrispondente è determinante l onere del sinistro negli ultimi due anni nonché nell anno corrente. I tassi dei premi stabiliti per i primi due segmenti (vedasi gli annessi 1, 2 e 3 al contratto quadro per la soluzione settoriale) valgono per i gruppi di persone 1 e 2. Nel terzo segmento la tariffazione avviene in conformità a una tariffazione individuale basata sull esperienza. Si tiene conto dei pagamenti effettivi negli ultimi tre anni comprensivi degli accantonamenti per i sinistri correnti. Nel terzo segmento gli assicuratori non sono vincolati ad alcuna tariffa. Il tasso netto del premio (inclusa la sovvenzione del premio pari allo 0,4% con i mezzi del fondo sociale) deve comunque ammontare ad almeno lo 0,10 %.

9 Fattori per il differimento dei periodi di attesa L art. 29, 2b) del CCL per il personale a prestito sono descritte le modalità inerenti alla stipula di un assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia con differimento delle prestazioni: Qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l 80 % del salario perso durante il periodo di differimento. In tal caso, il lavoratore deve pagare al massimo la metà del premio dell assicurazione di indennità giornaliera differita in base alla scala delle riduzioni dell assicuratore, al massimo il 3,0% durante il primo anno di questo contratto, poi al massimo il 2,5%. L azienda deve giustificare in base alla struttura tariffaria ufficiale dell assicuratore l entità del premio necessario. L applicazione di tali fattori è vincolante sia per gli assicuratori che partecipano alla soluzione settoriale sia per le aziende prestatrici.

10 Basi tariffali (5) Fattori di / sconto e di supplemento Assicurazione - di indennità giornaliera Periodo di attesa Fattore Sconto Fattore Supplemento

11 Sovvenzionamento dei premi I premi per l assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia vengono sovvenzionati per mezzo del fondo sociale del PVP con lo 0,4 % della massa salariale AVS. Nei tassi dei premi degli assicuratori (vedasi annessi 1, 2 e 3 del contratto quadro della soluzione settoriale) il contributo del fondo sociale pari allo 0,4 % della massa salariale AVS è già considerato. Solo le aziende prestatrici assicurate presso uno degli assicuratori partner della soluzione settoriale hanno diritto al sussidio dei premi.

12 Finanziamento dei premi Il CCL per il personale a prestito prevede che i premi dell assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia siano pagati per metà dal datore di lavoro e per metà dal lavoratore/ dalla lavoratrice. Nel primo anno del CCL per il personale a prestito, il tasso massimo computabile al lavoratore/ alla lavoratrice nel quadro della sua quota-premio del 50% è limitato al 3%. Dal secondo anno dall entrata in vigore del CCL, il tasso massimo computabile al lavoratore/ alla lavoratrice nel quadro della sua quota-premio del 50% è limitato al 2,5%. Qualora i tassi lordi (del datore di lavoro e del lavoratore) dovessero risultare complessivamente più alti del 6% nel 1 anno o del 5% nel 2 anno, la quota eccedente è a carico del datore di lavoro.

13 Esperienze All inizio circolava tra molti l opinione errata che la soluzione settoriale fosse destinata solo agli affiliati di swissstaffing. Nel frattempo tutte le parti coinvolte hanno recepito che la soluzione è accessibile per tutte le aziende assoggettate. In presenza di periodi di attesa lunghi, i premi venivano stabiliti in modo diverso. Con l introduzione della scala degli sconti e dei supplementi per i differenti periodi di attesa è stato possibile eliminare le incertezze. Molte aziende prestatrici non gradiscono che, nel quadro della soluzione settoriale, sia stata vietata la partecipazione alle eccedenze.

14 Esperienze (2) Le aziende prestatrici criticano che il diritto ai sussidi per i premi siano vincolati alla stipula di un contratto con uno degli assicuratori partner della soluzione settoriale. In singoli casi viene mosso l appunto che gli assicuratori non concedono sconti per il gruppo di persone 2 che hanno una durata delle prestazioni limitata (stesso premio come per il gruppo di persone 1). Ci sono tuttora dei casi dove degli assicuratori non associati alla soluzione settoriale offrono (senza sussidi) dei premi più vantaggiosi rispetto alla soluzione settoriale sovvenzionata (mercato molto competitivo/ sovvenzioni incrociate).

15 Elementi di verifica Rispetto della durata delle prestazioni in caso di malattia per entrambi i gruppi di persone 1 e 2 in conformità al CCL per il personale a prestito. Prelievo del premio dei lavoratori/ delle lavoratrici in conformità al CCL; 50 % - nel primo anno al massimo il 3 %, dal secondo anno al massimo il 2.5 %. Applicazione dei fattori stabiliti secondo la tabella nel caso di periodi di attesa in conformità al contratto quadro per la soluzione settoriale. Utilizzo delle eventuali eccedenze per la riduzione dei premi; anche per i lavoratori/ le lavoratrici.

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