SPECIALE SAPI. salute e sicurezza sul lavoro IL NUOVO TESTO UNICO
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- Fabiola Grilli
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1 Supplemento n. 1 al periodico l Ar tigianato Anno LIX - N. 8 - Luglio 2008 Lavoratori autonomi e impresa familiare TAB. B - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n 46) art. 1, comma 1, DCB Trento Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento I lavoratori autonomi, come i componenti dell impresa familiare, sono tenuti a: 1. utilizzare attrezzatura di lavoro conforme (disposizioni titoli III); 2. munirsi ed utilizzare i DPI; 3. munirsi della tessera di riconoscimento. L approvazione del Decreto Legislativo 81/08 Publistampa luglio 2008 carta patinata ecologica da foreste ambientalmente certificate Inoltre, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a. beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b. partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. [Questa seconda parte si collega all allegato XVII - Idoneità tecnico-professionale dove si indica che i documenti da esibire da parte di un lavoratore autonomo per la verifica dell idoneità professionale sono: a. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto; b. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali; c. elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; d. attestati inerenti alla propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente Decreto Legislativo; e. documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007]. Le prime modifiche o proroghe al D.Lgs. 81/08 In queste prime settimane di applicazione sono già state apportate delle correzioni al testo del Decreto: Modulo infortunio di 1 giorno La comunicazione per 1 giorno di assenza, a causa di infortunio, dal lavoro da inviare per fini statistici all INAIL si applicherà a decorrere dall 1/1/2009 [Decreto Legge 97/2008]. Cartellino identificativo e superamento tempi di lavoro Modifica l art. 14 eliminando la possibilità di sospensione dell attività lavorativa se sono violate le disposizioni in materia di superamento dei tempi di lavoro e l art. 55 limitando la sanzione per il datore di lavoro che non fornisca il cartellino identificativo ai propri lavoratori (Decreto Legge 112/2008). Nuova valutazione dei rischi Ulteriore modifica è prevista per la scadenza del nuovo documento di valutazione dei rischio ad oggi fissata per il 29 luglio L approvazione dello spostamento di tale applicazione all 1 gennaio 2009 dovrebbe avvenire il giorno 15 luglio con il voto definitivo al Senato. Serate di approfondimento e informazione sul tema Data l importanza degli aspetti che il nuovo testo unico propone e che coinvolgono (in linea di principio) tutti gli artigiani, anche quelli di aziende individuali, saranno organizzate sul territorio a partire dal mese di settembre delle serate informative e di confronto preferibilmente calibrate a livello di categorie omogenee. Per meglio organizzare vi chiediamo di fotocopiare la pagine e inviare l allegata scheda di partecipazione compilata al fax SAPI Scheda di interesse a partecipare: Azienda: Via: Comune: Cell.: N partecipanti previsti: Fax: SAPI srl tel sapi@artigiani.tn.it che ha abrogato, sostituendole, normative ormai conosciute quali la 626/94 o la 494/96 Cosa è cambiato? Cosa si deve fare? Quando le prime scadenze? Per gli Artigiani nuovi adempimenti? SPECIALE salute e sicurezza sul lavoro IL NUOVO TESTO UNICO Attività: Categoria: Tel.: (usualmente chiamato testo unico della sicurezza) LA LUNGA STORIA Il 30 aprile 2008 viene pubblicato il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, entrato in vigore il 15 maggio. L idea di organizzare in un unico testo tutte le normative in materia è della fine degli anni 70.In questi trenta anni sono stati realizzati vari tentativi ma tutti sono naufragati strada facendo per infiniti problemi. Alla fine un governo ormai dimissionario, sulla spinta di alcuni eventi molto gravi, riesce nell impresa anche se sicuramente nei prossimi mesi dovranno seguire degli interventi per migliorare alcuni punti del testo approvato. SAPI S.r.l. SERVIZI PER L ARTIGIANATO E LA PICCOLA IMPRESA
2 Il campo di applicazione Il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Nessuno viene escluso dal Decreto, anzi alcune categorie escluse precedentemente vengono inserite, quali ad esempio i lavoratori autonomi. Si richiamano anche i lavoratori a progetto, i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali, i lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro o chi lavora presso la propria abitazione (lavoratore a distanza). Nuovi obblighi del datore di lavoro Sono stati ridefiniti gli obblighi del Datore di lavoro ai fini della gestione della salute e sicurezza e di questi, quelli considerati maggiormente importanti, sono stati decisi non delegabili.vediamo di quali obblighi si parla: NON DELEGABILI a. valutazione dei rischi con l elaborazione del relativo documento di valutazione; b. designazione del RSPP. DELEGABILI a. nomina del medico; b. nomina addetti gestione emergenze; c. affidamento, considerando la condizioni e le capacità, dei compiti ai lavoratori; d. fornisce i DPI; e. addestra i lavoratori con rischi gravi e specifici; f. vigila sull uso dei DPI; g. richiede al Medico l osservanza degli obblighi previsti; h. adotta le misure per la gestione delle emergenze; i. informa il più presto possibile i lavoratori esposti a rischi gravi; j. adempie agli obblighi di informazione, formazione e addestramento; k. si astiene dal richiedere ai lavoratori di riprendere l attività in situazioni di pericolo; l. consente la verifica dell applicazione delle misure di sicurezza al RLS; m. consegna al RLS copia dei documenti per la sicurezza; n. elabora il documento in caso di contratti d appalto per i rischi da interferenze; o. evita che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la popolazione; p. comunica all INAIL i dati degli infortuni (1 giorno e 3 giorni); q. consulta il RLS; r. adotta le misure per la gestione delle emergenze; s. fornisce la tessera di riconoscimento nei casi previsti; t. convoca, se necessario (più 15 dipendenti), la riunione periodica; u. aggiorna le misure di prevenzione in base ai mutamenti aziendali; v. comunica annualmente all INAIL il nome del RLS; w. vigila sulla presenza del giudizio di idoneità relativo alla mansione affidata. La non osservanza degli obblighi delegabili può essere sanzionata con l arresto fino agli 8 mesi o ammenda fino ai euro mentre per quelli non delegabili si può arrivare, in alcuni casi particolari, all arresto per 18 mesi o l ammenda fino ai euro.
3 La delega di funzioni 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a. che essa risulti da atto scritto recante data certa; b. che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d. che essa attribuisca al delegato l autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. 3. La delega di funzioni non esclude l obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Il preposto Con la nuova normativa si è definita in maniera dettagliata la figura del preposto e i relativi obblighi. È stato definito come la persona che sovrintende all attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. E quando presenti devono: a. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c. richiedere l osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g. frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall articolo 37. La nuova valutazione dei rischi La valutazione deve riguardare tutti i rischi tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all età, alla provenienza da altri Paesi.
4 Il documento deve contenere: a. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi; b. indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI; c. programma misure miglioramento; d. procedure per attuazione delle misure da realizzare; e. indicazione dei nominativi RSPP, RLS e medico; f. individuazione delle mansioni che espongono a rischi specifici. Autocertificazione I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono, fintanto che non saranno pubblicate delle procedure standardizzate semplificate per la realizzazione della valutazione e comunque non oltre il 30 giugno 2012, autocertificare l effettuazione della valutazione dei rischi. Informazione, Formazione e addestramento Per migliorare ulteriormente, rispetto alla precedente normativa, la formazione dei lavoratori è stato affiancato al concetto di informazione e formazione anche l addestramento. INFORMAZIONE Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un adeguata informazione: a. sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all attività della impresa in generale; b. sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l evacuazione dei luoghi di lavoro; c. sui nominativi dei lavoratori incaricati della gestione delle emergenze; d. sui nominativi del RSPP e del medico competente; e. sui rischi specifici cui è esposto in relazione all attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; f. sui pericoli connessi all uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; g. sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. Il datore di lavoro inoltre deve accertarsi che il contenuto della informazione sia facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove l informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. FORMAZIONE La formazione e, ove previsto, l addestramento specifico devono avvenire in occasione: a. della costituzione del rapporto di lavoro o dell inizio dell utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b. del trasferimento o cambiamento di mansioni; c. della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. ADDESTRAMENTO L addestramento è definito come il complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. Si specifica che l addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
5 Supplemento n. 1 al periodico l Ar tigianato Anno LIX - N. 8 - Luglio 2008 Lavoratori autonomi e impresa familiare TAB. B - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n 46) art. 1, comma 1, DCB Trento Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento I lavoratori autonomi, come i componenti dell impresa familiare, sono tenuti a: 1. utilizzare attrezzatura di lavoro conforme (disposizioni titoli III); 2. munirsi ed utilizzare i DPI; 3. munirsi della tessera di riconoscimento. L approvazione del Decreto Legislativo 81/08 Publistampa luglio 2008 carta patinata ecologica da foreste ambientalmente certificate Inoltre, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a. beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b. partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. [Questa seconda parte si collega all allegato XVII - Idoneità tecnico-professionale dove si indica che i documenti da esibire da parte di un lavoratore autonomo per la verifica dell idoneità professionale sono: a. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto; b. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali; c. elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; d. attestati inerenti alla propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente Decreto Legislativo; e. documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007]. Le prime modifiche o proroghe al D.Lgs. 81/08 In queste prime settimane di applicazione sono già state apportate delle correzioni al testo del Decreto: Modulo infortunio di 1 giorno La comunicazione per 1 giorno di assenza, a causa di infortunio, dal lavoro da inviare per fini statistici all INAIL si applicherà a decorrere dall 1/1/2009 [Decreto Legge 97/2008]. Cartellino identificativo e superamento tempi di lavoro Modifica l art. 14 eliminando la possibilità di sospensione dell attività lavorativa se sono violate le disposizioni in materia di superamento dei tempi di lavoro e l art. 55 limitando la sanzione per il datore di lavoro che non fornisca il cartellino identificativo ai propri lavoratori (Decreto Legge 112/2008). Nuova valutazione dei rischi Ulteriore modifica è prevista per la scadenza del nuovo documento di valutazione dei rischio ad oggi fissata per il 29 luglio L approvazione dello spostamento di tale applicazione all 1 gennaio 2009 dovrebbe avvenire il giorno 15 luglio con il voto definitivo al Senato. Serate di approfondimento e informazione sul tema Data l importanza degli aspetti che il nuovo testo unico propone e che coinvolgono (in linea di principio) tutti gli artigiani, anche quelli di aziende individuali, saranno organizzate sul territorio a partire dal mese di settembre delle serate informative e di confronto preferibilmente calibrate a livello di categorie omogenee. Per meglio organizzare vi chiediamo di fotocopiare la pagine e inviare l allegata scheda di partecipazione compilata al fax SAPI Scheda di interesse a partecipare: Azienda: Via: Comune: Cell.: N partecipanti previsti: Fax: SAPI srl tel sapi@artigiani.tn.it che ha abrogato, sostituendole, normative ormai conosciute quali la 626/94 o la 494/96 Cosa è cambiato? Cosa si deve fare? Quando le prime scadenze? Per gli Artigiani nuovi adempimenti? SPECIALE salute e sicurezza sul lavoro IL NUOVO TESTO UNICO Attività: Categoria: Tel.: (usualmente chiamato testo unico della sicurezza) LA LUNGA STORIA Il 30 aprile 2008 viene pubblicato il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, entrato in vigore il 15 maggio. L idea di organizzare in un unico testo tutte le normative in materia è della fine degli anni 70.In questi trenta anni sono stati realizzati vari tentativi ma tutti sono naufragati strada facendo per infiniti problemi. Alla fine un governo ormai dimissionario, sulla spinta di alcuni eventi molto gravi, riesce nell impresa anche se sicuramente nei prossimi mesi dovranno seguire degli interventi per migliorare alcuni punti del testo approvato. SAPI S.r.l. SERVIZI PER L ARTIGIANATO E LA PICCOLA IMPRESA
6 Supplemento n. 1 al periodico l Ar tigianato Anno LIX - N. 8 - Luglio 2008 Lavoratori autonomi e impresa familiare TAB. B - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n 46) art. 1, comma 1, DCB Trento Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento I lavoratori autonomi, come i componenti dell impresa familiare, sono tenuti a: 1. utilizzare attrezzatura di lavoro conforme (disposizioni titoli III); 2. munirsi ed utilizzare i DPI; 3. munirsi della tessera di riconoscimento. L approvazione del Decreto Legislativo 81/08 Publistampa luglio 2008 carta patinata ecologica da foreste ambientalmente certificate Inoltre, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a. beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b. partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. [Questa seconda parte si collega all allegato XVII - Idoneità tecnico-professionale dove si indica che i documenti da esibire da parte di un lavoratore autonomo per la verifica dell idoneità professionale sono: a. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto; b. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali; c. elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; d. attestati inerenti alla propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente Decreto Legislativo; e. documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007]. Le prime modifiche o proroghe al D.Lgs. 81/08 In queste prime settimane di applicazione sono già state apportate delle correzioni al testo del Decreto: Modulo infortunio di 1 giorno La comunicazione per 1 giorno di assenza, a causa di infortunio, dal lavoro da inviare per fini statistici all INAIL si applicherà a decorrere dall 1/1/2009 [Decreto Legge 97/2008]. Cartellino identificativo e superamento tempi di lavoro Modifica l art. 14 eliminando la possibilità di sospensione dell attività lavorativa se sono violate le disposizioni in materia di superamento dei tempi di lavoro e l art. 55 limitando la sanzione per il datore di lavoro che non fornisca il cartellino identificativo ai propri lavoratori (Decreto Legge 112/2008). Nuova valutazione dei rischi Ulteriore modifica è prevista per la scadenza del nuovo documento di valutazione dei rischio ad oggi fissata per il 29 luglio L approvazione dello spostamento di tale applicazione all 1 gennaio 2009 dovrebbe avvenire il giorno 15 luglio con il voto definitivo al Senato. Serate di approfondimento e informazione sul tema Data l importanza degli aspetti che il nuovo testo unico propone e che coinvolgono (in linea di principio) tutti gli artigiani, anche quelli di aziende individuali, saranno organizzate sul territorio a partire dal mese di settembre delle serate informative e di confronto preferibilmente calibrate a livello di categorie omogenee. Per meglio organizzare vi chiediamo di fotocopiare la pagine e inviare l allegata scheda di partecipazione compilata al fax SAPI Scheda di interesse a partecipare: Azienda: Via: Comune: Cell.: N partecipanti previsti: Fax: SAPI srl tel sapi@artigiani.tn.it che ha abrogato, sostituendole, normative ormai conosciute quali la 626/94 o la 494/96 Cosa è cambiato? Cosa si deve fare? Quando le prime scadenze? Per gli Artigiani nuovi adempimenti? SPECIALE salute e sicurezza sul lavoro IL NUOVO TESTO UNICO Attività: Categoria: Tel.: (usualmente chiamato testo unico della sicurezza) LA LUNGA STORIA Il 30 aprile 2008 viene pubblicato il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, entrato in vigore il 15 maggio. L idea di organizzare in un unico testo tutte le normative in materia è della fine degli anni 70.In questi trenta anni sono stati realizzati vari tentativi ma tutti sono naufragati strada facendo per infiniti problemi. Alla fine un governo ormai dimissionario, sulla spinta di alcuni eventi molto gravi, riesce nell impresa anche se sicuramente nei prossimi mesi dovranno seguire degli interventi per migliorare alcuni punti del testo approvato. SAPI S.r.l. SERVIZI PER L ARTIGIANATO E LA PICCOLA IMPRESA
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