COMUNE DI MALEO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ESTETISTA E MESTIERI AFFINI

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1 COMUNE DI MALEO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ESTETISTA E MESTIERI AFFINI Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.9 del

2 INDICE PER ARTICOLO Articolo 1) Riferimenti normativi, obiettivi e attività escluse dal Regolamento Articolo 2) Comunicazione di inizio attività per l esercizio dell attività Articolo 3) Contenuto della comunicazione: nuova apertura Articolo 4) Contenuto della comunicazione per trasferimento di sede Articolo 5) Contenuto della comunicazione per ampliamento dei locali Articolo 6) Subingressi Articolo 7) Contenuto della comunicazione di subingresso Articolo 8) Autocertificazioni Articolo 9) Requisiti professionali per lo svolgimento dell attività Articolo10) Distanza fra esercizi Articolo11) Requisiti dei locali di esercizio e delle attrezzature Articolo12) Caratteristiche dei prodotti utilizzati Articolo13) Attività svolte nel domicilio dell esercente Articolo14) Sospensione, ferie e cessazione dell attività Articolo15) Orari, tariffe, e indicazioni obbligatorie Articolo16) Ulteriori informazioni e forme di pubblicità relative all attività Articolo17) Consenso informato Articolo18) Disciplina dell impianto sanzionatorio Articolo19) Sanzioni amministrative pecuniarie Articolo20) Ordinanza di chiusura di esercizio e sanzioni accessorie Articolo21) Commercio di cosmetici e prodotti per l igiene e la cura della persona Articolo22) Abrogazione delle norme precedenti Articolo23) Norme transitorie e finali

3 ARTICOLO 1 (Riferimenti normativi, obiettivi e attività escluse dal Regolamento) 1) L attività di estetista e mestieri affini dovunque tale attività sia esercitata, anche a titolo gratuito, è disciplinata dalla Legge n 1 del 04/01/1990, dal Regolamento Locale di Igiene Tipo, e dalle linee guida regionali approvate con Decreto del Direttore Generale della Regione Lombardia n 4259 del 13/03/2003 pubblicato sul BURL n 13 del 24/03/2003 e dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento. 2) L attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l aspetto estetico, modificandolo attraverso l eliminazione o l attenuazione degli inestetismi presenti. L attività di estetista può essere svolta con l attuazione di tecniche manuali, con l utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico previsti per Legge e con l applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge n 713 del 11/10/1986. Gli interventi possono essere effettuati sulla cute e annessi a condizione che non abbiano finalità curative e che quindi non coinvolgano aree cutanee o di annessi affetti da manifestazioni patologiche. 3) Per mestieri affini di cui al precedente comma 1 si intende: disegni epidermici (o trucco semipermanente), tatuaggio, piercing, scarificazione e cutting. 4) Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento: Le attività di barbiere e parrucchiere/a per uomo e donna; Le attività di carattere terapeutico; La correzione chirurgica di inestetismi o malformazioni che, per implicazioni ed i possibili effetti collaterali, sono ricondotti tra le attività sanitarie o della medicina estetica. 5) La regolamentazione della materia contenuta nel presente Regolamento è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi: Promuovere attraverso queste attività anche la salute e il benessere individuale; Prevenire i rischi alla salute che potrebbero derivare dall esercizio dell attività di estetista inidoneo o scorretto; Regolamentare l attività di tatuaggio e piercing in considerazione dell impatto che esse potrebbero avere sulla salute, anche se non tipicamente compresa nell ambito dell azione delle estetiste; Rivedere il percorso formativo, anche prevedendo diversi livelli di qualificazione; Semplificare la procedura amministrativa di rilascio delle autorizzazioni, rivedendo anche i requisiti strutturali, alla luce di criteri di provata efficacia igienico sanitaria; Indirizzare le attività di vigilanza e di controllo, svolte da Comuni e Aziende Sanitarie Locali, ai possibili rischi emergenti in fase di esercizio, piuttosto che alle verifiche preventive di puro aspetto strutturale; Introdurre e sperimentare un sistema di certificazione della qualità o di accreditamento professionale. ARTICOLO 2 (Comunicazione di Inizio Attività per l esercizio dell attività) 1) Chiunque intenda esercitare, nell ambito del territorio comunale, l attività indicata nel precedente articolo 1 comma 1 deve inoltrare una comunicazione di inizio attività al Comune. La comunicazione deve essere effettuata sia qualora l attività venga svolta in esercizi aperti al pubblico, sia in palestre, circoli privati o qualsiasi altro luogo e anche se la prestazione è a titolo gratuito o per promozione di qualche prodotto. 2) L attività di estetista e mestieri affini è consentita solo in sede fissa, salvo che sia esercitata a favore di persone immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, o a favore di persone impegnate in attività inerenti alla moda e allo spettacolo. Anche nei casi appena previsti l attività deve sempre essere svolta da parte di titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese autorizzate ed esercitata in locali chiusi.

4 3) La comunicazione di cui al comma 1 necessita altresì per il trasferimento di sede o per l ampliamento di un esercizio già esistente. 4) L attività potrà essere cominciata solo qualora siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione al protocollo generale delle comunicazioni di cui ai commi precedenti. Per le comunicazioni inoltrate a mezzo del servizio postale esse dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e il termine di trenta giorni decorrerà dalla data di ricezione del plico da parte del Comune. 5) Il Comune, con provvedimento motivato da notificare all interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione può inibire l esercizio dell attività qualora riscontri che il capo al soggetto dichiarante non vi siano i requisiti previsti dalla Legge, dal presente Regolamento o da ogni altro provvedimento che disciplina la materia. 6) Il termine di valutazione dell istanza previsto dal comma precedente potrà essere interrotto, con provvedimento motivato, qualora la comunicazione risulti incompleta o debba essere integrata mediante produzione di documenti o certificazioni che comunque non possono essere acquisiti d Ufficio. Nelle circostanze di cui al presente comma gli effetti della comunicazione riprenderanno solo dopo l avvenuta integrazione della pratica con quanto richiesto dall Ufficio Commercio. 7) Nel provvedimento di cui al comma precedente verranno indicati i termini, comunque non superiori a 60 giorni, utili per l integrazione della pratica. Decorso inutilmente detto termine senza che la pratica sia stata integrata comporterà il rigetto dell istanza. 7bis) Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle comunicazioni di cui al presente articolo è facoltà del Comune di richiedere parere igienico/sanitario all A.S.L. competente per territorio.detta richiesta interrompe i termini di 30 giorni per l apertura fino alla risposta dell A.S.L.. 8) Al termine dell istruttoria per la valutazione della corrispondenza ai requisiti di Legge e qualora non vengano riscontrate irregolarità l Ufficio Commercio emetterà provvedimento di presa d atto da consegnare all esercente. 9) L emanazione degli atti e dei provvedimenti di cui al presente Regolamento sono in capo al Funzionario Responsabile dell Ufficio Commercio Comunale o in sua assenza al Segretario Comunale. 10) Copia della comunicazione inoltrata ai sensi del presente articolo dovrà essere inviata, a cura dell interessato, all Azienda Sanitaria Locale di Lodi entro il termine di 7 giorni dalla data dell avvenuto inoltro al protocollo generale del Comune. 11) L utilizzo successivo all inizio dell attività di nuove attrezzature è soggetto alla sola comunicazione preventiva all Azienda Sanitaria Locale di Lodi da inoltrare direttamente o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Copia della comunicazione di cui al presente comma con la prova dell avvenuto inoltro all ASL dovrà essere mostrata agli Organi addetti al controllo e vigilanza qualora nel corso di ispezioni lo richiedano. ARTICOLO 3 (Contenuto della comunicazione: nuova apertura) 1) Le comunicazioni per l apertura di una nuova attività di cui al presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco in carta libera e contenere i seguenti elementi essenziali: Generalità complete del dichiarante compreso il codice fiscale o partita I.V.A per le Società; Precisa indicazione dell ubicazione dei locali d esercizio; Indicazione se l attività viene svolta congiuntamente a quella barbiere o parrucchiere. 2) Alla comunicazione dovrà essere allegato: Certificato di qualifica professionale del titolare o dei soci in caso di impresa artigiana o del Direttore dell Azienda quando trattasi di società non artigiana; Descrizione delle caratteristiche strutturali e di arredo del locale ed elenco delle attrezzature con autocertificazione della corrispondenza ai requisiti previsti dal presente Regolamento e alle altre disposizioni di Legge in particolare quelle che dettano discipline igienico sanitarie; Planimetria del locale redatta da un tecnico abilitato per Legge; Documentazione attestante la disponibilità, la destinazione d uso e l agibilità dei locali; Certificato d iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (per le società).

5 ARTICOLO 4 (Contenuto della comunicazione per trasferimento di sede) 1) Le comunicazioni per trasferimento di sede di una attività già esistente devono essere indirizzate al Sindaco in carta libera e contenere i seguenti elementi essenziali: Generalità complete del dichiarante compreso il codice fiscale o partita I.V.A per le Società; Precisa indicazione dell ubicazione dei locali d esercizio. 3) Alla comunicazione dovrà essere allegato: Descrizione delle caratteristiche strutturali e di arredo del locale ed elenco delle attrezzature con autocertificazione della corrispondenza ai requisiti previsti dal presente Regolamento e alle altre disposizioni di Legge in particolare quelle che dettano discipline igienico sanitarie; Planimetria del locale redatto da un tecnico abilitato per Legge; Documentazione attestante la disponibilità, la destinazione d uso, e l agibilità dei locali. ARTICOLO 5 (Contenuto della comunicazione per ampliamento dei locali) 1) Le comunicazioni per l ampliamento dei locali di una attività già esistente devono essere indirizzate al Sindaco in carta libera e contenere i seguenti elementi essenziali: Generalità complete del dichiarante compreso il codice fiscale o partita I.V.A per le Società; Precisa indicazione della modifica apportata ai locali. 2) Alla comunicazione dovrà essere allegato: Descrizione delle caratteristiche strutturali e di arredo del locale ed elenco delle attrezzature con autocertificazione della corrispondenza ai requisiti previsti dal presente Regolamento e alle altre disposizioni di Legge in particolare quelle che dettano discipline igienico sanitarie; Planimetria del locale redatta da un tecnico abilitato per Legge. ARTICOLO 6 (Subingressi) 1) Il trasferimento in gestione o proprietà di un esercizio per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto alla comunicazione al Comune. Il subentrante dovrà provare l effettivo trasferimento dell esercizio ed essere in possesso della qualificazione professionale. 2) Il subentrante già in possesso della qualifica professionale alla data dell atto di trasferimento o, nel caso di subingresso mortis causa, alla data di acquisto del titolo può iniziare l attività solo dopo aver presentato comunicazione al Comune. 3) In caso di morte del titolare gli aventi diritto possono continuare l attività per un periodo di 3 anni senza l accertamento della qualificazione professionale purché l attività venga svolta da personale qualificato. Decorso tale periodo l esercizio dell attività s intende revocato salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti. 4) In caso di subingresso per l inizio dell attività non occorre aspettare il decorrere di trenta giorni dalla data di inoltro della Comunicazione al protocollo generale del Comune salvo i casi in cui contestualmente venga effettuato il trasferimento di sede o ampliamento dei locali. ARTICOLO 7 (Contenuto delle comunicazioni di subingresso) 1) Le comunicazioni per subingresso in attività devono essere indirizzate al Sindaco in carta semplice e contenere i seguenti elementi essenziali: Generalità complete del dichiarante compreso il codice fiscale o partita I.V.A per le Società; Indicazione dell attività per cui si comunica il subingresso.

6 2) Alla comunicazione dovrà essere allegato: Copia dell atto di cessione d azienda; Certificato di qualifica professionale del titolare o dei soci in caso di impresa artigiana o del Direttore dell Azienda quando trattasi di società non artigiana. ARTICOLO 8 (Autocertificazioni) 1) In tutti i casi in cui è previsto allegare alle comunicazioni di cui ai precedenti articoli 3,4,5 e 7 della documentazione essa può essere sostituita, quando possibile, da autocertificazione ai sensi della Legge 445 del 28/12/2000. ARTICOLO 9 (Requisiti professionali per lo svolgimento dell attività) 1) Le imprese possono esercitare l attività di estetista o mestiere affine in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla Legge 443/1985, se trattasi di impresa artigiana. 2) I titolari di imprese individuali e i dipendenti che esercitano professionalmente l attività devono essere in possesso della qualificazione professionale 3) I titolari di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l attività devono essere in possesso della qualificazione professionale; 4) In caso di società non artigiana deve essere indicata la persona che assume la direzione dell azienda. Il direttore dell azienda deve essere in possesso della qualificazione professionale. Sempre e comunque i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l attività devono essere in possesso della qualificazione professionale; 5) Per qualificazione professionale si intende quella specificatamente indicata dall articolo 3 della Legge 190 del 04/01/ ) Non esistono distanze prescritte. ARTICOLO 10 (Distanza fra esercizi) ARTICOLO 11 (Requisiti dei locali di esercizio e delle attrezzature) 1) I locali in cui vengono svolte le attività contemplate dal presente Regolamento devono essere compatibili con le vigenti norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d uso e all agibilità dei locali. 2) I locali devono altresì essere conformi alle norme igienico sanitarie previste dal vigente Regolamento Locale di Igiene Tipo e devono, come minimo, rispettare i seguenti parametri: Essere adeguatamente aeroilluminati ed il numero dei posti lavoro rispetto alla superficie totale deve essere tale da consentire che il diametro di ciascuna postazione sia pari ad almeno 1,5 metri; Le pareti, i pavimenti e gli arredi devono essere di materiale tale da consentire una facile pulizia e sanificazione; Il servizio igienico, disimpegnato, deve essere in uso esclusivo all attività in presenza di almeno 5 posti-lavoro o tre addetti o comunque direttamente raggiungibile dall area di lavoro. Il servizio igienico deve essere dotato di lavabi fissi con acqua corrente aventi

7 rubinetteria a comando e non manuale, distributore di sapone liquido e di asciugamani monouso; Dovrà essere allestita apposita sala d attesa con almeno due posti a sedere; Essere dotati di biancheria pulita per ogni singolo cliente; Essere dotati di appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti; In caso venga svolta attività di estetista congiunta con quella di barbiere o parrucchiere, o comunque congiunta a qualsiasi altra attività compatibile, i locali devono essere separati con pareti (anche a tutta altezza) o con adeguati artifici tecnici tali da non permettere la visibilità. 3) Le attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell attività devono avere le seguenti caratteristiche: Essere in possesso delle caratteristiche di conformità anche ai fini della sicurezza e essere mantenute in tale stato; Per l esercizio delle attività di estetista possono essere utilizzate le attrezzature di cui alla Legge 1/1990 e all allegato A della Legge Regionale n 48/89 ed ulteriori successive modifiche ed integrazioni; Tutte le attrezzature che prevedono il contatto diretto con la cute e le mucose devono essere del tipo monouso o sottoposte, dopo ogni uso, al lavaggio con soluzioni detergenti ed asciugate o naturalmente o con salviette monouso; Le attrezzature taglienti o comunque utilizzate per tatuaggi, piercing, manicure e pedicure, debbono essere monouso o sottoposte dopo ogni trattamento a sterilizzazione con mezzi fisici o chimici, le cui modalità siano certificate e la cui efficacia sia verificabile e documentata; I cicli di somministrazione di raggi UVA, i tatuaggi, i piercing al di fuori del lobo auricolare, il disegno epidermico o trucco semi-permanente, gli interventi di scarificazione e di cutting devono essere registrati nominalmente. I dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla Legge sulla privacy e possono essere acquisiti dai soli Organi di Vigilanza. ARTICOLO 12 (Caratteristiche dei prodotti utilizzati) 1) Le caratteristiche dei prodotti utilizzati debbono essere le seguenti: I prodotti cosmetici utilizzati debbono essere a norma dell attuale legislazione in materia; Nella pratica del tatuaggio debbono essere utilizzati pigmenti atossici/sterili; I prodotti cosmetici devono essere rigorosamente impiegati per gli usi e secondo le indicazioni riportate sulle confezioni e in particolare è vietato miscelare tra loro i prodotti cosmetici che devono essere sempre conservati e tenuti nelle confezioni originali; Non possono essere venduti alla clientela prodotti cosmetici destinati ai soli usi professionali. I prodotti destinati alla vendita diretta alla clientela devono essere in confezione originale con etichettatura ed avvertenza in lingua originale. ARTICOLO 13 (Attività svolte nel domicilio dell esercente) 1) Le attività contemplate dall articolo 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell esercente a condizione che i locali, gli ingressi e i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione. Detti locali devono avere tutte le caratteristiche di cui al presente Regolamento ed essere dotati di apposita ed idonea sala d attesa con almeno due posti a sedere. 2) In ogni caso i locali devono essere sempre accessibili dagli Organi addetti alla Vigilanza e al Controllo.

8 ARTICOLO 14 (Inizio, sospensione, ferie e cessazione dell attività) 1) In caso di cessazione definitiva dell attività il titolare deve inoltrare apposita comunicazione, entro 30 giorni dalla data di cessazione, all Ufficio Commercio Comunale. 2) Il titolare di autorizzazione che intenda sospendere temporaneamente l attività per un periodo superiore a 30 giorni deve far pervenire all Ufficio Commercio Comunale apposita comunicazione almeno il giorno prima della data prevista della sospensione. La sospensione dell attività non potrà comunque essere superiore a un anno. In caso ricorrano gravi motivi di salute debitamente certificati l interessato potrà richiedere ulteriore proroga della sospensione per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi. 3) In caso di chiusura per ferie non vi è l obbligo di comunicazione al Comune salvo il caso in cui venga superato il periodo di 30 giorni previsto dal precedente comma 2. ARTICOLO 15 (Orari, tariffe e indicazioni obbligatorie) 1) Gli orari giornalieri delle attività e le giornate di chiusura obbligatorie sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco sentito il parere delle Organizzazioni Sindacali di categoria. 2) Nel provvedimento del Sindaco di cui al comma precedente potranno essere stabilite particolari prescrizioni relative ad orari e giornate di chiusura obbligatorie. 3) E fatto obbligo l esposizione ben visibile dall esterno, anche in caso di saracinesca abbassata, di cartello o altro mezzo idoneo al caso che pubblicizzi in modo inequivocabile gli orari di apertura dell esercizio e le giornate di chiusura settimanale. 4) In caso di sospensione dell attività o chiusura per ferie dell esercizio questa dovrà essere pubblicizzata secondo le modalità di cui al comma precedente. 5) Le tariffe devono essere esposte in maniera ben visibile all attenzione della clientela in prossimità della cassa dell esercizio stesso. 6) I titoli attestanti le qualificazioni professionali di chiunque eserciti l attività, sia esso il titolare, socio o dipendente, devono essere tenuti presso l esercizio e mostrati a richiesta degli Organi addetti al Controllo e alla Vigilanza. ARTICOLO 16 (Ulteriori informazioni e forme di pubblicità relative all attività) 1) L informazione al cittadino, specie in un ambito con indubbie ricadute socio-sanitarie, acquisisce un ruolo chiave che necessita di equilibrio e chiarezza. A tal fine ogni esercizio deve dotarsi di una carta dei servizi che dovrà essere costantemente aggiornata e tenuta a disposizione della clientela e dovrà essere trasmessa, per conoscenza, alla A.S.L. di Lodi. Sempre all A.S.L. di Lodi dovrà essere trasmessa per conoscenza ogni variazione di detta carta dei servizi nonché copia di eventuale materiale divulgativo utilizzato in occasione di campagne pubblicitarie. 2) Prima di ogni trattamento il cliente deve essere informato sugli effetti attesi e gli eventuali indesiderati, come pure sulle controindicazioni. 3) Per i trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA, i tatuaggi, i piercing, i disegni epidermici o trucco semi-permanente, la scarificazione e il cutting deve essere acquisita per ognuno il consenso informato al trattamento. In particolare si sottolinea la necessità di acquisire il consenso, di chi ne abbia la potestà, nei confronti di minorenni. 4) Ogni forma di pubblicizzazione dell attività è consentita nelle forme previste per le attività artigiane, ma non può prevedere, in alcun modo, l attribuzione di attività terapeutiche né di effetti non documentati ai trattamenti esposti.

9 ARTICOLO 17 (Consenso informato) 1) L istituto del consenso informato di cui al precedente articolo 16 comma 3 consiste in quanto segue: Ogni cliente che si sottoponga per la prima volta ad uno specifico trattamento estetico consistente in esposizione ai raggi UVA, tatuaggio, piercing, disegno epidermico o trucco semi-permanente, la scarificazione o il cutting deve essere informato sulle modalità di esecuzione del trattamento richiesto, sui rischi connessi all esecuzione di detto trattamento e dei possibili effetti indesiderati, nonché delle misure da porre in atto in caso di insorgenza di detti effetti. L esercente dovrà acquisire il consenso scritto e controfirmato del cliente. Per ogni cliente minorenne che si sottoponga ai trattamenti di cui al punto precedente dovrà essere acquisito da parte dell esercente il consenso scritto e controfirmato da parte di chi abbia la patria potestà del minore. ARTICOLO 18 (Disciplina dell impianto sanzionatorio) 1) Salva l applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nelle norme dell articolo 20 (sanzioni accessorie), l applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente Regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella Legge 689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedimentali. 2) In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente Regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento. 3) Oltre alle sanzioni già previste dalla Legge n 1/1990 e dalla Legge Regionale n 48/1989 e ferma restando l osservanza nell applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dei limiti minimi e massimi previsti dall articolo 7bis del decreto Legislativo n 267 del 18/08/2000 compete al Comune la determinazione delle sanzioni per la violazione delle norme fissate nel presente Regolamento. 4) La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata (con arrotondamento per difetto alla soglia dei 50 centesimi di euro), con deliberazione della Giunta Comunale, ogni due anni in misura pari all intera variazione, accertata dall ISTAT, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatisi nei due anni precedenti. 5) L Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi (nei successivi articoli denominata Autorità), entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente, con ordinanza ingiunzione, la sanzione è individuata nella figura del Segretario Comunale. 6) Il titolare dell esercizio, sia esso persona fisica o società, è sempre obbligato in solido con l effettivo trasgressore al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente Regolamento, così pure vale per l applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al successivo articolo 20. ARTICOLO 19 (Sanzioni amministrative pecuniarie) 1) Chiunque eserciti l attività di estetista o mestiere affine senza i requisiti professionali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 2.582,00 (articolo 12 comma 1 Legge 1/1990). 2) Chiunque eserciti l attività in assenza della comunicazione prevista dall articolo 2 comma 1 o qualora l attività venga cominciata prima del decorso dei trenta giorni previsti dall avvenuto inoltro della comunicazione, o effettui un subingresso in attività esistente senza inoltrare la prescritta comunicazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 1.032,00 (articolo 12 comma 2 Legge 1/1990). Alla stessa sanzione soggiace chiunque eserciti l attività in forma ambulante.

10 3) Chiunque trasferisca la sede dell esercizio o ne modifichi la superficie in assenza della comunicazione prevista dall articolo 2 comma 3 o qualora l attività venga cominciata prima del decorso dei trenta giorni previsti dall avvenuto inoltro della comunicazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 200,00 a Euro 500,00. 4) Chiunque, successivamente al regolare avvio dell attività, violi le disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 comma 1 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 300,00. 5) Chiunque violi le disposizioni di cui all articolo 14 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 200,00. 6) Chiunque violi le disposizioni di cui all articolo 15 del presente Regolamento e le disposizioni emanate dal Sindaco ai sensi del predetto articolo 15 commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 200,00. 7) Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00. In tale caso si perfeziona sempre il caso di particolare gravità previsto dall articolo 20 comma 4. 8) Chiunque non permetta agli Organi addetti alla vigilanza e al controllo di accedere senza impedimento alcuno al laboratorio dell attività e agli eventuali magazzini o comunque altri locali riferenti l attività o ometta di esibire senza esitazioni documenti o attestazioni che è obbligato a tenere per l esercizio dell attività è soggetto, salvo che il caso non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 200,00 a Euro 500,00. In tale caso si perfeziona sempre il caso di particolare gravità previsto dall articolo 20 comma 4. ARTICOLO 20 (Ordinanza di chiusura di esercizio e sanzioni accessorie) 1) Il Funzionario Responsabile dell Ufficio Commercio o in sua assenza il Segretario Comunale ordina la chiusura dell esercizio qualora il titolare sospenda l attività per un periodo superiore a un anno, salva in quest ultimo caso, proroga non superiore a sei mesi per motivi di comprovata necessità. 2) Il Funzionario Responsabile dell Ufficio Commercio o in sua assenza il Segretario Comunale ordina la chiusura dell esercizio altresì qualora vengano meno i presupposti e i requisiti richiesti per l esercizio dell attività o quando venga meno la disponibilità dei locali. 3) Qualora i locali vengano dichiarati inidonei allo svolgimento dell attività il Funzionario Responsabile dell Ufficio Commercio o in sua assenza il Segretario Comunale dispone la sospensione dell attività fino ad avvenuta comprovata regolarizzazione dell esercizio. 4) L Autorità può sospendere l attività per un periodo compreso tra 1 e 15 giorni in caso particolare gravità o recidiva nelle violazioni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell arco di un triennio. La recidiva non si applica in caso si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. La particolare gravità si perfeziona in caso di violazione alle norme igienico sanitarie o di inosservanza delle prescrizioni imposte dalle Autorità competenti in materia di igiene, sanità e pubblica sicurezza e nei casi previsti dal precedente articolo 19 commi 7 e 8. 5) In caso l attività venga svolta in assenza della comunicazione prevista dall articolo 2 o qualora l attività venga cominciata prima del decorso dei trenta giorni previsti dall avvenuto inoltro della comunicazione, escluso quanto previsto dal comma seguente, oltre all applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, è ordinata dall Autorità l immediata chiusura dell attività abusiva. Lo stesso dicasi per i subingressi effettuati in assenza della comunicazione. 6) In caso vengano apportate modifiche all attività (ampliamenti e trasferimenti di sede) in assenza della comunicazione prevista dall articolo 2 o senza attendere il decorso dei trenta giorni previsti dall avvenuto inoltro della comunicazione, oltre all applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, verrà disposta dall Autorità la sospensione dell attività fino ad avvenuta comprovata regolarizzazione dell esercizio. 7) Qualora, durante il periodo di sospensione o nei casi in cui è stata ordinata la chiusura di un esercizio abusivo l attività venga esercitata ugualmente il trasgressore incorrerà nella violazione prevista dall articolo 6 della Legge Regionale 48 del 15/09/1989 (sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 2.582,00).

11 8) L Autorità competente all irrogazione delle sanzioni accessorie previste dal presente articolo ai commi 4,5 e 6 è quella individuata al precedente articolo 18 comma 5. ARTICOLO 21 (Commercio di cosmetici e prodotti per l igiene e la cura della persona) 1) I titolari degli esercizi che intendono vendere anche profumi, cosmetici ed oggetti per l igiene e la cura della persona sono tenuti al rispetto della vigente normativa in materia di commercio in sede fissa. 2) In deroga a quanto disposto dal comma precedente è consentito vendere o comunque cedere alla propria clientela cosmetici strettamente necessari allo svolgimento della propria attività al solo fine della continuità del trattamento in corso. ARTICOLO 22 (Abrogazione delle norme precedenti) 1) Sono abrogate tutte le norme riguardanti la materia contenute in altri Regolamenti e disposizioni comunali. ARTICOLO 23 (Norme transitorie e finali) 1) Per tutte le comunicazioni previste dal Presente Regolamento verrà predisposta dall Ufficio Commercio del Comune e approvata dalla Giunta Comunale apposita modulistica univoca da utilizzare prioritariamente per l inoltro delle comunicazioni, delle dichiarazioni e per l istituto del consenso informato. 2) Nei casi in cui alla data di entrata in vigore del presente Regolamento le imprese già esistenti non siano in regola con i requisiti fissati dagli articoli 11,12 e 13 le stesse dovranno regolarizzarsi secondo le modalità stabilite con Ordinanza del Funzionario Responsabile dell Ufficio Commercio nel termine massimo che verrà stabilito in sede di emanazione di detto provvedimento.

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