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1 Europa e. V. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE A FAVORE DI TERZI Il presente libretto è un estratto delle condizioni generali di polizza sottoscritte dal Contraente che viene rilasciato dallo stesso per rendere note le condizioni convenute tra il Contraente ed Europ Assistance. L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della polizza. NOTA INFORMATIVA NOTA INFORMATIVA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N 175 ED IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE ISVAP DEL 2 GIUGNO 1997, N 303 E DALLA CIRCOLARE ISVAP DEL 21 NOVEMBRE 2003, N 518/D INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA La copertura assicurativa è emessa da EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. avente sede legale in Italia, Piazza Trento n. 8, Milano. La Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152). INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO LEGGE APPLICABILE Il Contraente ed Europ Assistance Italia S.p.A. hanno convenuto di assoggettare la copertura assicurativa alla legge italiana. RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO Eventuali reclami riguardanti la copertura assicurativa o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, Milano fax n e.mail: Ufficio.Reclami@europassistance.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all I.S.V.A.P., Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art C.C.. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione. INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell articolo 13 Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che: 1. i Suoi dati personali (i Dati ), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti: a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa, b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici; 2. il trattamento dei Dati è: a. necessario per l esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a); b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);

2 3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari : a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all Estero, quali a titolo esemplificativo soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali; b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b; c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, o altre compagnie di assicurazione e/o società di servizi per la distribuzione del rischio; d. Contraente ed eventuali intermediari assicurativi; inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili. I Dati non sono soggetti a diffusione. 4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Lei potrà richiedere l elenco dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a: Europ Assistance Italia S.p.A. Piazza Trento, Milano Ufficio Protezione Dati.

3 DEFINIZIONI BENEFICIARIO Il proprietario del motociclo di marca BMW iscritto al BMW MOTO CLUB nonchè i trasportati che si trovano a bordo del motociclo stesso. CONTRAENTE BMW MOTORRAD CLUB ITALIA Via Fratelli Calvi 2, Bergamo, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione a favore di terzi e ne assume i relativi oneri. EUROP ASSISTANCE Europ Assistance Italia S.p.A. P.za Trento, MILANO Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con Decreto del Ministero dell'industria, del Commercio e dell'artigianato n del 2 Giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1 Luglio 1993 n 152) Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi Iscritta alla sezione I dell Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. INCIDENTE: Il sinistro subito dal veicolo in marcia, non voluto, dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al veicolo tali da rendere impossibile all'assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. INFORTUNIO Ogni sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea. RESIDENZA Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico. SINISTRO Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E' la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che provvede al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con costi a proprio carico, le prestazioni di assistenza previste in polizza. MOTOCICLO: Motocicli di marca BMW con targa italiana, iscritti al BMW MOTO CLUB, comunicati dal Contraente.

4 CONDIZIONI DI POLIZZA Art. 1 ESTENSIONE TERRITORIALE Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. La polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia e Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria. Art. 2 DECORRENZA E DURATA DELLE PRESTAZIONI Per decorrenza si intende dalle ore del giorno di iscrizione al BMW MOTO CLUB. La scadenza della copertura rimane comunque fissata alle ore del 31/12 dell'anno di iscrizione al BMW MOTO CLUB. Art. 3 ESCLUSIONI Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali: Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: a) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti; b) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo; d) dolo dell'assicurato; e) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni; f) suicidio o il tentato suicidio; g) sports aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, parapendii ed assimilabili, salti dal trampolino con sci o idrosci, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti). Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0. Art 4 DELIMITAZIONE ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI Ferme restando le differenti limitazioni inserite all interno delle prestazioni, sono operanti le seguenti condizioni: 1. Le prestazioni di Europ Assistance sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo di prestazione, entro il periodo di durata annuale della polizza. 2 Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

5 3. Il diritto alle assistenze fornite da Europ Assistance decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. 4. Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. 5. A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1910 del c.c., all'assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di 10 giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione. 6. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge. 7. Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data dell evento che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto dall articolo 2952 c.c. 8. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. 9 Il diritto alle assistenze fornite da Europ Assistance decade qualora l Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. Art. 5 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro coperto dall'assicurazione assistenza l'assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza.

6 PRESTAZIONI 1) INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA (prestazione valida ad oltre 50 km. dal comune di residenza del Beneficiario) QUANDO In caso di infortunio per incidente stradale il Beneficiario, in viaggio in Italia, necessita di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesce a reperirlo. COME Una volta accertata la necessità della prestazione da parte del medico della Struttura Organizzativa, la stessa provvederà ad inviare, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità, da parte di uno dei medici convenzionati, ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento del Beneficiario nel centro medico idoneo più vicino, mediante autoambulanza. Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi. ISTRUZIONI Il Beneficiario deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico. 2) TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA (prestazione valida ad oltre 50 km. dal comune di residenza del Beneficiario) QUANDO Il Beneficiario, in seguito ad infortunio per incidente (escluso il trasporto di primo soccorso), previo accertamento del medico della Struttura Organizzativa necessiti di essere trasportato in un centro di pronto soccorso. COME La Struttura Organizzativa provvederà ad inviare al Beneficiario una autoambulanza. ISTRUZIONI L'Assicurato deve comunicare il suo recapito telefonico. 3) RIENTRO SANITARIO (prestazione valida ad oltre 50 km. dal comune di residenza del Beneficiario) QUANDO In caso di infortunio per incidente stradale, le condizioni del Beneficiario, accertate tramite contatti diretti tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendono necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza. COME Con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa ritengono più idoneo alle condizioni del Beneficiario:. l'aereo sanitario. l'aereo di linea classe economica (eventualmente in barella). il treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto

7 . l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio) Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa. Europ Assistance tiene a proprio carico i relativi costi. ESCLUSIONI Non danno luogo alla prestazione:. le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono al Beneficiario di proseguire il viaggio. ISTRUZIONI Il Beneficiario deve comunicare alla Struttura Organizzativa il nome dell'ospedale ed il reparto presso il quale è ricoverato, unitamente al nome e al recapito telefonico del medico che l'ha in cura, affinchè sia possibile stabilire i necessari contatti. Il Beneficiario non deve prendere dunque iniziative senza avere prima interpellato la Struttura Organizzativa che interverrà direttamente. 4) VIAGGIO DI UN FAMILIARE (prestazione valida ad oltre 50 km. dal comune di residenza del Beneficiario) QUANDO Il Beneficiario in viaggio in Italia non accompagnato da un familiare è ricoverato in ospedale, a seguito di infortunio per incidente e i medici ritengono che non sia trasferibile prima di 10 giorni. COME La Struttura Organizzativa provvede a fornire un biglietto ferroviario, prima classe, o aereo, classe economica, di andata e ritorno per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia di recarsi presso il Beneficiario ricoverato. Europ Assistance tiene a carico i relativi costi. ESCLUSIONI Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. ISTRUZIONI Il Beneficiario deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.

8 MODALITA' PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, il Beneficiario dovrà telefonare ai seguenti numeri: dall Italia dall estero oppure se non sarà in grado di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa dovrà inviare un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA - Piazza Trento MILANO. In ogni caso dovrà comunicare con precisione: 1. Il tipo di assistenza di cui necessita 2. Nome e Cognome 3. Numero di targa e/o telaio del motociclo 4. Indirizzo del luogo in cui si trova 5. Il suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza. Tutte le prestazioni vanno richieste alla Struttura Organizzativa del servizio che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione salvo diversa indicazione precisata nella descrizione delle prestazioni. La Struttura Organizzativa per poter erogare le prestazioni previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati del Beneficiario e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto il Beneficiario contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'informativa al Trattamento dei dati sopra riportata.

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