La Provincia di Rovigo e gli Istituti di Credito del presente contratto PREMESSO
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- Livia Ventura
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1 CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI ROVIGO E GLI ISTITUTI DI CREDITO PER L EROGAZIONE DI MUTUI PRIMA CASA E PER FAVORIRE LA SURROGA DI MUTUI GIA STIPULATI, PER I CITTADINI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO. La Provincia di Rovigo e gli Istituti di Credito del presente contratto PREMESSO 1. che la Provincia di Rovigo ha l obiettivo di consolidare un servizio d assistenza e informazione qualificata in merito agli aspetti finanziari, giuridici e fiscali relativi la stipula di mutui per l acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa a favore dei cittadini che risiedono nel territorio provinciale o che dichiarano di trasferire nella provincia la propria residenza entro tre mesi dalla data indicata nell'atto di stipula del mutuo per la prima casa e per la surroga di mutui già stipulati dai cittadini residenti; 2. che a tale scopo l ente ha istituito un apposito sportello aperto al pubblico presso la sede della Provincia; 3. che la Provincia di Rovigo ha come obiettivo favorire la riduzione del costo dei mutui che i cittadini residenti nel territorio devono sostenere o che stanno sostenendo per l acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa, promuovendo la concorrenza tra gli istituti di credito operanti in provincia che aderiscano a questa convenzione; 4. che per poter aderire a questa convenzione gli Istituti di credito dovranno offrire dei prodotti relativi ai mutui per la prima casa e alle operazioni di surrogazione a condizioni agevolate rispetto a quanto proposto alla normale clientela; 5. che la concorrenza fra gli Istituti di credito potrà essere promossa al meglio rendendo comparabili le proposte presentate dagli istituti aderenti alla convenzione e che quindi lo sportello istituito dalla Provincia sarà la sede in cui i cittadini potranno effettuare la comparazione delle offerte; 6. che la Provincia intende, nell interesse dei cittadini e degli Istituti di credito aderenti alla convenzione, rendersi garante della piena efficacia e validità delle condizioni pubblicizzate attraverso lo sportello; Tutto ciò premesso, al fine di promuovere il sostegno della spesa che i cittadini residenti nel territorio della provincia di Rovigo devono sostenere o hanno sostenuto per l acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa e concordi nell eleggere la Provincia di Rovigo quale luogo di pubblicità, di garanzia e di comparazione dei prodotti offerti dagli Istituti di credito operanti nel territorio della provinciale in materia di mutui prima casa, al fine di dare l informazione precontrattuale oltrechè la trasparenza e la concorrenza sul mercato, così come dagli indirizzi espressi dal Parlamento Europeo con la risoluzione n. A5-0290/2001, Definizioni: Nel presente atto l espressione: CONVENGONO 1
2 - Convenzione: indica la presente convenzione; - Istituti: indica tutti gli Istituti di credito aderenti alla presente Convenzione; - Provincia: indica la Provincia di Rovigo; - Cittadini: indica i cittadini che risiedono in provincia di Rovigo; - Finanziamenti: indica i finanziamenti concessi, nelle diverse forme tecniche, ai sensi dell art. 38 del D. L. e seguenti del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 01 settembre 1993, n. 385); - Mutui: finanziamenti con contratto di mutuo ai sensi dell art del c.c.; - Mutuo ipotecario: finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili; - Parte: qualsiasi soggetto vincolato dalla presente convenzione; - Prima casa: è l abitazione principale dove una persona fisica intende stabilire la propria residenza (e della sua famiglia) che ai fini della seguente convenzione deve trovarsi nel territorio della provincia di Rovigo; - Sportello: lo sportello istituito dalla Provincia nella propria sede. Art. 1. Qualsiasi soggetto autorizzato all esercizio dell attività bancaria operante nel territorio della provincia di Rovigo può in qualsiasi momento divenire Parte della presente Convenzione. Art. 2. Qualsiasi Parte può recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione anche se non ricorre giusta causa. Il recesso avrà effetto sei mesi dopo che la comunicazione sarà pervenuta alla Provincia. Il recesso non libera la Parte dalle obbligazioni già sorte per il periodo dei sei mesi successivi la comunicazione alla Provincia. Art. 3. Gli Istituti di credito e gli altri soggetti autorizzati all esercizio dell attività bancaria operanti nel territorio della provincia di Rovigo per poter aderire alla presente Convenzione devono offrire dei prodotti di finanziamento o di mutuo ipotecario volti all acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione o alla surrogazione per volontà del debitore di mutui relativi alla prima casa di abitazione per tutti i cittadini residenti nel territorio della Provincia di Rovigo a condizioni agevolate rispetto ad analoghi prodotti di finanziamento o mutui ipotecari offerti alla normale clientela. Art. 4. E data la possibilità a qualsiasi Istituto o soggetto autorizzato all esercizio dell attività bancaria, senza che ciò significhi recesso, di modificare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, le condizioni contenute negli allegati A e B della presente Convenzione dove saranno indicate le condizioni applicate ai finanziamenti o mutui ipotecari per l acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa destinati ai cittadini residenti nel territorio della provincia di Rovigo (allgato A) e per la surroga di mutui già stipulati (allegatob). Tali modifiche saranno efficaci trascorsi otto giorni dal momento in cui esse saranno pervenute alla Provincia. I cittadini che avranno prodotto le autocertificazioni entro detto periodo si vedranno applicate le vecchie condizioni per i mutui stipulati entro 30 giorni solari. Art. 5. Qualsiasi nuova adesione così come il recesso di una o più Parti non verranno a modificare in nulla gli effetti che la presente Convenzione produce tra le Parti e non richiederanno l assenso degli altri Istituti convenzionati. Art. 6. La Provincia garantirà, su un piano di assoluta parità e trasparenza, a tutti gli Istituti e altri soggetti autorizzati all esercizio dell attività bancaria aderenti alla Convenzione la possibilità di pubblicizzare le proprie offerte presso lo Sportello e presso ogni altro luogo o 2
3 mezzo che la Provincia riterrà utile per diffondere al massimo tra i cittadini residenti le attività disciplinate dalla Convenzione. Art. 7. Il personale addetto allo Sportello: - si asterrà dall esprimere qualsiasi valutazione sui singoli Istituti o soggetti autorizzati all esercizio dell attività bancaria che aderiscono alla Convenzione e che non aderiscono; - si asterrà dall indirizzare in qualsiasi modo i Cittadini a preferire l offerta di un qualche Istituto; - si asterrà dal pubblicizzare o esprimere valutazioni di qualsiasi tipo su banche che non siano parte o sui prodotti da loro offerti; - fornirà tutte le indicazioni di carattere generale sulla disciplina civilistica e tributaria dei finanziamenti per la prima casa e la loro eventuale surroga, nonché ogni altra informazione che possa agevolare i Cittadini nella valutazioni economica delle diverse offerte disponibili restando inteso che tutti i parametri indicati negli allegati A e B sono riconosciuti quali parametri rilevanti per la valutazione di convenienza economica; - acquisirà, da parte dei Cittadini che intendano usufruire della Convenzione, le autocertificazioni nelle quali oltre ai dati anagrafici i Cittadini dovranno dichiarare la loro residenza in provincia di Rovigo, di non essere incapaci di contrattare con la Pubblica Amministrazione di non aver commesso delitti non colposi contro il patrimonio, contro la persona, contro la Pubblica Amministrazione, contro l amministrazione della giustizia e che non è intervenuta la riabilitazione o non siano comunque integralmente estinti gli effetti penali del reato, le indicazioni con il nome dell Istituto di credito e la filiale con cui stipulerà il finanziamento o il mutuo ipotecario o la surroga di un mutuo contratto per l acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa; - provvederà a trasmettere direttamente all Istituto prescelto dai Cittadini le autocertificazioni utilizzando il sistema informatico (scansione dell'autocertificazione sottoscritta). Art. 8. Gli Istituti bancari potranno pubblicizzare presso lo Sportello tutte le loro offerte di finanziamenti o mutui ipotecari; tuttavia al fine di promuovere un effettiva concorrenza e rendere immediatamente confrontabili le offerte, dovranno proporre un Mutuo a tasso variabile e un mutuo a tasso fisso. Per entrambe le tipologie devono essere indicati tutti gli elementi, nessuno escluso indicati negli allegati A e B. Nessun altro compenso, rispetto quanto indicato negli allegati A e B può essere richiesto dalle banche ai Cittadini che stipuleranno mutui ipotecari o altre forme di finanziamento avvalendosi della presente Convenzione. Art. 9. In nessun caso potrà essere subordinata l erogazione alla conclusione di altri contratti con l Istituto che eroga il mutuo o con la diversa corresponsione di somme a qualsiasi altro diverso titolo. Art. 10. Tutti i parametri indicati negli allegati A e B dovranno essere considerati fissi e invariabili per tutta la durata del mutuo tranne nel caso in cui, durante l'ammortamento del mutuo, la Banca e il mutuatario concordino la "ricontrattazione" contemplata nel D.Lgs 385/93 co. 5 art.120 quater. Art. 11. Gli Istituti, nel rispetto della legge, della normativa di vigilanza e di ciascuno Statuto sociale, avranno l obbligo di erogare i mutui convenzionati con la Provincia di Rovigo e pubblicizzati presso lo Sportello. Essi potranno rifiutare la stipula del mutuo per l'acquisto, la ristrutturazione, la costruzione della prima casa o del mutuo per surroga: - per importi superiori all 80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi o comunque superiori alla percentuale massima erogabile da quanto previsto 3
4 dall art. 38, comma 2, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successiva delibera CICR 22 Aprile 1995; - quando l obbligato/i sia dichiarato fallito o sia stato protestato negli ultimi cinque anni o quando al momento della richiesta risultino a carico del richiedente il mutuo, atti pregiudizievoli di qualsiasi natura o quando si debba ragionevolmente ritenere che egli non sarà in grado di conseguire negli anni successivi quello di stipula del Mutuo un reddito pari alla media dell imponibile IRPEF dei tre anni precedenti; - quando l Istituto sia receduto, nei tre anni precedenti, da un rapporto bancario con il richiedente e/o con uno dei richiedenti il mutuo o comunque quando i rapporti di questi con l Istituto non siano stati gestiti con regolarità presentando scoperture non affidate o ritardi nei pagamenti; - quando dalla Centrale dei Rischi, o da qualunque altro strumento per il controllo della qualità del credito gestito o promosso dall Autorità di vigilanza del sistema bancario, risultino scoperture sugli affidamenti diretti od indiretti concessi dal sistema bancario o comunque altri inadempimenti a carico del richiedente e/o di uno dei richiedenti; - quando, al momento della richiesta, gli impieghi a clientela dell Istituto rappresentino oltre il 70% della raccolta diretta da clientela. - Si fa salva la facoltà della Banca aderente di non erogare il finanziamento qualora ravvisino ulteriori fattori di rischio. Nell'ipotesi di surroga per volontà del debitore, è fatta salva la facoltà delle Banche aderenti di non accogliere le relative domande qualora ravvisino ulteriori fattori di rischio. Art. 12. Gli Istituti dovranno rifiutare il finanziamento in esecuzione della presente Convenzione quando: - anche solo uno degli obbligati sia incapace di contrarre con la Pubblica Amministrazione; - anche solo uno degli obbligati abbia commesso delitti non colposi contro il patrimonio, contro la persona, contro la Pubblica Amministrazione, contro l Amministrazione della giustizia e non sia intervenuta la riabilitazione o non siano comunque integralmente estinti gli effetti penali del reato. L autocertificazione di tali requisiti, resa dal cittadino richiedente il mutuo, sarà raccolta dall Amministrazione provinciale e trasmessa all Istituto di credito interessato per via informatica. Art. 13. La presente Convenzione vale quale contratto a favore dei Cittadini residenti in provincia di Rovigo che potranno agire nei confronti di qualsiasi Istituto aderente alla Convenzione nel caso di inadempienza. Art. 14. Riguardo eventuali falsità o incompletezze delle attestazioni dei cittadini richiedenti il mutuo convenzionato, rilasciate con autocertificazione di cui al precedente Art. 12 gli Istituti di credito sono liberati da ogni responsabilità. Art. 15. La Convenzione vale solo in quanto espressamente richiamata e non si estenderà agli altri rapporti intrattenuti dagli Istituti con la clientela anche se relativi all erogazione di mutui prima casa. Art. 16. Il testo della Convenzione rimarrà in deposito presso l'ufficio Contratti della Provincia di Rovigo e costituirà l unico originale. Art. 17. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto le Parti fanno concordemente rinvio alle norme del codice civile e alla vigente normativa in materia. 4
5 Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l esecuzione della presente Convenzione è competente il Foro di Rovigo. Rimane comunque escluso l arbitrato. Rovigo, Per la Provincia Per l'istituto di Credito 5
6 ALLEGATO A ISTITUTO DI CREDITO: TASSO FISSO FINANZIAMENTO 80% TASSO FISSO FINANZIAMENTO SUPERIORE 80% DURATA IRS SPREAD DURATA IRS SPREAD 10 anni 10 anni 15 anni 15 anni 20 anni 20 anni 25 anni 25 anni 30 anni 30 anni oltre oltre TASSO VARIABILE FINANZIAMENTO 80% TASSO VARIABILE FINANZIAMENTO SUPERIORE 80% DURATA EURIBOR a SPREAD DURATA EURIBOR a SPREAD 10 anni 10 anni 15 anni 15 anni 20 anni 20 anni 25 anni 25 anni 30 anni 30 anni oltre oltre SPESE DI ISTRUTTORIA: SPESE DI PERIZIA: SPESE DI INCASSO RATA: ISCRIZIONE IPOTECA: DURATA PREAMMORTAMENTO: EVENTUALE ARROTONDAMENTO ALLO 0,.. SUPERIORE, IN ESSERE PER VALUTA DATA DI EROGAZIONE. INDICAZIONI REALTIVE ALLA POLIZZA INCENDIO E SCOPPIO (specificare):
7 ALLEGATO B SURROGA DEI MUTUI ISTITUTO DI CREDITO: SURROGA TASSO FISSO DURATA IRS SPREAD 10 anni 15 anni 20 anni 25 anni 30 anni SURROGA TASSO VARIABILE DURATA EURIBOR a SPREAD 10 anni 15 anni 20 anni 25 anni 30 anni
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