I trattamenti pensionistici nel sistema previdenziale pubblico. ex INPDAP

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1 I trattamenti pensionistici nel sistema previdenziale pubblico ex INPDAP dicembre 2012

2 I SISTEMI PREVIDENZIALI Definizione Per Sistema Previdenziale intendiamo l'insieme delle regole che disciplinano il diritto alle prestazioni pensionistiche (valutazione dei contributi, tipologia dei trattamenti, requisiti ecc.). Nel nostro ordinamento vengono applicati due diversi sistemi: il Retributivo il Contributivo Per metodo di calcolo intendiamo l'insieme delle regole che disciplinano la determinazione dell'importo di pensione. Abbiamo così il metodo di calcolo: il Retributivo il Contributivo il Misto (in parte Retributivo e in parte Contributivo). L'applicazione del sistema e del metodo di calcolo dipende dall'anzianità contributiva al Assicurati che vantano almeno 18 anni di contribuzione al A tali lavoratori si applica il sistema retributivo ai fini del diritto a pensione. Il metodo applicato per il calcolo della pensione è quello misto che prevede l'applicazione del: retributivo per le anzianità assicurative collocate entro il 2011 contributivo per le anzianità assicurative collocate dopo il Dal 1 ottobre 2001, tali lavoratori non hanno più facoltà di opzione per il Sistema Contributivo. Assicurati che vantano meno di 18 anni di contribuzione al A tali lavoratori si applica il sistema retributivo ai fini del diritto a pensione. Il metodo applicato per il calcolo della pensione è quello misto che prevede l'applicazione del: retributivo per le anzianità assicurative collocate entro il 2011 contributivo per le anzianità assicurative collocate dopo il Tali lavoratori, alle condizioni previste dalla legge, possono esercitare la facoltà di opzione per il Sistema Contributivo. In tal caso, se per effetto dell'esercizio di opzione l'assicurato: matura il diritto a pensione secondo le regole del sistema contributivo in vigore al 2011, si applica il sistema contributivo sia ai fini del diritto a pensione che ai fini del suo importo non matura il diritto a pensione secondo le regole del sistema contributivo in vigore al 2011, si appplica: il sistema retributivo ai fini del diritto a pensione il metodo di calcolo contributivo per determinare l'importo della pensione Normativa c. 2 art. 24 L. 214/2011 art 1 c L. 335/1995 p. 14 circ. INPS 37/2012 Assicurati che vantano contribuzione collocata solo dal 1996 A tali lavoratori si applica il contributivo" sia ai fini del diritto a pensione che del suo importo. Ovviamente non è prevista alcuna facoltà di opzione per il sistema retributivo. Quadro riassuntivo Nelle due pagine successive viene riportato il quadro riassuntivo dei criteri con i quali gli assicurati vengono collocati in uno dei due sistemi previdenziali, il relativo metodo di calcolo e gli effetti dell'esercizio della facoltà di opzione.

3 QUADRO RIASSUNTIVO Lombardia almeno 18 anni meno di 18 anni Nessuna di contributi al 95 di contributi al 95 contribuzione al 95 Diritto Diritto Misura Diritto Misura Misura Retributivo Retributivo Retributivo fino al 2011 Retributivo fino al 1995 Contributivo dal 2012 Contributivo dal 1996 Contributivo

4 Opzione per il Contributivo Lombardia almeno 18 anni di ctr al meno di 18 anni di crt al Diritto a pensione contributiva entro il 2011 per effetto dell opzione? Si No Diritto Misura Diritto Misura Retributivo Contributivo Contributivo

5 TRATTAMENTI PENSIONISTICI NEL SISTEMA RETRIBUTIVO FINO AL 2011 Coloro i quali hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011, continueranno ad accedere a pensione, secondo tali requisiti, anche se cesseranno dal servizio ed eserciteranno il diritto a pensione dopo il Pensione di Vecchiaia REQUISITO D'ETÀ Fino al 2011 il requisito d'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia era fissato: per le donne a: 60 anni dal 1996 al anni dal 2010 al 2011 per gli uomini a 65 anni Normativa c. 3 art. 1 L. 214/2011 c. 21 art. 2 L. 335/95 c. 12 sexties art. 12 L. 122/2010 REQUISITO CONTRIBUTIVO Fino al il requisito contributivo per il diritto alla pensione di vecchiaia era fissato in 15 anni Nel periodo il requisito contributivo è stato progressivamente elevato a 20 anni. L'ordinamento INPDAP prevede ancora l'accesso alla pensione di vecchiaia con il requisito contributivo dei 15 anni a coloro i quali vantano contribuzione utile a pensione collocata entro il Pensione di anzianità con almeno 40 di contribuzione REQUISITO CONTRIBUTIVO Ai fini della maturazione del requisito dei 40 anni di contribuzione viene considerata tutta la contribuzione accreditata (effettiva, figurativa, volontaria, da riscatto, maggiorazione, totalizzazione con i paesi esteri, ecc.). Fino al 2011, per effetto dell'arrotondamento dei servizi il requisito si maturava con 39 anni, 11 mesi e 16 giorni. Pensione di anzianità con il dispositivo delle quote REQUISITI Fino al , l'altro accesso alla pensione di anzianità con meno di 40 anni di contribuzione, prevedeva la maturazione di almeno 35 anni di contribuzione (34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e 57 anni d'età. Dal 1 gennaio 2008 al 30 giugno 2009 il diritto alla pensione di anzianità si acquisiva con 35 anni di anzianità contributiva (34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e 58 anni d'età. Dal 1 luglio 2009, fermo restando il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione (non più arrotondabili), il requisito si ricava dalla somma dell'anzianità contributiva con l'età anagrafica (dispositivo delle "quote"). Pertanto, i lavoratori accedono alla pensione di anzianità secondo l'ordinamento INPDAP: dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2010 con una quota pari almeno a 95, in presenza di almeno 59 anni d'età nel 2011 con una quota pari almeno a 96, in presenza di almeno 60 anni d'età DEROGHE Anche dopo il 2007 continuano ad accedere al pensionamento di anzianità con il requisito dei 57 anni d età coloro i quali sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio Decorrenza della pensione A partire dal 2011, la decorrenza dei trattamenti pensionistici viene fissata ai 12 mesi successivi alla data di maturazione dei requisiti. c. 6 art. 59 L. 449/97 Circ. INPDAP 14/1998 c. 6 art. 59 L. 449/97 c. 1 2 art. 1 L. 247/2007 lett c) c. 2 art. 1 L. 247/07 c. 1 lett. a) e b) L. 122/2010

6 TRATTAMENTI PENSIONISTICI NEL SISTEMA RETRIBUTIVO DAL 2012 Pensione di Vecchiaia REQUISITO D'ETÀ A partire dal 2012, il requisito d'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia è fissato a 66 anni per donne e uomini. Tale requisito viene elevato in ragione dell'incremento delle aspettative di vita rilevato periodicamente dall'istat. Nella tabella 1 viene descritta l'evoluzione del requisito secondo le previsioni contenute nella relazione tecnica governativa di accompagnamento ai vari provvedimenti di legge. REQUISITO CONTRIBUTIVO Il requisito contributivo per il diritto alla pensione di vecchiaia viene fissato in 20 anni. Pensione anticipata REQUISITO CONTRIBUTIVO A partire dal 2012, ai fini del diritto alla pensione anticipata, il requisito contributivo viene fissato in: 41 anni e 1 mese per le donne 42 anni e 1 mese per gli uomini Tali requisiti vengono elevati in ragione dell'incremento delle aspettative di vita rilevato periodicamente dall'istat. Nella tabella 2 viene descritta l'evoluzione del requisito secondo le previsioni contenute nella relazione tecnica governativa di accompagnamento ai vari provvedimenti di legge. A partire dal 2012 non sembrerebbe più possibile effettuare alcun arrotondamento al servizio utile. DECURTAZIONE DELL IMPORTO DELLA PENSIONE A coloro i quali accedono alla pensione anticipata ad un età inferiore a 62 anni si applica, sul trattamento pensionistico limitatamente alle quote calcolate con metodo retributivo, una riduzione dell 1% per ogni anno di anticipo compreso tra 60 e 62 anni d età e del 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 60 anni. Per i periodi di anticipo inferiore all'anno le percentuali di decurtazione vanno proporzionati. Non viene applicata alcuna decurtazione ai soggetti che maturano il requisito entro 2017, qualora il requisito stesso venga maturato con contribuzione derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di: astensione obbligatoria per maternità assolvimento degli obblighi di leva infortunio malattia cassa integrazione guadagni ordinaria Decorrenza della pensione Ai soggetti che maturano i requisiti per l accesso alla pensione a partire 2012 non si applica la disciplina delle decorrenze (cosiddette 'finestre'). Pertanto, la pensione decorre dal giorno successivo alla data di maturazione dei requisiti. Normativa c. 6 art. 24 L. 214/2011 art. 12 L. 122/2010 c. 7 art. 24 L. 214/2011 c. 10 art. 24 L. 214/2011 art. 12 L. 122/2010 c. 10 art. 24 L. 214/2011 c. 2 quater art.6 L. 14/2012 c. 5 art. 24 L. 214/2011

7 TRATTAMENTI PENSIONISTICI NEL SISTEMA RETRIBUTIVO: OPZIONE RISERVATA ALLE DONNE Normativa Si tratta della possibilità, riservata esclusivamente alle lavoratrici, di accedere alla pensione di anzianità alla maturazione di 35 anni di contribuzione (pari a34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e di 57 anni d'età a condizione che il trattamento venga calcolato secondo il metodo contributivo. Per effetto dell'adeguamento alle aspettative di vita, il requisito anagrafico viene elevato, a partire dal 2013 a 57 anni e 3 mesi. Tale opportunità vale a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre La contribuzione collocata prima del 1996 viene trasformata in montante contributivo secondo le regole previste in caso di opzione per il sistema contributivo. Non trattandosi di una vera e propria opzione per il sistema contributivo, la lavoratrice deve manifestare la volontà di avvalersene solo al momento del pensionamento. A partire dal 2011, la decorrenza della pensione viene fissata ai 12 mesi successivi alla data di maturazione dei requisiti. c. 9 art. 1 L. 243/2004 p. 7.2 Circ. INPS 35/2012 p. 6.2 Circ. INPS 37/2012 c. 1 lett. a) L. 122/2010

8 TRATTAMENTI PENSIONISTICI NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO FINO AL 2011 Normativa Possono accedere alla pensione di vecchiaia secondo le regole in vigore nel sistema contributivo entro il 2011: coloro i quali vantano anzianità assicurativa collocata dopo il 1995 coloro i quali, optando per il sistema contributivo, acquisiscono il diritto a pensione secondo le regole in vigore al Sia il diritto alla prestazione che la facoltà di opzione possono essere esercitati anche dopo il REQUISITO D ETA Fino al 2011 il requisito d'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia era fissato: per le donne: a 57 anni dal 1996 al 2007 a 60 anni dal 2008 al 2009 a 61 anni dal 2010 al 2011 per gli uomini: a 57 anni dal 1996 al 2007 a 65 anni dal 2008 al 2011 REQUISITO CONTRIBUTIVO Ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo occorre la maturazione di almeno 5 anni di contribuzione effettiva (vale a dire tutta la contribuzione versata ad esclusione di quella accreditata figurativamente). SOGLIA MINIMA Per accedere a pensione prima del compimento dei 65 anni, occorre anche maturare un valore minimo del trattamento pari all'importo dell'assegno sociale in vigore nell'anno maggiorato del 20%. Per il 2011, la soglia minima = ( 5.435,56 x 1,20) = 6.522,67. DECORRENZA A partire dal 2011, la decorrenza della pensione di vecchiaia viene fissata ai 12 mesi successivi alla data di maturazione dei requisiti. c. 1 lett. a) L. 122/2010

9 TRATTAMENTI PENSIONISTICI NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO FINO AL 2012 Normativa Pensione di Vecchiaia A partire dal 2012, per l'accesso a pensione di vecchiaia sono richiesti i seguenti requisiti: 66 anni d'età per donne e uomini. Tale requisito viene elevato in ragione dell'incremento delle aspettative di vita rilevato periodicamente dall'istat. Nella tabella 1 pubblicata viene descritta l'evoluzione del requisito secondo le previsioni contenute nella relazione tecnica governativa di accompagnamento ai vari provvedimenti di legge. 20 anni di contribuzione. Ai fini della maturazione del requisito contributivo viene considerata tutta la contribuzione accreditata (effettiva, figurativa, volontaria, da riscatto, maggiorazione, totalizzazione con i paesi esteri, ecc.) maturazione di una soglia minima di pensione pari all'importo dell'assegno sociale in vigore nel 2012 maggiorato del 50%. Tale soglia minima è pari a: ( 5.576,88 x 1,50 ) = 8.365,33. Per gli anni successivi al 2012 l importo minimo della pensione è quello più elevato tra: 1,5 volte l importo dell assegno sociale al 2012 rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata dall'istat; 1,5 volte l importo dell assegno sociale relativo all anno del pensionamento In alternativa, è possibile accedere alla pensione con: 70 anni d'età per donne e uomini. Requisito che viene elevato in ragione dell'incremento delle aspettative di vita rilevato periodicamente dall'istat. Nella tabella 3 viene descritta l'evoluzione del requisito secondo le previsioni contenute nella relazione tecnica governativa di accompagnamento alla legge. 5 anni di contribuzione effettiva (vale a dire tutta la contribuzione versata, ad esclusione di quella accreditata figurativamente). Non è invece richiesta la maturazione di un importo minimo di pensione. Pensione anticipata A partire dal 2012, ai fini del diritto alla pensione anticipata, il requisito contributivo viene fissato in: 41 anni e 1 mese per le donne 42 anni e 1 mese per gli uomini Tali requisiti vengono elevati in ragione dell'incremento delle aspettative di vita rilevato periodicamente dall'istat. Nella tabella 2 viene descritta l'evoluzione del requisito secondo le previsioni contenute nella relazione tecnica governativa di accompagnamento ai vari provvedimenti di legge. Ai fini della maturazione del requisito contributivo viene considerata tutta la contribuzione accreditata tranne quella derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18 anno di età è moltiplicata per 1,5. A partire dal 2012 non sembrerebbe più possibile effettuare alcun arrotondamento al servizio utile. Nei confronti dei lavoratori con primo accredito contributivo successivo al non opera la riduzione del trattamento pensionistico nel caso di accesso alla pensione ad un età inferiore a 62 anni. c. 6 art. 24 L. 214/2011 art. 12 L. 122/2010 c. 7 art. 24 L. 214/2011 c. 10 art. 24 L. 214/2011 art. 12 L. 122/2010

10 In alternativa, è possibile accedere alla pensione con: 63 anni d'età per donne e uomini. Requisito che viene elevato in ragione dell'incremento delle aspettative di vita rilevato periodicamente dall'istat. Nella tabella 4 viene descritta l'evoluzione del requisito secondo le previsioni contenute nella relazione tecnica governativa di accompagnamento alla legge. 20 anni di contribuzione effettiva (vale a dire tutta la contribuzione versata, ad esclusione di quella accreditata figurativamente). maturazione di un una soglia minima di pensione pari 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale in vigore nel Tale soglia minima nel 2012 è pari a: 5.576,88 x 2,8 = ,28. Per gli anni successivi al 2012 l importo minimo della pensione è quello più elevato tra: 2,8 volte l importo dell assegno sociale al 2012 rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata dall'istat; 2,8 volte l importo dell assegno sociale relativo all anno del pensionamento. Decorrenza Ai soggetti che maturano i requisiti per l accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata a partire 2012 non si applica la disciplina delle decorrenze (cosiddette 'finestre'). Pertanto, la pensione decorre dal giorno successivo alla data di maturazione dei requisiti. c. 11 art. 24 L. 214/2011 c. 5 art. 24 L. 214/2011

11 TRATTAMENTI PENSIONISTICI NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO: CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI Normativa Il "cumulo" è una forma di totalizzazione riservata esclusivamente ai destinatari del Sistema Contributivo. La norma prevede la facoltà di totalizzare gratuitamente i periodi versati nelle varie gestioni al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, inabilità e pensione ai superstiti. Dal 1 gennaio 2008 il cumulo è esercitabile anche nell'ipotesi in cui sia stato maturato il diritto a pensione in una o più gestioni. Il "cumulo" riguarda la totalità delle gestioni obbligatorie ad esclusione di quelle dei liberi professionisti che non hanno adottato il sistema contributivo. Ai fini del diritto sono cumulabili solo i periodi di contribuzione non coincidenti e non è richiesto che via sia un minimo di contribuzione accreditata nei fondi interessati al cumulo. art. 1 D. Lgs. 184/97 Circ. INPS 116/2011

12 Premessa TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI IN ITALIA Alle prestazioni in totalizzazione possono accedere gli assicurati che vantano posizioni contributive presso due o più gestioni obbligatorie, comprese le casse dei liberi professionisti e la Gestione Separata. Non possono però essere escluse gestioni o periodi assicurativi. E' possibile utilizzare anche la contribuzione versata nei paesi dell'unione europea o in quelli convenzionati con l'italia. Dal 2012, non è più richiesto che vi sia un minimo di contribuzione accreditata nei fondi interessati alla totalizzazione. Prima del 2012 invece erano richiesti almeno 3 anni di anzianità contributiva in ogni gestione (fino a 31/12/2007 ce ne volevano 6 anni). Per valutare il diritto si considerano solo i periodi non coincidenti. La totalizzazione è incompatibile con la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge 29/79 e della legge 45/90 (liberi professionisti). L'incompatibilità non riguarda: le ricongiunzioni ai sensi delle leggi 29/79 e 45/90 perfezionate con l'accettazione e/o l'eventuale pagamento integrale dell'onere entro 2/3/2006 (giorno precedente l'entrata in vigore della legge) le altre forme di ricongiunzione quali ad es. la costituzione della posizione assicurativa, il computo e le ricongiunzioni previsti dal DPR 1092/73. Note D. Lgs n. 42/2006 c. 76 art. 1 L. 247/2007 c. 2 art. 3 D. Lgs. 42/2006 Parere INPS del 26/6/2009 La totalizzazione può essere richiesta anche dai superstiti dell assicurato. Ovviamente, la cessazione del rapporto di lavoro costituisce condizione necessaria per accedere a qualsiasi forma di pensione. Le pensioni dirette liquidate con la totalizzazione sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. Pensione di Vecchiaia REQUISITO D ETÀ: 65 anni di età (per uomini e donne). Dal 2013 il requisito sarà innalzato secondo l'adeguamento dovuto all'aumento della speranza di vita. Nella tabella 5 viene descritta l'evoluzione del requisito secondo le previsioni contenute nella relazione tecnica governativa di accompagnamento alla legge. REQUISITO CONTRIBUTIVO: 20 anni di anzianità contributiva E' inoltre richiesto ogni ulteriore requisito eventualmente previsto dai singoli ordinamenti per l accesso alla pensione di vecchiaia (quale ad esempio la cessazione dell attività professionale, cancellazione dagli albi ecc.). Pensione di Anzianità Ai fini del conseguimento della pensione di anzianità in totalizzazione sono richiesti 40 anni di anzianità contributiva. Dal 2013 il requisito contributivo sarà innalzato secondo l'adeguamento dovuto all'aumento della speranza di vita. Nella tabella 6 viene descritta l'evoluzione del requisito secondo le previsioni contenute nella relazione tecnica governativa di accompagnamento alla legge. Secondo l'inps, ai fini della maturazione del requisito di 40 anni, non concorrono i periodi di contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione versati nelle proprie gestioni. Naturalmente, non siamo d'accordo con tale interpretazione dell'istituto contro la quale andrà verificata, caso per caso, l'ipotesi di contenzioso. c. 2 art. 1 D. Lgs. n. 42/2006 Circ. INPS n. 69/2006

13 E' inoltre richiesto ogni ulteriore requisito eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l accesso alla pensione di vecchiaia (quale ad esempio la cessazione dell attività professionale, cancellazione dagli albi ecc.). Decorrenza diritti maturati entro il 2010: dal 1 giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione diritti maturati dopo il 2010: 18 mesi dal 1 giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti. c. 3 art. 12 L. 122/2010 c. 3 art. 5 D. Lgs. n. 42/2006 Calcolo della pensione di vecchiaia e anzianità Nella stragrande maggioranza dei casi, il ricorso alla totalizzazione comporta la determinazione dell'importo della pensione secondo il metodo di calcolo contributivo.

14 Tabelle dicembre 2012

15 TABELLA 1 REQUISITI PER L ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA A DECORRERE DAL 2012 Patronato INCA CGIL Lombardia Periodo di validità anni mesi In rosso i valori previsionali Patronato INCA-CGIL Lombardia

16 TABELLA 2 REQUISITI PER L ACCESSO ALLA PENSIONE ANTICIPATA A DECORRERE DAL 2012 Patronato INCA CGIL Lombardia Donne Uomini Periodo di vigenza anni mesi anni mesi In rosso i valori previsionali Patronato INCA-CGIL Lombardia

17 TABELLA 3 REQUISITI PER L ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO A DECORRERE DAL 2012 Patronato INCA CGIL Lombardia Lavoratori con anzianità collocata solo a partire dal 1996 Elevazione del requisito d età dei 70 anni Periodo di validità anni mesi In rosso i valori previsionali Patronato INCA-CGIL Lombardia

18 TABELLA 4 REQUISITI PER L ACCESSO ALLA PENSIONE ANTICIPATA A DECORRERE DAL 2012 Patronato INCA CGIL Lombardia Lavoratori con anzianità collocata solo a partire dal 1996 Elevazione del requisito d età dei 63 anni Periodo di validità anni mesi In rosso i valori previsionali Patronato INCA-CGIL Lombardia

19 TABELLA 5 REQUISITO D'ETÀ PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA IN TOTALIZZAZIONE Patronato INCA CGIL Lombardia Periodo Requisito d'età anni mesi In rosso i valori previsionali Patronato INCA-CGIL Lombardia

20 TABELLA 6 REQUISITO CONTRIBUTIVO PER LA PENSIONE DI ANZIANITÀ IN TOTALIZZAZIONE Patronato INCA CGIL Lombardia Periodo Requisito contributivo anni mesi In rosso i valori previsionali Patronato INCA-CGIL Lombardia

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