REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO

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1 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO Approvato con Delibera della Giunta Provinciale n.122 dell In vigore dal 1 gennaio 2013 Pag. 1 di 6

2 Art. 1 - Avvocatura Provinciale 1. L Avvocatura Provinciale, posta in posizione di staff rispetto al Presidente della Provincia, svolge le proprie funzioni in piena autonomia professionale, senza vincolo di subordinazione gerarchica rispetto ad altro Organo o Ufficio e con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa. 2. Gli atti di gestione relativi all attività dell Avvocatura Provinciale, ivi compresi gli atti di gestione riguardanti il personale ad essa assegnato a titolo di supporto, sono assunti dal Dirigente a tal fine individuato nel Macromodello dell Ente. 3. L Avvocatura Provinciale può, ove ne ravvisi l opportunità, servirsi di periti di parte, scelti preferenzialmente all interno dell organico dell Amministrazione. 4. Nelle ipotesi di vertenze, per le quali la difesa in giudizio è affidata all Avvocatura Provinciale, che siano o debbano essere radicate presso organi giudiziari situati in località diversa da Potenza, l Avvocatura Provinciale può eleggere domicilio presso avvocati esterni. Ar. 2 - Personale dell Avvocatura Provinciale 1. Fanno parte stabilmente ed in via esclusiva dell Avvocatura Provinciale i dipendenti provinciali abilitati ad esercitare la professione legale ed iscritti all elenco speciale annesso all Albo professionale ai sensi dell art. 3, comma 4 lett. b), del R.D.L. 27/11/1933, n All Avvocatura Provinciale si accede attraverso specifico concorso ovvero attraverso procedure di selezione interna tra il personale in possesso dei requisiti. 3. Sono a carico dell Ente il pagamento della tassa annuale di iscrizione all albo nonché le spese per l aggiornamento professionale e per le dotazioni necessarie all espletamento dell attività. 4. L Avvocato che fa parte dell Avvocatura Provinciale, pur assicurando il rispetto degli orari oggetto degli obblighi contrattuali, non è soggetto ai sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Art. 3 Svolgimento funzioni in associazione con altri Enti 1. L Avvocatura Provinciale può svolgere attività di consulenza legale, difesa e rappresentata in giudizio in favore di altri enti, previa stipula di apposite convenzioni, con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli Avvocati da erogare agli stessi attraverso la Provincia. Art. 4 - Rapporti con le strutture dirigenziali della Provincia 1. I Dirigenti forniscono all Avvocatura Provinciale, entro i tempi dalla stessa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti ed ogni elemento utile per l adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio. 2. I Dirigenti sono anche tenuti a fornire gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari per l adempimento delle funzioni dell Avvocatura Provinciale. 3. I Dirigenti possono richiedere per iscritto all Avvocatura Provinciale pareri o consulenza legale su questioni di diritto di carattere generale o di procedura giudiziale. Ai Dirigenti compete di eseguire, con il solo personale assegnato all Ufficio, i procedimenti sanzionatori nonché quelli Pag. 2 di 6

3 per il recupero dei crediti, salvo che per legge non sia richiesta l assistenza di avvocato, dovendo rivolgersi in tal caso all Avvocatura Provinciale dell Ente. 4. La rappresentanza dell Amministrazione davanti agli Uffici di Mediazione spetta al Dirigente competente per materia e può essere delegata a funzionario incaricato di Posizione Organizzativa. 5. L Avvocatura Provinciale segnala, tempestivamente, al Dirigente competente per materia, la necessità di riconoscere i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze. Art. 5 - La rappresentanza e la costituzione in giudizio 1. La rappresentanza dell Ente in giudizio è attribuita al Presidente della Provincia. Il Segretario Generale, o in caso di assenza o impedimento di quest ultimo, il Direttore Generale, se nominato, decide la costituzione in giudizio e la promozione delle liti. Nella materia dei rischi coperti da polizze assicurative con spese legali a carico delle Compagnie, la costituzione in giudizio viene decisa dal Dirigente che gestisce la polizza, con la difesa affidata agli avvocati designati dalle medesime Compagnie di Assicurazione. 2. La costituzione in giudizio è decisa, sentita l Avvocatura Provinciale, sulla base della relazione del Dirigente competente. 3. La difesa è affidata, di norma, agli Avvocati dell Ente, salvo che per le giurisdizioni per le quali non fossero abilitati ovvero per casi particolari da motivare. 4. Quando la legge consente la difesa senza il ministero di avvocato, essa può essere assunta dal Dirigente competente per materia o a suo delegato generale e speciale, ovvero, ove consentito dalla legge, direttamente al Funzionario preposto. Art. 6 - Incarichi esterni 1. L affidamento degli incarichi di patrocinio agli Avvocati esterni viene effettuato, senza necessità di ricorso a procedure comparative, con provvedimento del Dirigente di cui al comma 2 dell art.1, unitamente all impegno di spesa e all approvazione di uno schema di convenzione da stipulare con il professionista, formulato sulla base del presente Regolamento. 2. Il professionista incaricato è tenuto: a) per le cause attive, ad avviare il procedimento entro i termini idonei ad evitare decadenze e prescrizioni; b) a comunicare per iscritto ogni sviluppo saliente del processo trasmettendo copia degli atti compiuti o ricevuti. 3. Il medesimo professionista è altresì tenuto ad operare al fine di ridurre al minimo possibile l esborso dell ente per compensi professionali e spese processuali. A tal fine, nei casi di più parti o di cause distinte ma connesse, fa in modo di conseguire al più presto la riunione dei processi ovvero, comunque, di determinare le condizioni per l applicazione dell onorario unico con le maggiorazioni di legge. 4. In particolare: a) in nessun caso i pareri richiesti in corso di causa danno luogo a compensi aggiuntivi; b) i compensi per le transazioni conclusive di una vertenza per la quale sia stato incardinato un giudizio sono quelli previsti per le transazioni giudiziali anche se stipulate al di fuori del processo; c) in caso di ritardo nei pagamenti, dopo specifica messa in mora, spettano all avvocato i soli interessi legali; Pag. 3 di 6

4 d) per l eventuale contenzioso è competente il Foro di Potenza. 5. Se l incarico è conferito ad una società tra Avvocati o, comunque, in caso di incarico congiunto, è dovuto il compenso spettante ad un solo professionista anche se la prestazione è svolta da più difensori. 6. Gli incarichi per pareri pro veritate devono essere disciplinati da convenzione che contempli il formale accordo preventivo sui compensi, che dovranno essere commisurati all importanza della questione, tenuto conto dei criteri sopra definiti. 7. Il corrispettivo spettante ai professionisti esterni per la difesa dell ente viene determinato all atto del conferimento dell incarico, con riguardo all interesse pubblico coinvolto nel giudizio. A tal fine, si assume quale riferimento il prontuario allegato al presente regolamento, i cui importi possono essere incrementati in riferimento alla specificità della vertenza. Art. 7 - Compensi professionali 1. Per le difese assunte, agli avvocati dipendenti spettano i compensi professionali in caso di conclusione favorevole delle vertenze giudiziarie, nelle quali è parte la Provincia, in qualunque forma il procedimento abbia a concludersi (sentenza, ordinanza, rinuncia) e anche nel caso di provvedimenti non definitivi. 2. La liquidazione è effettuata nella misura delle competenze liquidate dal giudice. 3. Nel caso di provvedimento giudiziale, con compensazione di spese, la liquidazione è effettuata nella misura prevista dall allegato prontuario. 4. In caso di impossibilità di riscossione, a seguito di azione esecutiva, delle spese di lite stabilite e liquidate dal giudice o dall arbitro, agli avvocati spettano i compensi professionali secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo. Nelle more dell espletamento dell azione esecutiva, i compensi professionali saranno anticipati fino all importo previsto al comma In caso di definizione transattiva della controversia, agli avvocati spettano i compensi professionali indicati nell accordo transattivo e corrisposti dalla controparte alla Provincia, gravati dagli oneri accessori connessi. Se la transazione prevede la compensazione delle spese di lite, agli avvocati spettano i compensi professionali di cui al comma 3 per le attività svolte fino alla definizione transattiva della controversia. 6. In caso di provvedimento non definitivo, la liquidazione è effettuata al cinquanta per cento delle spettanze all atto dell emanazione del provvedimento favorevole, il saldo dopo la conseguita definitività dell atto conclusivo del procedimento. 7. Per i procedimenti cautelari avanti al Giudice Ordinario o Amministrativo, il compenso è liquidato all atto dell acquisita definitività del provvedimento conclusivo di tale fase. 8. Nelle cause che si concludano con una condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore al petitum per almeno il 50% o quando intervenga transazione favorevole, in relazione alle pretese di controparte, ossia quando l importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà della domanda, il compenso è calcolato sulla metà del petitum. 9. Al fine di determinare gli importi per l applicazione del prontuario di cui al comma 3: a) nelle cause per risarcimento danni o per il riconoscimento di debito/credito dell Ente per determinare i compensi si assume, quale parametro di riferimento, la classe di valore corrispondente al petitum; b) si fa ricorso, invece, alla classe di valore indeterminato negli altri casi in cui l interesse dell Ente non sia necessariamente correlato all eventuale importo della procedura impugnata (interessi legittimi, come nelle impugnative di atti relativi a procedure di appalto, autorizzative o in materia di pubblico impiego, salvo che non sia richiesto e Pag. 4 di 6

5 quantificato il risarcimento del danno); c) ai fini della determinazione del valore si cumulano soltanto gli interessi, le spese e i danni maturati fino alla proposizione della domanda; d) in caso di domanda riconvenzionale o appello incidentale, per la determinazione del valore non si ha cumulo con la domanda principale; si ha riguardo, invece, al valore della domanda riconvenzionale o incidentale quando autonomamente appartenga a scaglione superiore; e) nei giudizi innanzi al TAR il compenso, unico per l intero procedimento, è aumentato del 20 % in caso di proposizione di motivi aggiunti ad atti invariati e del 40% per motivi aggiunti su atti nuovi. 10. I compensi professionali sono liquidati agli Avvocati dipendenti al lordo degli oneri riflessi. L importo a carico dell Ente per la corresponsione dei compensi derivanti dai giudizi definiti con compensazione di spese non può superare la retribuzione annua contributiva percepita dagli stessi. Gli importi impegnati e non corrisposti nell anno di competenza sono comunque cumulabili ed erogabili in aggiunta agli importi impegnati negli anni successivi. 11. All atto della cessazione dal servizio degli Avvocati dipendenti, sono determinati gli importi maturati ma non ancora liquidabili per le prestazioni rese nei giudizi in corso, per essere quindi pagati al verificarsi dei presupposti. 12. Alla liquidazione dei compensi professionali provvede il Dirigente di cui al comma 2 dell art.1, con proprio provvedimento. 13. I compensi di cui al presente articolo che sono a carico della Provincia, sono prelevati da apposito fondo iscritto sul bilancio annuale di previsione. In caso di incapienza del fondo dell anno di affidamento dell incarico, i compensi possono essere imputati ai fondi degli anni successivi Ove negli atti di cui ai precedenti commi 1 e 6 sia contemplato anche il rimborso delle spese sostenute dall ente, queste sono introitate nel bilancio dalla Provincia. Art. 8 - Pratica forense presso l Avvocatura Provinciale 1. La pratica forense può essere svolta presso l Avvocatura Provinciale per un periodo non superiore alla durata minima prevista dalla legge per l ammissione agli esami di avvocato. Non possono svolgere la pratica forense più di due laureati contemporaneamente. 2. Il praticante viene individuato previo avviso pubblico, sulla base del miglior voto di laurea. In caso di uguale voto, è preferito il miglior voto negli esami individuati nell avviso pubblico. In caso di ulteriore parità, dalla minore età. 3. La pratica può essere interrotta in qualsiasi momento e senza diritto alcuno ad indennizzi. 4. I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare predisposto dall Avvocatura Provinciale contenente le modalità di esercizio del tirocinio. 5. La pratica forense presso l Avvocatura Provinciale non dà diritto ad alcuna preferenza in caso di procedure concorsuali per l assunzioni, in qualsiasi posizione professionale, presso la Provincia. 6. Ai praticanti non viene corrisposto alcun corrispettivo. Art. 9 - Tutela legale amministratori e dipendenti 1. La tutela legale agli amministratori e ai dipendenti è concessa nei casi consentiti, su istanza dell interessato, con l indicazione del legale di fiducia. Pag. 5 di 6

6 2. La Giunta, per gli amministratori, e il Dirigente che gestisce la polizza di tutela legale, per i dipendenti, valutata la ricorrenza dei presupposti richiesti, autorizzano il conferimento dell incarico, con spesa a carico dell Ente, nei limiti del prontuario allegato al presente regolamento, e dispongono l apertura del sinistro nel caso il danno sia assistito da copertura assicurativa. 3. In ogni caso l Amministrazione resta estranea al rapporto tra interessato e professionista, rimanendo obbligata al solo rimborso all amministratore o dipendente della spesa sostenuta e documentata, che non potrà superare quella spettante ad un solo professionista, anche nel caso in cui ne sia stato indicato più di uno. 4. L istanza di rimborso è corredata dal provvedimento finale favorevole e dalla fattura quietanzata, basata su parcella professionale redatta con riferimento a compensi non superiori all importo per il quale è stata autorizzata la spesa, nell atto di assunzione della tutela. 5. In caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte, fino ad un massimo di dieci per cento e, ove le parti siano in misura superiore a dieci, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione ove più cause vengano riunite, dal momento della disposta riunione. Pag. 6 di 6

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