REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO
|
|
- Angelo Elia
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO Approvato con Delibera della Giunta Provinciale n.122 dell In vigore dal 1 gennaio 2013 Pag. 1 di 6
2 Art. 1 - Avvocatura Provinciale 1. L Avvocatura Provinciale, posta in posizione di staff rispetto al Presidente della Provincia, svolge le proprie funzioni in piena autonomia professionale, senza vincolo di subordinazione gerarchica rispetto ad altro Organo o Ufficio e con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa. 2. Gli atti di gestione relativi all attività dell Avvocatura Provinciale, ivi compresi gli atti di gestione riguardanti il personale ad essa assegnato a titolo di supporto, sono assunti dal Dirigente a tal fine individuato nel Macromodello dell Ente. 3. L Avvocatura Provinciale può, ove ne ravvisi l opportunità, servirsi di periti di parte, scelti preferenzialmente all interno dell organico dell Amministrazione. 4. Nelle ipotesi di vertenze, per le quali la difesa in giudizio è affidata all Avvocatura Provinciale, che siano o debbano essere radicate presso organi giudiziari situati in località diversa da Potenza, l Avvocatura Provinciale può eleggere domicilio presso avvocati esterni. Ar. 2 - Personale dell Avvocatura Provinciale 1. Fanno parte stabilmente ed in via esclusiva dell Avvocatura Provinciale i dipendenti provinciali abilitati ad esercitare la professione legale ed iscritti all elenco speciale annesso all Albo professionale ai sensi dell art. 3, comma 4 lett. b), del R.D.L. 27/11/1933, n All Avvocatura Provinciale si accede attraverso specifico concorso ovvero attraverso procedure di selezione interna tra il personale in possesso dei requisiti. 3. Sono a carico dell Ente il pagamento della tassa annuale di iscrizione all albo nonché le spese per l aggiornamento professionale e per le dotazioni necessarie all espletamento dell attività. 4. L Avvocato che fa parte dell Avvocatura Provinciale, pur assicurando il rispetto degli orari oggetto degli obblighi contrattuali, non è soggetto ai sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Art. 3 Svolgimento funzioni in associazione con altri Enti 1. L Avvocatura Provinciale può svolgere attività di consulenza legale, difesa e rappresentata in giudizio in favore di altri enti, previa stipula di apposite convenzioni, con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli Avvocati da erogare agli stessi attraverso la Provincia. Art. 4 - Rapporti con le strutture dirigenziali della Provincia 1. I Dirigenti forniscono all Avvocatura Provinciale, entro i tempi dalla stessa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti ed ogni elemento utile per l adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio. 2. I Dirigenti sono anche tenuti a fornire gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari per l adempimento delle funzioni dell Avvocatura Provinciale. 3. I Dirigenti possono richiedere per iscritto all Avvocatura Provinciale pareri o consulenza legale su questioni di diritto di carattere generale o di procedura giudiziale. Ai Dirigenti compete di eseguire, con il solo personale assegnato all Ufficio, i procedimenti sanzionatori nonché quelli Pag. 2 di 6
3 per il recupero dei crediti, salvo che per legge non sia richiesta l assistenza di avvocato, dovendo rivolgersi in tal caso all Avvocatura Provinciale dell Ente. 4. La rappresentanza dell Amministrazione davanti agli Uffici di Mediazione spetta al Dirigente competente per materia e può essere delegata a funzionario incaricato di Posizione Organizzativa. 5. L Avvocatura Provinciale segnala, tempestivamente, al Dirigente competente per materia, la necessità di riconoscere i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze. Art. 5 - La rappresentanza e la costituzione in giudizio 1. La rappresentanza dell Ente in giudizio è attribuita al Presidente della Provincia. Il Segretario Generale, o in caso di assenza o impedimento di quest ultimo, il Direttore Generale, se nominato, decide la costituzione in giudizio e la promozione delle liti. Nella materia dei rischi coperti da polizze assicurative con spese legali a carico delle Compagnie, la costituzione in giudizio viene decisa dal Dirigente che gestisce la polizza, con la difesa affidata agli avvocati designati dalle medesime Compagnie di Assicurazione. 2. La costituzione in giudizio è decisa, sentita l Avvocatura Provinciale, sulla base della relazione del Dirigente competente. 3. La difesa è affidata, di norma, agli Avvocati dell Ente, salvo che per le giurisdizioni per le quali non fossero abilitati ovvero per casi particolari da motivare. 4. Quando la legge consente la difesa senza il ministero di avvocato, essa può essere assunta dal Dirigente competente per materia o a suo delegato generale e speciale, ovvero, ove consentito dalla legge, direttamente al Funzionario preposto. Art. 6 - Incarichi esterni 1. L affidamento degli incarichi di patrocinio agli Avvocati esterni viene effettuato, senza necessità di ricorso a procedure comparative, con provvedimento del Dirigente di cui al comma 2 dell art.1, unitamente all impegno di spesa e all approvazione di uno schema di convenzione da stipulare con il professionista, formulato sulla base del presente Regolamento. 2. Il professionista incaricato è tenuto: a) per le cause attive, ad avviare il procedimento entro i termini idonei ad evitare decadenze e prescrizioni; b) a comunicare per iscritto ogni sviluppo saliente del processo trasmettendo copia degli atti compiuti o ricevuti. 3. Il medesimo professionista è altresì tenuto ad operare al fine di ridurre al minimo possibile l esborso dell ente per compensi professionali e spese processuali. A tal fine, nei casi di più parti o di cause distinte ma connesse, fa in modo di conseguire al più presto la riunione dei processi ovvero, comunque, di determinare le condizioni per l applicazione dell onorario unico con le maggiorazioni di legge. 4. In particolare: a) in nessun caso i pareri richiesti in corso di causa danno luogo a compensi aggiuntivi; b) i compensi per le transazioni conclusive di una vertenza per la quale sia stato incardinato un giudizio sono quelli previsti per le transazioni giudiziali anche se stipulate al di fuori del processo; c) in caso di ritardo nei pagamenti, dopo specifica messa in mora, spettano all avvocato i soli interessi legali; Pag. 3 di 6
4 d) per l eventuale contenzioso è competente il Foro di Potenza. 5. Se l incarico è conferito ad una società tra Avvocati o, comunque, in caso di incarico congiunto, è dovuto il compenso spettante ad un solo professionista anche se la prestazione è svolta da più difensori. 6. Gli incarichi per pareri pro veritate devono essere disciplinati da convenzione che contempli il formale accordo preventivo sui compensi, che dovranno essere commisurati all importanza della questione, tenuto conto dei criteri sopra definiti. 7. Il corrispettivo spettante ai professionisti esterni per la difesa dell ente viene determinato all atto del conferimento dell incarico, con riguardo all interesse pubblico coinvolto nel giudizio. A tal fine, si assume quale riferimento il prontuario allegato al presente regolamento, i cui importi possono essere incrementati in riferimento alla specificità della vertenza. Art. 7 - Compensi professionali 1. Per le difese assunte, agli avvocati dipendenti spettano i compensi professionali in caso di conclusione favorevole delle vertenze giudiziarie, nelle quali è parte la Provincia, in qualunque forma il procedimento abbia a concludersi (sentenza, ordinanza, rinuncia) e anche nel caso di provvedimenti non definitivi. 2. La liquidazione è effettuata nella misura delle competenze liquidate dal giudice. 3. Nel caso di provvedimento giudiziale, con compensazione di spese, la liquidazione è effettuata nella misura prevista dall allegato prontuario. 4. In caso di impossibilità di riscossione, a seguito di azione esecutiva, delle spese di lite stabilite e liquidate dal giudice o dall arbitro, agli avvocati spettano i compensi professionali secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo. Nelle more dell espletamento dell azione esecutiva, i compensi professionali saranno anticipati fino all importo previsto al comma In caso di definizione transattiva della controversia, agli avvocati spettano i compensi professionali indicati nell accordo transattivo e corrisposti dalla controparte alla Provincia, gravati dagli oneri accessori connessi. Se la transazione prevede la compensazione delle spese di lite, agli avvocati spettano i compensi professionali di cui al comma 3 per le attività svolte fino alla definizione transattiva della controversia. 6. In caso di provvedimento non definitivo, la liquidazione è effettuata al cinquanta per cento delle spettanze all atto dell emanazione del provvedimento favorevole, il saldo dopo la conseguita definitività dell atto conclusivo del procedimento. 7. Per i procedimenti cautelari avanti al Giudice Ordinario o Amministrativo, il compenso è liquidato all atto dell acquisita definitività del provvedimento conclusivo di tale fase. 8. Nelle cause che si concludano con una condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore al petitum per almeno il 50% o quando intervenga transazione favorevole, in relazione alle pretese di controparte, ossia quando l importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà della domanda, il compenso è calcolato sulla metà del petitum. 9. Al fine di determinare gli importi per l applicazione del prontuario di cui al comma 3: a) nelle cause per risarcimento danni o per il riconoscimento di debito/credito dell Ente per determinare i compensi si assume, quale parametro di riferimento, la classe di valore corrispondente al petitum; b) si fa ricorso, invece, alla classe di valore indeterminato negli altri casi in cui l interesse dell Ente non sia necessariamente correlato all eventuale importo della procedura impugnata (interessi legittimi, come nelle impugnative di atti relativi a procedure di appalto, autorizzative o in materia di pubblico impiego, salvo che non sia richiesto e Pag. 4 di 6
5 quantificato il risarcimento del danno); c) ai fini della determinazione del valore si cumulano soltanto gli interessi, le spese e i danni maturati fino alla proposizione della domanda; d) in caso di domanda riconvenzionale o appello incidentale, per la determinazione del valore non si ha cumulo con la domanda principale; si ha riguardo, invece, al valore della domanda riconvenzionale o incidentale quando autonomamente appartenga a scaglione superiore; e) nei giudizi innanzi al TAR il compenso, unico per l intero procedimento, è aumentato del 20 % in caso di proposizione di motivi aggiunti ad atti invariati e del 40% per motivi aggiunti su atti nuovi. 10. I compensi professionali sono liquidati agli Avvocati dipendenti al lordo degli oneri riflessi. L importo a carico dell Ente per la corresponsione dei compensi derivanti dai giudizi definiti con compensazione di spese non può superare la retribuzione annua contributiva percepita dagli stessi. Gli importi impegnati e non corrisposti nell anno di competenza sono comunque cumulabili ed erogabili in aggiunta agli importi impegnati negli anni successivi. 11. All atto della cessazione dal servizio degli Avvocati dipendenti, sono determinati gli importi maturati ma non ancora liquidabili per le prestazioni rese nei giudizi in corso, per essere quindi pagati al verificarsi dei presupposti. 12. Alla liquidazione dei compensi professionali provvede il Dirigente di cui al comma 2 dell art.1, con proprio provvedimento. 13. I compensi di cui al presente articolo che sono a carico della Provincia, sono prelevati da apposito fondo iscritto sul bilancio annuale di previsione. In caso di incapienza del fondo dell anno di affidamento dell incarico, i compensi possono essere imputati ai fondi degli anni successivi Ove negli atti di cui ai precedenti commi 1 e 6 sia contemplato anche il rimborso delle spese sostenute dall ente, queste sono introitate nel bilancio dalla Provincia. Art. 8 - Pratica forense presso l Avvocatura Provinciale 1. La pratica forense può essere svolta presso l Avvocatura Provinciale per un periodo non superiore alla durata minima prevista dalla legge per l ammissione agli esami di avvocato. Non possono svolgere la pratica forense più di due laureati contemporaneamente. 2. Il praticante viene individuato previo avviso pubblico, sulla base del miglior voto di laurea. In caso di uguale voto, è preferito il miglior voto negli esami individuati nell avviso pubblico. In caso di ulteriore parità, dalla minore età. 3. La pratica può essere interrotta in qualsiasi momento e senza diritto alcuno ad indennizzi. 4. I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare predisposto dall Avvocatura Provinciale contenente le modalità di esercizio del tirocinio. 5. La pratica forense presso l Avvocatura Provinciale non dà diritto ad alcuna preferenza in caso di procedure concorsuali per l assunzioni, in qualsiasi posizione professionale, presso la Provincia. 6. Ai praticanti non viene corrisposto alcun corrispettivo. Art. 9 - Tutela legale amministratori e dipendenti 1. La tutela legale agli amministratori e ai dipendenti è concessa nei casi consentiti, su istanza dell interessato, con l indicazione del legale di fiducia. Pag. 5 di 6
6 2. La Giunta, per gli amministratori, e il Dirigente che gestisce la polizza di tutela legale, per i dipendenti, valutata la ricorrenza dei presupposti richiesti, autorizzano il conferimento dell incarico, con spesa a carico dell Ente, nei limiti del prontuario allegato al presente regolamento, e dispongono l apertura del sinistro nel caso il danno sia assistito da copertura assicurativa. 3. In ogni caso l Amministrazione resta estranea al rapporto tra interessato e professionista, rimanendo obbligata al solo rimborso all amministratore o dipendente della spesa sostenuta e documentata, che non potrà superare quella spettante ad un solo professionista, anche nel caso in cui ne sia stato indicato più di uno. 4. L istanza di rimborso è corredata dal provvedimento finale favorevole e dalla fattura quietanzata, basata su parcella professionale redatta con riferimento a compensi non superiori all importo per il quale è stata autorizzata la spesa, nell atto di assunzione della tutela. 5. In caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte, fino ad un massimo di dieci per cento e, ove le parti siano in misura superiore a dieci, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione ove più cause vengano riunite, dal momento della disposta riunione. Pag. 6 di 6
REGOLAMENTO DELL AVVOCATURA DELL E.R.A.P. MARCHE. Art. 1 - Istituzione e compiti.
REGOLAMENTO DELL AVVOCATURA DELL E.R.A.P. MARCHE Art. 1 - Istituzione e compiti. 1. L Avvocatura dell E.R.A.P. MARCHE provvede alla tutela dei diritti e degli interessi dell Ente secondo le norme contenute
DettagliCOMUNE DI RUFFANO REGOLAMENTO COMUNALE DELL UFFICIO CONTENZIOSO
COMUNE DI RUFFANO REGOLAMENTO COMUNALE DELL UFFICIO CONTENZIOSO Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 24 /08/2006 Art. 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina l ordinamento
DettagliPROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO. Disciplina della corresponsione dei compensi professionali
Allegato alla deliberazione della G.P. N. 102 del 19 GIUGNO 2008 PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO Disciplina della corresponsione dei compensi professionali spettanti agli avvocati interni ai sensi dell'art.
DettagliPROVINCIA DI CROTONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL AVVOCATURA PROVINCIALE
PROVINCIA DI CROTONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL AVVOCATURA PROVINCIALE PROVINCIA DI CROTONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL AVVOCATURA PROVINCIALE. SOMMARIO RUBRICA Art. 1 - Oggetto del
DettagliART. 1 OGGETTO ART. 2 COMPITI E FUNZIONI
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO LEGALE DI ATENEO (D.R. N. 293 DEL 8 MAGGIO 2013 COME MODIFICATO DAL D.R. N. 43 DEL 26 GENNAIO 2015) ART. 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento disciplina il
DettagliPROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA denominata LIBERO CONSORZIO COMUNALE REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA denominata LIBERO CONSORZIO COMUNALE REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri
DettagliEDIZIONI ESTREMI ATTO DI DELIBERAZIONE ENTRATA IN VIGORE 1 Rev.0 G.C. n. 145 del 25.10.2006 5.11.2006
Regolamento per il servizio legale RO/038 CITTA DI SANTENA Edizione 2 Revisione 0 NORMAZIONE EDIZIONI ESTREMI ATTO DI DELIBERAZIONE ENTRATA IN VIGORE 1 Rev.0 G.C. n. 145 del 25.10.2006 5.11.2006 2 Rev.0
DettagliCITTA DI CASTELVETRANO REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE
CITTA DI CASTELVETRANO REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE Approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 13 del 18 gennaio 2012 1 Titolo I - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
DettagliCOMUNE DI PARMA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI INCARICHI LEGALI
COMUNE DI PARMA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI INCARICHI LEGALI Approvato con deliberazione n. AC 149/19 del 01.03.2012 del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale REGOLAMENTO PER
DettagliC O M U N E D I VIBO VALENTIA
C O M U N E D I VIBO VALENTIA R E G O L A M E N T O AVVOCATURA CIVICA E DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE ART. 1 E istituito l Ufficio di Avvocatura civica dell Amministrazione
DettagliComune di Striano (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO ALBO
Comune di Striano (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO ALBO ARTICOLO 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento stabilisce
DettagliALLEGATO A Deliberazione di Giunta Comunale del 30 aprile 2015, n. 149
ALLEGATO A Deliberazione di Giunta Comunale del 30 aprile 2015, n. 149 Regolamento dell Avvocatura comunale e disciplina dei compensi professionali per i dipendenti e dirigenti avvocati di cui all art.
DettagliCOMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA C.A.P. 70024 Partita Iva 0036498722 Codice Fiscale 82000970721 PROVINCIA DI BARI REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI AVVOCATI ESTERNI (approvato con deliberazione
DettagliREGOLAMENTO SULL ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
88 REGOLAMENTO SULL ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI L AVVOCATURA COMUNALE APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 424 reg./456 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 04/12/2014 Art. 1
DettagliCOMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA SETTORE AFFARI GENERALI
COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE PROT. 2543 DEL 2/2/2015 l conferimento Il Comune di Bastia Umbra intende procedere per il conferimento degli
DettagliCAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 12.1 Individuazione delle Strutture Semplici e Complesse Nell individuare le strutture complesse di cui all allegato n. 2
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO LEGALE
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO LEGALE Adottato con delibera n. 522 dal C.d.A. in data 26/03/2015 usispa@legalmail.it REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO LEGALE USI SPA ART.1 L'Ufficio
DettagliART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO
REGOLAMENTO PER CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, SPESE DI SPONSORIZZAZIONE, SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA. ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO
DettagliALBO REGIONALE DEI PERITI, DEGLI ISTRUTTORI E DEI DELEGATI TECNICI
L.R. 08 Gennaio 1986, n. 8 Istituzione dell' albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici (1) TITOLO
DettagliCAPITOLO III TARIFFA DEGLI ONORARI E DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AVVOCATI IN MATERIA STRAGIUDIZIALE (CIVILE E PENALE, TRIBUTARIA E AMMINISTRATIVA)
CAPITOLO III TARIFFA DEGLI ONORARI E DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AVVOCATI IN MATERIA STRAGIUDIZIALE (CIVILE E PENALE, TRIBUTARIA E AMMINISTRATIVA) Art. 1 - Criteri generali - 1. Per l assistenza e la
DettagliDISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DELLA PROVINCIA
DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DELLA PROVINCIA Approvata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 3 del 14.1.2013 INDICE: Art. 1 Oggetto della disciplina
DettagliAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI REP. N. 3509 CONTRATTO D OPERA SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE PER COLLABORAZIONE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI REP. N. 3509 CONTRATTO D OPERA SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO E OPERATIVO ALLA PROVINCIA DI CAGLIARI PER ATTIVITA
DettagliORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte
DettagliCOMUNE DI SAVIGNONE Provincia di Genova
COMUNE DI SAVIGNONE Provincia di Genova Regolamento per gli incarichi agli avvocati Art. 1 Disciplina della materia e ammissibilità incarichi Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi
DettagliCONSERVATORIO DI MUSICA «NICCOLÒ PICCINNI» Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
REGOLAMENTO RECANTE MODALITA E CRITERI PER L ATTRIBUZIONE DI ORE DI DIDATTICA AGGIUNTIVA AL PERSONALE DOCENTE VISTA Il Consiglio di Amministrazione la Legge 21.12.1999, n.508; il DPR 28.02.2003, n.132;
Dettagli1. Il presente regolamento ha lo scopo di recepire i principi previsti per le pubbliche amministrazioni in materia di limiti ad alcune tipologie di spesa di cui al comma 2, in esecuzione della deliberazione
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi
1. D: Cosa accade ai COA attualmente in carica? F.A.Q. R: Sono prorogati di diritto sino al 31 Dicembre 2014 (art. 65 co. 2). 2. D: Quali sono le cause di incompatibilità per i Consiglieri del COA e quando
DettagliIstituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
I. R. C. C.S. Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA Rionero in Vulture (PZ) C. R. O. B. 85028 Rionero in Vulture (PZ) Via Padre Pio, 1 P.
DettagliCONDIZIONI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI DIFESA IN GIUDIZIO (CIVILE E PENALE) IN
CONDIZIONI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI DIFESA IN GIUDIZIO (CIVILE E PENALE) IN AMBITO DI RESPONSABILITA PROFESSIONALE MEDICO - SANITARIA DELLE AUSL DI RAVENNA, FORLI, CESENA
DettagliREGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE NELL AMBITO DI PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente Regolamento definisce e disciplina
Dettaglisi rende noto Assistenza e patrocinio di fronte ai Tribunali di Venezia e Rovigo Corte di Appello Cassazione Civile
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL ALBO DEGLI AVVOCATI ESTERNI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE PER IL TRIENNIO 2016 2018. - Visto l art. 7 del D.lgs. n. 165/2001; - Richiamato
DettagliREGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Art. 1: Ambito di applicazione. CAPO 1 Oggetto e soggetti Il presente Regolamento definisce
DettagliCOMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona. Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna
COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna Approvato con D.G.C. n. 104 del 31.07.2008 Modificato con D.G.C. n. 139 del 30.10.2008
DettagliAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del
DettagliAllegato: Contratto di fornitura di servizi
All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di
DettagliART. 1 (finalità ed ambito applicativo)
OGGETTO: Approvazione Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio di ricerca, di consulenze, ovvero ogni altra tipologia di collaborazione autonoma, a soggetti
DettagliAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di REGGIO CALABRIA AVVISO
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di REGGIO CALABRIA AVVISO SELEZIONI DI N 4 PRATICANTI AVVOCATO E N 2 TIROCINANTI PRESSO L UFFICIO AFFARI LEGALI DELLA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di REGGIO CALABRIA L Azienda
DettagliREGOLAMENTO PER GLI STAGE
REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente
DettagliEVENTO CONCLUSIVO Palermo 14 ottobre 2015 - Catania 22 ottobre 2015. Sede Catania 22 ottobre 2015 Palazzo della Cultura - Via Vittorio Emanuele, 127
Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA del 23 marzo 2012 POR FSE 2007 2013 Regione Siciliana Asse VII Capacità Istituzionale Progetto AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE - LINEA COMUNI
DettagliI REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 60
I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 60 3529,1&,$',3$'29$ 1250( 3(5/2692/*,0(172 ',,1&$5,&+, (;75$,67,78=,21$/, '$3$57('(,',3(1'(17, '(//$3529,1&,$ $SSURYDWRFRQ'*3LQGDWDQUHJHPRGLILFDWRFRQ'*3GHO QUHJ , 1 ', &
DettagliCOMUNE DI CAMPOSANO. Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI LEGALI
COMUNE DI CAMPOSANO Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI LEGALI ART.1 Il presente Regolamento disciplina gli incarichi conferiti per l espletamento di attività di assistenza
DettagliSUL TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DA PARTE DEI PRATICANTI AVVOCATI
SUL TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DA PARTE DEI PRATICANTI AVVOCATI L'art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) ha introdotto la possibilità per i laureati in Giurisprudenza
DettagliComune di Baranzate Provincia di Milano
Comune di Baranzate Provincia di Milano Area Segreteria Generale Personale - CED REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI AVVOCATI ESTERNI ALL ENTE Approvato con delibera di Giunta Comunale
DettagliCOMUNE DI VALENZA Provincia di Alessandria. REGOLAMENTO di MOBILITA ESTERNA
COMUNE DI VALENZA Provincia di Alessandria REGOLAMENTO di MOBILITA ESTERNA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto del regolamento TITOLO II MOBILITA ESTERNA Articolo 2 Le assunzioni tramite
DettagliOGGETTO: autorizzazione al rilascio del visto di conformità.
1 Direzione Regionale del Piemonte Settore Servizi e Consulenza Torino, 5 novembre 2009 Ufficio Gestione Tributi All Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili All Ordine dei Consulenti
DettagliRegolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate
Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate (emanato con Decreto del Rettore n. 966 del 23/12/2013) Art. 1 - Norma generale 1. Il presente Regolamento disciplina
DettagliIl procedimento di mediazione
Il procedimento di mediazione 1 Informativa al cliente e procura alle liti (art. 4 D.Lgs. 28/2010, modif. ex art. 84, co. 1, D.L. n. 69/2013, conv., con modif., dalla L. n. 98/2013) INFORMATIVA EX ART.
DettagliCOMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO (Provincia di Savona) Ufficio Segreteria 0182-972210 fax 950695 www.comuneborghetto.gov.it
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO (Provincia di Savona) Ufficio Segreteria 0182-972210 fax 950695 www.comuneborghetto.gov.it Prot. n 4914 AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI PROFESSIONISTI DA
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio Titolo I La Pratica Forense Articolo 1 Il praticante Avvocato regolarmente iscritto nell apposito
DettagliALLEGATO 4 MODALITA APPLICATIVE DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI RAVENNA DI CUI AL COMMA 558 DELLA LEGGE N. 296/2006.
ALLEGATO 4 MODALITA APPLICATIVE DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI RAVENNA DI CUI AL COMMA 558 DELLA LEGGE N. 296/2006. Art. 1 Oggetto. I percorsi di stabilizzazione del personale
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI REGOLAMENTO AVVOCATI ELENCO SPECIALE
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI REGOLAMENTO AVVOCATI ELENCO SPECIALE NAPOLI 2015 Prefazione Con l art. 23 della L. 247/12, istitutiva del nuovo ordinamento forense, viene portato a termine
DettagliASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO
ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DettagliPROFESSIONALITÀ PER L INSTAURAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PRESSO L AZIENDA SPECIALE UFFICIO D AMBITO DELLA PROVINCIA DI CREMONA.
REGOLAMENTO DI SELEZIONE DI PROFESSIONALITÀ PER L INSTAURAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PRESSO L AZIENDA SPECIALE UFFICIO D AMBITO DELLA PROVINCIA DI CREMONA. (Approvato con Delibera del Consiglio
DettagliPRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata
DettagliCOMUNE DI TOIRANO. Provincia di Savona REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO
COMUNE DI TOIRANO Provincia di Savona REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO TITOLO I Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le procedure di acquisto,
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2
DettagliRegolamento di organizzazione dell Avvocatura Civica e della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Rovigo.
Regolamento di organizzazione dell Avvocatura Civica e della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Rovigo. (ex articolo 9 del DL 90/2014, convertito in L. 114/2014 approvato con Deliberazione
Dettagli(facsimile accordo col cliente) CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE Con la presente il sig... nato a... il..., cod. fisc..., residente in...
(facsimile accordo col cliente) CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE Con la presente il sig.... nato a... il..., cod. fisc...., residente in..., via..., n.... in proprio (oppure) quale legale rappresentante
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE RESE DAGLI STUDENTI NELLE ATTIVITA E NEI SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE RESE DAGLI STUDENTI NELLE ATTIVITA E NEI SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO Art. 1 Finalità Il presente Regolamento disciplina
DettagliAGGIORNAMENTO DELL ELENCO DI AVVOCATI PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER IL PATROCINIO LEGALE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
COMUNE DI POLISTENA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA AGGIORNAMENTO DELL ELENCO DI AVVOCATI PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER IL PATROCINIO LEGALE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IL RESPONSABILE
DettagliComune di Villa di Tirano
Comune di Villa di Tirano! "" #$% &' ( CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 1. OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio
DettagliCIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI E DAI CONSIGLIERI COMUNALI.
CITTA DI BARLETTA Medaglia d oro al Valor Militare e al Merito Civile Città della Disfida REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI E DAI CONSIGLIERI
DettagliREGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE
REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 222 DEL 29/11/2011 Articolo 1 Finalità ed ambito applicativo 1. Il presente
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994
DettagliArt. 2 Sezione professionisti legali per attività di domiciliazione e sostituzione in udienza
REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO incarichi di domiciliazione e di sostituzione in udienza per le controversie in cui sia parte l Azienda USL 1 Massa Carrara dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità
DettagliCASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno
DettagliSCHEMA DI CONVENZIONE PER INCARICO LEGALE TRA. - Azienda Territoriale per l Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di
AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LATINA *** SCHEMA DI CONVENZIONE PER INCARICO LEGALE TRA - Azienda Territoriale per l Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia
DettagliOrdine degli Psicologi della Toscana FIRENZE
OPT.odpt_to.REGISTRO UFFICIALE.U.0000793.05-02-2015 Ordine degli Psicologi A tutti i professionisti interessati Oggetto: Avviso pubblico di procedura comparativa per conferimento incarico per consulenze
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO
UNIONE COMUNI ALTO APPENNINO REGGIANO (PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO Approvato dal Consiglio dell'unione in data 22/03/2003 con atto deliberativo n.13 INDICE
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4
DettagliAO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino
Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE DI COORDINATORE SANITARIO E DI ASSISTENTE SOCIALE CRITERI GENERALI (art. 10 c.8
DettagliArt. 2 - Condizioni per il deposito di prestito sociale presso la Cooperativa
REGOLAMENTO DEI PRESTITI SOCIALI Art. 1 - Definizione dei prestiti sociali 1. I depositi in denaro effettuati da soci esclusivamente per il conseguimento dell oggetto sociale con obbligo di rimborso per
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI
CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
DettagliL Azienda Sanitaria Provinciale di Catania intende redigere un elenco di avvocati liberi professionisti dal quale attingere
AVVISO PER LA REDAZIONE DI UN ELENCO AVVOCATI PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA E ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DIFESA IN GIUDIZIO DELL AZIENDA SANITA- RIA PROVINCIALE DI CATANIA, NONCHE PER LA
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliREGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO
Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento
DettagliIII COMMISSIONE TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO MAGGIO 2010
III COMMISSIONE TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 69, 72, 75
Dettaglicarta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)
carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento
DettagliIL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;
OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto
DettagliCittà di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale
Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014
DettagliREGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DELL UNIONE DELLE CURIE SARDE.1 - Soggetti obbligati Avvocati iscritti all Albo e praticanti dalla data di abilitazione al patrocino..2 - Decorrenza
DettagliPROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO SULL ORGANIZZAZIONE, L ATTIVITA E LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DEL SERVIZIO AVVOCATURA
PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO SULL ORGANIZZAZIONE, L ATTIVITA E LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DEL SERVIZIO AVVOCATURA Adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione
DettagliCITTA DI BARLETTA Settore Servizi Istituzionali Servizi Demografici
CITTA DI BARLETTA Settore Servizi Istituzionali Servizi Demografici REGOLAMENTO COMUNALE PER L ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI (Approvato con deliberazione consiliare
DettagliORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA REGOLAMENTO PER LA EMISSIONE DEI PARERI SULLE PARCELLE PROFESSIONALI ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA REGOLAMENTO PER LA EMISSIONE DEI PARERI
DettagliL Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese
ALLEGATO 1 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA tra L Associazione Pistoia Futura Laboratorio per la Programmazione Strategica della Provincia di Pistoia, con sede in Pistoia Piazza San
DettagliIL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo
DettagliTARIFFA PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E DEGLI ASSISTENTI SOCIALI SPECIALISTI
TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E DEGLI ASSISTENTI SOCIALI SPECIALISTI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Contenuto della tariffa 1. La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità
DettagliAREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI
AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI Determinazione nr. 1945 Trieste 20/06/2014 Proposta nr. 609 Del 20/06/2014 Oggetto: 10/CC/14 Provincia di Trieste/ Comitato per
DettagliSCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI ESINE, CIVIDATE CAMUNO, BERZO INFERIORE, OSSIMO E LOZIO.
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI ESINE, CIVIDATE CAMUNO, BERZO INFERIORE, OSSIMO E LOZIO. P R E M E S S O - che l art.17, comma 77, della Legge 15.05.1997
DettagliRegolamento disciplinante la richiesta, l esame, l opinamento e il rilascio dei pareri di congruità
Regolamento disciplinante la richiesta, l esame, l opinamento e il rilascio dei pareri di congruità dei compensi indicati nelle parcelle presentate per la loro approvazione all Ordine degli Avvocati di
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI, DELL ASSICURAZIONE DEI CONSIGLIERI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI.
Fondazione Caorle Città dello Sport Via Roma, 26 30021 CAORLE (VE) tel 0421.219264 fax 0421.219302 F o n d a z i o n e P.IVA/C.F. 03923230274 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI, DELL ASSICURAZIONE
DettagliArt. 1 Oggetto e affidamento del servizio di tesoreria
Allegato B REGOLAMENTO SERVIZIO TESORERIA Art. 1 Oggetto e affidamento del servizio di tesoreria 1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riflettenti la gestione finanziaria
DettagliCOMUNE DI CUNEO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRATTI E PERSONALE
COMUNE DI CUNEO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRATTI E PERSONALE N. Proposta 875 del 13/06/2014 OGGETTO: RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PROMOSSO DALLA INVESTIRE IMMOBILIARE
DettagliTrentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2012 In vigore dal 22 dicembre 2012
Dettagli2. SOGGETTI BENEFICIARI
ALLEGATO A CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PER PROGETTI INERENTI LE TEMATICHE DEFINITE DAL PIANO REGIONALE ANNUALE DEL DIRITTO ALLO STUDIO 1. CRITERI
DettagliIPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI
IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI Infermiere Professionale. NELLA FORMA LIBERO-PROFESSIONALE CON
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO PER ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ALLA RICERCA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO PER ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ALLA RICERCA Art. 1 - Finalità e oggetto 1.1 Il presente regolamento
Dettagli