PI UNIVERSITÀ POPOLARE SAN TOMMASO - CAMPUS SICILIA Provvedimento n

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1 PI UNIVERSITÀ POPOLARE SAN TOMMASO - CAMPUS SICILIA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 febbraio 2008; SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca; VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, sostituito dal Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato con delibera dell Autorità pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007; VISTA la propria delibera del 21 agosto 2007, con la quale l Autorità ha disposto la sospensione provvisoria del messaggio diffuso dall Università Popolare San Tommaso D Aquino - Campus Sicilia sul sito internet VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. RICHIESTA DI INTERVENTO Con richiesta di intervento pervenuta in data 6 luglio 2007, integrata in data 30 luglio 2007 con l identificazione dell operatore pubblicitario, un associazione di concorrenti ha segnalato la presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario diffuso attraverso il sito internet in data 26 giugno 2007, rilevazione delle ore dell Università Popolare San Tommaso Campus Sicilia, riguardanti i corsi per Terapisti della riabilitazione. Con richiesta di intervento, pervenuta in data 3 agosto 2007, il Ministero della Salute - Direzione Generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie ha segnalato la presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario diffuso attraverso il sito internet in data 30 luglio 2007, rilevazione delle ore dell Università Popolare San Tommaso Campus Sicilia, riguardanti i corsi per Terapisti della riabilitazione. Nelle richieste di intervento si evidenzia che nelle pagine del sito dedicate ai corsi per terapisti della riabilitazione in più parti si afferma che il titolo di terapista della riabilitazione è praticamente equipollente a quello di fisioterapista in questo modo inducendo in errore i consumatori in quanto, in realtà, il terapista della riabilitazione non è una professione sanitaria ed il relativo titolo non è in alcun modo equipollente a quello di Fisioterapista o di altra professione sanitaria. II. MESSAGGIO Il sito denominato si compone di più pagine, aprendo le quali, attraverso link collegati, è possibile acquisire informazioni sulle attività della Università Popolare San Tommaso D Aquino - Campus Sicilia, nonché, attraverso un apposito link, ottenere informazioni sull Università Popolare San Tommaso D Aquino, riferimento nazionale. In particolare, nelle pagine del messaggio sono descritte le attività svolte dall università, i singoli corsi, la durata degli stessi e le modalità di svolgimento, nonché i riconoscimenti e le equipollenze degli stessi. Nella pagina dedicata ai terapisti della riabilitazione si legge: Internet in data 26 giugno 2007 e 30 luglio 2007, costituito dalla presentazione del Corso per terapista della riabilitazione in cui si legge, tra l'altro, "Il fisioterapista o terapista della riabilitazione (titolo di studio praticamente equipollente a quello di fisioterapista) è quell'operatore sanitario che, dopo diagnosi e prescrizione medica, applica terapie riabilitative su pazienti che presentano, a causa di patologie congenite o acquisite di vario tipo... II Fisioterapista/Terapista della Riabilitazione svolge la sua attività presso vari reparti ospedalieri, nelle cliniche, nelle Case di Cura e di Riposo, negli Istituti di Riabilitazione, nei Centri, negli Ambulatori e negli Studi di Riabilitazione pubblici e privati, nelle Società Sportive, sul territorio a domicilio del paziente. Le sue competenze professionali gli permettono, inoltre, di mettersi a disposizione, per consulenze, dei più svariati settori del lavoro, quali l'ufficio, la scuola, la fabbrica. Responsabilità e compiti specifici del Fisioterapista/Terapista della riabilitazione sono stabiliti dal D.L. n. 741/94, "profilo professionale del fisioterapista"... Oltre all'ottenimento di 120 crediti formativi funzionali nell'ottica del conseguimento della laurea in Fisiokinesiologia, verrà conseguito il diploma universitario di Terapista della Riabilitazione. Il titolo è equipollente a quello di Fisioterapista come specificato: -dall'articolo 4, della legge 573/96, per il quale i titoli abilitanti all'esercizio della professione sono il D.U. previsto dall'articolo 2 del D.M. 741/94, il D.U. di cui alla legge n. 341/90, i titoli di studio rilasciati a conclusione dei corsi autorizzati ai sensi delle precedenti normative; - dall'articolo 4 della legge 42/99 che dichiara equipollenti ai nuovi D.0 i D. U. rilasciati ai sensi della legge 341/90 (precedentemente citata), nonché i diplomi e gli attestati che abbiano permesso per legge l'esercizio dell'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo e i titoli che siano previsti dalla normativa concorsuale per il personale del sistema sanitario nazionale per l'accesso al Profilo professionale [...]".

2 III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI In data 7 agosto 2007 è stato comunicato al segnalante e alla società Officinae S.r.l. e alla Fondazione Università Popolare San Tommaso, in qualità di operatori pubblicitari, l avvio del procedimento, precisando che l eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, in relazione alle caratteristiche dell attività pubblicizzata, ai titoli e qualifiche conseguibili con la stessa nonché all eventuale rilevanza delle omissioni informative ivi contenute. IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alle società Officinae S.r.l. e alla Fondazione Università Popolare San Tommaso, in qualità di operatori pubblicitari, ai sensi dell articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti: la natura dell attività svolta dalla Fondazione Università Popolare San Tommaso, specificando in particolare se la stessa goda di un qualche riconoscimento o accreditamento da parte delle istituzione italiane, allegando in caso affermativo la relativa documentazione; la natura dell attività svolta dall Università Popolare San Tommaso Campus Sicilia, specificando in particolare se la stessa goda di un qualche riconoscimento o accreditamento da parte delle istituzione italiane, allegando in caso affermativo la relativa documentazione; le caratteristiche e la durata dei corsi di studio pubblicizzati; la validità in Italia dei titoli per terapista della riabilitazione, conseguiti presso l Università Popolare San Tommaso Campus Sicilia, al termine dei corsi. Inoltre, al fine di disporre di elementi utili ad una più puntuale valutazione del messaggio segnalato, è stato richiesto all operatore di fornire informazioni in merito alla programmazione pubblicitaria dei messaggi oggetto della richiesta di intervento, precisando luoghi e tempi di diffusione. Con memoria pervenuta in data 6 settembre 2007 la Fondazione Università Popolare San Tommaso, ha affermato, in sintesi, quanto segue: il contenuto e la sostanza del messaggio segnalato sono imputabili esclusivamente alla società Officinae S.r.l., amministratore del sito la quale ha provveduto ad oscurare il sito stesso in attesa di verificare se il messaggio integrasse gli estremi di una pubblicità ingannevole o confusoria; l esercizio delle attività svolte dalla Fondazione non necessita di particolari riconoscimenti o accreditamenti da parte di istituzioni italiane; il messaggio divulgato dalla società Officinae S.r.l. è una fedele riproduzione di quanto divulgato da altri enti. In particolare, il messaggi oggetto di contestazione è stato divulgato anche nella pagine web e di tale pagina viene allegata la riproduzione fotostatica. In allegato alle propria memoria, la Fondazione Università Popolare San Tommaso ha fornito copia dello proprio statuto. Con comunicazione del 21 settembre 2007, inviata per conoscenza a quest Autorità, la Fondazione Università Popolare San Tommaso ha diffidato la società Officinae S.r.l. affinché questa provveda ad ottemperate a quanto imposto dal provvedimento di sospensione provvisoria, deliberato da quest Autorità in data 21 agosto In data 16 novembre 2007 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n V. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso via internet, in data 14 dicembre 2007 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Con il parere pervenuto in data 18 gennaio 2008, l Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che il contenuto del messaggio viola gli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo. n. 206/05, in quanto idoneo ad indurre in errore le persone le persone alle quali è rivolto o da esso raggiunte in ordine alle caratteristiche e ai risultati dell'attività pubblicizzata, lasciando intendere, contrariamente al vero, che terapista della riabilitazione sia sinonimo di fisioterapista e che il titolo conseguibile al termine del corso sia a tutti gli effetti equipollente al diploma universitario per fisioterapista, e, a causa della sua ingannevolezza, pare suscettibile di pregiudicare il comportamento economico ai sensi dell articolo 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, dei suoi destinatari, inducendoli all'adesione all'offerta formativa sulla base di una erronea percezione dei suoi contenuti e del titolo conseguibile al termine del relativo percorso. Infatti il messaggio de quo, relativo al corso per terapista della riabilitazione, nella persistente e reiterata evidenziazione della sua corrispondenza alla formazione per fisioterapista e nella affermazione di una equipollenza al diploma universitario di fisioterapista del titolo rilasciato al termine del percorso formativo, è in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori, determinandoli alla adesione all'offerta pubblicizzata sulla base di un presupposto erroneo sul titolo conseguibile al termine del corso pubblicizzato.

3 VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE a) Questioni preliminari Si rileva che la valutazione della fattispecie in esame è effettuata ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n Con riferimento al messaggio riportato sul sito internet la Fondazione Università Popolare San Tommaso, tramite le proprie memorie, ha fatto presente che la stessa non può essere qualificata come operatore pubblicitario nel procedimento de quo, in quanto risulterebbe estranea alla formulazione del messaggio pubblicitario, la cui realizzazione sarebbe da ricondurre all esclusiva responsabilità di Officinae S.r.l. Dal canto loro, questi ultimi non hanno presentato alcuna memoria difensiva. Al riguardo, tuttavia, si ritiene che il concetto di operatore pubblicitario, nell ambito delle figure di committente, autore e coautore del messaggio, possa ricomprendere anche i soggetti che hanno partecipato alla programmazione e confezionamento della comunicazione pubblicitaria e che risultano avere un interesse immediato alla sua diffusione, alla luce dei benefici derivanti dal messaggio stesso. Nel caso di specie, va osservato che oltre agli elementi grafici che ingenerano nei destinatari l affidamento di una compartecipazione della Fondazione con il campus siciliano, quali, in particolare, la presenza del logo che contraddistingue l Università Popolare, il link con il sito ufficiale della stessa ( presente nel sito, nonché l indicazione in calce ad ogni pagine web della denominazione Università Popolare San Tommaso, gli elementi emersi nel corso del procedimento, forniti dal Nucleo Speciale della Guardia di Finanza, hanno evidenziato che esiste un rapporto di collaborazione nella predisposizione del sito, tra il domain name e il domain name Alla luce delle considerazioni sopra esposte, destinatari della presente decisione devono essere considerati la società Officinae S.r.l. e la Fondazione Università Popolare San Tommaso, in quanto qualificabili come operatori pubblicitari ai sensi dell articolo 20, lettera d), del citato Codice del Consumo. b) Quadro giuridico Il messaggio, oggetto di contestazione, prospetta la possibilità di conseguire, al termine degli studi triennali, il titolo di Terapista della Riabilitazione, presentando lo stesso come praticamente equipollente e, successivamente, come equipollente a quello di Fisioterapista. In ottica di armonizzazione con la normativa comunitaria, il sistema formativo delle professioni sanitarie ha subito importanti cambiamenti, finalizzati a rendere la formazione dei professionisti sempre più mirata e qualificata, attraverso l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 517/93, che ha in parte modificato il Decreto Legislativo n. 502/92. L'obiettivo perseguito dal legislatore è stato quello di elevare il livello della formazione attraverso corsi universitari strutturati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, abbandonando il vetusto sistema di corsi organizzati a livello regionale. Sono stati inoltre previsti ulteriori livelli di specializzazione (lauree specialistiche, master di primo e secondo livello). In linea con il citato intento, il Ministero della Salute, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 502/92, ha individuato con propri D.M. ventidue professioni sanitarie per le quali, di concerto con i competenti Organi, sono stati attivati i relativi corsi di laurea. Per quanto riguarda il caso di specie, la professione di Terapista della riabilitazione esisteva prima che, con il D.M. 14 settembre 1994, n. 741, fosse individuata e normata la figura professionale del Fisioterapista. Individuata detta figura, il Ministero, con il D.M. 27 luglio 2000, ha voluto individuare quei titoli che, conseguiti in precedenza, erano da considerarsi equipollenti a quello di Fisioterapista. Fra questi titoli vi è anche quello di Terapista della riabilitazione conseguito antecedentemente all'entrata in vigore delle norme da ultimo citate. Di conseguenza, fatta salva quest'ultima fattispecie, la professione sanitaria di Terapista della riabilitazione non è più contemplata tra le professioni sanitarie e non trova peraltro riscontro nel vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto sanità se non con riferimento ai vecchi titoli. c) Valutazione del messaggio Il messaggio oggetto di valutazione deve ritenersi ingannevole nella parte in cui viene indicata la seguente espressione Il titolo è equipollente a quello di Fisioterapista. Come, infatti, ricostruito nel quadro giuridico ed emerso dalle risultanze istruttorie non sussiste alcuna equipollenza tra il titolo relativo al corso pubblicizzato ed il diploma universitario, conseguito a seguito di un iscrizione e frequenza presso un università. I corsi pubblicizzati, dunque, non sono in realtà idonei al conseguimento di titoli atti a consentire l esercizio della professione di fisioterapista, professione che, ai sensi dell articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo n. 502/92, deve essere considerata una professione sanitaria, per svolgere la quale è necessario ottenere un diploma di livello universitario. Atteso, dunque, che il messaggio lascia intendere, contrariamente al vero, che i corsi in esso pubblicizzati e i titoli ottenibili ad esito degli stessi possano consentire di esercitare la professione di fisioterapista, il messaggio risulta idoneo a trarre in inganno i consumatori.

4 Alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, può pertanto concludersi, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che il messaggio in esame è idoneo a trarre in errore i destinatari in relazione alla validità del titolo di terapista della riabilitazione ed in particolare alla sua equipollenza con quello di livello universitario e potendo per questo motivo pregiudicarne il comportamento economico. VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE Ai sensi dell articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, con la decisione che accoglie il ricorso, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di specie infatti, la condotta è stata posta in essere prima del 21 settembre 2007, data di entrata in vigore dei medesimi Decreti Legislativi n. 145/07 e n. 146/07. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo. n. 206/05 nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. In particolare, con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto delle modalità di diffusione del messaggio; trattandosi di un messaggio diffuso via internet è infatti suscettibile di aver raggiunto un cospicuo numero di consumatori. Inoltre, per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, il messaggio risulta essere stato diffuso per tre mesi - dal mese di giugno 2007 al mese di agosto 2007, integrando una violazione di media durata. Pertanto, in ragione della gravità e della durata, si ritiene di irrogare sia alla società Officinae S.r.l. che alla Fondazione Università Popolare San Tommaso D Aquino, rispettivamente, una sanzione pecuniaria nella misura di (dodicimilacento euro). RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi pubblicitari in esame siano idonei a indurre in errore i consumatori in ordine alle in relazione alla validità del titolo di terapista della riabilitazione ed in particolare alla sua equipollenza con quello di livello universitario e potendo per questo motivo pregiudicarne il comportamento economico ai sensi dell articolo 21 del Decreto Legislativo n. 206/05 nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146; DELIBERA a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società Officinae S.r.l. e dalla Fondazione Università Popolare San Tommaso D Aquino, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettera a), del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146 e ne vieta l ulteriore diffusione; b) che alla società Officinae S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di (dodicimilacento euro); c) che alla Fondazione Università Popolare San Tommaso D Aquino sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di (dodicimilacento euro). Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell'articolo 27, comma 12 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

5 Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell articolo 27, comma 13, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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