1. Il licenziamento collettivo prima della modifica dell art.24 della L.223/91: nozione e ambito di applicazione.

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1 DOTT. SABRINA PAGANI - PARTNER AVV. ROBERTO RESPINTI - PARTNER Milano, 4 Dicembre 2014 Licenziamenti collettivi e Dirigenti: novità in vigore dal (Legge 30 Ottobre 2014 n. 161 che estende l applicazione della L.223/91 anche ai dirigenti). Il 25 novembre 2014 è entrata in vigore la Legge 30 Ottobre 2014 n. 161 recante Disposizioni per l adempimento degli obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione europea Legge europea 2013-bis, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 261 del , con la quale lo Stato italiano ha recepito quanto statuito in materia di licenziamenti collettivi dalla Corte di Giustizia Europea. Come noto la disciplina fino ad ora vigente prevedeva la facoltà del datore di lavoro al termine della procedura di licenziamento collettivo (conclusa con accordo o senza accordo sindacale) di licenziare gli operai, gli impiegati ed i quadri, escludendo pertanto i dirigenti dall intera disciplina sui licenziamenti collettivi (Legge 223/91, art. 4 comma 9). La Corte di Giustizia Europea con sentenza n 596/12 del 13 Febbraio u.s. ha contestato allo Stato italiano la non corretta applicazione di quanto previsto dalla Direttiva n. 95/59/CE secondo cui le norme comunitarie in tema di licenziamento collettivo trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori, ivi compresi i dirigenti. Conseguentemente il legislatore italiano ha dato attuazione alla sentenza comunitaria mediante la modifica dell art. 24, L. 223/91 in materia di licenziamenti collettivi, estendendone la disciplina anche ai Dirigenti. Premesso un sintetico riepilogo del contesto in cui si colloca la novità, illustriamo il nuovo quadro normativo e le conseguenze operative derivanti dalla nuova disciplina. 1. Il licenziamento collettivo prima della modifica dell art.24 della L.223/91: nozione e ambito di applicazione. Come noto nel nostro ordinamento giuridico la nozione di licenziamento collettivo e il suo ambito di applicazione sono previsti dall art. 24, comma 1 della Legge 223 del che prevede che le disposizioni di legge sulla procedura di mobilità trovino applicazione: - alle imprese che occupino più di quindici dipendenti (ora la norma indica anche espressamente compresi i dirigenti ) - e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, o che intendano cessare l attività, - intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell ambito del territorio di una stessa provincia VIALE TUNISIA MILANO - TEL FAX consulenza@studiopagani.com - C.F. - P.I.:

2 e che tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione di attività. La medesima L.223/91 regola inoltre tutti gli aspetti inerenti il licenziamento collettivo (procedura sindacale, criteri per il licenziamento dei lavoratori, adempimenti, etc.). La Corte di Giustizia Europea ha dichiarato che tali disposizioni della normativa italiana risultavano in contrasto con la finalità della Direttiva n. 98/59/Ce, che è quella di garantire a tutti i lavoratori un adeguata protezione, precisando che la nozione di lavoratori in essa contenuta non è suscettibile di modifica e/o diversa interpretazione da parte degli Stati membri, ma deve avere una dimensione comunitaria ed essere definita in base a criteri oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro, con la conseguenza che non può ritenersi esclusa dalla disciplina in materia di licenziamento collettivo la categoria dei dirigenti. 2. Gli effetti della sentenza della CCGE: la nuova disciplina del licenziamento collettivo applicabile anche ai Dirigenti prevista dalla L.223/91. Il recepimento da parte dello Stato italiano di quanto previsto nella sentenza della Corte di Giustizia Europea è avvenuto mediante la modifica dell art. 24 L. 223/91 sostanzialmente in tre ambiti: 2.1 Ambito di applicazione: inclusione dei dirigenti nel computo La nuova normativa include anche i dirigenti nell organico aziendale utile: - sia ai fini del superamento della soglia dei 15 dipendenti, condizione questa comportante l applicazione delle norme in tema di licenziamento collettivo, qualora l Azienda intenda effettuare almeno 5 licenziamenti nell arco di 120 giorni; - sia ai fini del superamento della soglia dei 5 lavoratori da licenziare nell arco dei 120 giorni. 2.2 Procedura per la dichiarazione di mobilità Qualora l Azienda sia intenzionata a licenziare nell arco di 120 giorni almeno 5 lavoratori, e fra questi siano compresi anche dei Dirigenti, la comunicazione di avvio della procedura di mobilità dovrà essere inviata non solo alle OO.SS. e alle eventuali rappresentanze sindacali aziendali dei lavoratori non dirigenti, ma anche a quelle dei dirigenti, che potranno pertanto effettuare il confronto con l Azienda mediante appositi incontri. A nostro avviso è presumibile che le rispettive OO.SS. chiederanno di effettuare dei tavoli di confronto con l Azienda separati per il personale dirigente e per il personale non dirigente. 2.3 Criteri di scelta In recepimento della sentenza della Corte di Giustizia Europea, viene estesa anche ai dirigenti la disciplina contenuta nell art. 4 comma 9 della L. 223/91 in merito alla puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta previsti dalla L.223/91 per l individuazione dei lavoratori da licenziare al termine della procedura, che come noto in assenza di accordo sindacale per la chiusura della procedura che preveda criteri alternativi e/o complementari a quelli indicati dalla legge sono i tre indicati dall art. 5, ossia: - anzianità (aziendale); - carichi di famiglia; - esigenze tecnico-produttive e organizzative aziendali. da applicarsi in concorso fra loro. 2

3 2.4 Regime sanzionatorio All art. 24 L. 223/91 è stato aggiunto il comma 1 quinques, che introduce uno specifico regime sanzionatorio per le ipotesi di collocamento in mobilità del dirigente avvenuto senza l osservanza della procedura di licenziamento collettivo oppure in violazione dei criteri di scelta. La sanzione consiste nel pagamento di un indennità compresa fra 12 e 24 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell indennità contenuta nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro dirigenziale. Si tratta quindi di una sanzione autonoma per i Dirigenti solo di carattere economico e senza alcuna ipotesi di eventuale reintegrazione nel posto di lavoro. In merito al rinvio contenuto nella nuova norma di legge alla contrattazione collettiva sopra riportato, al momento - in assenza di diverse autorevoli interpretazioni - riteniamo che la corretta lettura sistematica sia la seguente: - la sanzione applicabile in materia di licenziamento del dirigente al termine di una procedura di licenziamento collettivo (per vizi di procedura o per violazione dei criteri di scelta) prevista dalla legge è un indennità compresa fra 12 e 24 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto; - qualora i contratti o accordi collettivi dei dirigenti contengano diverse previsioni sulla misura dell indennità, troveranno applicazione queste anziché la previsione di legge; - allo stato attuale i CCNL Dirigenti contengono disposizioni solo in relazione alle sanzioni applicabili in caso di licenziamento individuale (indennità supplementare), non collettivo (inevitabilmente, essendo stati stipulati in un contesto di legge che non prevedeva il licenziamento del dirigente nell ambito di una procedura collettiva); - conseguentemente i futuri Accordi di rinnovo dei CCNL Dirigenti potranno introdurre previsioni sulla misura dell indennità spettante in caso di licenziamento collettivo diverse dal criterio di legge; - fino ad allora risulta applicabile solo il criterio di legge (12 24 mensilità). Una diversa interpretazione della nuova norma nel senso della applicazione dei criteri già oggi previsti dai contratti o accordi collettivi dei dirigenti (per i licenziamenti individuali) anche ai licenziamenti avvenuti al termine di una procedura di mobilità per licenziamento collettivo, a nostro avviso non risulterebbe conforme alla stessa norma di legge che consente l intervento della contrattazione collettiva solo in relazione alla misura dell indennità, ma che non si presta ad una lettura tale da legittimare l automatica applicazione di trattamenti già in vigore ante novella legislativa per i licenziamenti individuali anche ai (nuovi) licenziamenti collettivi dei dirigenti. In considerazione del nuovo contesto di legge, è plausibile ritenere che i futuri Accordi di rinnovo dei CCNL Dirigenti, che interverranno successivamente all entrata in vigore delle modifiche apportate dalla Legge europea 2013-bis all art. 24 L. 223/91, prevederanno una specifica sanzione economica da applicare alle ipotesi di licenziamento ingiustificato intimato nei confronti di un dirigente al termine di una procedura di licenziamento collettivo, eventualmente anche secondo i medesimi criteri e misure già oggi previsti dai CCNL Dirigenti per i licenziamenti individuali. 3

4 3. Procedura di mobilità, Dirigenti e Inps. Le modifiche introdotte nella normativa in materia di licenziamento collettivo e procedura di mobilità inclusiva dei dirigenti riguardano tutti gli aspetti sopra riportati, ma non invece gli aspetti che riguardano i trattamenti Inps e i relativi adempimenti nei confronti dell Istituto previdenziale. Continueranno quindi a non trovare applicazione nei confronti dei dirigenti le norme contenute nella L. 223/91 in tema di: - contributo di ingresso che l azienda deve versare all INPS al momento dell avvio della procedura di licenziamento collettivo: in tal caso, per il personale con qualifica dirigenziale dichiarato in esubero, l azienda verserà all INPS il contributo una tantum di licenziamento, mentre il contributo di ingresso ex art. 4 comma 3 L. 223/91 dovrà essere versato solo in relazione ai lavoratori in esubero aventi qualifica di Operaio, Impiegato e Quadro; - iscrizione nelle liste di mobilità: all esito di una procedura di licenziamento collettivo l azienda non dovrà iscrivere i dirigenti nelle liste, come invece è tenuta a fare per il personale non dirigente; - trattamento previdenziale per i dirigenti: i dirigenti licenziati al termine di una procedura di mobilità beneficeranno del medesimo trattamento già oggi previsto per il licenziamento individuale, avendo quindi diritto a percepire solo l ASPI (ex indennità di disoccupazione ) ma non l indennità di mobilità. *** Licenziamento collettivo e procedura obbligatoria di conciliazione introdotta dalla L. 92/2012 (Riforma Fornero) per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo: una recente importante conferma del Tribunale di Milano. In occasione del tema trattato, segnaliamo che il Tribunale di Milano con Ordinanza del u.s. ha affermato che le richieste di conciliazione formulate per più di 4 lavoratori nell arco di 120 giorni, riconducibili alla medesima necessità organizzativa, determinano l illegittimità dei licenziamenti individuali eventualmente intimati dopo aver esperito (senza esito positivo) la procedura di conciliazione, con conseguente condanna del datore di lavoro non alla sanzione economica prevista dall art. 18 L. 300/70 per le ipotesi di licenziamento viziato da mero difetto procedurale (risarcimento del danno in una misura compresa fra 12 e 24 mensilità), bensì alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, sanzione questa che è prevista per le ipotesi di licenziamento intimato in violazione dei criteri di scelta previsti dall art. 5 L. 223/91 nell ambito del licenziamento collettivo. Il Tribunale di Milano ha infatti precisato che sia nell art. 24 della L. 223/91 e sia nell art. 7 L. 604/66 come modificato dalla L. 92/2012, viene attribuita rilevanza alla dichiarata intenzione di licenziare e non al numero effettivo dei licenziamenti che verrà effettuato al termine della relativa procedura; ciò pertanto in linea con quanto indicato dal costante orientamento della Corte di Cassazione secondo cui (...) al fine dell osservanza delle procedure previste dalla L. 223/91, rileva l intenzione di effettuare almeno cinque licenziamenti nell arco di 120 giorni, mentre resta irrilevante che il numero dei licenziamenti attuati a conclusione delle procedure medesime sia inferiore. (cfr. Cass. n /10 e n /11). 4

5 Peraltro l Ordinanza del Tribunale di Milano risulta altresì in linea con quanto era già stato indicato anche dal Ministero del Lavoro con la Circolare interpretativa n. 3/2013 sulla procedura di conciliazione obbligatoria ex L. 92/2012 secondo cui nel caso in cui la Direzione Territoriale del Lavoro si accorga che il datore di lavoro ha chiesto più di 4 tentativi di conciliazione per i medesimi motivi deve ritenere non ammissibile la procedura, invitando il datore di lavoro ad attivare quella di riduzione collettiva di Personale prevista dalla L. 223/91. Restiamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti sugli argomenti trattati e Vi salutiamo cordialmente. Roberto Respinti 5

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