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1 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: X XXXX XXX /Aton Communication Italia XXX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente Assenti: Presiede: Sandro Vannini Segretario: Luciano Moretti Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricato della redazione del presente atto Allegati N. 0

2 Il COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI VISTI: - la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"; - la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13; - il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche ; - la Delibera Agcom n. 179/03/CSP Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modifiche e integrazioni; - la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni; - la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori ; - la Delibera Agcom n. 276/13/CONS Approvazione delle Linee Guida relative all attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche ; - la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l art. 30, e il Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10); - l Accordo quadro tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008; - la Convenzione per l esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l art. 4, comma 1, lett. e); - l istanza n. 192 del 7 marzo 2013 con cui la la società X XXXX XXX (di seguito, per brevità X XXXX) chiedeva l intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Aton Communication Italia XXX (di seguito, per brevità, Aton) ai sensi dell art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A; - la nota del 7 marzo 2013 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi dell articolo 15 del summenzionato Regolamento, l avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia e la successiva comunicazione del 31 gennaio 2014 con cui ha invitato le parti stesse a presentarsi all udienza per la discussione della controversia in data 5 marzo 2014; 2/6

3 UDITA la sola parte istante nella suindicata udienza, vista l assenza dell operatore Aton Communication Italia XXX ; ESAMINATO pertanto il relativo verbale di udienza, con il quale ci si riservava di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la res controversa; ESAMINATI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: 1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie. La società istante in data 16 febbraio 2011 sottoscriveva un contratto con Aton avente ad oggetto l attivazione del servizio ADSL e telefonia fissa con fornitura di un centralino Voipvoce. Secondo quanto riportato dalla X XXXX, le linee telefoniche collegate al servizio ADSL fornito dalla società convenuta presentavano diversi malfunzionamenti; nonostante più interventi da parte di tecnici inviati da Aton, i problemi persistevano fino al mese di maggio 2012, quando chiedeva la migrazione delle linee verso la società Telecom Italia con contratto in data 3 maggio Anche dopo la migrazione, le linee hanno presentato dei malfunzionamenti; il centralino fornito da Aton, inoltre, non sarebbe compatibile con il servizio fornito dal gestore Telecom Italia. In data 11 febbraio 2013 parte istante esperiva il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale del 26 febbraio 2013 attestante il fallimento dello stesso, stante la mancata adesione da parte di Aton. Con l istanza di definizione della controversia la società X XXXX ha chiesto: 1) Di non dover pagare le bollette emesse da marzo 2012 a maggio 2012 da Aton; 2) La restituzione delle rate pagate per il centralino voipvoce ; 3) Il risarcimento dei danni subiti, pari ad euro 5.000,00. In data 24 giugno 2013, la società Aton ha fatto pervenire una propria memoria difensiva con la quale rilevava di non aver ricevuto notizia della comunicazione di avvio del procedimento se non in seguito al ricevimento di una del CoReCom, datata 11 giugno 2013, inviata alla casella PEC dell operatore e da quest ultimo ricevuta in data 19 giugno 2013, contenente una prima fissazione dell udienza di discussione per il 26 giugno 2013, ed eccepiva la mancanza del termine minimo di preavviso (15 giorni) previsto dal Regolamento allegato alla delibera 173/07/CONS per la comunicazione dell udienza di conciliazione. In data 5 marzo 2014, la società Aton ha fatto pervenire una propria memoria difensiva, con la quale contestava di non aver ricevuto l avviso di convocazione delle parti ai sensi dell art. 8 del Regolamento allegato alla delibera 173/07/CONS e, quindi, eccepiva il difetto dell esperimento del tentativo di conciliazione. 2. Valutazioni in ordine al caso in esame. La vicenda oggetto della presente controversia si incentra sui malfunzionamenti riscontrati sulle linee oggetto del contratto sottoscritto con la società Aton e sulla debenza, o meno, delle fatture relative al 3/6

4 periodo marzo 2012 maggio 2012 e delle rate versate per il centralino Voipvoce fornito dal gestore Aton. In via preliminare si rileva che: - Le eccezioni formulate dalla società Aton circa la mancata comunicazione dell avvio del procedimento di definizione e circa il mancato esperimento, nei suoi confronti, del tentativo obbligatorio di conciliazione data la mancata comunicazione della convocazione delle parti ai sensi dell art. 8 del Regolamento allegato alla delibera 173/07/CONS, sono prive di fondamento. Difatti, è acquisita al fascicolo la prova dell avvenuta comunicazione, tramite posta elettronica certificata, dell avvio del procedimento di definizione della controversia. La relativa è stata inviata dal CoReCom alla società Aton a mezzo PEC in data 7 marzo 2013; vi è ricevuta di accettazione del 7 marzo 2013 e ricevuta di avvenuta consegna del 7 marzo Pertanto, eventuali eccezioni circa il mancato, corretto esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, come eventuali osservazioni sul merito del contendere, avrebbero dovuto essere contenute nelle memorie difensive che la società Aton avrebbe dovuto depositare entro il 6 aprile Non risulta pervenuta al CoReCom alcuna memoria dell operatore convenuto entro tale termine perentorio e, di conseguenza, le note del 24 giugno 2013 e del 5 marzo 2014 devono ritenersi tardive e, come tali, inammissibili. - Con riferimento alla domanda formulata dalla società istante in sede di formulario GU14 di risarcimento del danno per il disagio arrecato, si ricorda che, ai sensi dell art. 19, comma 4, del Regolamento, l oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell Autorità. Esclusa pertanto ogni pronuncia risarcitoria, la domanda de qua dovrà essere, in questa sede, correttamente interpretata, in base al criterio di efficienza e ragionevolezza dell azione amministrativa, quale domanda di condanna del gestore al pagamento di un indennizzo in relazione agli inadempimenti che venissero accertati. Nel merito: Sul malfunzionamento del servizio prestato dall operatore Aton in relazione alle linee oggetto del formulario GU14, deve rilevarsi come la società istante dimostri di aver subito un disservizio. Risultano prodotte, difatti, numerose missive indirizzate alla società Aton, sia relative all anno 2011, che relative all anno 2012, contenenti richieste di intervento per i disservizi presentati dalla linea ADSL sulla quale si appoggiavano tutte le numerazioni dedicate al servizio voce attivate a mezzo tecnologia voip. La società istante ha prodotto, inoltre, numerosi verbali di intervento tecnico della società XXXXX, incaricata dalla società Aton di verificare lo stato dei malfunzionamenti. Infine, è prodotta anche una missiva del 27 aprile 2012 della società Aton che conferma la presenza di disservizi sulla linea ADSL. In via generale - secondo quanto disposto dalla Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni di cui all allegato A alla Delibera Agcom n. 179/03/CSP - allorquando l utente, in caso di malfunzionamento di un servizio di comunicazione elettronica, non può pienamente godere, con le modalità prescelte, del servizio promesso e acquistato e l operatore non risolve la situazione nel rispetto dei termini previsti dal contratto, nonché dalla normativa sugli standard di qualità, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per il periodo di disservizio, a meno che l operatore non dimostri che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile, secondo il disposto dell art c.c. In questi casi, peraltro, il gestore deve anche fornire la prova di aver adeguatamente informato l utente delle difficoltà incontrate nella soluzione del disservizio. Nell ipotesi in esame, l operatore Aton non ha fornito alcuna dimostrazione di aver adempiuto alle obbligazioni sullo stesso gravanti in virtù del contratto sottoscritto. Si evidenzia, pertanto, una 4/6

5 responsabilità in capo al gestore convenuto, cui consegue il diritto, per la parte istante, di ottenere il pagamento di un indennizzo per il parziale funzionamento del servizio. Con riferimento al periodo indennizzabile, si ritiene di individuare il dies a quo nel giorno 23 giugno 2011, data in cui è intervenuta, per la prima volta, la ditta XXXXX per cercare di ovviare al disservizio e, quindi, primo momento in cui è stata accertata la presenza del disservizio stesso, e il dies ad quem nel giorno 3 maggio 2012, data in cui l istante dà atto della sottoscrizione di un nuovo contratto con Telecom Italia XXX e della gestione, da parte di quest ultimo operatore, delle linee della società X XXXX. La società istante lamenta la circostanza che il malfunzionamento del servizio sia perdurato anche successivamente al passaggio in Telecom Italia; tuttavia, eventuali problematiche successive alla data di migrazione non potranno essere addebitate alla società Aton, che formalmente, nel periodo indicato, non aveva più alcun contratto in essere, circa il servizio di fonia, con la parte istante, né la gestione delle numerazioni. Come già accennato, la tecnologia di cui la società X XXXX avrebbe dovuto usufruire prevedeva l attivazione di diverse linee telefoniche tramite tecnologia voip, tutte collegate al servizio ADSL fornito dalla convenuta Aton. Si ritiene, pertanto, di applicare l indennizzo solamente per il predetto servizio ADSL. Per il calcolo dell indennizzo, si applica l art. 5, comma 2, dell Allegato A della Delibera 73/11/CONS, che, nel caso di irregolare o discontinua erogazione del servizio che non comporti la completa interruzione del servizio, o di mancato rispetto degli standard qualitativi stabiliti nella carta dei servizi di ciascun operatore, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad euro 2,50 per ogni giorno di malfunzionamento. L art. 12, comma 2, della Delibera prevede la duplicazione dell indennizzo laddove riguardi una linea di tipo affari. Pertanto, la misura dell indennizzo spettante è pari all importo di euro 1.575,00 (euro 2,50 x 2 x 315 giorni di malfunzionamento). Non dovrà essere disposto, al contrario, l annullamento delle fatture relative al periodo marzo 2012 maggio 2012, stante l utilizzo, seppur parziale, del servizio prestato dalla società Aton; né saranno dovuti rimborsi per l apparecchiatura centralino, stante l utilizzo dello stesso e la presenza di un regolare contratto di acquisto, essendo del tutto irrilevante la circostanza che sia incompatibile con la tipologia contrattuale cui la società istante ha aderito con il gestore Telecom. Si ritiene, infine, proporzionale ed equo liquidare a favore dell istante la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell art. 19 del Regolamento. CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto; VISTI la relazione istruttoria redatta dall Avv. Benedetta Cappelli in attuazione del contratto sottoscritto in data 16 ottobre 2014 e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente, Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento; UDITA l illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 6 febbraio 2015; Con voti unanimi 5/6

6 D E L I B E R A in parziale accoglimento dell istanza avanzata in data 7 marzo 2013 dell istanza avanzata dalla società X XXXX XXX nei confronti di Aton Communication Italia XXX, che l operatore provveda alla corresponsione, mediante assegno o bonifico bancario: 1) dell importo di euro 1.575,00 a titolo di indennizzo per il malfunzionamento del servizio; 2) della somma di euro 100,00 a titolo di spese di procedura ex art. 19 delibera 173/07/CONS. La somma così determinata a titolo di indennizzo di cui al precedente punto 1) dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell istanza di risoluzione della controversia. E fatta salva la possibilità per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale maggior danno subito, come previsto dall art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A. Ai sensi dell art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell Autorità ai sensi dell art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003. L operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. Il Segretario Luciano Moretti Il Presidente Sandro Vannini 6/6

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