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5 Salerno, 17 ottobre 2014 Tavola rotonda Dalla potestà alla responsabilità genitoriale : diritti e doveri di figli e genitori L influenza del sistema familiare nella risposta educativa Mi prendo cura di te L abbraccio, di Tiziana Rinaldi, pittrice genovese, nel rappresentare il limite massimo di avvicinamento ad una persona che ne conservi inviolata l identità fisica, quale condizione di perenne equilibrio instabile, simboleggia la cura e la presenza mentale (Sono qui con la testa e col cuore, ti ascolto) e la necessità di costante autocontrollo (Ti rispetto comunque, non intendo soverchiarti neanche a fin di bene), le quali devono accompagnare tutti i soggetti coinvolti in un contesto così delicato come il diritto minorile. Abstract Con la legge n.219/12 il processo di parificazione dei figli - iniziato con la riforma del diritto di famiglia del 1975 e proseguito, in tema di affidamento condiviso, con la legge n.54 del è stato portato a compimento nel Febbraio del 2014: la riforma stabilisce che tutti i figli hanno lo stesso status giuridico, con eguali diritti ed uguali doveri, così prendendo atto che quello della famiglia legittima, fondata sul matrimonio, non costituisce più l unico modello di convivenza familiare riconosciuto dal legislatore. Tutte le disposizioni di legge ove si faceva riferimento ai termini figli legittimi o naturali sono dunque ora sostituite dalla parola figli. Conseguentemente, nel codice civile e nella legislazione italiana in genere, la parola figlio non tollera più specificazioni, qualificazioni ed attributi di sorta. 5

6 Nei media e nella letteratura non specialistica non è però stato dato il giusto rilievo che dal punto di vista sistematico, la riforma ha variato anche l'architettura codicistica: il Titolo IX del libro I del codice civile non è più intitolato Della potestà dei genitori, bensì Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio 1. I Diritti e doveri del figlio Il nuovo art. 315 bis c.c., in linea con le convenzioni internazionali e comunitarie (cui il legislatore italiano si era finora sottratto 1) ha dunque attribuito una maggior centralità al ruolo del minore sia all interno del processo (conferendogli maggiori possibilità di ascolto ) sia nella relazione con i genitori (implementando il concetto di responsabilità genitoriale). L art. 315 bis c.c., che si configura come uno statuto di diritti fondamentali e di doveri del figlio, dedica i primi tre commi all elencazione dei diritti del figlio ed il successivo quarto comma al dovere dello stesso di rispettare i genitori, di contribuire al mantenimento della famiglia, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze ed al proprie reddito, finché convive con essa. Il figlio nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali, delle sue aspirazioni, ha dunque diritto di: 1. essere mantenuto 2. essere educato 3. essere istruito 4. essere assistito moralmente 5. crescere in famiglia 6. mantenere rapporti significativi con i parenti 7. essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, se ha compiuto 12 anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento La formulazione della disposizione in esame richiama il dettato dell'art. 30 della Costituzione e dell'art. 147 c.c., evidenziandone il cambio di prospettiva: i diritti del figlio non si desumono in via indiretta dai corrispondenti doveri dei genitori, ma sono enunciati positivamente ed in modo esplicito. 1 Cfr. art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea che riconosce ai figli minori il diritto alla protezione ed alle cure necessarie per il loro benessere, la libertà di esprimere la propria opinione che sarà presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e maturità - il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo che ciò sia contrario al suo interesse 6

7 Tali diritti permangono, in forza del nuovo art. 337 ter, I comma, c.c., anche in caso di separazione personale tra i genitori, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e di cessazione della convivenza tra i genitori non coniugati (art. 337 bis, c.c., introdotto dall art. 55, D. lgs , n. 154). La riforma ha aggiunto opportunamente il diritto del minore a ricevere dai genitori l assistenza morale, aggiunta questa opportuna perché la responsabilità genitoriale si ispira proprio al concetto ed alla funzione di cura del figlio ovvero ad un rapporto relazionale genitore - figlio che guarda alle peculiarità di ogni singolo caso concreto, all interessamento sollecito e premuroso che spinge a provvedere direttamente alle esigenze di una persona e che si collega al diritto del minore a crescere e ad essere curato nell ambito della propria famiglia. Il dovere di cura richiede necessariamente un rapporto diretto tra genitori e figli : si parla infatti di doveri personalissimi ed infungibili che non possono essere trasferiti né interamente delegati a terzi e che sussistono fino a quando i figli non raggiungono un determinato livello di autonomia In dottrina è stato sostenuto, ponendo l'accento sulla posizione giuridica soggettiva del minore, il diritto del minore stesso all'amore, ossia a ricevere quell affetto di cui la persona minore di età non può fare a meno nel tempo della sua formazione. Si rammenta a tal proposito che la Dichiarazione dei diritti del Fanciullo, adottata dall Assemblea Generale delle Nazioni Unite il , afferma testualmente che amore e comprensione sono necessari per uno sviluppo armonioso della propria personalità e che pertanto il fanciullo deve, per quanto possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera di affetto e di sicurezza materiale e morale (principio sesto, Dichiarazione dei diritti del Fanciullo, ). Il diritto del minore a crescere in famiglia enfatizza maggiormente le responsabilità familiari estendendole non solo ai genitori, bensi anche a coloro che, sul piano sociale, vengono ad assumersi le funzioni sociali. Il diritto del minore a mantenere rapporti significativi con i parenti - previsto, oltre che nel secondo comma dell art. 315 bis, anche nel nuovo articolo 337 ter. c.c2 - si applica, per espressa previsione 2 il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di con-servare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale 7

8 dell art. 337 bis, c.c., a tutti i casi di disgregazione familiare. Il diritto del minore a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e gli altri parenti, trova riscontro nell analogo diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dal nuovo art. 317 bis, così come sostituito dall art. 43, D. lgs , n. 154 Quanto al diritto di ascolto del minore il terzo comma della norma in commento sancisce il diritto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimen-o, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano Il diritto all ascolto, in considerazione della sua collocazione sistematica tra i diritti del figlio di cui alla norma in esame deve essere inteso come un proprio diritto del figlio ad essere ascoltato nella relazione genitori figli e, dunque, non solo da parte dell autorità giudiziaria nei procedimenti che lo riguardano. 2. La responsabilità genitoriale La riforma ha sostituito il termine potestà con quello di responsabilità genitoriale. La modifica non è di poco conto: il concetto di potestà presuppone etimologicamente un soggetto in posizione di supremazia rispetto ad un altro, ad esso sottoposto, invece il termine responsabilità genitoriale evidenzia maggiormente il profilo del munus ossia del dovere dei genitori di curare la crescita, l istruzione e l educazione dei figli. Il termine <potesta> riporta in effetti all idea di una forte supremazia dei genitori e di una altrettanto forte subordinazione dei figli mentre il termine responsabilità pone i soggetti della relazione genitori-figli su di un piano paritario, con un richiamo espresso ai diritti e doveri reciproci che caratterizzano detta relazione 3. I rapporti genitori-figli non devono più, dunque, essere considerati avendo riguardo solo al punto di vista dei genitori, ma occorre porre in risalto il superiore interesse dei figli minori e valorizzare la relazione genitori-figli. Per effetto della nuova concezione del rapporto genitori-figli, questo cessa di essere incentrato sul potere dell adulto nei confronti del minore e sulla corrispondente situazione di soggezione del figlio, e rinviene il proprio nucleo fondamentale nell impegno che i genitori devono assumere nei confronti del figlio, sicché la 3 Nella Relazione conclusiva della Commissione per lo studio e l approfondimento di questioni giuridiche afferenti la famiglia e l elaborazione di proposte di modifica alle relativa disciplina del 4 marzo 2013(cd Commissione Bianca) si evidenzia a tal fine espressamente (pag. 15 ss) che la nozione di responsabilità genitoriale è stata introdotta in considerazione dell evoluzione socioculturale, prima che giuridica, dei rapporti tra genitori e figli. La nozione di responsabilità genitoriale, presente da tempo in numerosi strumenti internazionali, è quella che meglio definisce i contenuti dell impegno genitoriale, non più da considerare come una potestà sul figlio minore, ma come una assunzione di responsabilità da parte dei genitori nei confronti del figlio. 8

9 potestà diviene strumento per la realizzazione del dovere genitoriale di educazione, formazione e realizzazione degli interessi della prole. La responsabilità genitoriale indica dunque una categoria più ampia della potestà perché può proseguire anche dopo il raggiungimento della maggiore età, come ad esempio nel caso di obbligo di mantenimento verso il figlio maggiorenne che non sia economicamente indipendente senza sua colpa. Inoltre, come già osservato, la responsabilità genitoriale si ispira al concetto ed alla funzione di cura del figlio e quindi ad un rapporto relazionale genitore-figlio che guarda alle peculiarità di ogni singolo caso concreto 4. E stata aggiunta inoltre la precisazione che i genitori devono stabilire di comune accordo la residenza abituale del minore e mantenuta la possibilità per i genitori di ricorrere al giudice in caso di contrasto su questioni di particolare importanza. 3. I doveri verso i figli I doveri nei confronti dei figli devono essere adempiuti «nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall art. 315-bis.». e, dunque, in forza di tale precisazione, questi doveri devono essere esercitati nel rispetto della personalità del minore. Tali doveri gravano su tutti i genitori (siano essi sposati o no) nonché sui genitori adottivi, sia nel caso di adozione ordinaria sia nel caso di adozione in casi particolari (art. 48, L , n. 184 come modificata dalla L n. 149) 5. Per effetto del richiamo all art. 315 bis c.c., a tali doveri occorre ora aggiungere il dovere di ascoltarli e di consentire loro di mantenere rapporti significativi con i parenti. Occorre dunque tener conto dell opinione del minore per il compimento di scelte nel suo interesse non più solo imposte, ma anche condivise 6. La Convenzione di New York del 1989, ratificata dall Italia con legge 176/91, riconosce al minore moltissimi diritti: libertà di manifestazione del pensiero, di coscienza, di religione, di libertà e segretezza della corrispondenza, di associazione, di riunione, di diritto alla privacy, al riposo, al tempo libero, al gioco, 4 la nuova disposizione pur mantenendo la regola dell accordo tra i genitori con riguardo all esercizio della responsabilità genitoriale e specificato che i genitori devono tener conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, ha eliminato il riferimento alla maggiore età o all emancipazione 5 I doveri dei genitori nei confronti dei figli sono considerati, oltre che obbligazioni morali, veri obblighi giuridici, dato che il minore, privo di assistenza morale e materiale, viene dichiarato in stato di abbandono e può essere adottato. 6 La Corte Costituzionale già nella sentenza n.957 del 6 ottobre 1988 aveva affermato che l art. 147 c.c. è fortemente indicativo di come il potere discrezionale dei genitori sui figli stia progressivamente riducendosi in rapporto al progressivo accrescersi dell autonomia e del peso della volontà del minore. 9

10 nonchè un fondamentale diritto connesso all autoderminazione del minore, quale quello di ascolto previsto nell art. 12. L art. 12 della Convenzione di New York ha prodotto un muta-mento di prospettiva nella concezione dei diritti dei minori: lo stabilire che il diritto del minore di <esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo devono essere prese debitamente in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità> presuppone infatti che l adulto consideri i modi di pensare del minore (che diventa un suo interlocutore) e tenga in considerazione le sue opinioni, le sue esperienze Nella successiva Convenzione europea sull esercizio dei diritti dei bambini, ratificata in Italia con. Legge 77/2003 gli artt. 3e 6 hanno meglio precisato il contenuto del diritto all ascolto disponendo il diritto del minore, nei procedimenti che lo riguardano, di ricevere informazioni pertinenti, di essere consultato ed esprimere la propria opinione, di essere informato sulle possibili conseguenze delle aspirazioni da lui manifestate e delle possibili conseguenze di ogni decisione. E ben vero che esprimere la propria opinione non equivale a far valere la propria volontà, ma l opinione è sicuramente veicolo della volontà. Gli studi neo-cognitivisti sulle capacità cognitive, adattive e comunicative del bambino hanno peraltro evidenziato come quest ultimo sin da piccolo sia competente a interagire attivamente con il mondo intorno a lui, contribuendo alla costruzione del suo rapporto con gli adulti. La comprensione di quanto lo circonda e la competenza che acquisirà varia a seconda della disponibilità mostrata dall adulto a interagire con lui e il grado di partecipazione dipenderà dall età o meglio dall età in cui l adulto ritiene che egli sia in grado di partecipare attivamente alle situazioni e le sappia correttamente interpretare. 10

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