FOCUS MENSILE FISCALITA IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

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1 20 MARZO 1 FOCUS MENSILE FISCALITA IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI Esame dell agevolazione alla luce anche dei chiarimenti contenuti nella circolare dell Agenzia delle Entrate n.5/e/ Torino, 20 marzo Relatori: Guido Berardo Commercialista Silvia Ferraro - Commercialista Andrea Gippone - Commercialista

2 20 MARZO 2 RIFERIMENTO NORMATIVO Il credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi è stato introdotto dall articolo 18 del Decreto Legge n.91 del 24/06/2014 (il cosiddetto decreto Sviluppo ), pubblicato nella G.U. n. 144 del 24 giugno Successivamente il D.L. è stato convertito, con modifiche, dalla Legge n. 116 dell 11 agosto In data 19 febbraio, l Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 5/E recante disposizioni circa l art.18 del D.L. 91/, convertito con modifiche dalla L. 116/2014.

3 3 CONTENUTO DELLA NORMA L articolo 18 del D.L. 91/2014, convertito dalla L.116/2014, attribuisce ai soggetti titolari di reddito d impresa un credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale, effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 e sino al 30 giugno.

4 4 CONTENUTO DELLA NORMA Gli investimenti da prendere in considerazione sono solo quelli di importo non inferiore ai euro ed il credito d imposta deve essere calcolato nella misura del 15% dell eccedenza di spese sostenute rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella stessa divisione ATECO 2007 effettuati nei cinque periodi d imposta precedenti, con esclusione dal calcolo del periodo nel quale sono stati effettuati i maggiori investimenti.

5 5 SOGGETTI BENEFICIARI Ai sensi del comma 1 dell art.18 del D.L. 91/2014, l agevolazione spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito d impresa, indipendentemente dalla natura giuridica (compresi quindi gli enti non commerciali, limitatamente allo svolgimento di attività commerciale). Inoltre la circolare chiarisce che possono essere beneficiarie sia le imprese residenti, sia le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

6 6 SOGGETTI BENEFICIARI Ulteriore specifica viene fornita dal comma 5 dell art. 18 D.L.91/2014, in riferimento ai soggetti titolari di attività industriali a rischio incidenti sul lavoro, così come individuate dal D.Lgs. n.334 del 17/08/1999, e modificato dal D.Lgs. N.238 del 21/09/2005: essi possono godere del credito d imposta solo se è documentato l adempimento degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel decreto stesso. In particolare è l Allegato I del D.Lgs. Che fissa le quantità minime di sostanze pericolose, oltre le quali occorre redigere il documento di prevenzione incidenti.

7 7 OGGETTO DELL INVESTIMENTO I beni agevolabili devono possedere le seguenti caratteristiche: 1. Devono essere nuovi; 2. Devono rientrare nella divisione 28 della tabella ATECO 2007; 3. Devono essere strumentali; 4. Devono essere di importo minimo di euro

8 8 REQUISITO DELLA NOVITA La normativa precisa che gli investimenti devono essere effettuati in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature (vedi prec. Circolare 44/E del 27/10/2009), pertanto l agevolazione non spetta per i beni che a qualunque titolo risultano essere già stati utilizzati. Fanno unicamente eccezione (ed anche questa è una precisazione ereditata dalla precedente circolare) i beni esposti negli show room ed utilizzati al solo scopo dimostrativo.

9 9 DIVISIONE 28 TABELLA ATECO 2007 Al fine di godere dell agevolazione è necessario che i beni oggetto di investimento rientrino in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO 2007, a nulla rilevando invece il «codice attività» ai fini IVA del soggetto cedente. La circolare precisa altresì che i beni strumentali rientranti nella divisione 28 sono agevolabili anche se non sono destinati ad un funzionamento autonomo, ma inseriti in impianti e strutture più complesse.

10 10 DIVISIONE 28 TABELLA ATECO 2007 sezione C ATTIVITA MANIFATTURIERE divisione 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 28.1FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE 28.2FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE 28.3FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA 28.4FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI 28.9FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI

11 11 DIVISIONE 28 TABELLA ATECO 2007 Nel caso in cui l investimento riguardi un bene «complesso», ossia composto da beni rientranti nella divisione 28 e altri beni non rientranti nella stessa divisione, purché questi ultimi siano asserviti al funzionamento del bene principale rientrante nella divisione 28, allora anche il costo di questi ultimi è agevolabile (è il caso ad esempio dei computer e programmi software necessari per il funzionamento dei macchinari e apparecchiature agevolabili).

12 12 REQUISITO DELLA STRUMENTALITA I beni acquistati devono essere strumentali all attività esercitata dall impresa, nel senso che deve trattarsi di beni di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumentali nel ciclo di produzione dell impresa stessa (quindi sono esclusi i beni merce). Circa la strumentalità, la circolare precisa che l uso può essere sia diretto da parte dell impresa, sia «indiretto», nel senso che il bene può essere concesso in uso a terzi, purché questi soggetti li destinino ad un uso diretto nel proprio ciclo di produzione, in un legame strettamente funzionale all esigenza di produzione dell impresa beneficiaria.

13 13 IMPORTO MINIMO Il comma 3 dell art. 18 D.L.91/2014 precisa che non sono agevolabili gli investimenti di importo unitario inferiore a euro. La circolare in merito a ciò, specifica che il limite di euro deve essere verificato in relazione a ciascun progetto di investimento e non ai singoli beni che lo compongono; a tal fine, oltre al costo dei beni che compongono il progetto, rilevano anche gli oneri accessori di diretta imputazione (ad esempio il trasporto ed il montaggio e l eventuale iva indetraibile, novità questa rispetto alla precedente edizione). In caso di costruzione in economia, occorre fare riferimento al costo complessivo del bene realizzato.

14 14 MODALITA DI ACQUISTO Sono agevolabili sia gli acquisti di beni effettuati da terzi, che la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto (calcolato con il metodo del SAL). Circa le modalità di acquisto ammissibili, oltre all acquisizione in proprietà, è ammessa anche quella effettuata mediante contratto di leasing, con beneficio a favore dell utilizzatore (in tal caso rileva il costo sostenuto dal concedente. L agevolazione spetta altresì (come precisato dalla circolare 44/E del 2009 cui la circolare 5/E del rimanda) nel caso in cui la società di leasing realizza, in appalto, il bene da concedere in locazione.

15 15 AMBITO TEMPORALE Rilevano gli investimenti effettuati dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore della norma) al 30 giungo. L imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell agevolazione segue le regole generali della competenza, così come previste dall articolo 109, commi 1 e 2 del TUIR. A tal proposito si precisa che le spese si considerano sostenute alla data di consegna o spedizione, ovvero, se successiva, alla data in cui si verifica il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale.

16 16 DETERMINAZIONE DELL AGEVOLAZIONE L art. 18, al comma 1, specifica che l agevolazione consiste in un credito d imposta, calcolato nella misura del 15% dell eccedenza di spese sostenute rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, sostenuti nei cinque periodi precedenti, con esclusione di quello nel quale gli investimenti sono stati maggiori.

17 17 PERIODO DEGLI INVESTIMENTI La circolare 5/E del precisa che si debba ritenere che il beneficio maturi in relazione agli investimenti effettuati in due periodi di imposta: quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. per gli investimenti realizzati nel 2014, e a quello successivo per gli investimenti effettuati nel. I periodi di imposta da prendere in considerazione rimangono sempre i cinque precedenti, anche qualora il soggetto in uno dei periodi interessati dal calcolo della media non ha effettuato investimenti.

18 18 PERIODO DEGLI INVESTIMENTI Nel caso di imprese costituite da meno di cinque anni, verrà preso in considerazione un numero di esercizi d imposta inferiore, sempre comunque mantenendo la possibilità di escludere il periodo nel quale sono stati realizzati i maggiori investimenti. Nel caso specifico poi di imprese costituite dopo l entrata in vigore del D.L., il credito d imposta si applica in relazione al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d imposta.

19 19 UTILIZZO DEL CREDITO D IMPOSTA Il comma 4 dell art.18 del D.L. stabilisce che il credito d imposta va ripartito ed utilizzato in compensazione, in tre rate annuali di pari importo, a partire dal 1 gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti (quindi per gli investimenti effettuati nel 2014, dal 1 gennaio 2016 e sino al 2018 compreso, per quelli effettuati nel, dal 1 gennaio 2017 e sino al 2019 compreso).

20 20 UTILIZZO DEL CREDITO D IMPOSTA Nel caso particolare in cui non sia possibile utilizzare tutta nell anno la quota di credito d imposta per incapienza, la parte non utilizzata viene rinviata all esercizio successivo. Inoltre, sempre il comma 4, precisa che il credito d imposta non è soggetto ad alcun limite di utilizzo (né per quanto riguarda i limiti di cui al co.53 dell art.1 Legge n.244/2007 dei euro, e nemmeno per il limite generale di cui all art.34 Legge n.388/2000 dei euro).

21 21 UTILIZZO DEL CREDITO D IMPOSTA Infine, la circolare 5/E del precisa che non si applica nemmeno la preclusione di cui all art.53 del D.L. 31/05/2010 n.78, che prevede il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a euro.

22 22 ASPETTI FISCALI Il comma 4 dell art.18 D.L. 91/2014 prevede che il credito d imposta non concorre alla formazione del reddito, comprese le relative addizionali regionali e comunali e nemmeno ai fini irap. Non rileva neanche nella determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d impresa (articolo 61 del TUIR). Ai fini dichiarativi, lo stesso deve essere riportato nel quadro RU del modello dichiarativo, sia dell anno in cui il credito d imposta è maturato, sia in quelli successivi sino ad esaurimento del suo utilizzo.

23 23 ESEMPI Caso 1: investimenti effettuati: anno 2014: anno 2013: 0 anno 2012: anno 2011: anno 2010: anno 2009: Anno da escludere: 2010; per anno 2012 investimento pari a 0 Totale investimenti : Valore della media: /4= Valore dell eccedenza: = Credito d imposta: x 15%= 8.887,50 Quota annua compensabile dal 2016: 2.962,50/anno

24 24 ESEMPI Caso 2: investimenti effettuati: anno : anno 2014: anno 2012: anno 2011: anno 2010: non esisteva Anno da escludere: 2014, ma solo per il calcolo riferito al ; per anno 2012 e 2011 investimento pari a 0. In questo caso particolare rilevano al 100% gli investimenti effettuati. Credito d imposta 2014: x 15%= pari a 2.000/anno dal 2016 Credito d imposta : x 15%= pari a 3.250/anno dal Negli anni 2016 e 2017 sono utilizzabili entrambe le quote.

25 25 REVOCA E CONTROLLI Il comma 6 dell art.18 del D.L. 91/2014 prevede la revoca dell agevolazione qualora l imprenditore ceda a terzi o destini i beni oggetto di investimento a finalità estranee all esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all acquisto. E altresì revocata se i beni oggetto di investimento sono trasferiti in strutture produttive al di fuori del territorio nazionale entro la scadenza del periodo di accertamento.

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