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1 CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BIBBIANO, CAMPEGINE, CANOSSA, CAVRIAGO, GATTATICO,, MONTECCHIO EMILIA, SAN POLO D ENZA, SANT ILARIO D ENZA, UNIONE VAL D ENZA PER IL TRASFERIMENTO E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ALL UNIONE VAL D ENZA Ricordato che: con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, i Comuni di, Bibbiano, Campegine, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia San Polo d Enza Sant Ilario d Enza, hanno approvato lo Statuto dell Unione Val d Enza: - Comune di Bibbiano Delibera Consiglio Comunale n. 31 del 26/06/2008; - Comune di Campegine Delibera Consiglio Comunale n. 26 del 25/06/2008; - Comune di Cavriago Delibera Consiglio Comunale n. 52 del 07/07/2008; - Comune di Gattatico Delibera Consiglio Comunale n. 34 del 30/06/2008; - Comune di Montecchio Emilia Delibera Consiglio Comunale. n. 52 del 07/07/2008; - Comune di San Polo d Enza Delibera Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2008; - Comune di Sant Ilario d Enza Delibera Consiglio Comunale n. 44 del 03/07/2008; in data 22/08/2008 i Sindaci dei medesimi Comuni hanno sottoscritto l atto costitutivo dell Unione VAL D ENZA ; con le successive deliberazioni consiliari di seguito indicate, i Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d Enza, Sant Ilario d Enza, hanno approvato il nuovo Statuto dell Unione Val d Enza con l ingresso nell Ente del Comune di Canossa: - Comune di Bibbiano Delibera Consiglio Comunale n. 65 del 28/11/2013; - Comune di Campegine Delibera Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2013; - Comune di Canossa Delibera Consiglio Comunale n. 62 del 27/11/2013; - Comune di Cavriago Delibera Consiglio Comunale n. 99 del 29/11/2013; - Comune di Gattatico Delibera Consiglio Comunale n. 67 del 09/12/2013; - Comune di Montecchio Emilia Delibera Consiglio Comunale. n. 72 del 28/11/2013; - Comune di San Polo d Enza Delibera Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2013; - Comune di Sant Ilario d Enza Delibera Consiglio Comunale n. 63 del 19/11/2013; Si rende pertanto necessario da parte del Comune di Canossa trasferire la funzione in oggetto all Unione e contemporaneamente modificare il testo della convenzione per il trasferimento della funzione anche da parte degli altri enti, per recepire il trasferimento della funzione da parte del sopracitato comune e della nuova competenza nella gestione del servizio; lo Statuto dell Unione Val d Enza prevede all art. 6 che i Comuni aderenti possano conferire all Unione le materie di propria competenza nonché la gestione di servizi pubblici. l art. 6 dello Statuto dell Unione prevede fra queste materie, quelle appartenenti all area dei Servizi di Polizia Locale. l art. 7 dello Statuto dell Unione prevede che il conferimento delle funzioni e dei servizi all Unione avviene e si perfeziona con l approvazione da parte dei Consigli Comunali che effettuano il conferimento e da parte del Consiglio dell Unione, di uno schema di convenzione da sottoscrivere formalmente che deve prevedere: 1. il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari; 2. il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti

2 alla funzione o al servizio trasferiti; 3. le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali; 4. le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese; 5. le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali; 6. le condizioni nella successione della gestione del servizio e relativi rapporti giuridici; 7. la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni, salvo quanto previsto dalla L.R. 21/2012 e dalle altre leggi vigenti in materia; 8. le modalità di recesso, in conformità alla legge nazionale e regionale e del presente Statuto. i Consigli Comunali con i seguenti atti deliberativi, ai sensi dell art. 7 dello Statuto dell Unione, hanno approvato il presente schema di convenzione per il conferimento all Unione delle funzioni e dei servizi di Polizia Locale: - Comune di Bibbiano Delibera Consiglio Comunale n. del - Comune di Campegine Delibera Consiglio Comunale del - Comune di Canossa Delibera Consiglio Comunale n. del - Comune di Cavriago Delibera Consiglio Comunale n. del - Comune di Gattatico Delibera Consiglio Comunale n. del - Comune di Montecchio Emilia Delibera Consiglio Comunale n. del - Comune di San Polo d Enza Delibera Consiglio Comunale n. del - Comune di Sant Ilario d Enza Delibera Consiglio Comunale n. del - il Consiglio dell Unione ha deliberato in tal senso con atto n. del *. Tutto ciò premesso Il giorno * del mese * dell anno * presso la sede dell Unione Val D Enza sono presenti I SIGNORI - * nato a, il che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente dell Unione Val D Enza con sede a, in esecuzione di quanto previsto dallo Statuto dell Unione all art.* e dalla delibera del consiglio dell Unione n. * del *. - Lo stesso nato a, il che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di

3 che sottoscrivono LA PRESENTE CONVENZIONE ART 1 Oggetto Con la presente convenzione i Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d Enza, Sant Ilario d Enza, conferiscono all Unione Val d Enza tutte le proprie attuali competenze, funzioni ed attività in materia di Polizia Municipale e polizia amministrativa locale. Il conferimento prosegue senza soluzione di continuità rispetto a quello attuato con la precedente convenzione del 30/09/2008 ed è ivi integrato con l inclusione del Comune di Canossa nella gestione intercomunale. A tal fine è istituito il Corpo unico intercomunale di Polizia Municipale ai sensi della L. 65/1986 e della L.R. 23/2004. ART 2 Decorrenza e durata La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella dell Unione Val d Enza. Il conferimento all Unione delle funzioni e dei servizi riguardanti le materie oggetto della presente convenzione è avvenuta con decorrenza 1 ottobre 2008 per i Comuni già associati all Unione Val d Enza e avrà decorrenza dalla data di stipula della presente convenzione per il Comune di Canossa. ART 3 Individuazione della sede dei servizi del Comando Unificato ed ambito territoriale 1. Il Comune dell Unione individuato quale sede del Comando Unificato è quello di Montecchio Emilia 2. L ambito territoriale del servizio di Polizia Municipale è individuato nei territori dei Comuni dell Unione. Del pari ogni riferimento alla competenza territoriale che la normativa vigente fa relativamente alle funzioni di polizia locale, si intende esteso al territorio dell Unione. ART 4 Finalità 1.Scopo della presente convenzione è quello di consentire la gestione unitaria dell attività di Polizia Municipale e delle politiche sulla sicurezza in generale, anche attraverso un più efficace impiego delle risorse umane e strumentali; uniformando comportamenti e metodologie di gestione ed intervento al fine di migliorare e rendere più incisiva l organizzazione dei servizi a vantaggio della sicurezza delle cittadinanze amministrate. 2. La costituzione del Corpo è inoltre finalizzata a garantire il presidio ed il controllo del territorio, la protezione ambientale, la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale. ART 5

4 Organizzazione del Servizio 1. Il conferimento integrale all Unione delle funzioni e dei sevizi riguardanti le materie oggetto della presente convenzione è avvenuta con decorrenza 1 ottobre 2008 per i Comuni già associati all Unione Val d Enza (Bibbiano, Campegine, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d Enza e Sant Ilario d Enza). 2. Dalla data di sottoscrizione della presente convenzione l Unione assume tutte le competenze e svolge le attività di titolarità del Comune di Canossa subentrando allo stesso nei rapporti che esso ha in essere con soggetti terzi e personale dipendente appartenente al servizio di Polizia Municipale. 3. L adesione del Comune di Canossa avviene senza soluzione di continuità dell attuale corpo associato di Polizia Municipale. 4. L Unione esercita tali competenze dotandosi di una struttura organizzativa adeguata per soddisfare le esigenze di servizio. 5. L Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa di cui al precedente comma attraverso personale proprio e attraverso il trasferimento del personale dal Comune di Canossa all Unione secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 7 della presente convenzione. 6. L Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite utilizzando sedi, strutture, attrezzature e beni strumentali propri, di terzi o concessi in uso dai Comuni aderenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 11 della presente convenzione. ART 6 Sistema direzionale Il sistema direzionale dell attività del Corpo Unico è così articolato: 1) Il Presidente dell Unione è l autorità di Polizia Locale del territorio dell Unione; 2) La Giunta dell Unione, sentite le proposte del Comandante del Corpo Unico, definisce ed approva le direttive e gli indirizzi della gestione del servizio e ne verifica l attuazione. In particolare rientrano nelle attribuzioni della Giunta i seguenti atti: Atti di programmazione: Determinazione della dotazione organica e del fabbisogno annuale; Predisposizione, entro il 30 ottobre dell esercizio precedente cui si riferisce, del programma annuale della gestione sotto l aspetto tecnico contabile organizzativo, previo confronto con il Comandante del Corpo Atti di gestione e controllo: - Verifica in corso d anno e comunque entro luglio ed ottobre del piano finanziario predisposto per ciascuna annualità; Verifica del risultato degli obiettivi assegnati. 3) Il Comandante del Corpo Unico, nominato dal Presidente dell Unione coordina l impiego tecnico-operativo degli addetti sulla base delle esigenze del servizio ed assolve le funzioni di cui alla normativa vigente. Ha altresì il compito di: Attuare le direttive della Giunta dell Unione ed elaborare i Piani Operativi Svolgere funzioni di coordinamento ed impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio; Relazionare periodicamente sul funzionamento e sull efficacia del servizio unificato; Assegnare il personale e le risorse strumentali; ART 7

5 Dotazione Organica 1. L Unione dispone di proprio personale addetto al servizio di Polizia Municipale intercomunale. 2. Il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, impiegato nel servizio di Polizia Municipale del Comune di Canossa viene trasferito all atto del conferimento nel rispetto della normativa vigente e va ad aggiungersi al personale già dipendente dell Unione. Unitamente viene trasferito il relativo posto in dotazione organica e capacità di spesa. 3. Il trasferimento all Unione, con effetto dalla data di sottoscrizione del presente atto o, previo accordo tra le parti, dal primo giorno del mese successivo, del predetto personale avviene per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all Unione di tutto quanto maturato precedentemente. 4. La dotazione organica stabile necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni relative al servizio di Polizia Municipale verrà definita, ai sensi dell art. 6 della presente convenzione, dalla Giunta dell Unione con apposito provvedimento. 5. La dotazione organica è quella costituita dal complesso delle unità di personale dedicate al servizio con l aggiunta dei dipendenti provenienti dal Comune di Canossa. 6. L Unione subentra al Comune di Canossa nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l esercizio delle proprie competenze, funzioni e per lo svolgimento delle attività inerenti alle funzioni ed ai servizi conferiti. 7. Il suddetto personale sarà impiegato sul territorio degli otto comuni e dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Comandante del Corpo Unico. Il rapporto d impiego è disciplinato e regolamentato dall Unione. ART 8 Trasferimenti 1. I trasferimenti statali, regionali, provinciali spettano all Unione che li utilizzerà nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. ART 9 Proventi derivanti da sanzioni Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada o per violazioni di altre leggi o regolamenti, verranno introitati dall Unione per il servizio alla stessa conferito e nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalla normativa vigente. ART.10 Rapporti con i Comuni aderenti all Unione Il Presidente dell Unione, entro il 15 settembre di ciascun anno, informa mediante apposita relazione i Comuni componenti l Unione sullo stato di attuazione della convenzione nonché sullo stato di attuazione dei singoli programmi e progetti inerenti la funzione conferita ART 11 Ripartizione delle spese I costi globali per gli stipendi, i contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale, nonché per il vestiario, gli automezzi, il carburante, le apparecchiature tecnico operative, le relative manutenzioni, l organizzazione professionale del personale e per tutto quanto posto a disposizione del Corpo Unico di Polizia Municipale vengono sostenuti dall Unione con fondi propri e fondi trasferiti dai Comuni secondo il criterio della popolazione residente nel singolo comune al 31/12 dell anno precedente. Le spese per l utilizzo del personale del Corpo per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali sia d interesse locale che statale sono rimborsate all Unione dai singoli Enti. Nel caso di consultazioni statali la richiesta di rimborso statale è a carico dei singoli Enti.

6 Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta dell Unione definisce, su proposta del Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale, il fabbisogno finanziario preventivo per la gestione del Corpo che dovrà essere inserito nel bilancio preventivo dell Unione. ART 12 Beni strumentali 1. L Unione all atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando: - in concessione d uso, gli immobili o la porzione d essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l esercizio delle materie conferite; - in comodato d uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all esercizio delle materie conferite. 2. Il conferimento all Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell Unione e quella del Comune concedente. Gli oneri relativi alla tassa di proprietà dei veicoli ed alla R.C. Auto, ancorché i beni siano di proprietà degli enti aderenti, saranno sostenuti dall Unione. L Inventario dei beni conferiti all Unione dal disciolto Consorzio sarà redatto ed accettato dal Comandante del Corpo Unico prima dell inizio dell attività associata. ART 13 Recesso, revoca del servizio, scioglimento dell Unione 1. Il recesso di un Comune dall Unione e quindi dalla presente convenzione, deliberato con le modalità ed i tempi di cui all art 4 dello Statuto dell Unione, non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. 2.. Nell ipotesi cui al comma precedente viene applicata la disciplina statutariamente prevista, salvo che di comune accordo venga definita una diversa destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall Unione. In ogni caso i beni conferiti e risultati dall inventario di cui al precedente art. 12, verranno restituiti al Comune recedente nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 3. Così come previsto nello Statuto dell Unione in caso di scioglimento dell Unione o revoca all Unione deliberata secondo le modalità ed i tempi di cui all art. 3 dello Statuto e nel rispetto della durata minima dei servizi conferiti - del servizio in oggetto, il personale transiterà negli organici degli Enti aderenti all Unione secondo gli accordi che saranno assunti dagli Enti stessi. In mancanza di accordo il Commissario Liquidatore assegnerà il personale ai predetti Enti in proporzione all ultima quota annuale versata. 4. La procedura di cui al comma precedente si applicherà anche in caso di recesso da parte di un singolo Ente. ART 14 Controversie 1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. 2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono deferite al giudice competente. ART 15

7 Rinvio 1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni nonché al codice civile, alle leggi in materia di Polizia Municipale ed alla normativa vigente. ART. 16 Registrazione Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell art. 1 della tabella allegato al D.P.R. 131/86. ART16 Norme transitorie 1. La presente convenzione sostituisce la precedente sottoscritta in data 30/09/2008, senza soluzione di continuità del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale.

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